CASS
Sentenza 8 aprile 2024
Sentenza 8 aprile 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 08/04/2024, n. 14379 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 14379 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: RI AN nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 11/09/2023 del TRIB. LIBERTA' di BARI udita la relazione svolta dal Consigliere ENRICO VITTORIO STANISLAO SCARLINI;
lette le conclusioni del PG ALDO CENICCOLA A. che ha chiesto il rigetto del ricorso Penale Sent. Sez. 5 Num. 14379 Anno 2024 Presidente: MICCOLI GRAZIA ROSA ANNA Relatore: SCARLINI ENRICO VITTORIO STANISLAO Data Udienza: 01/02/2024 RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza dell'Il settembre 2023, il Tribunale di Bari, sezione per il riesame, rigettava l'appello proposto nell'interesse di CA FE avverso il provvedimento con il quale il Gup del medesimo Tribunale aveva respinto l'istanza di revoca o di sostituzione della misura cautelare in atto nei confronti della FE, gli arresti domiciliari. 1.1. L'originaria misura di cautela, la custodia in carcere, era stata emessa il 26 ottobre 2022, per i reati ascritti alla FE ai capi 79 ed 80 della complessiva rubrica. Al capo 79, le era stato contestato il delitto di cui all'art. 416 ter cod. proc. pen., perchè, in concorso con il convivente PP EN, entrambi consapevoli del ruolo rivestito da SA EM (capo dell'omonimo clan, affiliato a cosche di ancor maggiore spessore delinquenziale) di procacciatore di voti mafiosi nel comune di NO: - avevano accettato la promessa dei voti che EM avrebbe procurato alla FE stessa, che si era presentata alle elezioni per il consiglio comunale di Bari del 26 maggio 2019, in cambio di future utilità da procurare al EM;
- avevano accettato (EN con il concorso della FE) la promessa dei voti che EM avrebbe procurato in favore di alcuni candidati, inseriti nella lista del candidato sindaco del comune di NO, Giampaolo Ronnanazzi, per le elezioni indette per il 10 novembre 2019, rendendosi, in cambio, disponibili a soddisfare gli interessi del clan a cui EM faceva riferimento. Al capo 80 le era stato contestato il delitto di cui all'art. 416 cod. pen., per essersi, la medesima FE (ed il convivente PP EN), e gli altri soggetti indicati in rubrica, associati al fine di commettere atti di corruzione elettorale finalizzati alla elezione della stessa nel consiglio comunale di Bari ed alla future competizioni elettorali (per la Regione Puglia nel 2020), fissando anche un corrispettivo economico per ogni voto, fungendo, FE e EN (oltre che il complice NI Canonico), da organizzatori del sodalizio. 1.2. Il 13 gennaio 2023 il Gip procedente aveva sostituito la misura cautelare massima con quella, ora in atto, degli arresti domiciliari, in Ginosa Marina. Con la successiva istanza del 17 marzo 2023, che aveva dato origine alla presente fase cautelare, il Gip aveva rigettato la richiesta di revoca o di sostituzione della misura degli arresti domiciliari - in assenza di novum cautelare - accogliendo quella di autorizzazione allo svolgimento di un'attività lavorativa esterna al domicilio. i Il Tribunale, come detto, aveva rigettato l'appello avverso tale ordinanza, osservando quanto segue. Richiamava l'orientamento ermeneutico di questa Corte (sentenza n. 4321 del 2021 ed altre conformi), secondo il quale la presunzione di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. (applicabile al caso di specie in riferimento al delitto contestato ai sensi dell'art. 416 ter cod. pen.), può essere superata solo quando emerga che l'autore del fatto abbia rescisso i legami con l'organizzazione criminale di provenienza, dovendosi, altrimenti, ritenere sussistenti i caratteri dell'attualità e della concretezza del pericolo di consumazione di ulteriori reati della medesima specie (ancorchè sia decorso un notevole lasso di tempo dalla commissione dei fatti). Dell'intervenuta rescissione, dei legami della prevenuta con l'associazione di cui si è detto, non risultava però essere stato offerto elemento alcuno. Ricordava il Tribunale come l'asserzione relativa alla cessazione della condotta al 2019 fosse rimasta priva di riscontri concreti e come, anzi, fosse emerso il permanente ed attuale interessamento della FE (e del EN) alle vicende del comune di NO (acquisendo di fatto il sostanziale controllo dell'amministrazione), così da contrastare, nei fatti, le proteste di estraneità a tale ambito. Tanto che il delitto associativo le era stato ascritto con contestazione aperta. Irrilevante era, invece, il proscioglimento della FE da due reati rispetto ai quali già il Gip aveva già ritenuto l'insussistenza del requisito della gravità i ndiz ia ria 2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso la prevenuta, a mezzo del proprio difensore, deducendo, con l'unico motivo, la violazione di legge ed in particolare degli artt. 274 e 275 cod. proc. pen. La misura cautelare in atto era stata applicata alla FE (ex vicesindaco di NO e consigliere comunale di Bari e non eletta al consiglio regionale della Puglia) per il solo pericolo di reiterazione della condotta. L'attività della contestata associazione era, però, già terminata nel 2019, non avendo operato neppure in occasione delle elezioni regionali. Il pericolo di reiterazione della condotta era escluso sia dalle dimissioni della FE dalle cariche pubbliche ricoperte, sia dal suo trasferimento in Ginosa Marina (a 150 km circa da NO e da Bari), sia dalla risonanza mediatica che l'intera vicenda aveva avuto (oltre che dalla precedente incensuratezza dell'indagata e dal rispetto delle prescrizioni impostele con la cautela). 