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Sentenza 11 ottobre 2025
Sentenza 11 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 11/10/2025, n. 1569 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 1569 |
| Data del deposito : | 11 ottobre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI COSENZA SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cosenza in composizione monocratica, in persona del dott. Salvatore Bloise
quale Giudice del Lavoro, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2670/2025 R.G.A.L. vertente
TRA
, elettivamente domiciliata in Cosenza, Via Panebianco n. Parte_1
259, presso lo studio dell'Avv. Marco Pasquale Papasso che la rappresenta e difende
- ricorrente
E
, in persona del legale rappresentante Controparte_1
pro tempore, elettivamente domiciliato in Cosenza, Via R. Montagna n. 13, rappresentato e difeso ex art. 417 bis c.p.c. dai Dott.ri Gaetano Bonofiglio, Serena Cianflone e Roberta
Travia - resistente
Oggetto: carta elettronica del docente.
Conclusioni di parte ricorrente: “… In accoglimento del presente Ricorso: - accertare il diritto
della ricorrente di ottenere per gli anni 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023, e 2024/2025 la
Carta docente, per l'importo di € 500,00 annui e, per l'effetto, condannare l'Amministrazione
convenuta a mettere a disposizione della parte detta Carta per poterne fruire nel rispetto
dei vincoli di legge. Con vittoria di spese, competenze ed onorari oltre agli accessori di
legge della presente procedura, con distrazione in favore del procuratore Antistatario …”.
Conclusioni di parte resistente: “… - Si chiede il rigetto della domanda di carta elettronica
per l'a.s. 2020/2021, per i motivi esposti in narrativa. - Si aderisce alla domanda di carta
1 elettronica per gli aa.ss. 2021/2022, 2022/2023 e 2024/2025; - con compensazione delle
spese di lite…”.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
La parte ricorrente ha agito in giudizio assumendo di aver prestato servizio alle dipendenze del resistente come docente per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022, CP_1
2022/2023 e 2024/2025 con contratti a tempo determinato non usufruendo della carta elettronica del docente prevista dall'art. 1, comma 121, della legge 107/2015; che la mancata previsione dell'assegnazione della carta elettronica anche per i docenti assunti con contratto a tempo determinato era privo di ragioni oggettive, atteso che gli artt. 63 e 64
CCNL, nel disciplinare gli obblighi di formazione, non distinguevano tra personale a tempo determinato e a tempo indeterminato, ponendosi in contrasto con la disciplina comunitaria e con gli artt. 3, 35 e 97 della Costituzione;
che la CGUE, con ordinanza del 18.5.2022,
aveva statuito che la clausola 4, punto 1 dell'accordo quadro allegato alla Direttiva
1999/70/CE ostava alla normativa nazionale che attribuiva solo ai docenti assunti con contratto a tempo indeterminato la carta elettronica del docente;
che il Consiglio di Stato,
con sentenza n. 1842/2022, aveva affermato che, secondo una interpretazione conforme agli artt. 3, 35 e 97 Cost., la carta elettronica spettava anche ai docenti assunti con contratto a tempo determinato;
che la Corte di Cassazione Sezione Lavoro, con la pronuncia n.
29961/2023 aveva affermato il diritto oggetto di giudizio. Su tali premesse, sinteticamente riportate, ha formulato le conclusioni sopra trascritte.
Il convenuto si è costituito in giudizio assumendo di “aderire” alla domanda di CP_1
parte ricorrente per gli anni scolastici 2021/2022, 2022/2023 e 2024/2025 e contestando la domanda per l'anno scolastico 2020/2021, atteso che la ricorrente aveva svolto solo supplenze brevi e non aveva avuto incarico fino al 30 giugno. Su tali premesse,
sinteticamente riportate, ha formulato le conclusioni sopra trascritte.
Per il presente procedimento è stata disposta la sostituzione dell'udienza di discussione,
fissata al 7.10.2025, con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c..
La parte ricorrente ha depositato note scritte.
2 Si provvede in data odierna al deposito della sentenza sulla base della previsione dell'art. 127 ter c.p.c. citato, secondo cui il Giudice provvede entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note scritte, sul rilievo dell'immediata definibilità
della controversia.
Deve rilevarsi l'irritualità del comportamento processuale della parte resistente, che ha inteso aderire alla domanda per gli anni scolastici 2021/2022, 2022/2023 e 2024/2025
senza provvedere all'attribuzione della prestazione oggetto di giudizio.
