Art. 34.
A decorrere dal 1 gennaio 1967, all'onere previsto a carico dello Stato dalla lettera a) del precedente articolo 32, si provvede nell'ambito del contributo massimo di 4 miliardi di lire annue di cui all' articolo 38, lettera a), della legge 27 novembre 1960, n. 1397 .
Per l'esercizio finanziario 1966 all'onere previsto dalla citata lettera a) del precedente articolo 32 provvedera' la Federazione nazionale delle Casse mutue esercenti attivita' commerciali col proprio Fondo di solidarieta' nazionale.
A decorrere dal 1 gennaio 1967, all'onere previsto a carico dello Stato dalla lettera a) del precedente articolo 32, si provvede nell'ambito del contributo massimo di 4 miliardi di lire annue di cui all' articolo 38, lettera a), della legge 27 novembre 1960, n. 1397 .
Per l'esercizio finanziario 1966 all'onere previsto dalla citata lettera a) del precedente articolo 32 provvedera' la Federazione nazionale delle Casse mutue esercenti attivita' commerciali col proprio Fondo di solidarieta' nazionale.