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Sentenza 27 marzo 2025
Sentenza 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 27/03/2025, n. 12157 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12157 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
SENTENZA sui ricorsi proposti da: MU AR nato il [...] a [...] nato il [...] ad [...] avverso la sentenza in data 14/05/2024 della CORTE DI APPELLO DI BRE- SCIA;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO SARACO;
sentita la requisitoria del Pubblico ministero, nella persona del Sostituto Procuratore generale PASQUALE SERRAO D'AQUINO, che ha concluso per l'inam- missibilità dei ricorsi;
sentito l'Avvocato ALBERTO MARCHESELLI, che ha illustrato i motivi d'im- pugnazione e ha insistito per il loro accoglimento. RITENUTO IN FATTO IO RA e NC RA, per il tramite dei rispettivi procuratori spe- ciale e con separati ricorsi, impugnano la sentenza in data 14/05/2024 della Corte di appello di Brescia, che ha parzialmente riformato la sentenza in data 31/05/2023 del Tribunale di Brescia, che li aveva condannati per delitti in materia 1 Penale Sent. Sez. 2 Num. 12157 Anno 2025 Presidente: BELTRANI SERGIO Relatore: SARACO ANTONIO Data Udienza: 18/02/2025 fiscale, autoriciclaggio, trasferimento fraudolento, utilizzo indebito di mezzi di pa- gamento diversi dai contanti. In particolare, la corte di appello ha assolto gli odierni ricorrenti in relazione al reato di cui all'art. 3 decreto legislativo n. 74 del 2000 contestato al capo 4) limitatamente alla dichiarazione IVA 2017 e in relazione al delitto di cui all'art. 648-ter.1 cod. pen. contestato al capo 7, ha assolto MU NC dal delitto di autoriciclaggio contestato al capo 22 e del reato di cui all'art. 615-ter cod. pen. contestato al capo 51, ha rideterminato la pena e ha ridotto l'importo della confisca. Va precisato che i ricorsi, pur separati, hanno dei motivi in comune che saranno trattati congiuntamente. Deducono: 1. MU NC e MU IO In relazione ai delitti fiscali. 1.1. Violazione dell'art. 3, comma 1, lett. f), decreto legislativo n. 74 del 2000 e degli artt. 72, 81 e 83 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi (d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917): se i ricavi non dichiarati pareggiano costi legittimi non dedotti, non vi è alcuna imposta indicata in misura inferiore al dovuto. A tale riguardo osserva che a causa della presenza di pagamenti in nero - pacificamente acclarati- si rendeva necessario ridurre il reddito prodotto, al fine di giungere al pagamento della giusta imposta, altrimenti alterata in danno del con- tribuente, per l'impossibilità di dichiarare i costi inerenti pagati in nero. Si osserva, dunque, che con tale operazione veniva pagata l'imposta effet- tivamente dovuta, ove vi fosse stata la corretta dichiarazione dei redditi prodotti e dei costi inerenti. Da ciò si deduce la mancanza del dolo di evasione fiscale, che va rinvenuto nella volontà di non pagare l'imposta dovuta, con la conseguente insussistenza del fatto. 1.2. I ricorrenti denunciano, in linea subordinata, il vizio di omessa motiva- zione quanto alla censura ora esposta e dedotta con l'atto di appello, senza che la corte di appello nulla argomentasse al riguardo. 1.3. Ancora in linea subordinata, denunciano il travisamento di un fatto de- cisivo, perché i pagamenti effettuati erano destinati a sostenere i costi di TV IN- NOVATIVE e non di società diverse, per come erroneamente ritenuto dalla corte di appello, non considerando che solo questa società era programmista, mentre CTR e GRUPPO TV erano emittenti, così che solo la prima sosteneva costi. 1.4. Sempre in via subordinata si denuncia la manifesta illogicità della mo- tivazione, atteso che vengono contemporaneamente affermati e negati gli stessi costi, così che la sentenza risulta contraddittoria. 