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Sentenza 7 ottobre 2025
Sentenza 7 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 07/10/2025, n. 3015 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 3015 |
| Data del deposito : | 7 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 8719/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. Giovanni D'Onofrio Presidente rel.
Dott.ssa Giovanna Caso Giudice
Dott.ssa Luigia Franzese Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella indicata in epigrafe vertente
TRA
rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv.to RAUCCIO Parte_1
CLEMENTINA
RICORRENTE
E
, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv.to Controparte_1
TR CE
RESISTENTE
NONCHÉ
PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere
INTERVENTORE EX LEGE
OGGETTO: Modifica condizioni regolamentazione esercizio responsabilità genitoriale;
CONCLUSIONI: i difensori hanno concluso riportandosi all'accordo sottoscritto dalle parti e depositato in data 01/07/2025.
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso, depositato in data 14/12/2023, la ricorrente chiedeva la modifica del provvedimento emesso dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere nell'ambito del procedimento avente ad oggetto Per_ la domanda di riconoscimento della figlia , nata il [...], affetta da “Disturbo dello spettro
Autistico in soggetto con iperattività e disturbo del linguaggio”, dall'unione con parte resistente.
1 Chiedeva, in particolare, la sospensione degli incontri tra la minore e il padre, il quale si era mostrato completamente disinteressato nei confronti della figlia, avendo egli interrotto ogni frequentazione con la stessa, l'aumento dell'assegno per il mantenimento della minore, la conferma dell'affido super esclusivo alla madre, con collocazione presso di lei, nonché provvedimenti ex art. 473-bis.39 c.p.c.
Con comparsa di risposta depositata in data 17/04/2024, il resistente contestava quanto dedotto dalla ricorrente e chiedeva disporsi l'affido condiviso della minore, il ripristino degli incontri padre-figlia e il rigetto della richiesta di aumento dell'assegno di mantenimento.
All'udienza del 17/05/2024 il giudice, ascoltate le parti, adottava i provvedimenti temporanei ed urgenti e, in particolare, disponeva che il padre intraprendesse un percorso di sostegno alla genitorialità nonché un calendario di incontri padre-figlia presso il centro campano di riabilitazione neuromotoria di Mondragone in ragione della patologia di cui è affetta la minore. All'udienza cartolare del 07/10/2025, le parti dichiaravano di aver raggiunto un accordo nei seguenti termini:
“ART.
1 - AFFIDAMENTO
L'affidamento della minore è disposto in via condivisa. I genitori concordano che la Persona_2 madre assumerà in via esclusiva le scelte di natura medica per la minore vista l'attività Persona_3 professionale del padre e la possibilità che lo stesso non sia sempre prontamente reperibile.
ART.
2 - DIRITTO DI VISITA DEL PADRE
Il padre, IG. , eserciterà il proprio diritto di visita nei confronti della minore Controparte_1 [...]
secondo le seguenti modalità: a) Una volta a settimana, in occasione della terapia ABA, Persona_2 secondo gli orari e i giorni stabiliti per detta terapia. b) Un altro giorno a settimana da concordarsi tra i genitori, tenendo conto dei turni di servizio del padre e delle esigenze della minore che andrà comunicato ad inizio settimana e pedissequamente rispettato. Natale: In caso di anno pari, la figlia trascorrerà il periodo natalizio (dal 23 dicembre al 30 dicembre anche senza pernotto) con il padre e il Capodanno (dal 31 dicembre al 6 gennaio) con la Madre. In caso di anno dispari, le tempistiche saranno invertite. Salvo diverso accordo legato ai turni di lavoro del . Per_2
Pasqua: La Pasqua (dalla sera del venerdì Santo al Lunedì di Pasquetta) sarà trascorsa a giorni alterni (venerdì santo - Pasqua/ sabato santo - lunedì in Albis) con ciascun genitore, tenendo conto anche dei turni di lavoro del . Compleanni dei figli: I compleanni della figlia saranno Per_2 trascorsi alternativamente con un genitore e l'altro, ovvero la mattina con un genitore e la sera con l'altro, previa comunicazione e accordo. Il genitore non convivente avrà comunque diritto a trascorrere un momento significativo della giornata con la figlia, previo preavviso. Compleanni dei
Genitori: la figlia trascorrerà il compleanno del padre con il padre e il compleanno della madre con la madre. Festa del Papà e Festa della Mamma: La Festa del Papà sarà trascorsa con il Padre e la
Festa della Mamma con la Madre. Altre Festività: Per le altre festività nazionali e religiose, si
2 provvederà ad un'equa ripartizione annuale, concordata tra i genitori. In mancanza di accordo, si farà riferimento all'alternanza annuale, con priorità per il genitore che non ha trascorso la precedente festività con i figli.
