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Sentenza 19 settembre 2025
Sentenza 19 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Trento, sentenza 19/09/2025, n. 47 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Trento |
| Numero : | 47 |
| Data del deposito : | 19 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Trento
Sezione Lavoro
R.G. 4/2025
La Corte D'Appello di Trento, Sezione Lavoro, in persona dei magistrati:
Dott. Paolo Giovanni EM NG Presidente rel.
Dott.ssa Camilla Gattiboni Consigliere
Dott.ssa Adriana De Tommaso Consigliere
All'esito dell'udienza in trattazione scritta del 18.09.2025 nella causa civile per le CONTROVERSIE DI LAVORO promossa
DA
Parte_1
[...]
Parte_2
[...]
[...]
ha così deciso:
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_3
nei confronti di
[...] [...]
Parte_2
avverso la sentenza del
[...]
Tribunale di Trento n. 105/2024, così provvede: rigetta l'appello di;
Pt_1 dichiara inammissibile l'appello incidentale;
Compensa per 1/3 le spese di lite e condanna la parte appellante al pagamento, in favore della parte appellata, delle spese del presente grado di giudizio, che liquida, in misura già ridotta di un terzo, in € 3.000,00, oltre il rimborso del contributo unificato, oltre 15 % per spese generali, i.v.a. qualora dovuta e c.p.a. come per legge.
Sussistono i presupposti di cui all'art. 13, co.
1-quater, del DPR 30 maggio
2002, n. 115..
Così deciso in Trento nella camera di consiglio del 18.09.2025
Il Presidente
EM NG
pag. 2/2
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Trento
Sezione Lavoro
R.G. 4/2025
La Corte D'Appello di Trento, Sezione Lavoro, in persona dei magistrati:
Dott. Paolo Giovanni EM NG Presidente rel.
Dott.ssa Camilla Gattiboni Consigliere
Dott.ssa Adriana De Tommaso Consigliere
All'esito dell'udienza in trattazione scritta del 18.09.2025 nella causa civile per le CONTROVERSIE DI LAVORO promossa
DA
Parte_1
[...]
Parte_2
[...]
[...]
ha così deciso:
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_3
nei confronti di
[...] [...]
Parte_2
avverso la sentenza del
[...]
Tribunale di Trento n. 105/2024, così provvede: rigetta l'appello di;
Pt_1 dichiara inammissibile l'appello incidentale;
Compensa per 1/3 le spese di lite e condanna la parte appellante al pagamento, in favore della parte appellata, delle spese del presente grado di giudizio, che liquida, in misura già ridotta di un terzo, in € 3.000,00, oltre il rimborso del contributo unificato, oltre 15 % per spese generali, i.v.a. qualora dovuta e c.p.a. come per legge.
Sussistono i presupposti di cui all'art. 13, co.
1-quater, del DPR 30 maggio
2002, n. 115..
Così deciso in Trento nella camera di consiglio del 18.09.2025
Il Presidente
EM NG
pag. 2/2