1.5. Ancora in subordine, si denuncia l'inosservanza di norma processuale, atteso che la sentenza inverte l'onere della prova, addossando sull'imputato 2 ..../A. DV,- I•>, I—ta l'onere della prova dell'insussistenza del fatto costitutivo del reato, chiedendogli di provare l'entità dei costi. Ribadisce che non si ha evasione fiscale quando la dichiarazione di minori ricavi sia pareggiata dalla dichiarazione anche di minori costi, e rimarca che è il pubblico ministero che deve provare l'ammontare dell'imposta evasa. 1.6. Inosservanza di norma processuale, in violazione dell'art. 121 cod. proc. pen., nella parte in cui la corte di appello ha ritenuto tardive le allegazioni dell'imputato in ordine alla rilevanza dei costi. A tale proposito osserva, preliminarmente, che la produzione degli atti non era necessaria, visto che i costi risultavano già in atti e che l'onere della prova è a carico del pubblico ministero. Aggiunge che, comunque, tali atti erano stati allegati sin dal primo grado;
che le memorie e le questioni erano state comunque sviluppate in precedenza, in quanto depositate prima della fine della discussione e riguardavano questioni de- cisive. 1.7. In ulteriore subordine, si denuncia l'inosservanza di norma proces- suale, per la violazione dell'art. 190 cod. proc. pen. e dell'art. 109 TUIR, in quanto la corte ha richiesto all'imputato una prova contabile e documentale dei costi, così limitando il suo diritto alla prova, tanto più in violazione dell'art. 109, comma 4, lett. b), del TUIR, che ammette pacificamente la prova libera dei costi non conta- bilizzati. 1.8. Sempre in subordine, violazione di legge processuale, per la violazione del diritto al silenzio riconosciuto all'imputato, nella parte in cui si pretende da lui l'indicazione dei destinatari dei pagamenti in nero, tanto più che i costi, l'effettività e l'inerenza erano già emersi in atti. Osserva come tale indicazione avrebbe una portata autoincriminante quanto al concorso nell'altrui evasione fiscale. 1.9. Ancora in subordine, travisamento di un fatto decisivo, là dove la corte di appello afferma che l'imputato avrebbe ammesso che la deduzione dei costi avrebbe mantenuto l'imposta evasa sopra la soglia di punibilità, mentre era stato dedotto l'esatto contrario, deducendo che i costi risultanti in atti andavano scom- putati e verificata la discesa del profitto soglia. 1.10. In subordine, ancora, violazione ed erronea applicazione dell'art. 240 cod. pen., là dove la sentenza afferma che l'imposta evasa sarebbe sopra la soglia della punibilità, così risultando irrilevante la determinazione del profitto ai fini della confisca. In questo caso si precisa che il profitto confiscabile non è quello indicato nell'imputazione, se quello effettivo, minore, è comunque al di sopra della soglia di punibilità, così risultando abnorme l'argomento secondo cui il profitto confisca- bile sarebbe comunque quello indicato nell'imputazione. 3 /2\5:4v,‘)• \-_o 2. MU NC - SULLA PARTECIPAZIONE DI RA MU - 2.1. Violazione dell'art. 2639 cod. civ. in punto di definizione giuridica della qualifica di amministratore di fatto e dell'art. 110 cod. pen.. Si assume che al ricorrente non può essere attribuita la qualifica di ammi- nistratore di fatto, mancando i requisiti richiesti dall'art. 2936 cod. civ. così come inteso dalla giurisprudenza di legittimità, in quanto quegli non è mai stato socio della società TV INNOVATIVE, non mai stato organicamente inserito nella compa- gine societaria e non ha mai svolto attività gestoria, neanche in maniera episodica. Vengono illustrate e compendiate le risultanze investigative convergenti nel senso prospettato, così non potendosi configurare il suo concorso nel delitto tribu- tario. 2.2. In subordine, vizio di motivazione in tema di accertamento del concorso di NC RA nel reato fiscale e della qualità di amministratore di fatto. A tale proposito, con separati sottoparagrafi: 2.2.1. si assume che la corte di appello ha violato l'art. 192 cod. proc. pen. in quanto non ha colto l'eccezione relativa alla possibilità di ritenere sussistente la figura dell'amministratore di fatto, atteso che la relativa eccezione è stata respinta osservandosi che essa proponeva una lettura parcellizzata del materiale istrutto- rio;
