Art. 18. 1. La lettera a) dell' articolo 40 del decreto-legge 18 settembre 1976, n. 648 , convertito, con modificazioni, nella legge 30 ottobre 1976, n. 730 , e' sostituita dalla seguente:
"a) le cessioni effettuate dalle imprese costruttrici di fabbricati o di porzioni di fabbricati, anche se destinati ad uso diverso dall'abitazione, nonche' le cessioni di aree fabbricabili effettuate dagli stessi soggetti nei confronti degli aventi diritto ai contributi per la ricostruzione, siti nei comuni indicati a norma degli articoli 1 e 20 del decreto-legge 13 maggio 1976, n. 227 , convertito, con modificazioni, nella legge 29 maggio 1976, n. 336 , e dal precedente articolo 11, nonche' le prestazioni di servizi effettuate in dipendenza dei contratti di appalto e di mutuo relativi alla costruzione dei fabbricati stessi".
Nota all'art 18, comma 1:
Si trascrive, per opportuna conoscenza, l'intero testo dell' art. 40 del decreto-legge n. 648/1976 (per il titolo si veda nella nota dell'art. 3, comma 3) aggiornato con la modifica apportata dal presente articolo:
"Art. 40. - Fino alla data del 31 dicembre 1977 [termine piu' volte prorogato: da ultimo dall'art. 20 della presente legge], fermi restando gli obblighi di fatturazione e di registrazione, non sono considerate cessioni di beni e prestazioni di servizi, agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto:
a) le cessioni effettuate dalle imprese costruttrici di fabbricati o di porzioni di fabbricati, anche se destinati ad uso diverso dall'abitazione, nonche' le cessioni di aree fabbricabili effettuate dagli stessi soggetti nei confronti degli aventi diritto ai contributi per la ricostruzione, siti nei comuni indicati a norma degli articoli 1 e 20 del decreto-legge 13 maggio 1976, n. 277 , convertito con modificazioni, nella legge 29 maggio 1976, n. 336 , e dal precedente articolo 11, nonche' le prestazioni di servizi effettuate in dipendenza dei controlli di appalto e di mutuo relativi alla costruzione dei fabbricati stessi;
b) le cessioni di prefabbricati, anche se destinati ad uso diverso dall'abitazione, compresa la eventuale posa in opera, da installare nei comuni indicati nella precedente lettera a), e le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate anche in dipendenza di contratti di appalto per la realizzazione delle relative infrastrutture.
Su richiesta degli organi di controllo dell'amministrazione finanziaria, il contribuente deve fornire la prova, risultante da apposita certificazione comunale, dell'avvenuta posa in opera dei prefabbricati stessi;
c) le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate anche in dipendenza di contratti di appalto e di mutuo, relative alla ricostruzione o alla riparazione di fabbricati, ancorche' destinati ad uso diverso dalla abitazione, e di attrezzature distrutti o danneggiati, siti nei comuni indicati nella precedente lettera a). La distruzione o il danneggiamento deve risultare da attestazione in carta libera del comune in cui si trovano i fabbricati o le attrezzature oppure del capo degli uffici del genio civile o degli uffici tecnici erariali competenti per territorio;
d) le cessioni di rimorchi ad uso abitazione destinati ad essere "utilizzati anche per attivita' imprenditoriali nei comuni indicati nella precedente lettera a). Su richiesta degli organi di controllo dell'amministrazione finanziaria, il contribuente deve fornire la prova risultante da apposita certificazione comunale, della destinazione data ai rimorchi stessi;
e) le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate per il ripristino e la ricostituzione delle scorte vive e morte a favore delle aziende agricole ammesse ai contributi previsti dalle leggi statali e regionali riguardanti provvidenze in conseguenza degli eventi sismici verificatisi nei comuni indicati nella precedente lettera a);
f) le cessioni di beni e le prestazioni di servizi anche professionali, comunque effettuate in relazione alla riparazione, costruzione o ricostruzione di opere pubbliche e di pubblica utilita', nonche' in relazione all'attivita' di demolizione e sgombero delle macerie.
