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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Biella, sentenza 09/12/2025, n. 125 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Biella |
| Numero : | 125 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 2886/2024 R.G. V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BIELLA
nelle persone dei magistrati dott. AN RE Presidente rel. est.
dott.ssa Maria Donata Garambone Giudice
dott.ssa Margherita Cerizza Giudice
ha emesso la seguente
SENTENZA
nel procedimento promosso congiuntamente da nata a [...] il Parte_1
04.05.1968, codice fiscale: , con gli avv.ti FR PO e Aldo CodiceFiscale_1
SA e nato in [...] il [...], codice fiscale: Parte_2 [...]
, con l'avv. Antonio Ciracì C.F._2
con l'intervento del Pubblico Ministero
avente ad oggetto
cessazione degli effetti civili del matrimonio
sulle seguenti conclusioni
per entrambe le parti: come da note di trattazione scritta del 21.10.2025
per il P.M.: ---
MOTIVI DELLA DECISIONE
I signori e hanno contratto matrimonio Parte_1 Parte_2
concordatario in Roppolo (BI) in data 12.6.1999. L'atto matrimoniale è stato trascritto ex art. 63, comma 2, lett. a) del DPR n. 396/2000 nel Registro degli atti di matrimonio del comune di Roppolo
(BI) atto n. 11 – Parte II – Serie A - Anno 1999.
Dal matrimonio non sono nati figli.
Con ricorso dep. in data 16.9.2025, le parti hanno chiesto pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
La domanda, congiuntamente proposta dalle parti, volta ad ottenere la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio è divenuta procedibile e può essere accolta sussistendo la prova di una precedente provvedimento di separazione giudiziale1 e del superamento del limite temporale di sei mesi dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi ex art. 3, n. 2 lett. b e ult. comma L. n.
898/1970 (come modificato dalla Legge n. 55/2015 e dal D. lgs. n. 149/2022).
Entrambe le parti hanno comunque dato atto della mancata ripresa della convivenza dopo la separazione e dell'impossibilità di ricostituzione della comunione spirituale e materiale tra i coniugi
Ad ogni modo, l'eventuale interruzione non potrebbe essere rilevata d'ufficio.
Pertanto, va pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, ad ogni conseguente effetto.
Prende atto che le parti non formulano reciproche domande di assegno divorzile, avendo comunque dato atto di essere ciascuna “titolare di adeguati redditi propri”.
Le spese di lite possono essere interamente compensate, in conformità agli accordi.
P.Q.M.
Il Tribunale di Biella, definitivamente pronunciando, così dispone:
pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario tra Parte_1
nata a [...] il [...], codice fiscale: , con gli avv.ti
[...] CodiceFiscale_1
FR PO e Aldo SA e nato in [...] il Parte_2
21.02.1963, codice fiscale: , celebrato in Roppolo (BI) in data 12.6.1999, CodiceFiscale_2
successivamente trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Roppolo (BI) al n.
11, Parte II, Serie A dell'anno 1999; dispone la comunicazione del presente provvedimento all'ufficiale dello stato civile del Comune di
Roppolo per le incombenze di legge;
compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Così deciso nella camera di consiglio in data 12.11.2025
Il Presidente rel. est.
AN RE 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Cfr. sentenza del Tribunale di Biella n. 59/2024, passata in giudicato in data 6.3.2025.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BIELLA
nelle persone dei magistrati dott. AN RE Presidente rel. est.
dott.ssa Maria Donata Garambone Giudice
dott.ssa Margherita Cerizza Giudice
ha emesso la seguente
SENTENZA
nel procedimento promosso congiuntamente da nata a [...] il Parte_1
04.05.1968, codice fiscale: , con gli avv.ti FR PO e Aldo CodiceFiscale_1
SA e nato in [...] il [...], codice fiscale: Parte_2 [...]
, con l'avv. Antonio Ciracì C.F._2
con l'intervento del Pubblico Ministero
avente ad oggetto
cessazione degli effetti civili del matrimonio
sulle seguenti conclusioni
per entrambe le parti: come da note di trattazione scritta del 21.10.2025
per il P.M.: ---
MOTIVI DELLA DECISIONE
I signori e hanno contratto matrimonio Parte_1 Parte_2
concordatario in Roppolo (BI) in data 12.6.1999. L'atto matrimoniale è stato trascritto ex art. 63, comma 2, lett. a) del DPR n. 396/2000 nel Registro degli atti di matrimonio del comune di Roppolo
(BI) atto n. 11 – Parte II – Serie A - Anno 1999.
Dal matrimonio non sono nati figli.
Con ricorso dep. in data 16.9.2025, le parti hanno chiesto pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
La domanda, congiuntamente proposta dalle parti, volta ad ottenere la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio è divenuta procedibile e può essere accolta sussistendo la prova di una precedente provvedimento di separazione giudiziale1 e del superamento del limite temporale di sei mesi dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi ex art. 3, n. 2 lett. b e ult. comma L. n.
898/1970 (come modificato dalla Legge n. 55/2015 e dal D. lgs. n. 149/2022).
Entrambe le parti hanno comunque dato atto della mancata ripresa della convivenza dopo la separazione e dell'impossibilità di ricostituzione della comunione spirituale e materiale tra i coniugi
Ad ogni modo, l'eventuale interruzione non potrebbe essere rilevata d'ufficio.
Pertanto, va pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, ad ogni conseguente effetto.
Prende atto che le parti non formulano reciproche domande di assegno divorzile, avendo comunque dato atto di essere ciascuna “titolare di adeguati redditi propri”.
Le spese di lite possono essere interamente compensate, in conformità agli accordi.
P.Q.M.
Il Tribunale di Biella, definitivamente pronunciando, così dispone:
pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario tra Parte_1
nata a [...] il [...], codice fiscale: , con gli avv.ti
[...] CodiceFiscale_1
FR PO e Aldo SA e nato in [...] il Parte_2
21.02.1963, codice fiscale: , celebrato in Roppolo (BI) in data 12.6.1999, CodiceFiscale_2
successivamente trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Roppolo (BI) al n.
11, Parte II, Serie A dell'anno 1999; dispone la comunicazione del presente provvedimento all'ufficiale dello stato civile del Comune di
Roppolo per le incombenze di legge;
compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Così deciso nella camera di consiglio in data 12.11.2025
Il Presidente rel. est.
AN RE 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Cfr. sentenza del Tribunale di Biella n. 59/2024, passata in giudicato in data 6.3.2025.