2.2.2. si assume che "la sentenza confonde in modo illogico e contrario al diritto il carattere possibilmente occulto delle funzioni dell'amministratore di fatto o del concorrente occulto con la non necessità di prova dell'esercizio delle funzioni d i rettive". A sostegno dell'assunto vengono compendiate e illustrate la deposizione del Maresciallo Saccone della Guardia di Finanza e le testimonianze dei dipendenti;
viene valorizzata, inoltre, l'esistenza di guadagni leciti che giustificavano la sua ricchezza, così risultando illogica la necessità di nascondersi quale amministratore di TV INNOVATIVE;
2.2.3. si denuncia il vizio di omessa motivazione sulla provata assenza di rapporti tra RA NC e i fornitori. 2.2.4. si denuncia il vizio di omessa motivazione in ordine alle decisive di- chiarazioni scagionanti di coimputati e testi, quali OL, IO e NG, che hanno positivamente escluso le funzioni di amministratore di RA NC. 2.2.5. si denuncia la manifesta illogicità e l'apparenza della motivazione, oltre che il travisamento del contenuto delle conversazioni intercettate, che ven- gono compendiate e illustrate, al fine di evidenziare come la corte di appello abbia loro attribuito un significato del tutto diverso da quello reale, disattendendo le eccezioni difensive con argomentazioni logicamente e giuridicamente errate. 2.2.6. si denuncia il vizio di manifesta illogicità e di contraddittorietà della motivazione sulla presenza di padre e figlio in banca, in quanto non si indica la 4 .9()k-K`5.--42 I fonte che prova tale circostanza, non riferita da nessuno dei testi nel corso dell'istruttoria dibattimentale, con conseguente mancanza radicale della motiva- zione. Si aggiunge che la presenza del figlio in banca aveva una spiegazione alter- nativa, atteso che gestiva un esercizio commerciale ubicato a fianco della banca. 2.2.7. si denuncia il travisamento del fatto e la manifesta illogicità della motivazione in relazione alle operazioni di intemet banking effettuate dalla dimora di NC RA, in quanto la testimonianza di NA attesta l'esatto contrario;
2.2.8. si denuncia "il travisamento decisivo della motivazione sul rilievo dei prelevamenti del RA", non dandosi atto che si tratta di prelievi effettuati con carta bancomat dei suoceri di NC RA e non di generici dipendenti della TV INNOVATIVE. 2.2.9. si denuncia la contraddittorietà e la manifesta illogicità della motiva- zione in relazione alla carta di credito di Cinieri, del tutto estranea ai fatti del pro- cesso, trattandosi -non di carta ricaricabile, ma- di una carta di debito intestata a Livia Rapè, moglie di Cinieri;
2.2.10. si denuncia l'illogicità della motivazione e "il palese travisamento decisivo sulla pretesa confessione del RA, manifestamente inesistente in atti"; 2.2.11. si denuncia la globale illogicità della motivazione e la mancanza di un'analisi complessiva da cui emerge che NC RA non poteva essere con- corrente nel delitto fiscale né amministratore di fatto della TV INNOVATIVE. 3. MU NC e MU IO. GLI AUTORICICLAGGI 3.1. Violazione dell'art. 648-ter.1 cod. pen., atteso che, mancando il delitto presupposto per le ragioni esposte con i precedenti motivi, non può sussistere l'impiego e la sostituzione di provento del delitto. 