2 E, invece, il Tribunale aveva negato la revoca della misura limitandosi ad affermare, quanto alla misura applicata per l'art. 416 ter cod. proc. pen., che non fosse stata superata la presunzione di adeguatezza della misura detentiva. Così però trascurando il fatto che si erano già acquisiti quegli elementi concreti che avrebbero consentito di sostituire la misura in atto con altra meno afflittiva, dato che si era accertato che non erano stati commessi illeciti in relazione alle elezioni regionali del 2020 (per tale ragione sostituendo la misura della custodia in carcere) e che alla prevenuta era stata concesso di svolgere un lavoro esterno. Si ricordava, inoltre, come la FE fosse stata prosciolta (perché il fatto non sussiste) anche per il delitto di cui al capo 79, pur se limitatamente alla elezione del consiglio comunale di Bari. 3. Il Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte, nella persona del sostituto LD Cennicola, ha chiesto il rigetto del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Nelle more è pervenuto valido atto di rinuncia al ricorso a seguito dell'intervenuta revoca della misura cautelare personale che ne era stato l'oggetto. Il ricorso deve essere così dichiarato inammissibile ai sensi dell'art. 591, comma 1 lett. d), cod. proc. pen. 2. Quanto alle spese processuali ed al versamento della somma alla cassa delle ammende, questo Collegio condivide l'orientamento di questa Corte - di recente ribadito dalla sentenza Sez. 4, n. 45618 del 11/11/2021, Pujia, Rv. 282549 - secondo cui, in tema di impugnazioni, l'inammissibilità del ricorso per cassazione per sopravvenuta carenza di interesse derivante da causa non imputabile al ricorrente comporta che quest'ultimo non possa essere condannato né al pagamento delle spese processuali, né al versamento di una somma in favore della Cassa per le ammende, in quanto il sopraggiunto venir meno del suo interesse alla decisione non configura un'ipotesi di soccombenza.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso. Così deciso, in Roma il 1 febbraio 2024.
lette le conclusioni del PG ALDO CENICCOLA A. che ha chiesto il rigetto del ricorso Penale Sent. Sez. 5 Num. 14379 Anno 2024 Presidente: MICCOLI GRAZIA ROSA ANNA Relatore: SCARLINI ENRICO VITTORIO STANISLAO Data Udienza: 01/02/2024 RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza dell'Il settembre 2023, il Tribunale di Bari, sezione per il riesame, rigettava l'appello proposto nell'interesse di CA FE avverso il provvedimento con il quale il Gup del medesimo Tribunale aveva respinto l'istanza di revoca o di sostituzione della misura cautelare in atto nei confronti della FE, gli arresti domiciliari. 1.1. L'originaria misura di cautela, la custodia in carcere, era stata emessa il 26 ottobre 2022, per i reati ascritti alla FE ai capi 79 ed 80 della complessiva rubrica. Al capo 79, le era stato contestato il delitto di cui all'art. 416 ter cod. proc. pen., perchè, in concorso con il convivente PP EN, entrambi consapevoli del ruolo rivestito da SA EM (capo dell'omonimo clan, affiliato a cosche di ancor maggiore spessore delinquenziale) di procacciatore di voti mafiosi nel comune di NO: - avevano accettato la promessa dei voti che EM avrebbe procurato alla FE stessa, che si era presentata alle elezioni per il consiglio comunale di Bari del 26 maggio 2019, in cambio di future utilità da procurare al EM;
- avevano accettato (EN con il concorso della FE) la promessa dei voti che EM avrebbe procurato in favore di alcuni candidati, inseriti nella lista del candidato sindaco del comune di NO, Giampaolo Ronnanazzi, per le elezioni indette per il 10 novembre 2019, rendendosi, in cambio, disponibili a soddisfare gli interessi del clan a cui EM faceva riferimento. Al capo 80 le era stato contestato il delitto di cui all'art. 416 cod. pen., per essersi, la medesima FE (ed il convivente PP EN), e gli altri soggetti indicati in rubrica, associati al fine di commettere atti di corruzione elettorale finalizzati alla elezione della stessa nel consiglio comunale di Bari ed alla future competizioni elettorali (per la Regione Puglia nel 2020), fissando anche un corrispettivo economico per ogni voto, fungendo, FE e EN (oltre che il complice NI Canonico), da organizzatori del sodalizio. 