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Sentenza 7 gennaio 2026
Sentenza 7 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Milano, sez. III, sentenza 07/01/2026, n. 47 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Milano |
| Numero : | 47 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 47/2026
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MILANO Sezione 3, riunita in udienza il 27/01/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
DE SAPIA CESARE, Presidente
AR RO ZO, LA
GIUFFRE' SANTI, Giudice
in data 27/01/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 5350/2024 depositato il 30/10/2024
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Milano
elettivamente domiciliato presso Email_2
Comune di Grassobbio - Via Amerigo Vespucci 6 24050 Grassobbio BG
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - AVVISO DI INTIMAZIONE n. 06820249031742101000 IMU 2016
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 06820249031742101000 TASI 2016
contro
Ag.entrate - Riscossione - Milano
elettivamente domiciliato presso Email_2
Comune di Grassobbio - Via Amerigo Vespucci 6 24050 Grassobbio BG
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- ES DI LO n. ENTE 44/66824999000003066000 IMU 2016
- ES DI LO n. ENTE 57/66824999000003073000 TASI 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con tempestivo ricorso a questa Corte di Giustizia, la parte in epigrafe ha impugnato un'intimazione di pagamento oltre ai quattro avvisi emessi dal Comune di Grassobbio, afferenti ad IMU e TASI per l'anno di imposta 2016.
Sostiene parte ricorrente l'illegittimità dell'atto impugnato poiché due dei quattro avvisi di accertamento richiamati nella intimazione, non sono mai stati notificati e, precisamente gli avvisi n. 44 (apparentemente notificato il 20/12/2021) e n. 57 (apparentemente notificato il 22/12/2021).
Rileva ancora che l'annualità a cui si riferiscono gli avvisi di accertamento impugnati è il 2016, il cui naturale termine decadenziale è spirato al 31.12.2021, ai sensi dell'art.1 comma 161 Legge del 27/12/2006 n. 296
e conclude chiedendo l'annullamento della intimazione e dei due avvisi di accertamento impugnati con vittoria di spese diritti ed onorari di giudizio.
Si è costituita Agenzia delle Entrate Riscossione la quale, con riferimento a tutte le contestazioni sollevate nel ricorso (omessa notifica degli avvisi di accertamento 44 e 57 e intervenuta decadenza dalla potestà impositiva dell'Ente, che non attengono all'attività di riscossione, eccepisce la propria carenza di legittimazione passiva e conclude chiedendo, in via preliminare l'estromissione dal giudizio e, nel merito, il rigetto del ricorso, con vittoria delle spese. Si è altresì costituito il Comune di Grassobbio il quale ha precisato di avere notificato l'avviso di accertamento n. 44 mediante spedizione a mezzo del servizio postale in piego raccomandato con avviso di ricevimento e con firma del ricevente dell'avviso stesso effettuata il 20/12/2021 e l'avviso n. 57, sempre a mezzo raccomandata, inviata il 14/12/2021 ricevuta dal destinatario il successivo 22.12.2021.
Ribadisce quindi la corretta notificazione degli avvisi di accertamento impugnati, effettuata alla sede legale della Società risultante dal registro delle persone giuridiche in Indirizzo_1 (MI), in ossequio all'art. 145 c.p.c, come certificato anche da Poste Italiane con riferimento alla raccomandata n.
133908032289, essendo confermata la consegna al destinatario in data 22 dicembre 2021 ed il ritiro da parte di persona qualificatasi come incaricato.
Osserva che sussistono, a suo parere, gli estremi di cui all'art. 96 c.p.c. e conclude chiedendo il rigetto del ricorso con condanna della parte ricorrente al pagamento delle spese di lite che si quantificano in euro
3.600,00 nonché al risarcimento del danno per lite temeraria ex art.96 c.p.c. nella misura stabilita da codesta
Corte di Giustizia.
Parte ricorrente ha poi depositato una memoria integrativa nella quale ha osservato che nelle relate versate in atti non viene identificato il destinatario, la firma sia illeggibile e su una la firma è del tutto omessa.
