CGT1
Sentenza 12 gennaio 2026
Sentenza 12 gennaio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Campobasso, sez. I, sentenza 12/01/2026, n. 16 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Campobasso |
| Numero : | 16 |
| Data del deposito : | 12 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 16/2026
Depositata il 12/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CAMPOBASSO Sezione 1, riunita in udienza il
09/12/2025 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
D'IMPERIO CARMINE, Giudice monocratico in data 09/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 47 ter
- sull'istanza di sospensione dell'atto impugnato relativa al R.G.R. n. 437/2025 depositato il 27/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Municipia Spa - P.Iva_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INGIUNZIONE n. 20250020090990051784303 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2019
- INGIUNZIONE n. 20250020090990051784303 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2020
a seguito di discussione e visto il dispositivo n. 513/2025 depositato il 15/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente) Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Il giudice, accertata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 47-ter del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, procede alla definizione del contenzioso in esame in forma semplificata.
MOTIVAZIONI
Con ricorso iscritto al R.G.R. n° 437 / 2025 il sig. Ricorrente_1 da San Giuliano di Puglia, assistito, rappresentato e difeso, nel presente giudizio, dall'Avv. Difensore_1, presso cui domiciliava in Bonefro in via Indirizzo_1, come da procura in atti, impugnava l'ingiunzione di pagamento n° 2025 0020090990051784303 notificatagli il 23.09.2024 per il recupero di € 827,31 sul presunto mancato pagamento della tassa di circolazione relativa al periodo d'imposta 2019, 2020 e 2022 ed inerente le autovettura di proprietà targate Targa_1; Targa_2 nonché Targa_3.
Parte ricorrente eccepiva:
- Omessa tardiva od invalida notifica dell'avviso di accertamento presupposta all'ingiunzione di pagamento impugnata;
- Prescrizione delle somme costitutive del preavviso di fermo;
- Carenza di titolarità nella funzione di riscossione coattiva;
- Per siffatte ragioni il reclamante concludeva, previa sospensione cautelare, per l'annullamento del provvedimento impugnato. Allegava a sua difesa la sentenza di b2° grado della C.G.T. del Molise n° 241 /
2024.
La Corte, nelle funzioni di Giudice Monocratico, sciolta la riserva:
- Letto il ricorso che precede e l'art. 5 del D.L. 953 dell'83 e sue successive modifiche ed integrazioni, prevedendo il pagamento del bollo auto entro l'ultimo giorno del mese successivo alla sua scadenza;
- Considerata l'intervenuta sentenza n° 241 del C.G.T. di 2° grado del Molise del 22.11.2024, rendendo inefficacia ogni attività posta in essere dalla ICA Creset s.p.a. dopo la data del 09.12.2021 per abrogazione del precedente rapporto concessorio tra quest'ultima e la Regione Molise;
- Valutata la conferma di tale orientamento acquisito dalla medeima C.G.T. di 2° grado della Regione
Molise con la sentenza n° 72 / 2025 della stessa Corte;
P.Q.M.
- Accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla l'ingiunzione impugnata. Condanna l'impositore alla rifusione delle spese di giudizio, equitativamente determinate in € 400,00 oltre spese generali nella misura del 15 %, l'IVA e CAP secondo le vigenti disposizioni .
Così deciso in Campobasso, lì 09.12..2025 IL GIUDICE UNICO
D'IO
Depositata il 12/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CAMPOBASSO Sezione 1, riunita in udienza il
09/12/2025 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
D'IMPERIO CARMINE, Giudice monocratico in data 09/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 47 ter
- sull'istanza di sospensione dell'atto impugnato relativa al R.G.R. n. 437/2025 depositato il 27/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Municipia Spa - P.Iva_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INGIUNZIONE n. 20250020090990051784303 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2019
- INGIUNZIONE n. 20250020090990051784303 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2020
a seguito di discussione e visto il dispositivo n. 513/2025 depositato il 15/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente) Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Il giudice, accertata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 47-ter del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, procede alla definizione del contenzioso in esame in forma semplificata.
MOTIVAZIONI
Con ricorso iscritto al R.G.R. n° 437 / 2025 il sig. Ricorrente_1 da San Giuliano di Puglia, assistito, rappresentato e difeso, nel presente giudizio, dall'Avv. Difensore_1, presso cui domiciliava in Bonefro in via Indirizzo_1, come da procura in atti, impugnava l'ingiunzione di pagamento n° 2025 0020090990051784303 notificatagli il 23.09.2024 per il recupero di € 827,31 sul presunto mancato pagamento della tassa di circolazione relativa al periodo d'imposta 2019, 2020 e 2022 ed inerente le autovettura di proprietà targate Targa_1; Targa_2 nonché Targa_3.
Parte ricorrente eccepiva:
- Omessa tardiva od invalida notifica dell'avviso di accertamento presupposta all'ingiunzione di pagamento impugnata;
- Prescrizione delle somme costitutive del preavviso di fermo;
- Carenza di titolarità nella funzione di riscossione coattiva;
- Per siffatte ragioni il reclamante concludeva, previa sospensione cautelare, per l'annullamento del provvedimento impugnato. Allegava a sua difesa la sentenza di b2° grado della C.G.T. del Molise n° 241 /
2024.
La Corte, nelle funzioni di Giudice Monocratico, sciolta la riserva:
- Letto il ricorso che precede e l'art. 5 del D.L. 953 dell'83 e sue successive modifiche ed integrazioni, prevedendo il pagamento del bollo auto entro l'ultimo giorno del mese successivo alla sua scadenza;
- Considerata l'intervenuta sentenza n° 241 del C.G.T. di 2° grado del Molise del 22.11.2024, rendendo inefficacia ogni attività posta in essere dalla ICA Creset s.p.a. dopo la data del 09.12.2021 per abrogazione del precedente rapporto concessorio tra quest'ultima e la Regione Molise;
- Valutata la conferma di tale orientamento acquisito dalla medeima C.G.T. di 2° grado della Regione
Molise con la sentenza n° 72 / 2025 della stessa Corte;
P.Q.M.
- Accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla l'ingiunzione impugnata. Condanna l'impositore alla rifusione delle spese di giudizio, equitativamente determinate in € 400,00 oltre spese generali nella misura del 15 %, l'IVA e CAP secondo le vigenti disposizioni .
Così deciso in Campobasso, lì 09.12..2025 IL GIUDICE UNICO
D'IO