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Sentenza 21 gennaio 2026
Sentenza 21 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. IV, sentenza 21/01/2026, n. 405 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio |
| Numero : | 405 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 405/2026
Depositata il 21/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 4, riunita in udienza il 13/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
BIRRITTERI LUIGI, Presidente
LAUDATI AN, Relatore
CAPUZZI FRANCESCA, Giudice
in data 13/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1342/2025 depositato il 11/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Di Viterbo - Via Ferroni 5 (loc.pietrare) 01100 Viterbo VT
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 299/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado VITERBO sez. 2
e pubblicata il 17/07/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TKL01PF00202 2023 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TKL01PF00202 2023 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TKL01PF00202 2023 IRPEF-ALTRO 2017
- sull'appello n. 1343/2025 depositato il 11/03/2025 proposto da
Nominativo_1 - CF_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Di Viterbo - Via Ferroni 5 (loc.pietrare) 01100 Viterbo VT
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 299/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado VITERBO sez. 2
e pubblicata il 17/07/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TKL01PF00200 2023 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TKL01PF00200 2023 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TKL01PF00200 2023 IRPEF-ALTRO 2017
- sull'appello n. 1344/2025 depositato il 11/03/2025
proposto da
Nominativo_2 - CF_2
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Di Viterbo - Via Ferroni 5 (loc.pietrare) 01100 Viterbo VT
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 299/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado VITERBO sez. 2 e pubblicata il 17/07/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TKL01PF00201 2023 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TKL01PF00201 2023 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TKL01PF00201 2023 IRPEF-ALTRO 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 49/2026 depositato il 14/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 299/2/2024 la Commissione Tributaria Provinciale di Viterbo rigettava il ricorso presentato da Ricorrente_1 riunito a quello proposto da Nominativo_2 e da Nominativo_1, avverso gli avvisi, con i quali l'Agenzia dell'Entrate Direzione Provinciale di Viterbo richiedeva il pagamento di IRPEF per l'anno di imposta 2017.
In primo grado, i ricorrenti avevano dedotto l'illegittimità del provvedimento adottato dall'Ufficio.
Si costituiva L'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Viterbo sostenendo la legittimità del proprio operato.
Il Giudice di primo grado, giudicando infondate le eccezioni proposte dai ricorrenti, rigettava il ricorso.
Avverso tale sentenza hanno proposto appello con autonomi ricorsi Ricorrente_1, Nominativo_2 e Nominativo_1, chiedendo la riforma della sentenza impugnata.
Si è costituita in giudizio l'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Viterbo chiedendo la conferma della sentenza impugnata.
Alla data odierna il Collegio, previa riunione degli appelli, si è riservata la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente si osserva che gli autonomi ricorsi in appello, proposti da Ricorrente_1, Nominativo_2 e Nominativo_1 avverso la stessa sentenza, devono essere riuniti.
I tre appellanti risultano soci al 33,33% ciascuno, della Società_1
, cessata il 10 gennaio 2019, e sottoposta a verifica fiscale dalla Guardia di finanza che accertava l'omessa dichiarazione dei redditi della società per l'anno 2017 ed un reddito non dichiarato pari ad euro 872.680.
L'accertamento nei confronti della società diveniva definitivo, perché non impugnato, a seguito della rituale notifica avvenuta il 14 luglio 2022.
Successivamente l'Ufficio finanziario accertava un maggior reddito di partecipazione a carico dei tre soci, che per le caratteristiche delle quote detenute, dovevano essere stati sempre a conoscenza della gestione ed in grado di verificare la destinazione dei ricavi.
Avverso tali avvisi di accertamento proponevano distinti ricorsi Ricorrente_1, Nominativo_2 e Nominativo_1 sostenendo la illegittimità del provvedimento adottato dall'Ufficio.
Il giudice di primo grado, ritenendo che non era stata provata dai ricorrenti una diversa destinazione degli utili, ha rigettato i ricorsi dopo averli riuniti.
Nei confronti di tale sentenza hanno proposto appello Ricorrente_1, Nominativo_2 e Nominativo_1 lamentando, con identico contenuto, violazione e falsa applicazione di legge ma riproponendo sostanzialmente le stesse questioni già dedotte in primo grado.