Evidenzia che la società contribuente ha cambiato sede legale in data 21.04.2021 (e non in data 19.12.2022), spostando la sede da Indirizzo_1 a Indirizzo_2, ciò è avvenuto con atto notarile con Atto_Notarile_1
(doc.n.5) e che la visura camerale risultava già aggiornata con la nuova sede legale già nella stessa data 21.04.2021.
Dunque il Comune era tenuto a notificare gli avvisi di accertamento presso il nuovo domicilio fiscale, ossia la nuova sede legale della società risultante dai pubblici registri e ciò anche ai sensi dell'articolo 60, comma
3, del DPR n. 600/1973. Osserva ancora che per le società la variazione della sede legale è soggetta a iscrizione nel Registro delle Imprese, pubblicità dichiarativa che rende la modifica opponibile ai terzi e comporta la presunzione legale di conoscibilità, considerato che i registri camerali sono pubblici e accessibili, circostanza vieppiù rilevante nel caso di specie, in cui l'atto notarile con la variazione della sede era stato regolarmente registrato all'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale Milano II il 21/04/2021 al n. Atto_Notarile_1.
La notifica non è quindi regolare e parte ricorrente insiste a sua volta nella richiesta di condanna del comune al risarcimento danni ex art. 96 c.p.c..
Anche il Comune di Grassobbio ha depositato una memoria illustrativa, nella quale ha contestato le avverse deduzioni ed ha ribadito la correttezza delle notifiche degli accertamenti, contestando la fondatezza delle avverse deduzioni sul punto, anche alla luce del fatto che il garage dove avvenuta la notifica risulta di proprietà della società ricorrente e non è plausibile che il firmatario delle raccomandate non abbia fatto recapitare le stesse alla società stessa.
Precisa ancora il Comune che la mancata notifica della variazione dell'indirizzo della società rappresenta violazione a quanto previsto dall'articolo 60 del DP 600/73 per la notifica degli atti tributari, norma che rivestendo carattere generale ha valenza anche per i tributi comunali.
Ha quindi reiterato le conclusioni già formulate.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Collegio, letti gli atti ed esaminati i documenti di causa, osserva preliminarmente che le censure solevate dalla parte ricorrente attengono alla attività di competenza propria dell'ente impositore, di talché l'Agenzia
Riscossione appare del tutto carente di legittimazione passiva e la sua richiesta di estromissione dal giudizio appare fondata.
Quanto ai fatti dedotti in ricorso, il Collegio rileva che è circostanza documentalmente comprovata che la società ricorrente ha mutato la propria sede sociale con atto notarile del 15 aprile 2021, data dalla quale la sede sociale è stata traferita in Indirizzo_2 a Milano. Altrettanto certo è che gli accertamenti di cui si controverte sono stati notificati, secondo la procedura di legge, all'indirizzo di Indirizzo_1 nel dicembre 2021.
Ciò posto rileva ancora il Collegio che non può trovare accoglimento la tesi del Comune resistente in relazione all'obbligo di comunicazione delle variazioni della sede sociale così come prevista dalla disciplina dell'IVA, poiché l'art. 35 riguarda specificamente l'ambito IVA e i rapporti con l'Agenzia delle Entrate. Peraltro la sede legale risultante dal registro delle imprese è il riferimento per la reperibilità della società da parte dei terzi, inclusi gli enti impositori locali (art. 60, primo comma, lett. e), D.P.R. n. 600/1973, come anche statuito dalla
Suprema Corte nell'ordinanza 13 settembre 2024, n. 24666 nella quale si dice che “La presenza di un regime pubblicitario come quello regolato attraverso l'istituzione e l'aggiornamento del registro delle imprese, comporta, infatti, una forma di autoresponsabilità delle singole imprese e società in ordine ai dati e alle informazioni inserite in tale registro anche nei confronti dei terzi. Con riferimento alla sede legale indicata nel registro delle imprese deve, quindi, ritenersi che la sua indicazione sia funzionale anche a consentirne la reperibilità nei confronti dei terzi. Di conseguenza, l'agente notificatore può ben fare affidamento sulle risultanze del registro delle imprese e ritenere la società irreperibile una volta che non sia stata trovata presso la sede legale risultante da tale registro.
