Ordinanza cautelare 8 maggio 2024
Ordinanza collegiale 22 maggio 2025
Sentenza 16 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 1Q, sentenza 16/02/2026, n. 2965 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 2965 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02965/2026 REG.PROV.COLL.
N. 16899/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 16899 del 2023, integrato da motivi aggiunti, proposto da
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dagli avvocati Raffaele Pellegrino e Roberta Valmassoni, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento, per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
1) del decreto del Capo della Polizia del 26.10.2023 - bando ed allegati, in quanto direttamente e concretamente lesivo in relazione al richiamato allegato prot. 0040058 del 24.11.2023 (“Modalità per l'accertamento dei requisiti psico-fisici…”) pubblicato sul sito web della Polizia di Stato in data 27 ottobre 2023 nella parte in cui richiama come applicabile ai candidati il DM 198/2003;
2) del provvedimento inidoneità del 12.12.2023;
3) del DM 198/2003 nella parte richiamata nel predetto provv. di inidoneità;
4) di tutti gli atti connessi, collegati e conseguenziali a quelli indicati potenzialmente in grado di incidere sfavorevolmente sulla posizione giuridica della ricorrente.
e per l'accertamento
del diritto di parte ricorrente a proseguire nelle procedure selettive di concorso per essere ammessa al gruppo sportivo “Polizia di Stato - Fiamme Oro” con condanna della P.A. in forma specifica o, in subordine, per equivalente.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 22 marzo 2024:
1) di tutti gli atti già indicati ed impugnati nel ricorso introduttivo e della successiva
2) della graduatoria finale del concorso adottata con provvedimento n. 333-CONFO20232GRAD del 19.1.2024 del Direttore Centrale Dip. Pubblica Sicurezza, pubblicata in data 22.01.2024
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 13 gennaio 2026 la dott.ssa CA AU e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. La ricorrente ha proposto il ricorso in epigrafe impugnando: il decreto del Capo della Polizia del 26 ottobre 20023 - bando ed allegati, in relazione all’allegato prot. 0040058 del 24.11.2023 (“Modalità per l’accertamento dei requisiti psico-fisici…”) pubblicato sul sito web della Polizia di Stato in data 27 ottobre 2023 nella parte in cui reputa applicabile ai candidati il D.M. n. 198/2003; il provvedimento inidoneità del 12 dicembre 2023 e lo stesso D.M. n. 198/2003 richiamato dal provvedimento di inidoneità.
1.1. Ha premesso di essere una nuotatrice specialista di farfalla che ha partecipato al concorso pubblico per l’assunzione di 23 atleti da assegnare ai gruppi sportivi “Polizia di Stato – Fiamme Oro” indetto con decreto del Capo della Polizia del 26 ottobre 2023. Nell’ambito di tale procedura è stata esclusa per le seguenti ragioni: - ai sensi dell’art. 3 co. 1, lett. c), D.M. 30 giugno 2003, n. 198, in quanto affetta da “ Deficit del visus naturale… correggibile in ciascun occhio con correzione maggiore di 1 (una) diottria per occhio …”; - ai sensi dell’art, 3, co. 2, tabella 1, punto 8, lett. b), D.M. 30 giugno 2003, n. 198, in quanto affetta da “ Disturbo d’ansia ”, ai sensi dell’art. 3, co. 2, tabella 1, punto 3, lett. e), D.M. 30 giugno 2003, n. 198, in quanto affetta da “ ipoacusia neurosensoriale bilaterale protesizzata ”.
