Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Milano, sez. III, sentenza 07/01/2026, n. 47
CGT1
Sentenza 7 gennaio 2026

Argomenti

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  • Accolto
    Omessa notifica avviso di accertamento

    La Corte ha ritenuto che la notifica effettuata ad un indirizzo diverso dalla sede sociale risultante dal registro delle imprese non sia valida, poiché la sede legale indicata nel registro delle imprese è funzionale anche a consentirne la reperibilità nei confronti dei terzi.

  • Accolto
    Decadenza dalla potestà impositiva

    La Corte ha ritenuto che la notifica effettuata ad un indirizzo diverso dalla sede sociale risultante dal registro delle imprese non sia valida, determinando l'annullamento dell'atto.

  • Accolto
    Omessa notifica avviso di accertamento

    La Corte ha ritenuto che la notifica effettuata ad un indirizzo diverso dalla sede sociale risultante dal registro delle imprese non sia valida, poiché la sede legale indicata nel registro delle imprese è funzionale anche a consentirne la reperibilità nei confronti dei terzi.

  • Accolto
    Decadenza dalla potestà impositiva

    La Corte ha ritenuto che la notifica effettuata ad un indirizzo diverso dalla sede sociale risultante dal registro delle imprese non sia valida, determinando l'annullamento dell'atto.

  • Accolto
    Illegittimità dell'intimazione per atti presupposti annullati

    L'atto d'intimazione impugnato va annullato limitatamente alle iscrizioni afferenti agli avvisi di accertamento nn. 44 e 57 del 2021.

  • Accolto
    Carenza di legittimazione passiva

    Le censure sollevate dalla parte ricorrente attengono alla attività di competenza propria dell'ente impositore, di talché l'Agenzia Riscossione appare del tutto carente di legittimazione passiva e la sua richiesta di estromissione dal giudizio appare fondata.

  • Rigettato
    Richiesta di condanna per lite temeraria

    Ritiene il Collegio infondate le reciproche richieste di condanna al risarcimento danni per lite temeraria, per difetto dell'elemento soggettivo che deve sorreggere i comportamenti delle parti di un giudizio.

  • Rigettato
    Richiesta di condanna per lite temeraria

    Ritiene il Collegio infondate le reciproche richieste di condanna al risarcimento danni per lite temeraria, per difetto dell'elemento soggettivo che deve sorreggere i comportamenti delle parti di un giudizio.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Milano, sez. III, sentenza 07/01/2026, n. 47
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Milano
    Numero : 47
    Data del deposito : 7 gennaio 2026

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