Art. 4.
Al terzo comma dell'articolo 14 del testo unico 5 giugno 1939, n. 1016 , e successive modificazioni ed integrazioni, sono aggiunte le seguenti lettere:
n) le reti sussidiarie o "passate" nei roccoli, nelle brescianelle e nelle uccellande analoghe, escluse le passate tordare;
o) le pasture alle tortore preparate con mazzetti di sambuco o con qualsiasi altra specie di mangime;
p) i richiami acustici a funzionamento elettromeccanico o di altro tipo muniti o non di amplificatore del suono;
q) le panie ed i panioni sia fissi che vaganti;
r) le armi munite di silenziatore.
Al terzo comma dell'articolo 14 del testo unico 5 giugno 1939, n. 1016 , e successive modificazioni ed integrazioni, sono aggiunte le seguenti lettere:
n) le reti sussidiarie o "passate" nei roccoli, nelle brescianelle e nelle uccellande analoghe, escluse le passate tordare;
o) le pasture alle tortore preparate con mazzetti di sambuco o con qualsiasi altra specie di mangime;
p) i richiami acustici a funzionamento elettromeccanico o di altro tipo muniti o non di amplificatore del suono;
q) le panie ed i panioni sia fissi che vaganti;
r) le armi munite di silenziatore.