Le domande, gli atti, i contratti e i provvedimenti relativi alle operazioni non considerate cessioni di beni e prestazioni di servizi a norma del precedente comma sono esenti dalle imposte di bollo, di registro, ipotecarie e catastali e dalle tasse di concessione governativa nonche' dagli emolumenti di cui all' art. 20 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 635 e dai tributi speciali di cui alla tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 648 . E' fatta salva l'imposta di bollo stille cambiali e sui titoli di credito.
Gli atti e i contratti relativi all'attuazione delle provvidenze poste in essere dal commissario straordinario sono esenti dalle imposte di bollo, di registro, ipotecarie e catastali nonche' dalle tasse sulle concessioni governative e da ogni altro diritto.
Le disposizioni del presente articolo si applicano alle cessioni dei beni ed alle prestazioni di servizi effettuate nei confronti dei soggetti danneggiati dagli eventi sismici, risultanti tali da attestazione rilasciata dal comune competente nonche' alle cessioni di beni ed alle prestazioni di servizi effettuate nei confronti del commissario straordinario, di enti pubblici, di enti di assistenza e beneficenza e di associazioni di categoria che destinano i beni ed i servizi medesimi ai danneggiati. La destinazione deve risultare da certificazione del comune.
Fino alla data del 31 dicembre 1977 [termine piu' volte prorogato, da ultimo dall'art. 20 della presente legge], non sono soggette all'imposta sul valore aggiunto le importazioni di beni di cui alle lettere b), c), d), e) ed f) del primo comma, effettuate nei confronti dei soggetti di cui al precedente comma ed alle condizioni ivi previste.
Le disposizioni del presente articolo si applicano a decorrere dal 6 maggio 1976. Chi abbia assolto o corrisposto in via di rivalsa l'imposta sul valore aggiunto in relazione ai beni ed ai servizi importati, acquistati o ricevuti dalla predetta data e fino a quella di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ha diritto al rimborso dell'imposta da parte dell'ufficio dell'imposta sul valore aggiunto nella cui circoscrizione si trova il comune di residenza dell'avente diritto, sempreche' non si tratti di beni o servizi importanti, acquistati o ricevuti nell'esercizio di imprese, arti e professioni, per le quali compete il diritto alla detrazione ai sensi dell' art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 , e successive modificazioni".
"a) le cessioni effettuate dalle imprese costruttrici di fabbricati o di porzioni di fabbricati, anche se destinati ad uso diverso dall'abitazione, nonche' le cessioni di aree fabbricabili effettuate dagli stessi soggetti nei confronti degli aventi diritto ai contributi per la ricostruzione, siti nei comuni indicati a norma degli articoli 1 e 20 del decreto-legge 13 maggio 1976, n. 227 , convertito, con modificazioni, nella legge 29 maggio 1976, n. 336 , e dal precedente articolo 11, nonche' le prestazioni di servizi effettuate in dipendenza dei contratti di appalto e di mutuo relativi alla costruzione dei fabbricati stessi".
Nota all'art 18, comma 1:
Si trascrive, per opportuna conoscenza, l'intero testo dell' art. 40 del decreto-legge n. 648/1976 (per il titolo si veda nella nota dell'art. 3, comma 3) aggiornato con la modifica apportata dal presente articolo:
"Art. 40. - Fino alla data del 31 dicembre 1977 [termine piu' volte prorogato: da ultimo dall'art. 20 della presente legge], fermi restando gli obblighi di fatturazione e di registrazione, non sono considerate cessioni di beni e prestazioni di servizi, agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto:
a) le cessioni effettuate dalle imprese costruttrici di fabbricati o di porzioni di fabbricati, anche se destinati ad uso diverso dall'abitazione, nonche' le cessioni di aree fabbricabili effettuate dagli stessi soggetti nei confronti degli aventi diritto ai contributi per la ricostruzione, siti nei comuni indicati a norma degli articoli 1 e 20 del decreto-legge 13 maggio 1976, n. 277 , convertito con modificazioni, nella legge 29 maggio 1976, n. 336 , e dal precedente articolo 11, nonche' le prestazioni di servizi effettuate in dipendenza dei controlli di appalto e di mutuo relativi alla costruzione dei fabbricati stessi;
b) le cessioni di prefabbricati, anche se destinati ad uso diverso dall'abitazione, compresa la eventuale posa in opera, da installare nei comuni indicati nella precedente lettera a), e le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate anche in dipendenza di contratti di appalto per la realizzazione delle relative infrastrutture.