1.2. Ha quindi proposto ricorso avente ad oggetto sia il provvedimento di esclusione che le previsioni del bando di concorso, giudicate autonomamente lesive, affidandolo ai seguenti motivi di impugnazione:
“ I. Violazione di legge illegittimità del bando di concorso, ove interpretato in senso lesivo per la ricorrente e nella parte di interesse: violazione e falsa applicazione del D.M. 198/2003 - violazione e/o falsa applicazione dell'art. 51, co. 1 e dell’art 3 Costituzione - violazione dell’articolo 21 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (2000/c 364/01) contenente il principio di non discriminazione, violazione dell’articolo 10 TFUE – violazione della direttiva 2000/78/ce. ”, con cui ha dedotto che il bando di concorso, laddove richiede ai partecipanti il possesso dei requisiti previsti dal D.M. n. 198/2003, non tiene conto del fatto che la selezione è destinata ad atleti e non a personale da destinare allo svolgimento di mansioni operative, unico caso in cui si giustificherebbe l’applicazione di tali previsioni, determinandosi, altrimenti, la violazione delle norme sopra richiamate. In ogni caso ha contestato la sussistenza delle cause di esclusione rilevate dalla Commissione (disturbo d’ansia e deficit dell’acutezza visiva naturale), mentre, per quanto attiene all’ipoacusia, ha osservato che il disturbo non inficia le prestazioni della ricorrente che risulta munita di protesi. Sempre riguardo al disturbo di ipoacusia sofferto, ha osservato che non le comporta alcuna invalidità civile o sul lavoro; pertanto, tale esclusione ha un effetto discriminatorio posto che le è precluso sia l’accesso alle discipline paralimpiche sia l’accesso ai gruppi sportivi “Fiamme Oro”.
“ II. Violazione degli artt. 3 e 6, tabella 1, lettera e) del D.M. 198/2003 - eccesso di potere per manifesta illogicità, irrazionalità, irragionevolezza dell’azione amministrativa - difetto dei presupposti di fatto e di diritto - discriminatorietà e sviamento di funzione .”, con cui ha dedotto l’irragionevolezza della scelta dell’amministrazione di escluderla dalla selezione senza neppure consentirle di sottoporsi alle prove. L’irragionevolezza emergerebbe anche laddove “ impedisce alla Tabella 1, art. 3 lett. e) l’inclusione di soggetti che abbiano una ipoacusia con una soglia audiometrica media sulle frequenze 500, 1.000, 2.000 e 4.000 Hz superiore a 30 decibel, ma ammette l’inclusione di soggetti con una ipoacusia ben più grave (qui la tolleranza sale a 50 decibel) a patto che essa derivi da un «trauma acustico»” (cfr. pag. 16 del ricorso), oltre che dal fatto che agli appartenenti ai gruppi sportivi non è richiesto lo svolgimento di funzioni operative. Ha poi ribadito che le sarebbe precluso anche l’accesso ai gruppi sportivi paralimpici.
1.3. Alla camera di consiglio del 23 gennaio 2023 la ricorrente ha rinunciato alla domanda cautelare, riservandosi di riproporla con il ricorso per motivi aggiunti.
1.4. L’amministrazione si è costituita genericamente il 2 febbraio 2023.
1.5. La ricorrente ha poi proposto ricorso per motivi aggiunti avverso la graduatoria finale che ha concluso la selezione in questione, reiterando i motivi di ricorso già proposti avverso gli atti impugnati con il ricorso introduttivo e la domanda cautelare. Ha aggiunto che alcuni posti relativi ad altre discipline olimpiche (curling, scherma e triathlon) erano rimasti vacanti e che, quindi, avrebbero potuto essere assegnati al nuoto, mentre l’amministrazione “ ha invece ritenuto di assegnare 2 dei 3 posti rimasti vacanti alle seguenti discipline: arrampicata sportiva (1 atleta di sesso femminile) e tiro a volo (1 atleta di sesso maschile) ” (cfr. pag. 6 del ricorso per motivi aggiunti) e che, in ogni caso, permane ancora una vacanza.
