Art. 12.
L'art. 17 e' cosi' modificato:
Aggiungere alla lettera b) le seguenti parole: "ed obbligazioni o titoli emessi da istituti autorizzati per legge ad esercitare il credito agrario di miglioramento".
Sostituire le lettere c) ed e) con le seguenti:
"c) assumere la rappresentanza di Enti, Consorzi e Societa' per la fornitura ai soci e non soci di macchine agricole, di attrezzi, di merci ad uso agrario e artigiano e, in genere, di materie utili all'esercizio dell'agricoltura e dei mestieri artigiani;
e) assumere la rappresentanza di Enti e di Societa' di assicurazione".
Aggiungere, in fine, i seguenti commi:
"f) acquistare o costruire immobili ad uso uffici e magazzini della societa' previo benestare degli organi di vigilanza;
g) partecipare al collocamento di prestiti pubblici nonche' di azioni e di obbligazioni per conto di Enti e di Societa'".
L'art. 17 e' cosi' modificato:
Aggiungere alla lettera b) le seguenti parole: "ed obbligazioni o titoli emessi da istituti autorizzati per legge ad esercitare il credito agrario di miglioramento".
Sostituire le lettere c) ed e) con le seguenti:
"c) assumere la rappresentanza di Enti, Consorzi e Societa' per la fornitura ai soci e non soci di macchine agricole, di attrezzi, di merci ad uso agrario e artigiano e, in genere, di materie utili all'esercizio dell'agricoltura e dei mestieri artigiani;
e) assumere la rappresentanza di Enti e di Societa' di assicurazione".
Aggiungere, in fine, i seguenti commi:
"f) acquistare o costruire immobili ad uso uffici e magazzini della societa' previo benestare degli organi di vigilanza;
g) partecipare al collocamento di prestiti pubblici nonche' di azioni e di obbligazioni per conto di Enti e di Societa'".