Su richiesta degli organi di controllo dell'amministrazione finanziaria, il contribuente deve fornire la prova, risultante da apposita certificazione comunale, dell'avvenuta posa in opera dei prefabbricati stessi;
c) le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate anche in dipendenza di contratti di appalto e di mutuo, relative alla ricostruzione o alla riparazione di fabbricati, ancorche' destinati ad uso diverso dalla abitazione, e di attrezzature distrutti o danneggiati, siti nei comuni indicati nella precedente lettera a). La distruzione o il danneggiamento deve risultare da attestazione in carta libera del comune in cui si trovano i fabbricati o le attrezzature oppure del capo degli uffici del genio civile o degli uffici tecnici erariali competenti per territorio;
d) le cessioni di rimorchi ad uso abitazione destinati ad essere "utilizzati anche per attivita' imprenditoriali nei comuni indicati nella precedente lettera a). Su richiesta degli organi di controllo dell'amministrazione finanziaria, il contribuente deve fornire la prova risultante da apposita certificazione comunale, della destinazione data ai rimorchi stessi;
e) le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate per il ripristino e la ricostituzione delle scorte vive e morte a favore delle aziende agricole ammesse ai contributi previsti dalle leggi statali e regionali riguardanti provvidenze in conseguenza degli eventi sismici verificatisi nei comuni indicati nella precedente lettera a);
f) le cessioni di beni e le prestazioni di servizi anche professionali, comunque effettuate in relazione alla riparazione, costruzione o ricostruzione di opere pubbliche e di pubblica utilita', nonche' in relazione all'attivita' di demolizione e sgombero delle macerie.
Le domande, gli atti, i contratti e i provvedimenti relativi alle operazioni non considerate cessioni di beni e prestazioni di servizi a norma del precedente comma sono esenti dalle imposte di bollo, di registro, ipotecarie e catastali e dalle tasse di concessione governativa nonche' dagli emolumenti di cui all' art. 20 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 635 e dai tributi speciali di cui alla tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 648 . E' fatta salva l'imposta di bollo stille cambiali e sui titoli di credito.
Gli atti e i contratti relativi all'attuazione delle provvidenze poste in essere dal commissario straordinario sono esenti dalle imposte di bollo, di registro, ipotecarie e catastali nonche' dalle tasse sulle concessioni governative e da ogni altro diritto.
Le disposizioni del presente articolo si applicano alle cessioni dei beni ed alle prestazioni di servizi effettuate nei confronti dei soggetti danneggiati dagli eventi sismici, risultanti tali da attestazione rilasciata dal comune competente nonche' alle cessioni di beni ed alle prestazioni di servizi effettuate nei confronti del commissario straordinario, di enti pubblici, di enti di assistenza e beneficenza e di associazioni di categoria che destinano i beni ed i servizi medesimi ai danneggiati. La destinazione deve risultare da certificazione del comune.
Fino alla data del 31 dicembre 1977 [termine piu' volte prorogato, da ultimo dall'art. 20 della presente legge], non sono soggette all'imposta sul valore aggiunto le importazioni di beni di cui alle lettere b), c), d), e) ed f) del primo comma, effettuate nei confronti dei soggetti di cui al precedente comma ed alle condizioni ivi previste.
Le disposizioni del presente articolo si applicano a decorrere dal 6 maggio 1976. Chi abbia assolto o corrisposto in via di rivalsa l'imposta sul valore aggiunto in relazione ai beni ed ai servizi importati, acquistati o ricevuti dalla predetta data e fino a quella di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ha diritto al rimborso dell'imposta da parte dell'ufficio dell'imposta sul valore aggiunto nella cui circoscrizione si trova il comune di residenza dell'avente diritto, sempreche' non si tratti di beni o servizi importanti, acquistati o ricevuti nell'esercizio di imprese, arti e professioni, per le quali compete il diritto alla detrazione ai sensi dell' art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 , e successive modificazioni".