Articolo 34 della Legge 22 luglio 1966, n. 613
Articolo 33Articolo 35
Versione
27 agosto 1966
Art. 34.
A decorrere dal 1 gennaio 1967, all'onere previsto a carico dello Stato dalla lettera a) del precedente articolo 32, si provvede nell'ambito del contributo massimo di 4 miliardi di lire annue di cui all' articolo 38, lettera a), della legge 27 novembre 1960, n. 1397 .
Per l'esercizio finanziario 1966 all'onere previsto dalla citata lettera a) del precedente articolo 32 provvedera' la Federazione nazionale delle Casse mutue esercenti attivita' commerciali col proprio Fondo di solidarieta' nazionale.
Entrata in vigore il 27 agosto 1966