1.6. Su conforme istanza della ricorrente la camera di consiglio originariamente fissata è stata rinviata.
1.7. L’amministrazione ha depositato memoria il 20 aprile 2024 con cui ha chiesto il rigetto del ricorso, confermando la correttezza del suo operato, trattandosi di decisione vincolata posto che il “ Regolamento concernente modalità per l’assunzione di atleti nei gruppi sportivi Polizia di Stato – Fiamme Oro ” (D.P.R. 29 dicembre 2003, n. 393) citato nel bando, all’art. 6 rubricato “ Disposizioni di rinvio ” rinvia alle disposizioni che disciplinano le procedure concorsuali per l’accesso al ruolo degli agenti ed assistenti della Polizia di Stato relativamente a: “ a) le modalità di accertamento dei requisiti psico-fisici ed attitudinali dei candidati; b) le modalità di esclusione dei candidati dal concorso per difetto dei requisiti o per mancata presentazione agli accertamenti psico-fisici ed attitudinali .” e che, ai sensi dell’art. 8, co. 1, D.P.R. 29 dicembre 2003, n. 393, gli atleti che perdano l’idoneità per l’appartenenza al gruppo sportivo sono destinati alle mansioni operative del ruolo di appartenenza. La possibilità che ciò avvenga giustifica la previsione che i vincitori della selezione frequentino un corso di formazione della durata di dodici mesi, di cui il primo semestre è finalizzato alla nomina di agente in prova con le medesime modalità previste per tutti gli appartenenti al ruolo degli agenti della Polizia di Stato, posto che è solo nel secondo semestre i frequentanti sono assegnati al gruppo sportivo della specialità di appartenenza per il completamento del periodo di formazione. Ha poi osservato che è incontestata la presenza del disturbo all’udito e che, per quanto riguarda la carenza di visus , la ricorrente non ha prodotto alcuna certificazione medica a sostegno della sua assenza.
1.8. Con ordinanza cautelare -OMISSIS- la domanda cautelare è stata respinta.
1.9. All’esito dell’udienza pubblica del 20 maggio 2025 il Tribunale, con ordinanza collegiale -OMISSIS-, n. -OMISSIS- ha disposto attività istruttoria, domandando all’amministrazione “ una documentata relazione in cui forniscano i seguenti dati: i) ricognizione della misura numerica e percentuale degli atleti che, avendo perduto l’idoneità alle attività delle «Fiamme Oro», siano stati destinati ad altri compiti di istituto ed impiegati in una delle altre attività istituzionali previste per il ruolo di appartenenza; ii) l’elencazione e la descrizione dei compiti di istituto e delle altre attività istituzionali cui tali soggetti siano stati destinati in seguito alla perdita dell’idoneità alle «Fiamme Oro», con specifico riferimento all’espletamento di funzioni di carattere “operativo” per cui si richieda il possesso dei requisiti di idoneità fisica previsi per il servizio di polizia; iii) ogni altro elemento ritenuto utile ai fini della decisione ;”.
1.10. Il Ministero ha adempiuto, depositando la relazione richiesta in data 20 agosto 2025.
1.11. Tuttavia, la ricorrente, con memoria dell’11 dicembre 2025, ha rilevato l’incompletezza delle informazioni trasmesse dal Ministero, in considerazione dello specifico tenore delle richieste articolate, e ha insistito per l’accoglimento del suo ricorso.
1.12. All’udienza pubblica del 13 gennaio 2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
2. Il ricorso è infondato e va respinto per le ragioni di seguito esposte.
3. È noto che, ai fini dell’accesso alle selezioni concorsuali volte all’assunzione di personale nella pubblica amministrazione, la verifica della sussistenza di determinate condizioni psico-fisiche è giustificata dalle mansioni che il candidato sarà chiamato a svolgere in caso di reclutamento nel ruolo per cui concorre.
3.1. Tale dalla principio è sancito a livello unionale dalla Direttiva n. 2000/78/ CE - in materia di occupazione e di condizioni di lavoro – che, per l’appunto, al considerando n. 18, precisa come “ La presente direttiva non può avere l'effetto di costringere le forze armate nonché i servizi di polizia, penitenziari o di soccorso ad assumere o mantenere nel posto di lavoro persone che non possiedano i requisiti necessari per svolgere l'insieme delle funzioni che possono essere chiamate ad esercitare, in considerazione dell'obiettivo legittimo di salvaguardare il carattere operativo di siffatti servizi .”.
La direttiva n. 2000/78/CE sviluppa il principio contenuto nell’art. 21 CDFUE e prevede che “ è vietata qualsiasi forma di discriminazione fondata, in particolare, sul sesso, la razza, il colore della pelle o l’origine etnica o sociale, le caratteristiche genetiche, la lingua, la religione o le convinzioni personali, le opinioni politiche o di qualsiasi altra natura, l’appartenenza ad una minoranza nazionale, il patrimonio, la nascita, gli handicap, l’età o le tendenze sessuali ”.