ART. 3 – FESTIVITA' E FERIE ESTIVE
Il padre avrà diritto a trascorrere con la minore una/due settimana durante il periodo Persona_2 estivo. Tali settimane saranno anche non consecutive con pernotto, salvo diversa determinazione della minore e sempre con gradualità. Le modalità e il periodo esatto saranno concordati tra i genitori, tenendo conto delle indicazioni della minore e in accordo con la madre, entro il 30 giugno di ogni anno. Le festività natalizie e pasquali seguiranno il criterio dell'alternanza tenendo conto anche dei turni lavorativi del . Per_2
ART.
4 - MANTENIMENTO
A titolo di contributo per il mantenimento della minore , il padre, IG. Persona_2 CP_1
, si impegna a versare alla madre, IG.ra , la somma di Euro 350,00
[...] Parte_1
(trecentocinquanta/00) mensili, da corrispondersi entro il 20 di ogni mese di ogni mese mediante versamento su conto corrente già noto. Tale importo verrà automaticamente elevato ad e 380,00
(trecentottanta/00) mensili a decorrere da dicembre 2025 comprensivo di aumento ISTAT già maturato. La madre seguiterà a percepire l'assegno unico per intero.
ART.
5 - SPESE STRAORDINARIE
Le spese straordinarie preventivamente concordate tra i genitori (es. mediche non coperte dal SSN, scolastiche, sportive, ludiche significative) saranno ripartite nella misura del 50% ciascuno, salvo diverso accordo scritto. La madre le comunicherà al padre entro quindici giorni dall'esborso mediante invio con mail della documentazione, mentre quest'ultimo le corrisponderà unitamente al successivo assegno di mantenimento, salvo diverso accordo delle parti.
ART. 6 – IMPEGNI RECIPROCI
Le parti si impegnano a mantenere un atteggiamento di reciproca collaborazione e rispetto per il benessere psico-fisico della minore, informandosi reciprocamente sulle questioni di maggiore interesse riguardanti la figlia mediante telefonate, messaggi email all'indiritto cooperando per l'educazione e la crescita della stessa. Email_1
Art. 7 – SPESE DEL GIUDIZIO
Le parti concordano di compensare integralmente le spese del giudizio e i difensori rinunciano al vincolo di solidarietà professionale.
La causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
Il Tribunale ritiene di poter porre tali accordi alla base della decisione perché non contrari a norme imperative e conformi agli interessi della minore.
3 Avuto riguardo alla natura della controversia, all'esito della stessa e all'accordo delle parti, ricorrono giusti motivi per dichiarare interamente compensate le spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, recepisce l'accordo raggiunto dalle parti e dichiara interamente compensate le spese di giudizio.
Così deciso in Santa Maria Capua Vetere, il 07/10/2025
Il Presidente est.
Dott. Giovanni D'Onofrio
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. Giovanni D'Onofrio Presidente rel.
Dott.ssa Giovanna Caso Giudice
Dott.ssa Luigia Franzese Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella indicata in epigrafe vertente
TRA
rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv.to RAUCCIO Parte_1
CLEMENTINA
RICORRENTE
E
, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv.to Controparte_1
TR CE
RESISTENTE
NONCHÉ
PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere
INTERVENTORE EX LEGE
OGGETTO: Modifica condizioni regolamentazione esercizio responsabilità genitoriale;
CONCLUSIONI: i difensori hanno concluso riportandosi all'accordo sottoscritto dalle parti e depositato in data 01/07/2025.
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso, depositato in data 14/12/2023, la ricorrente chiedeva la modifica del provvedimento emesso dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere nell'ambito del procedimento avente ad oggetto Per_ la domanda di riconoscimento della figlia , nata il [...], affetta da “Disturbo dello spettro
Autistico in soggetto con iperattività e disturbo del linguaggio”, dall'unione con parte resistente.
1 Chiedeva, in particolare, la sospensione degli incontri tra la minore e il padre, il quale si era mostrato completamente disinteressato nei confronti della figlia, avendo egli interrotto ogni frequentazione con la stessa, l'aumento dell'assegno per il mantenimento della minore, la conferma dell'affido super esclusivo alla madre, con collocazione presso di lei, nonché provvedimenti ex art. 473-bis.39 c.p.c.
Con comparsa di risposta depositata in data 17/04/2024, il resistente contestava quanto dedotto dalla ricorrente e chiedeva disporsi l'affido condiviso della minore, il ripristino degli incontri padre-figlia e il rigetto della richiesta di aumento dell'assegno di mantenimento.
All'udienza del 17/05/2024 il giudice, ascoltate le parti, adottava i provvedimenti temporanei ed urgenti e, in particolare, disponeva che il padre intraprendesse un percorso di sostegno alla genitorialità nonché un calendario di incontri padre-figlia presso il centro campano di riabilitazione neuromotoria di Mondragone in ragione della patologia di cui è affetta la minore. All'udienza cartolare del 07/10/2025, le parti dichiaravano di aver raggiunto un accordo nei seguenti termini:
“ART.
1 - AFFIDAMENTO
L'affidamento della minore è disposto in via condivisa. I genitori concordano che la Persona_2 madre assumerà in via esclusiva le scelte di natura medica per la minore vista l'attività Persona_3 professionale del padre e la possibilità che lo stesso non sia sempre prontamente reperibile.