3.2. In subordine, viene denunciata l'inosservanza della legge processuale e il vizio di manifesta illogicità della motivazione, in quanto la corte di appello opera un'inversione dell'onere della prova, addossando all'imputato il compito di dimo- strare il mancato reimpiego dell'asserito profitto illecito, mentre spetta alla pub- blica accusa dimostrare il positivo reimpiego. Il motivo affronta il tema dell'acqui- sto di due tagliandi del lotto, al cui riguardo si assume che non è stato dimostrato che nel conto corrente della società vi fosse una disponibilità di denaro superiore al risparmio d'imposta, nel momento del prelievo della somma necessaria per rea- lizzare detto acquisto. 3.2. "In subordine. Travisamento evidente di un fatto decisivo: la disponi- bilità di cassa di TV INNOVATIVE non ha alcun rilievo nelle ipotesi autoriciclaggio contestate". Si assume che la sentenza ha travisato il fatto in relazione ai capi 17/18 e 20/21, affermando che la disponibilità di cassa era superiore a quella frutto del risparmio d'imposta, pari a 169.000,00 euro, in quanto le movimenta- zioni effettuate per ristorare gli effettivi vincitori dei tagliandi sono state effettuate 5 A . .......1...1.\__£. con compensazioni in denaro contante e con assegni emessi dalla NO, tratti sul conto corrente della società. 3.3. "In subordine. Violazione ed erronea applicazione dell'art. 648-ter.1 cod. pen.. La sentenza assume, contrariamente alla legge penale, che l'utilizzo del profitto illecito del reato fiscale non sia elemento costitutivo del delitto di autorici- clagg io". 3.4. "Motivazione ictu ()cui/ illogica e travisamento di un fatto decisivo: non vi è alcun reimpiego dell'asserito profitto illecito nella tabaccheria: dalla stessa inequivoca descrizione dei fatti contenuto nella motivazione risulta che essa funge solo da tramite per i pagamenti al titolare delle vincite". 3.5. "In subordine. Motivazione ictu ocull illogica su punto autonomamente decisivo. La condotta contestata, per come ricostruito dalla stessa motivazione, non cela, né può celare alcun profitto illecito". 4. MU IO. Rispetto ai motivi comuni a quelli di RA NC, vengono esposti i se- guenti ulteriori motivi. 4.1. Violazione di legge in relazione all'indebito utilizzo di carte di credito e/o di pagamento contestato al capo 8). A tale proposito si assume che sul piano sistematico i prelievi non hanno leso i diritti di alcuno, tanto meno degli istituti di credito, atteso che i fondi erano tutti esistenti e nella disponibilità lecita degli imputati. Sul piano letterale, eviden- zia come la norma richieda l'utilizzo indebito dello strumento di pagamento e tale requisito non può identificarsi con il prelievo di propri fondi, asseritamente intestati a un prestanome. Aggiunge che non si tratta di un sistema escogitato da RA, di cui pertanto non si può ritenere il concorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I ricorsi sono inammissibili. 1.1. Con il primo motivo d'impugnazione entrambi i ricorrenti sostengono l'insussistenza del reato di cui all'art. 3 del decreto legislativo n. 74 del 2000. A tale riguardo si assume che i redditi non dichiarati sono stati riequilibrati non appostando i costi inerenti pure sostenuti, così che l'imposta pagata è pari a quella dovuta, ove vi fosse stata una dichiarazione dei redditi fedele. A tale argomentazione principale sono collegate ulteriori argomentazioni che i ricorrenti indicano in linea subordinata e sono stati riassunti nella narrativa in fatto nei paragrafi di seguito indicati: 6 .A..... v...)-•-._.c, § 1.2., con il quale si assume che la corte di appello non ha dato risposta alla doglianza;