Per tali motivi la notifica effettuata ad un indirizzo diverso dalla sede sociale risultante dal registro delle imprese non può essere ritenuta valida ed è documentalmente comprovato che alla data in cui le notifiche sono state effettuate, la sede sociale risultante dagli atti ufficiali er diversa da quella in cui le notifiche sono state efefttuate.
Si aggiunga poi che l'art. 36 DPR 600/73 è stato modificato dalla L 24.11.2000 il cui articolo 37 ha testualmente disposto che
1. All'articolo 36 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) la rubrica è sostituita dalla seguente: "Comunicazione di violazioni tributarie";
b) i commi primo, secondo e terzo sono abrogati.
Dunque, anche sotto tale profilo, le tesi del comune resistente non possono trovare accoglimento.
L'atto d'intimazione impugnato va quindi annullato limitatamente alle iscrizioni afferenti agli avvisi di accertamento nn. 44 e 57 del 2021.
Ritiene il Collegio infondate le reciproche richieste di condanna al risarcimento danni per lite temeraria, per difetto dell'elemento soggettivo che deve sorreggere i comportamenti delle parti di un giudizio: qui si è di fronte ad un imperfetto procedimento di notifica di un atto e ad una legittima opposizione avverso atti amministrativi che si ritengono essere stati posti in esecuzione in difetto dei presupposti di legge. Nessun comportamento fraudolento è ravvisabile nelle posizioni delle parti.
Quanto alle spese di lite, ritiene il Collegio che, in ossequio al principio della soccombenza, vadano poste a carico del Comune resistente, nella misura di euro 3.000,00 oltre esborsi ed oneri accessori e vadano compensate con l'Agenzia Riscossione.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria, in parziale accoglimento del ricorso annulla l'atto di intimazione impugnato con riferimento alle iscrizioni relative agli avvisi di accertamento nn. 44 e 57 del 2021 e lo conferma nel resto.
Condanna il Comune di Grassobbio alla rifusione delle spese di lite in favore della parte ricorrente, liquidandole in euro 3.000,00 oltre esborsi ed oneri accessori e compensa le spese con Agenzia delle
Entrate Riscossione.
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MILANO Sezione 3, riunita in udienza il 27/01/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
DE SAPIA CESARE, Presidente
AR RO ZO, LA
GIUFFRE' SANTI, Giudice
in data 27/01/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 5350/2024 depositato il 30/10/2024
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Milano
elettivamente domiciliato presso Email_2
Comune di Grassobbio - Via Amerigo Vespucci 6 24050 Grassobbio BG
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - AVVISO DI INTIMAZIONE n. 06820249031742101000 IMU 2016
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 06820249031742101000 TASI 2016
contro
Ag.entrate - Riscossione - Milano
elettivamente domiciliato presso Email_2
Comune di Grassobbio - Via Amerigo Vespucci 6 24050 Grassobbio BG
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- ES DI LO n. ENTE 44/66824999000003066000 IMU 2016
- ES DI LO n. ENTE 57/66824999000003073000 TASI 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con tempestivo ricorso a questa Corte di Giustizia, la parte in epigrafe ha impugnato un'intimazione di pagamento oltre ai quattro avvisi emessi dal Comune di Grassobbio, afferenti ad IMU e TASI per l'anno di imposta 2016.
Sostiene parte ricorrente l'illegittimità dell'atto impugnato poiché due dei quattro avvisi di accertamento richiamati nella intimazione, non sono mai stati notificati e, precisamente gli avvisi n. 44 (apparentemente notificato il 20/12/2021) e n. 57 (apparentemente notificato il 22/12/2021).
Rileva ancora che l'annualità a cui si riferiscono gli avvisi di accertamento impugnati è il 2016, il cui naturale termine decadenziale è spirato al 31.12.2021, ai sensi dell'art.1 comma 161 Legge del 27/12/2006 n. 296
e conclude chiedendo l'annullamento della intimazione e dei due avvisi di accertamento impugnati con vittoria di spese diritti ed onorari di giudizio.