Pertanto, ha stabilito “un quadro generale per la lotta alle discriminazioni fondate sulla religione o le convinzioni personali, gli handicap, l'età o le tendenze sessuali, per quanto concerne l'occupazione e le condizioni di lavoro al fine di rendere effettivo negli Stati membri il principio della parità di trattamento ” (v. art. 1), precisando che “ sussiste discriminazione diretta quando, sulla base di uno qualsiasi dei motivi di cui all'articolo 1, una persona è trattata meno favorevolmente di quanto sia, sia stata o sarebbe trattata un'altra in una situazione analoga; [mentre] sussiste discriminazione indiretta quando una disposizione, un criterio o una prassi apparentemente neutri possono mettere in una posizione di particolare svantaggio le persone che professano una determinata religione o ideologia di altra natura, le persone portatrici di un particolare handicap, le persone di una particolare età o di una particolare tendenza sessuale, rispetto ad altre persone, a meno che: i) tale disposizione, tale criterio o tale prassi siano oggettivamente giustificati da una finalità legittima e i mezzi impiegati per il suo conseguimento siano appropriati e necessari; o che ii) nel caso di persone portatrici di un particolare handicap, il datore di lavoro o qualsiasi persona o organizzazione a cui si applica la presente direttiva sia obbligato dalla legislazione nazionale ad adottare misure adeguate, conformemente ai principi di cui all'articolo 5, per ovviare agli svantaggi provocati da tale disposizione, tale criterio o tale prassi ” (v. art. 2, par. 2) ed evidenziando inoltre che “ fatto salvo l'articolo 2 , paragrafi 1 e 2, gli Stati membri possono stabilire che una differenza di trattamento basata su una caratteristica correlata a una qualunque dei motivi di cui all'articolo 1 non costituisca discriminazione laddove, per la natura di un'attività lavorativa o per il contesto in cui essa viene espletata, tale caratteristica costituisca un requisito essenziale e determinante per lo svolgimento dell'attività lavorativa, purché la finalità sia legittima e il requisito proporzionato ” (v. art. 4, par. 1)
3.2. Deriva che se, da un lato, è consentito alla pubblica amministrazione selezionare il personale destinato a svolgere servizi di ordine pubblico sulla base di precisi requisiti psico-fisici (e attitudinali), tali requisiti, tuttavia, devono essere posseduti in funzione dello svolgimento delle mansioni di carattere operativo cui tale personale sarà addetto.
3.3. In proposito, seppur con riferimento alla diversa questione dei limiti di età, la Corte di Giustizia UE, sentenza 17 novembre 2022, in causa n. C-304/21, ha sposato la tesi della verifica in concreto delle mansioni da svolgere per valutare la legittimità dell’imposizione dei limiti di età affermando che occorre “ tener conto delle funzioni effettivamente esercitate in maniera abituale dai commissari nello svolgimento delle loro mansioni ordinarie ” da verificarsi in concreto da parte del giudice del rinvio (il Consiglio di Stato), riconoscendo anche come “ il fatto di essere in possesso di capacità fisiche particolari per poter adempiere missioni della polizia quali proteggere le persone e i beni, assicurare il libero esercizio dei diritti e delle libertà di ciascuno, nonché garantire la sicurezza dei cittadini, può essere considerato un requisito essenziale e determinante per lo svolgimento dell’attività lavorativa, ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 2000/78, per l’esercizio della professione di agente di polizia (v., in tal senso, sentenza del 15 novembre 2016, Salaberria Sorondo, C 258/15, EU:C:2016:873, punto 36) .”.
3.4. Se ne ricava un quadro complessivo in cui, fermo restando il generale divieto di discriminazione per le ragioni indicate nella direttiva, è possibile che l’amministrazione, con riferimento a determinati profili professionali destinati a specifiche mansioni di carattere operativo, possa richiedere ai candidati alle relative posizioni la verifica della sussistenza di determinate caratteristiche psico-fisiche ed attitudinali cui sono destinati i relativi accertamenti in fase concorsuale e che costituiscono il presupposto per l’accesso alla selezione concorsuale medesima.
4. Occorre a questo punto ben delimitare il campo del presente contenzioso, onde verificare se l’amministrazione resistente abbia fatto corretta applicazione dei principi sopra enunciati.
4.1. La ricorrente, nello specifico, è stata esclusa a causa di tre diverse ragioni di inidoneità fisica; a tal riguardo ha contestato la sussistenza di due delle cause di esclusione, mentre ha confermato di soffrire di ipoacusia, pur essendo il disturbo sofferto adeguatamente corretto e trattato tramite l’ausilio di protesi.