§ 1.5., con il quale si denuncia l'inosservanza di norma processuale, atteso che la sentenza inverte l'onere della prova, addossando sull'imputato quello di provare l'esistenza e l'ammontare dei costi inerenti non dichiarati. In tal senso si ribadisce che non si ha evasione fiscale quando la dichiarazione di minori ricavi sia pareggiata dalla dichiarazione anche di minori costi, e si rimarca che è il pubblico ministero che deve provare l'ammontare dell'imposta evasa;
§ 1.6., con il quale si denuncia l'inosservanza di norma processuale, in vio- lazione dell'art. 121 cod. proc. pen., nella parte in cui la corte di appello ha ritenuto tardive le allegazioni dell'imputato in ordine alla rilevanza dei costi. A tale proposito osserva, preliminarmente, che la produzione degli atti non era necessaria, visto che i costi risultavano già in atti e che l'onere della prova è a carico del pubblico ministero. Si aggiunge che, comunque, tali atti erano stati allegati sin dal primo grado e che le memorie e le questioni erano state comunque sviluppate in precedenza, in quanto depositate prima della fine della discussione e riguardavano questioni decisive;
§ 1.7., con il quale si denuncia l'inosservanza di norma processuale, per la violazione dell'art. 190 cod. proc. pen. e dell'art. 109 TUIR, in quanto la corte ha richiesto all'imputato una prova contabile e documentale dei costi, così limitando il suo diritto alla prova, tanto più in violazione dell'art. 109, comma 4, lett. b), del TUIR, che ammette pacificamente la prova libera dei costi non contabilizzati;
§ 1.8., con il quale si denuncia la violazione di legge processuale, per la violazione del diritto al silenzio riconosciuto all'imputato, nella parte in cui si pre- tende da lui l'indicazione dei destinatari dei pagamenti in nero, tanto più che i costi, l'effettività e l'inerenza erano già emersi in atti. Si osserva come tale indica- zione avrebbe una portata autoincriminante quanto porterebbe al concorso nell'al- trui evasione fiscale. Sulla base di tali argomentazioni, i ricorrenti sostengono, in sostanza, l'esi- stenza di costi inerenti non dichiarati che avrebbero controbilanciato i redditi non dichiarati, così che -di fatto- non vi è stata alcuna evasione d'imposta, con l'ulte- riore precisazione che la prova della eventuale insussistenza di tali costi grava sulla pubblica accusa, non potendosi chiedere all'imputato né di provarli attraverso do- cumentazione in genere e/o con documentazione contabile, né di indicare gli even- tuali fornitori in nero. 1.1.1. L'assunto è manifestamente infondato in tutti i suoi aspetti. Va al riguardo ribadito che quando il reddito imponibile viene ricostruito incrociando la contabilità di impresa con quella "in nero", è preciso onere del con- tribuente indicare gli ulteriori costi non contabilizzati effettivamente sostenuti per il conseguimento dei maggiori ricavi a loro volta non contabilizzati (Cass. civ., Sez. 7 5, n. 16198 del 27/10/2001, Rv. 551333; Cass. civ. Sez. 5, n. 11514 del 07/09/2001, Rv. 549206; Cass. civ. Sez. 5, n. 12330 del 08/10/2001, Rv. 549549; Cass. civ. Sez. 5, n. 1709 del 26/01/2007, Rv. 595661; Cass. civ. Sez. 5, n. 11205 del 16/05/2007, Rv. 599458; Cass. civ. Sez. 5, n. 21184 del 08/10/2014, Rv. 632824; Cass. civ. Sez. 6-5, ord. n. 27458 del 09/12/2013, Rv. 629460; cfr. altresì Cass. civ. Sez. 5, n. 5192 del 04/03/2011, 617112; Cass. civ. Sez. 5, n. 2935 del 13/02/2015, Rv. 634377; Cass. civ. Sez. 5, n. 20679 del 01/10/2014, Rv. 632502). In coerenza a quanto rilevato dalla giurisprudenza in sede civile, è stato già precisato che «in tema di reati tributari, il giudice, per determinare l'ammontare della imposta evasa, è tenuto ad operare una verifica che, pur non potendo pre- scindere dai criteri di accertamento dell'imponibile stabiliti dalla legislazione fi- scale, soffre delle limitazioni che derivano dalla diversa finalità dell'accertamento penale e dalle regole che lo governano, sicché, nel caso in cui i ricavi non