ART.
2 - DIRITTO DI VISITA DEL PADRE
Il padre, IG. , eserciterà il proprio diritto di visita nei confronti della minore Controparte_1 [...]
secondo le seguenti modalità: a) Una volta a settimana, in occasione della terapia ABA, Persona_2 secondo gli orari e i giorni stabiliti per detta terapia. b) Un altro giorno a settimana da concordarsi tra i genitori, tenendo conto dei turni di servizio del padre e delle esigenze della minore che andrà comunicato ad inizio settimana e pedissequamente rispettato. Natale: In caso di anno pari, la figlia trascorrerà il periodo natalizio (dal 23 dicembre al 30 dicembre anche senza pernotto) con il padre e il Capodanno (dal 31 dicembre al 6 gennaio) con la Madre. In caso di anno dispari, le tempistiche saranno invertite. Salvo diverso accordo legato ai turni di lavoro del . Per_2
Pasqua: La Pasqua (dalla sera del venerdì Santo al Lunedì di Pasquetta) sarà trascorsa a giorni alterni (venerdì santo - Pasqua/ sabato santo - lunedì in Albis) con ciascun genitore, tenendo conto anche dei turni di lavoro del . Compleanni dei figli: I compleanni della figlia saranno Per_2 trascorsi alternativamente con un genitore e l'altro, ovvero la mattina con un genitore e la sera con l'altro, previa comunicazione e accordo. Il genitore non convivente avrà comunque diritto a trascorrere un momento significativo della giornata con la figlia, previo preavviso. Compleanni dei
Genitori: la figlia trascorrerà il compleanno del padre con il padre e il compleanno della madre con la madre. Festa del Papà e Festa della Mamma: La Festa del Papà sarà trascorsa con il Padre e la
Festa della Mamma con la Madre. Altre Festività: Per le altre festività nazionali e religiose, si
2 provvederà ad un'equa ripartizione annuale, concordata tra i genitori. In mancanza di accordo, si farà riferimento all'alternanza annuale, con priorità per il genitore che non ha trascorso la precedente festività con i figli.
ART. 3 – FESTIVITA' E FERIE ESTIVE
Il padre avrà diritto a trascorrere con la minore una/due settimana durante il periodo Persona_2 estivo. Tali settimane saranno anche non consecutive con pernotto, salvo diversa determinazione della minore e sempre con gradualità. Le modalità e il periodo esatto saranno concordati tra i genitori, tenendo conto delle indicazioni della minore e in accordo con la madre, entro il 30 giugno di ogni anno. Le festività natalizie e pasquali seguiranno il criterio dell'alternanza tenendo conto anche dei turni lavorativi del . Per_2
ART.
4 - MANTENIMENTO
A titolo di contributo per il mantenimento della minore , il padre, IG. Persona_2 CP_1
, si impegna a versare alla madre, IG.ra , la somma di Euro 350,00
[...] Parte_1
(trecentocinquanta/00) mensili, da corrispondersi entro il 20 di ogni mese di ogni mese mediante versamento su conto corrente già noto. Tale importo verrà automaticamente elevato ad e 380,00
(trecentottanta/00) mensili a decorrere da dicembre 2025 comprensivo di aumento ISTAT già maturato. La madre seguiterà a percepire l'assegno unico per intero.
ART.
5 - SPESE STRAORDINARIE
Le spese straordinarie preventivamente concordate tra i genitori (es. mediche non coperte dal SSN, scolastiche, sportive, ludiche significative) saranno ripartite nella misura del 50% ciascuno, salvo diverso accordo scritto. La madre le comunicherà al padre entro quindici giorni dall'esborso mediante invio con mail della documentazione, mentre quest'ultimo le corrisponderà unitamente al successivo assegno di mantenimento, salvo diverso accordo delle parti.
ART. 6 – IMPEGNI RECIPROCI
Le parti si impegnano a mantenere un atteggiamento di reciproca collaborazione e rispetto per il benessere psico-fisico della minore, informandosi reciprocamente sulle questioni di maggiore interesse riguardanti la figlia mediante telefonate, messaggi email all'indiritto cooperando per l'educazione e la crescita della stessa. Email_1
Art. 7 – SPESE DEL GIUDIZIO
Le parti concordano di compensare integralmente le spese del giudizio e i difensori rinunciano al vincolo di solidarietà professionale.
La causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
Il Tribunale ritiene di poter porre tali accordi alla base della decisione perché non contrari a norme imperative e conformi agli interessi della minore.
3 Avuto riguardo alla natura della controversia, all'esito della stessa e all'accordo delle parti, ricorrono giusti motivi per dichiarare interamente compensate le spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, recepisce l'accordo raggiunto dalle parti e dichiara interamente compensate le spese di giudizio.
Così deciso in Santa Maria Capua Vetere, il 07/10/2025
Il Presidente est.
Dott. Giovanni D'Onofrio
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