Come è noto, una volta divenuto definitivo l'accertamento nei confronti del reddito prodotto dalla società, automaticamente tale risultanza si riverbera sul reddito di partecipazione dei soci.
Dagli atti emerge che la compagine sociale della Società_1 era costituita solo dai tre appellanti e che, per l'anno di imposta contestato, la Ricorrente_1 rivestiva il ruolo di amministratore, successivamente rivestito dall'altro socio Nominativo_2.
Dal processo verbale redatto dalla Guardia di finanza risulta che, per la annualità in oggetto, era stata omessa la presentazione del bilancio, non erano state istituite e conservate le scritture contabili obbligatorie e che, sulla scorta delle fatture annotate all'anagrafe tributaria, era stato accertato un reddito imponibile di oltre 800.000 euro.
La giurisprudenza della Corte di Cassazione ha costantemente affermato che, in tema di accertamento delle imposte sui redditi, nel caso di società a ristretta base azionaria, in caso di utili non contabilizzati, opera la presunzione di attribuzione pro quota ai soci degli utili stessi, salva la prova contraria e la dimostrazione che i maggiori ricavi sono stati accantonati o reinvestiti.
Nessuna prova contraria è stata fornita dai soci, anche in considerazione della omessa tenuta delle scritture contabili e della omessa redazione dei bilanci.
Privi di fondamento appaiono i motivi di appello che lamentano una omessa motivazione dell'avviso di accertamento, stante la conoscenza della verifica fiscale e del relativo processo verbale di constatazione, né della mancanza delle ragioni oggettive su cui si fonda la pretesa impositiva e l'irrogazione delle sanzioni.
Conseguentemente l'appello deve essere rigettato con la conferma della sentenza impugnata.
Segue alla soccombenza la condanna al pagamento delle spese processuali, ivi comprese quelle per la sospensiva, che si reputa equo liquidare in euro 5.000 (cinquemila), oltre accessori di legge.
P.Q.M.
Rigetta gli appelli riuniti e condanna gli appellanti in solido al pagamento delle spese processuali che liquida in euro 5.000,00 oltre accessori.
Depositata il 21/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 4, riunita in udienza il 13/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
BIRRITTERI LUIGI, Presidente
LAUDATI AN, Relatore
CAPUZZI FRANCESCA, Giudice
in data 13/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1342/2025 depositato il 11/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Di Viterbo - Via Ferroni 5 (loc.pietrare) 01100 Viterbo VT
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 299/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado VITERBO sez. 2
e pubblicata il 17/07/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TKL01PF00202 2023 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TKL01PF00202 2023 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TKL01PF00202 2023 IRPEF-ALTRO 2017
- sull'appello n. 1343/2025 depositato il 11/03/2025 proposto da
Nominativo_1 - CF_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Di Viterbo - Via Ferroni 5 (loc.pietrare) 01100 Viterbo VT
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 299/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado VITERBO sez. 2
e pubblicata il 17/07/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TKL01PF00200 2023 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TKL01PF00200 2023 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TKL01PF00200 2023 IRPEF-ALTRO 2017
- sull'appello n. 1344/2025 depositato il 11/03/2025
proposto da
Nominativo_2 - CF_2
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Di Viterbo - Via Ferroni 5 (loc.pietrare) 01100 Viterbo VT
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 299/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado VITERBO sez. 2 e pubblicata il 17/07/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TKL01PF00201 2023 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TKL01PF00201 2023 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TKL01PF00201 2023 IRPEF-ALTRO 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 49/2026 depositato il 14/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 299/2/2024 la Commissione Tributaria Provinciale di Viterbo rigettava il ricorso presentato da Ricorrente_1 riunito a quello proposto da Nominativo_2 e da Nominativo_1, avverso gli avvisi, con i quali l'Agenzia dell'Entrate Direzione Provinciale di Viterbo richiedeva il pagamento di IRPEF per l'anno di imposta 2017.
In primo grado, i ricorrenti avevano dedotto l'illegittimità del provvedimento adottato dall'Ufficio.
Si costituiva L'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Viterbo sostenendo la legittimità del proprio operato.