indicati nelle dichiarazioni fiscali obbligatorie siano individuati sulla base non di presun- zioni, ma di precisi elementi documentali, quali le entrate registrate nella contabi- lità o nei conti correnti bancari, i correlativi costi possono essere riconosciuti solo in presenza di allegazioni fattuali da cui desumere la certezza o, comunque, il ra- gionevole dubbio della loro esistenza. (Fattispecie relativa al delitto di omessa pre- sentazione di dichiarazioni fiscali, in cui l'imposta dovuta era stata quantificata sulla base di ricavi registrati in contabilità e, in modesta parte, di bonifici in entrata sui conti correnti riferibili all'impresa)» (Sez. 3, n. 17214 del 14/03/2023, Gallo, Rv. 284554 — 01). Secondo l'insegnamento della giurisprudenza di legittimità, dunque, il giu- dice deve accertare e determinare l'ammontare dell'imposta evasa attraverso una verifica che, pur non potendo prescindere dalle specifiche regole stabilite dalla le- gislazione fiscale per quantificare l'imponibile, subisce le limitazioni che derivano dalla diversa finalità dell'accertamento penale;
con la conseguenza che occorre tenere conto dei costi non contabilizzati solo in presenza (quanto meno) di allega- zioni fattuali, da cui desumere la certezza o comunque il ragionevole dubbio della loro esistenza (Sez. 5, n. 40412 del 13/06/2019, Tirozzi, Rv. 277120 - 01; Sez. 3, n. 8700 del 16/01/2019, Holz, Rv. 275856 - 01; Sez. 3, n. 37094 del 29/05/2015, Granata, Rv. 265160 - 01). Nella sentenza ora menzionata è stato spiegato che quando i ricavi non indicati nelle dichiarazioni fiscali obbligatorie sono individuati sulla base di entrate registrate puntualmente nelle scritture contabili o nei conti correnti bancari, e, quindi, sulla base non di presunzioni, ma di precisi elementi documentali, i corre- lativi costi possono essere riconosciuti solo in presenza di allegazioni fattuali da cui desumere la certezza o comunque il ragionevole dubbio della loro esistenza, con l'ulteriore specificazione che non sussiste alcuna automatica correlazione tra ricavi non contabilizzati ed eventuali costi anche essi (in tesi) non contabilizzati. 8 A\akà- Tale orientamento, peraltro, si correla alla giurisprudenza sviluppatasi in sede tributaria, nel cui ambito la c.d. documentazione extracontabile costituisce elemento probatorio, sia pure meramente presuntivo, utilmente valutabile anche con la loro comparazione con gli ulteriori dati acquisiti e con quelli emergenti dalla contabilità ufficiale del contribuente (in tal senso, cfr. Cass. Civ. Sez. 5, n. 21432 del 31/07/2024; Sez. 5, n. 21138 del 24/08/2018). A fronte di un accertamento pacifico circa la sussistenza di redditi non di- chiarati, in assenza di automatismi tra ricavi e costi non contabilizzati, spetta all'imputato fornire la prova circa l'esistenza e l'ammontare dei costi inerenti non dichiarati. Peraltro, non pare superfluo rimarcare che l'onere della prova gravante sui ricorrenti non è limitato alla sola sussistenza dei costi, dovendosi altresì dimostrare la loro inerenza. Tanto perché non tutti i costi sostenuti dall'impresa sono deducibili ai fini delle imposte sui redditi, ove si consideri che la deducibilità di costi ed oneri ri- chiede la loro inerenza all'attività di impresa, da intendersi come necessità di rife- rire i costi sostenuti all'esercizio dell'attività imprenditoriale, escludendo quelli che si collocano in una sfera estranea ad essa, spettando all'imprenditore provare e documentare l'esistenza e la natura del costo, i relativi fatti giustificativi e la sua concreta destinazione alla produzione, quale atto di impresa perché in correlazione con l'attività di impresa e non ai ricavi in sé (in tal senso, cfr. Cass. Civ., Sez. 5, n. 24880 del 18/08/2022). Da qui la correttezza della motivazione