È evidente, in merito, che la domanda di parte ricorrente è finalizzata alla condanna del convenuto, in modo tale che una eventuale cessazione della materia del CP_1
contendere (solo in quest'ambito l'adesione di parte resistente potrebbe trovare una astratta giustificazione processuale) potrebbe conseguire solamente all'effettiva attribuzione della prestazione chiesta, mentre, con l'adesione compiuta dalla parte resistente, l'effetto processualmente paradossale è quello di confermare la fondatezza dell'azione pur non provvedendo all'attribuzione della prestazione oggetto di giudizio.
Ciò posto, per gli anni scolatici 2021/2022, 2022/2023 e 2024/2025 vi è stato il richiamato riconoscimento del diritto (oltre che la mancata contestazione delle circostanze di fatto indicate dalla parte ricorrente) da parte del e deve trovare applicazione Cass. CP_1
Sez. Lav. 29961/2023, intervenuta ex art. 363 bis c.p.c. e che integralmente si richiama,
secondo cui: “… 1) La Carta Docente di cui alla L. 107 del 2015, art. 1, comma 121, spetta
ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi della L. n. 124 del
1999, art. 4, comma 1, o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche,
ovverosia fino al 30.6, ai sensi della L. n. 124 del 1999, art. 4, comma 2, senza che rilevi
l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al . 2) CP_1
Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui alla L. n. 107 del 2015, art. 1, comma
121, non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia
giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti
nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta
l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema
3 proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o
rivalutazione, ai sensi della L. n. 724 del 1994, art. 22, comma 36, dalla data del diritto
all'accredito alla concreta attribuzione …”, evidenziandosi che non è in contestazione che la parte ricorrente è interna al sistema delle docenze scolastiche.
In relazione all'anno scolastico 2020/2021, l'esigenza di escludere ogni illegittima discriminazione nei confronti di un lavoratore che risulti pienamente comparabile con altri lavoratori avvantaggiati - come affermata dalla giurisprudenza richiamata - deve condurre alla piena assimilazione delle posizioni lavorative caratterizzate dallo svolgimento del servizio in maniera sostanzialmente continua per l'anno scolastico in assenza di significative soluzioni di continuità tra contratti a tempo determinato nell'ambito dell'anno scolastico di riferimento (in merito, si richiama la recente sentenza della Corte di Giustizia
UE n. 268 del 3.7.2025: “La clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo
determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura in allegato alla direttiva 1999/70/Ce del
Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro
a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che: essa osta a una normativa
nazionale, come interpretata da un giudice nazionale supremo, che riserva il beneficio
della carta elettronica dell'importo nominale di € 500 annui che consente l'acquisto di
diversi beni e servizi destinati a sostenere la formazione continua dei docenti, ai docenti di
ruolo e ai docenti non di ruolo che effettuano supplenze per la durata dell'anno scolastico,
ad esclusione dei docenti non di ruolo che effettuano supplenze di breve durata, a meno
che tale esclusione non sia giustificata da ragioni oggettive ai sensi di tale disposizione. Il
solo fatto che l'attività di questi ultimi non sia destinata a protrarsi fino al termine dell'anno
scolastico non costituisce una siffatta ragione oggettiva”).
Nel caso in esame, dalla documentazione allegata risulta che la ricorrente ha svolto attività
lavorativa sostanzialmente continuativa da ottobre 2020 a giugno 2021, sicché vi deve essere il riconoscimento del diritto anche per l'anno scolastico 2020/2021.
La domanda, dunque, deve essere accolta nei termini indicati.
4 Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo con la chiesta distrazione, richiamandosi principalmente le considerazioni svolte sulla parziale adesione irrituale di parte resistente alla domanda.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cosenza in composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro,
definitivamente pronunciando sulla causa pendente tra le parti indicate in epigrafe, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattese, così provvede:
accoglie la domanda e, per l'effetto, dispone l'attribuzione della carta docente in favore della parte ricorrente per un valore corrispondente a quello perduto per gli anni scolastici
2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2024/2025, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della legge 724/1994 dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione;
condanna il resistente al pagamento, in favore della parte ricorrente, delle spese CP_1
di lite, che si liquidano in €. 1.050,00 per compenso, oltre rimborso forfettario ed accessori di legge, con distrazione in favore del procuratore costituito.