1.2. Il 13 gennaio 2023 il Gip procedente aveva sostituito la misura cautelare massima con quella, ora in atto, degli arresti domiciliari, in Ginosa Marina. Con la successiva istanza del 17 marzo 2023, che aveva dato origine alla presente fase cautelare, il Gip aveva rigettato la richiesta di revoca o di sostituzione della misura degli arresti domiciliari - in assenza di novum cautelare - accogliendo quella di autorizzazione allo svolgimento di un'attività lavorativa esterna al domicilio. i Il Tribunale, come detto, aveva rigettato l'appello avverso tale ordinanza, osservando quanto segue. Richiamava l'orientamento ermeneutico di questa Corte (sentenza n. 4321 del 2021 ed altre conformi), secondo il quale la presunzione di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. (applicabile al caso di specie in riferimento al delitto contestato ai sensi dell'art. 416 ter cod. pen.), può essere superata solo quando emerga che l'autore del fatto abbia rescisso i legami con l'organizzazione criminale di provenienza, dovendosi, altrimenti, ritenere sussistenti i caratteri dell'attualità e della concretezza del pericolo di consumazione di ulteriori reati della medesima specie (ancorchè sia decorso un notevole lasso di tempo dalla commissione dei fatti). Dell'intervenuta rescissione, dei legami della prevenuta con l'associazione di cui si è detto, non risultava però essere stato offerto elemento alcuno. Ricordava il Tribunale come l'asserzione relativa alla cessazione della condotta al 2019 fosse rimasta priva di riscontri concreti e come, anzi, fosse emerso il permanente ed attuale interessamento della FE (e del EN) alle vicende del comune di NO (acquisendo di fatto il sostanziale controllo dell'amministrazione), così da contrastare, nei fatti, le proteste di estraneità a tale ambito. Tanto che il delitto associativo le era stato ascritto con contestazione aperta. Irrilevante era, invece, il proscioglimento della FE da due reati rispetto ai quali già il Gip aveva già ritenuto l'insussistenza del requisito della gravità i ndiz ia ria 2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso la prevenuta, a mezzo del proprio difensore, deducendo, con l'unico motivo, la violazione di legge ed in particolare degli artt. 274 e 275 cod. proc. pen. La misura cautelare in atto era stata applicata alla FE (ex vicesindaco di NO e consigliere comunale di Bari e non eletta al consiglio regionale della Puglia) per il solo pericolo di reiterazione della condotta. L'attività della contestata associazione era, però, già terminata nel 2019, non avendo operato neppure in occasione delle elezioni regionali. Il pericolo di reiterazione della condotta era escluso sia dalle dimissioni della FE dalle cariche pubbliche ricoperte, sia dal suo trasferimento in Ginosa Marina (a 150 km circa da NO e da Bari), sia dalla risonanza mediatica che l'intera vicenda aveva avuto (oltre che dalla precedente incensuratezza dell'indagata e dal rispetto delle prescrizioni impostele con la cautela). 2 E, invece, il Tribunale aveva negato la revoca della misura limitandosi ad affermare, quanto alla misura applicata per l'art. 416 ter cod. proc. pen., che non fosse stata superata la presunzione di adeguatezza della misura detentiva. Così però trascurando il fatto che si erano già acquisiti quegli elementi concreti che avrebbero consentito di sostituire la misura in atto con altra meno afflittiva, dato che si era accertato che non erano stati commessi illeciti in relazione alle elezioni regionali del 2020 (per tale ragione sostituendo la misura della custodia in carcere) e che alla prevenuta era stata concesso di svolgere un lavoro esterno. Si ricordava, inoltre, come la FE fosse stata prosciolta (perché il fatto non sussiste) anche per il delitto di cui al capo 79, pur se limitatamente alla elezione del consiglio comunale di Bari. 3. Il Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte, nella persona del sostituto LD Cennicola, ha chiesto il rigetto del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Nelle more è pervenuto valido atto di rinuncia al ricorso a seguito dell'intervenuta revoca della misura cautelare personale che ne era stato l'oggetto. Il ricorso deve essere così dichiarato inammissibile ai sensi dell'art. 591, comma 1 lett. d), cod. proc. pen. 2. Quanto alle spese processuali ed al versamento della somma alla cassa delle ammende, questo Collegio condivide l'orientamento di questa Corte - di recente ribadito dalla sentenza Sez. 4, n. 45618 del 11/11/2021, Pujia, Rv. 282549 - secondo cui, in tema di impugnazioni, l'inammissibilità del ricorso per cassazione per sopravvenuta carenza di interesse derivante da causa non imputabile al ricorrente comporta che quest'ultimo non possa essere condannato né al pagamento delle spese processuali, né al versamento di una somma in favore della Cassa per le ammende, in quanto il sopraggiunto venir meno del suo interesse alla decisione non configura un'ipotesi di soccombenza.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso. Così deciso, in Roma il 1 febbraio 2024.