della corte di appello, che -alla pa- gina 74 della sentenza impugnata- ha ribadito che l'onere di dimostrare i costi spetta ai ricorrenti, anche -eventualmente- con la contabilità irregolare, così che il motivo risulta manifestamente infondato anche nella parte in cui assume che i giudici dell'impugnazione di merito non hanno dato risposta alla doglianza. Si deve altresì rilevare che con il motivo sintetizzato al § 1.6. i ricorrenti si dolgono della mancata considerazione di allegazioni che -però- vengono generica- mente indicate e rispetto alle quali -soprattutto, non ne viene illustrata la valenza probatoria in punto di dimostrazione della sussistenza di costi inerenti, se non nella misura di generiche e apodittiche asserzioni circa la loro decisività, con la conse- guenza che il motivo risulta altresì aspecifico. 1.2. A eguale conclusione di inammissibilità si perviene anche per le ulteriori linee argomentative sviluppate dai ricorrenti in via subordinata (sintetizzate ai pa- ragrafi 1.3, 1.4. e 1.9.) che si risolvono in altrettante asserzioni in fatto, che non contengono censure collocabili in alcuno dei vizi denunciabili in sede di legittimità. Con tali argomentazioni, invero, la sentenza impugnata viene -in sostanza- censurata per non avere accolto la ricostruzione fattuale proposta dalla difesa sulla base di una lettura delle emergenze istruttorie alternativa a quella ritenuta dalla 9 A .9kA 4`\-e corte di appello, tanto che i motivi esposti ai paragrafi 1.3. e 1.9. sono significati- vamente intitolati dagli stessi ricorrenti al "travisamento del fatto". Da ciò un'ulteriore ragione di inammissibilità, atteso che «il giudice di legit- timità, investito di un ricorso che proponga una diversa valutazione degli elementi di prova (cosiddetto travisamento del fatto), non può optare per la solu-zione che ritiene più adeguata alla ricostruzione dei fatti, valutando l'attendibilità dei testi e le conclusioni dei periti e consulenti tecnici, potendo solo verificare, negli stretti limiti della censura dedotta, se un mezzo di prova esista e se il risul-tato della prova sia quello indicato dal giudice di merito, sempre che questa veri-fica non si risolva in una valutazione della prova. (...)» (Sez. 4, n. 36769 del 09/06/2004, Cricchi, Rv. 229690 - 01). Con l'ulteriore precisazione che «in tema di ricorso per cassazione, non è possibile dedurre come motivo il "travisamento del fatto", giacché è preclusa la possibilità per il giudice di legittimità di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito. Mentre è consentito, (art. 606 lett. e cod. proc. pen.), dedurre il "travisamento della prova", che ricorre nei casi in cui si sostiene che il giudice di merito abbia fondato il suo convincimento su una prova che non esiste o su un risultato di prova incontesta- bilmente diverso da quello reale. In quest'ultimo caso, infatti, non si tratta di rein- terpretare gli elementi di prova valutati dal giudice di merito ai fini della decisione, ma di verificare se questi elementi esistano», (Sez. 4, n. 4675 del 17/05/2006, Bartalini, Rv. 235656 - 01). 1.3. Sempre con riguardo al tema dei delitti fiscali, con il motivo riassunto al paragrafo 1.10, i ricorrenti espongono censure quanto alla misura del profitto confiscabile, che si assume inferiore a quello indicato nel capo d'imputazione. Anche questa doglianza soffre delle medesime ragioni di inammissibilità fin qui evidenziate. La corte di appello, invero, alla pagina 74 della sentenza impugnata, ha spiegato che la misura del profitto confiscabile era di euro 168.944,80, pari alle imposte evase (escludendo l'evasione dell'IVA), proprio per le ragioni esposte al punto precedente, ossia perché i ricorrenti non hanno provato l'esistenza di costi inerenti, tanto più che «l'ammontare di detti costi