Si comunichi
Cosenza, 11.10.2025
IL GIUDICE
dott. Salvatore Bloise
5
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cosenza in composizione monocratica, in persona del dott. Salvatore Bloise
quale Giudice del Lavoro, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2670/2025 R.G.A.L. vertente
TRA
, elettivamente domiciliata in Cosenza, Via Panebianco n. Parte_1
259, presso lo studio dell'Avv. Marco Pasquale Papasso che la rappresenta e difende
- ricorrente
E
, in persona del legale rappresentante Controparte_1
pro tempore, elettivamente domiciliato in Cosenza, Via R. Montagna n. 13, rappresentato e difeso ex art. 417 bis c.p.c. dai Dott.ri Gaetano Bonofiglio, Serena Cianflone e Roberta
Travia - resistente
Oggetto: carta elettronica del docente.
Conclusioni di parte ricorrente: “… In accoglimento del presente Ricorso: - accertare il diritto
della ricorrente di ottenere per gli anni 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023, e 2024/2025 la
Carta docente, per l'importo di € 500,00 annui e, per l'effetto, condannare l'Amministrazione
convenuta a mettere a disposizione della parte detta Carta per poterne fruire nel rispetto
dei vincoli di legge. Con vittoria di spese, competenze ed onorari oltre agli accessori di
legge della presente procedura, con distrazione in favore del procuratore Antistatario …”.
Conclusioni di parte resistente: “… - Si chiede il rigetto della domanda di carta elettronica
per l'a.s. 2020/2021, per i motivi esposti in narrativa. - Si aderisce alla domanda di carta
1 elettronica per gli aa.ss. 2021/2022, 2022/2023 e 2024/2025; - con compensazione delle
spese di lite…”.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
La parte ricorrente ha agito in giudizio assumendo di aver prestato servizio alle dipendenze del resistente come docente per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022, CP_1
2022/2023 e 2024/2025 con contratti a tempo determinato non usufruendo della carta elettronica del docente prevista dall'art. 1, comma 121, della legge 107/2015; che la mancata previsione dell'assegnazione della carta elettronica anche per i docenti assunti con contratto a tempo determinato era privo di ragioni oggettive, atteso che gli artt. 63 e 64
CCNL, nel disciplinare gli obblighi di formazione, non distinguevano tra personale a tempo determinato e a tempo indeterminato, ponendosi in contrasto con la disciplina comunitaria e con gli artt. 3, 35 e 97 della Costituzione;
che la CGUE, con ordinanza del 18.5.2022,
aveva statuito che la clausola 4, punto 1 dell'accordo quadro allegato alla Direttiva
1999/70/CE ostava alla normativa nazionale che attribuiva solo ai docenti assunti con contratto a tempo indeterminato la carta elettronica del docente;
che il Consiglio di Stato,
con sentenza n. 1842/2022, aveva affermato che, secondo una interpretazione conforme agli artt. 3, 35 e 97 Cost., la carta elettronica spettava anche ai docenti assunti con contratto a tempo determinato;
che la Corte di Cassazione Sezione Lavoro, con la pronuncia n.
29961/2023 aveva affermato il diritto oggetto di giudizio. Su tali premesse, sinteticamente riportate, ha formulato le conclusioni sopra trascritte.
Il convenuto si è costituito in giudizio assumendo di “aderire” alla domanda di CP_1
parte ricorrente per gli anni scolastici 2021/2022, 2022/2023 e 2024/2025 e contestando la domanda per l'anno scolastico 2020/2021, atteso che la ricorrente aveva svolto solo supplenze brevi e non aveva avuto incarico fino al 30 giugno. Su tali premesse,
sinteticamente riportate, ha formulato le conclusioni sopra trascritte.
Per il presente procedimento è stata disposta la sostituzione dell'udienza di discussione,
fissata al 7.10.2025, con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c..
La parte ricorrente ha depositato note scritte.
2 Si provvede in data odierna al deposito della sentenza sulla base della previsione dell'art. 127 ter c.p.c. citato, secondo cui il Giudice provvede entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note scritte, sul rilievo dell'immediata definibilità
della controversia.
Deve rilevarsi l'irritualità del comportamento processuale della parte resistente, che ha inteso aderire alla domanda per gli anni scolastici 2021/2022, 2022/2023 e 2024/2025
senza provvedere all'attribuzione della prestazione oggetto di giudizio.