4.2. Il collegio, pertanto, ha ritenuto di delimitare l’attività istruttoria a stabilire quali siano le effettive mansioni ricoperte dai vincitori della suddetta selezione, onde verificare la legittimità delle previsioni del bando, senza ampliare il campo di indagine alla sussistenza o meno, in capo alla ricorrente, delle ulteriori cause di esclusione, mediante espletamento di una verificazione. È infatti evidente che, anche laddove gli esiti della verificazione confliggessero con quelli della visita concorsuale, permanendo la questione dell’ipoacusia, in applicazione delle clausole del bando, la ricorrente non potrebbe che essere esclusa.
4.3. A tal riguardo, infatti, il bando in questione è chiaro nel richiedere ai candidati il possesso dei requisiti previsti dal D.M. n. 198/2003 cui sono state destinate le relative verifiche. Il bando di concorso, infatti, nelle premesse richiama espressamente il “ Regolamento concernente modalità per l’assunzione di atleti nei gruppi sportivi Polizia di Stato – Fiamme Oro ” (decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 2003, n. 393) che a sua volta all’art. 6 -rubricato “ Disposizioni di rinvio ” – rinvia alle disposizioni che disciplinano le procedure concorsuali per l’accesso al ruolo degli agenti ed assistenti della Polizia di Stato. Come noto le “ a) le modalità di accertamento dei requisiti psico-fisici ed attitudinali dei candidati; b) le modalità di esclusione dei candidati dal concorso per difetto dei requisiti o per mancata presentazione agli accertamenti psico-fisici ed attitudinali.”, sono contenute nel D.M. n. 198/2003 che reca, per l’appunto il “Regolamento concernente i requisiti di idoneità fisica, psichica e attitudinale di cui devono essere in possesso i candidati ai concorsi per l'accesso ai ruoli del personale della Polizia di Stato e gli appartenenti ai predetti ruoli .”.
L’amministrazione, pertanto, era vincolata a tali previsioni, non essendo munita di alcuna discrezionalità nel valutare se applicare o meno le regole cui si è autonomamente vincolata nella predisposizione della lex specialis .
5. Da tali considerazioni si ricava anche l’infondatezza del secondo motivo di ricorso, in cui la ricorrente ventila, per l’appunto, che l’amministrazione avrebbe potuto, discrezionalmente, non applicare la lex specialis , deducendo un vizio di eccesso di potere avverso tale decisione.
6. In altri termini è prioritario, ai fini della definizione del presente contenzioso, stabilire se la previsione di sottoporre i canditati alla selezione in questione alla verifica della sussistenza dei requisiti psico-fisici ed attitudinali, prevista dal bando, pure impugnato dalla ricorrente, sia o meno legittima.
7. Occorre precisare che, sempre ai sensi i sensi dell’art. 8, co. 1, D.P.R. 29 dicembre 2003, n. 393: “ Gli atleti che perdono l’idoneità alle attività delle «Fiamme Oro» per una delle cause previste dal comma 2 sono destinati, con decreto del direttore centrale degli affari generali della Polizia di Stato, ad altri compiti di istituto ed impiegati in una delle altre attività istituzionali previste per il ruolo di appartenenza, fermo restando il possesso dei relativi requisiti di idoneità al servizio di polizia ”
7.1. In caso di inidoneità alle attività delle “Fiamme Oro”, quindi, la ricorrente sarebbe destinata alle ordinarie attività di istituto previste per il ruolo degli Agenti ed assistenti.
7.2. Per meglio comprendere se, nei fatti, tale circostanza si verifichi, il collegio ha disposto istruttoria, onde verificare la quantità di casi in cui tale evenienza si è constatata e quali siano le mansioni concretamente svolte in tali ipotesi.