Si è costituita Agenzia delle Entrate Riscossione la quale, con riferimento a tutte le contestazioni sollevate nel ricorso (omessa notifica degli avvisi di accertamento 44 e 57 e intervenuta decadenza dalla potestà impositiva dell'Ente, che non attengono all'attività di riscossione, eccepisce la propria carenza di legittimazione passiva e conclude chiedendo, in via preliminare l'estromissione dal giudizio e, nel merito, il rigetto del ricorso, con vittoria delle spese. Si è altresì costituito il Comune di Grassobbio il quale ha precisato di avere notificato l'avviso di accertamento n. 44 mediante spedizione a mezzo del servizio postale in piego raccomandato con avviso di ricevimento e con firma del ricevente dell'avviso stesso effettuata il 20/12/2021 e l'avviso n. 57, sempre a mezzo raccomandata, inviata il 14/12/2021 ricevuta dal destinatario il successivo 22.12.2021.
Ribadisce quindi la corretta notificazione degli avvisi di accertamento impugnati, effettuata alla sede legale della Società risultante dal registro delle persone giuridiche in Indirizzo_1 (MI), in ossequio all'art. 145 c.p.c, come certificato anche da Poste Italiane con riferimento alla raccomandata n.
133908032289, essendo confermata la consegna al destinatario in data 22 dicembre 2021 ed il ritiro da parte di persona qualificatasi come incaricato.
Osserva che sussistono, a suo parere, gli estremi di cui all'art. 96 c.p.c. e conclude chiedendo il rigetto del ricorso con condanna della parte ricorrente al pagamento delle spese di lite che si quantificano in euro
3.600,00 nonché al risarcimento del danno per lite temeraria ex art.96 c.p.c. nella misura stabilita da codesta
Corte di Giustizia.
Parte ricorrente ha poi depositato una memoria integrativa nella quale ha osservato che nelle relate versate in atti non viene identificato il destinatario, la firma sia illeggibile e su una la firma è del tutto omessa.
Evidenzia che la società contribuente ha cambiato sede legale in data 21.04.2021 (e non in data 19.12.2022), spostando la sede da Indirizzo_1 a Indirizzo_2, ciò è avvenuto con atto notarile con Atto_Notarile_1
(doc.n.5) e che la visura camerale risultava già aggiornata con la nuova sede legale già nella stessa data 21.04.2021.
Dunque il Comune era tenuto a notificare gli avvisi di accertamento presso il nuovo domicilio fiscale, ossia la nuova sede legale della società risultante dai pubblici registri e ciò anche ai sensi dell'articolo 60, comma
3, del DPR n. 600/1973. Osserva ancora che per le società la variazione della sede legale è soggetta a iscrizione nel Registro delle Imprese, pubblicità dichiarativa che rende la modifica opponibile ai terzi e comporta la presunzione legale di conoscibilità, considerato che i registri camerali sono pubblici e accessibili, circostanza vieppiù rilevante nel caso di specie, in cui l'atto notarile con la variazione della sede era stato regolarmente registrato all'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale Milano II il 21/04/2021 al n. Atto_Notarile_1.
La notifica non è quindi regolare e parte ricorrente insiste a sua volta nella richiesta di condanna del comune al risarcimento danni ex art. 96 c.p.c..
Anche il Comune di Grassobbio ha depositato una memoria illustrativa, nella quale ha contestato le avverse deduzioni ed ha ribadito la correttezza delle notifiche degli accertamenti, contestando la fondatezza delle avverse deduzioni sul punto, anche alla luce del fatto che il garage dove avvenuta la notifica risulta di proprietà della società ricorrente e non è plausibile che il firmatario delle raccomandate non abbia fatto recapitare le stesse alla società stessa.
Precisa ancora il Comune che la mancata notifica della variazione dell'indirizzo della società rappresenta violazione a quanto previsto dall'articolo 60 del DP 600/73 per la notifica degli atti tributari, norma che rivestendo carattere generale ha valenza anche per i tributi comunali.
Ha quindi reiterato le conclusioni già formulate.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Collegio, letti gli atti ed esaminati i documenti di causa, osserva preliminarmente che le censure solevate dalla parte ricorrente attengono alla attività di competenza propria dell'ente impositore, di talché l'Agenzia
Riscossione appare del tutto carente di legittimazione passiva e la sua richiesta di estromissione dal giudizio appare fondata.