Il Giudice di primo grado, giudicando infondate le eccezioni proposte dai ricorrenti, rigettava il ricorso.
Avverso tale sentenza hanno proposto appello con autonomi ricorsi Ricorrente_1, Nominativo_2 e Nominativo_1, chiedendo la riforma della sentenza impugnata.
Si è costituita in giudizio l'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Viterbo chiedendo la conferma della sentenza impugnata.
Alla data odierna il Collegio, previa riunione degli appelli, si è riservata la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente si osserva che gli autonomi ricorsi in appello, proposti da Ricorrente_1, Nominativo_2 e Nominativo_1 avverso la stessa sentenza, devono essere riuniti.
I tre appellanti risultano soci al 33,33% ciascuno, della Società_1
, cessata il 10 gennaio 2019, e sottoposta a verifica fiscale dalla Guardia di finanza che accertava l'omessa dichiarazione dei redditi della società per l'anno 2017 ed un reddito non dichiarato pari ad euro 872.680.
L'accertamento nei confronti della società diveniva definitivo, perché non impugnato, a seguito della rituale notifica avvenuta il 14 luglio 2022.
Successivamente l'Ufficio finanziario accertava un maggior reddito di partecipazione a carico dei tre soci, che per le caratteristiche delle quote detenute, dovevano essere stati sempre a conoscenza della gestione ed in grado di verificare la destinazione dei ricavi.
Avverso tali avvisi di accertamento proponevano distinti ricorsi Ricorrente_1, Nominativo_2 e Nominativo_1 sostenendo la illegittimità del provvedimento adottato dall'Ufficio.
Il giudice di primo grado, ritenendo che non era stata provata dai ricorrenti una diversa destinazione degli utili, ha rigettato i ricorsi dopo averli riuniti.
Nei confronti di tale sentenza hanno proposto appello Ricorrente_1, Nominativo_2 e Nominativo_1 lamentando, con identico contenuto, violazione e falsa applicazione di legge ma riproponendo sostanzialmente le stesse questioni già dedotte in primo grado.
Come è noto, una volta divenuto definitivo l'accertamento nei confronti del reddito prodotto dalla società, automaticamente tale risultanza si riverbera sul reddito di partecipazione dei soci.
Dagli atti emerge che la compagine sociale della Società_1 era costituita solo dai tre appellanti e che, per l'anno di imposta contestato, la Ricorrente_1 rivestiva il ruolo di amministratore, successivamente rivestito dall'altro socio Nominativo_2.
Dal processo verbale redatto dalla Guardia di finanza risulta che, per la annualità in oggetto, era stata omessa la presentazione del bilancio, non erano state istituite e conservate le scritture contabili obbligatorie e che, sulla scorta delle fatture annotate all'anagrafe tributaria, era stato accertato un reddito imponibile di oltre 800.000 euro.
La giurisprudenza della Corte di Cassazione ha costantemente affermato che, in tema di accertamento delle imposte sui redditi, nel caso di società a ristretta base azionaria, in caso di utili non contabilizzati, opera la presunzione di attribuzione pro quota ai soci degli utili stessi, salva la prova contraria e la dimostrazione che i maggiori ricavi sono stati accantonati o reinvestiti.
Nessuna prova contraria è stata fornita dai soci, anche in considerazione della omessa tenuta delle scritture contabili e della omessa redazione dei bilanci.
Privi di fondamento appaiono i motivi di appello che lamentano una omessa motivazione dell'avviso di accertamento, stante la conoscenza della verifica fiscale e del relativo processo verbale di constatazione, né della mancanza delle ragioni oggettive su cui si fonda la pretesa impositiva e l'irrogazione delle sanzioni.
Conseguentemente l'appello deve essere rigettato con la conferma della sentenza impugnata.
Segue alla soccombenza la condanna al pagamento delle spese processuali, ivi comprese quelle per la sospensiva, che si reputa equo liquidare in euro 5.000 (cinquemila), oltre accessori di legge.
P.Q.M.
Rigetta gli appelli riuniti e condanna gli appellanti in solido al pagamento delle spese processuali che liquida in euro 5.000,00 oltre accessori.