7.3. L’amministrazione ha risposto con relazione depositata il 20 agosto 2025 in cui ha riferito che: “ dal 2009 ad oggi sono stati destinatari della procedura ex art. 8 D.P.R. n. 393/2003 circa 400 atleti, destinati ad altri compiti di istituto. Più precisamente dal 2023 sono stati restituiti ai servizi ordinari 50 ex atleti provenienti dai «Gruppi sportivi Fiamme Oro» e, rispettivamente: 40 con decorrenza dal 17 aprile 2023, 16 con decorrenza dal 15 febbraio 2024 e 10 con decorrenza dal 29 luglio 2024. Tali dipendenti, in quanto restituiti ai servizi ordinari della Polizia di Stato, svolgono i compiti che la vigente normativa attribuisce agli agenti di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria (cfr. al riguardo l’art. 5 del d.P.R. n. 335/1982 «Ordinamento del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di Polizia» che disciplina le «Funzioni del personale appartenente al ruolo degli agenti ed assistenti» (…) Gli ex appartenenti ai Gruppi sportivi possono essere destinati in qualunque ufficio o reparto delle articolazioni centrali e periferiche del Dipartimento di P.S., tra le quali, a mero esempio, si citano le Questure, i Commissariati, le c.d. Specialità (Polizia stradale, ferroviaria, reparti mobili …) e le Scuole di formazione della Polizia di Stato ”.
Nella relazione è poi richiamato l’art. 24 l. n. 121/1981 che reca: “ La Polizia di Stato esercita le proprie funzioni al servizio delle istituzioni democratiche e dei cittadini sollecitandone la collaborazione. Essa tutela l'esercizio delle libertà e dei diritti dei cittadini; vigila sull'osservanza delle leggi, dei regolamenti e dei provvedimenti della pubblica autorità; tutela l'ordine e la sicurezza pubblica; provvede alla prevenzione e alla repressione dei reati; presta soccorso in caso di calamità ed infortuni .” e l’art. 25 che prevede, al comma 2: “ I requisiti psico-fisici e attitudinali, di cui debbono essere in possesso gli appartenenti ai ruoli della Polizia di Stato, che esplicano funzioni di polizia, sono stabiliti con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'interno .”.
A conferma di quanto affermato l’amministrazione ha osservato come il personale appartenente alle c.d. “Fiamme Oro” partecipa al Corso di formazione il cui primo anno è comune a quello per la nomina di Agente in prova; inoltre, anche nel corso della permanenza nel gruppo sportivo, perdura in capo ai suoi componenti l’obbligo di aggiornamento e di addestramento.
7.4. Ebbene, ritiene il collegio che, con tale relazione, l’amministrazione abbia risposto in maniera esaustiva alle domande rivoltele con l’ordinanza collegiale n. -OMISSIS-.
A prescindere dal fatto che non sia stata indicata la misura percentuale di coloro che sono transitati nel servizio attivo dal gruppo sportivo, infatti, si ricava che un numero considerevole di suoi componenti sono stati destinati a compiti di istituto.
Da quanto sopra riportato si evince, inoltre, che l’amministrazione ha chiarito che, dopo il transito, gli ex appartenenti ai gruppi sportivi sono destinati a svolgere le mansioni tipiche, anche operative, del ruolo cui appartengono, dovendo, quindi, mantenere la relativa idoneità psico-fisica.
8. Consegue che l’amministrazione, legittimamente ha verificato, in capo ai partecipanti alla selezione in questione, la sussistenza dei requisiti pisco-fisici previsti dal D.M. n. 198/2003, con conseguente legittimità della relativa previsione del bando di concorso, non potendosi condividere la tesi di parte ricorrente secondo cui, essendo i concorrenti del concorso destinati a svolgere solo funzioni “sportive”, tale previsione sarebbe immotivata.
9. Per quanto attiene all’argomento secondo cui alla ricorrente sarebbe precluso sia l’accesso ai gruppi sportivi “Fiamme Oro” che quello alle discipline Paralimpiche si rileva che trattasi di affermazione non suffragata da alcun elemento probatorio, constatato che la ricorrente non ha neppure allegato di aver domandato di essere ammessa a tali competizioni e che esistono manifestazioni denominate “Giochi olimpici silenziosi” (Deaflympics), destinate proprio ai portatori del suo tipo di disabilità.
10. In definitiva il ricorso è infondato e va respinto.
11. Le spese di lite, tenuto conto della peculiarità della vicenda e della materia oggetto di contenzioso, possono essere integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Dispone l’integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all’articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 13 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
ZI ER, Presidente
Agatino Giuseppe Lanzafame, Primo Referendario
CA AU, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| CA AU | ZI ER |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.