Quanto ai fatti dedotti in ricorso, il Collegio rileva che è circostanza documentalmente comprovata che la società ricorrente ha mutato la propria sede sociale con atto notarile del 15 aprile 2021, data dalla quale la sede sociale è stata traferita in Indirizzo_2 a Milano. Altrettanto certo è che gli accertamenti di cui si controverte sono stati notificati, secondo la procedura di legge, all'indirizzo di Indirizzo_1 nel dicembre 2021.
Ciò posto rileva ancora il Collegio che non può trovare accoglimento la tesi del Comune resistente in relazione all'obbligo di comunicazione delle variazioni della sede sociale così come prevista dalla disciplina dell'IVA, poiché l'art. 35 riguarda specificamente l'ambito IVA e i rapporti con l'Agenzia delle Entrate. Peraltro la sede legale risultante dal registro delle imprese è il riferimento per la reperibilità della società da parte dei terzi, inclusi gli enti impositori locali (art. 60, primo comma, lett. e), D.P.R. n. 600/1973, come anche statuito dalla
Suprema Corte nell'ordinanza 13 settembre 2024, n. 24666 nella quale si dice che “La presenza di un regime pubblicitario come quello regolato attraverso l'istituzione e l'aggiornamento del registro delle imprese, comporta, infatti, una forma di autoresponsabilità delle singole imprese e società in ordine ai dati e alle informazioni inserite in tale registro anche nei confronti dei terzi. Con riferimento alla sede legale indicata nel registro delle imprese deve, quindi, ritenersi che la sua indicazione sia funzionale anche a consentirne la reperibilità nei confronti dei terzi. Di conseguenza, l'agente notificatore può ben fare affidamento sulle risultanze del registro delle imprese e ritenere la società irreperibile una volta che non sia stata trovata presso la sede legale risultante da tale registro.
Per tali motivi la notifica effettuata ad un indirizzo diverso dalla sede sociale risultante dal registro delle imprese non può essere ritenuta valida ed è documentalmente comprovato che alla data in cui le notifiche sono state effettuate, la sede sociale risultante dagli atti ufficiali er diversa da quella in cui le notifiche sono state efefttuate.
Si aggiunga poi che l'art. 36 DPR 600/73 è stato modificato dalla L 24.11.2000 il cui articolo 37 ha testualmente disposto che
1. All'articolo 36 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) la rubrica è sostituita dalla seguente: "Comunicazione di violazioni tributarie";
b) i commi primo, secondo e terzo sono abrogati.
Dunque, anche sotto tale profilo, le tesi del comune resistente non possono trovare accoglimento.
L'atto d'intimazione impugnato va quindi annullato limitatamente alle iscrizioni afferenti agli avvisi di accertamento nn. 44 e 57 del 2021.
Ritiene il Collegio infondate le reciproche richieste di condanna al risarcimento danni per lite temeraria, per difetto dell'elemento soggettivo che deve sorreggere i comportamenti delle parti di un giudizio: qui si è di fronte ad un imperfetto procedimento di notifica di un atto e ad una legittima opposizione avverso atti amministrativi che si ritengono essere stati posti in esecuzione in difetto dei presupposti di legge. Nessun comportamento fraudolento è ravvisabile nelle posizioni delle parti.
Quanto alle spese di lite, ritiene il Collegio che, in ossequio al principio della soccombenza, vadano poste a carico del Comune resistente, nella misura di euro 3.000,00 oltre esborsi ed oneri accessori e vadano compensate con l'Agenzia Riscossione.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria, in parziale accoglimento del ricorso annulla l'atto di intimazione impugnato con riferimento alle iscrizioni relative agli avvisi di accertamento nn. 44 e 57 del 2021 e lo conferma nel resto.
Condanna il Comune di Grassobbio alla rifusione delle spese di lite in favore della parte ricorrente, liquidandole in euro 3.000,00 oltre esborsi ed oneri accessori e compensa le spese con Agenzia delle
Entrate Riscossione.