È evidente, in merito, che la domanda di parte ricorrente è finalizzata alla condanna del convenuto, in modo tale che una eventuale cessazione della materia del CP_1
contendere (solo in quest'ambito l'adesione di parte resistente potrebbe trovare una astratta giustificazione processuale) potrebbe conseguire solamente all'effettiva attribuzione della prestazione chiesta, mentre, con l'adesione compiuta dalla parte resistente, l'effetto processualmente paradossale è quello di confermare la fondatezza dell'azione pur non provvedendo all'attribuzione della prestazione oggetto di giudizio.
Ciò posto, per gli anni scolatici 2021/2022, 2022/2023 e 2024/2025 vi è stato il richiamato riconoscimento del diritto (oltre che la mancata contestazione delle circostanze di fatto indicate dalla parte ricorrente) da parte del e deve trovare applicazione Cass. CP_1
Sez. Lav. 29961/2023, intervenuta ex art. 363 bis c.p.c. e che integralmente si richiama,
secondo cui: “… 1) La Carta Docente di cui alla L. 107 del 2015, art. 1, comma 121, spetta
ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi della L. n. 124 del
1999, art. 4, comma 1, o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche,
ovverosia fino al 30.6, ai sensi della L. n. 124 del 1999, art. 4, comma 2, senza che rilevi
l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al . 2) CP_1
Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui alla L. n. 107 del 2015, art. 1, comma
121, non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia
giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti
nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta
l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema
3 proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o
rivalutazione, ai sensi della L. n. 724 del 1994, art. 22, comma 36, dalla data del diritto
all'accredito alla concreta attribuzione …”, evidenziandosi che non è in contestazione che la parte ricorrente è interna al sistema delle docenze scolastiche.
In relazione all'anno scolastico 2020/2021, l'esigenza di escludere ogni illegittima discriminazione nei confronti di un lavoratore che risulti pienamente comparabile con altri lavoratori avvantaggiati - come affermata dalla giurisprudenza richiamata - deve condurre alla piena assimilazione delle posizioni lavorative caratterizzate dallo svolgimento del servizio in maniera sostanzialmente continua per l'anno scolastico in assenza di significative soluzioni di continuità tra contratti a tempo determinato nell'ambito dell'anno scolastico di riferimento (in merito, si richiama la recente sentenza della Corte di Giustizia
UE n. 268 del 3.7.2025: “La clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo
determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura in allegato alla direttiva 1999/70/Ce del
Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro
a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che: essa osta a una normativa
nazionale, come interpretata da un giudice nazionale supremo, che riserva il beneficio
della carta elettronica dell'importo nominale di € 500 annui che consente l'acquisto di
diversi beni e servizi destinati a sostenere la formazione continua dei docenti, ai docenti di
ruolo e ai docenti non di ruolo che effettuano supplenze per la durata dell'anno scolastico,
ad esclusione dei docenti non di ruolo che effettuano supplenze di breve durata, a meno
che tale esclusione non sia giustificata da ragioni oggettive ai sensi di tale disposizione. Il
solo fatto che l'attività di questi ultimi non sia destinata a protrarsi fino al termine dell'anno
scolastico non costituisce una siffatta ragione oggettiva”).
Nel caso in esame, dalla documentazione allegata risulta che la ricorrente ha svolto attività
lavorativa sostanzialmente continuativa da ottobre 2020 a giugno 2021, sicché vi deve essere il riconoscimento del diritto anche per l'anno scolastico 2020/2021.
La domanda, dunque, deve essere accolta nei termini indicati.
4 Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo con la chiesta distrazione, richiamandosi principalmente le considerazioni svolte sulla parziale adesione irrituale di parte resistente alla domanda.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cosenza in composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro,
definitivamente pronunciando sulla causa pendente tra le parti indicate in epigrafe, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattese, così provvede:
accoglie la domanda e, per l'effetto, dispone l'attribuzione della carta docente in favore della parte ricorrente per un valore corrispondente a quello perduto per gli anni scolastici
2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2024/2025, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della legge 724/1994 dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione;
condanna il resistente al pagamento, in favore della parte ricorrente, delle spese CP_1
di lite, che si liquidano in €. 1.050,00 per compenso, oltre rimborso forfettario ed accessori di legge, con distrazione in favore del procuratore costituito.
Si comunichi
Cosenza, 11.10.2025
IL GIUDICE
dott. Salvatore Bloise
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