erano agevolmente dimostrabili dai RA con la esibizione della contabilità irregolare o nera delle uscite in contanti. E', invero, impensabile (e insostenibile) che, nella gestione dei pagamenti neri di una serie di soggetti per importi che si assumono rilevanti (nella dichiarazione acquisita dalla od occulti per 594.000 €), non fosse stata apprestata dai RA una contabilità irregolare che attestasse chi era stato pagato con contanti e per quali importi [...]» (cfr. pag. 74 della sentenza impugnata). Diversamente da quanto sostenuto dai ricorrenti, dunque, la corte di appello non rende una motivazione contraddittoria, atteso che esclude in toto i costi 10 opposti dai RA, così confermando che l'ingiusto profitto assoggettabile a confisca era pari all'imposta evasa, per come indicata. 1.3.1. Anche in questo caso, inoltre, i ricorrenti oppongono valutazioni di merito, ossia le medesime già esposte con il gravame e risolte dalla corte di appello con motivazione in gran parte trascurata, mancando un reale confronto con essa, Tale rilievo porta a una ragione ulteriore d'inammissibilità rispetto a quelle già evidenziate, atteso che esso fa emergere il vizio di aspecificità cui è affetto il motivo. Vizio che si configura non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità conducente, a mente dell'art. 591 comma 1 lett. c), all'inammissibilità (Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, Rv. 268823; Sez. 2, Sentenza n. 11951 del 29/01/2014 Rv. 259425, Lavorato;
Sez. 4, 29/03/2000, n. 5191, Barone, Rv. 216473; Sez. 1, 30/09/2004, n. 39598, Burzotta, Rv. 230634; Sez. 4, 03/07/2007, n. 34270, Scicchitano, Rv. 236945; Sez. 3, 06/07/2007, n. 35492, Tasca, Rv. 237596). Da quanto esposto discende l'inammissibilità dei motivi dedicati al delitto fiscale. 2. A eguale conclusione d'inammissibilità si perviene in relazioni ai motivi intitolati alla "Partecipazione di NC RA. A tale riguardo, il motivo principale e tutte le linee subordinate a esso col- legate, sono mirati a sostenere e a dimostrare che a RA NC non poteva essere attribuita la qualifica di amministratore di fatto, mancando i presupposti richiesti dall'art. 2639 del codice civile. Anche in questo caso le argomentazioni difensive sono inammissibili perché manifestamente infondate, perché denunciano il travisamento del fatto, perché non si confrontano con la motivazione del provvedimento impugnato e perché me- ramente reiterative delle identiche argomentazioni di merito sollevata con il gra- vame, affrontate e risolte dalla corte di appello con motivazione adeguata, logica, non contraddittoria e conforme ai principi di diritto affermati nella materia trattata. 2.1. Va premesso che l'art. 2639 cod. civ. definisce amministratore di fatto «chi esercita in modo continuativo e significativo i poteri tipici inerenti alla qualifica o alla funzione». Coloro che si ingeriscono nella gestione di una società possono, dunque, esserne considerati amministratori di fatto, a meno che non risulti che abbiano compiuto atti gestori solo occasionali (Cass. Civ., Sez. 3, n. 7864 del 22/03/2024). Ciò premesso, la motivazione della sentenza impugnata è conforme alla nozione legislativa di amministratore di fatto e all'interpretazione datane dalla giu- risprudenza di legittimità, atteso che la corte di appello ha evidenziato una 11 molteplicità di elementi che facevano vedere RA NC nell'esercizio conti- nuativo e significativo dei poteri gestori, pur in assenza di un'investitura formale. In tal senso -alle pagine 75 e ss.- è stato evidenziato che l'imputato era intraneo ai processi monetizzazione attraverso le carte di credito pre-pagate; che si attivava per reperire nuove carte di credito;
che gli ordini di bonifico provenivano dalla linea di rete fissa della casa di RA NC e dall'utenza mobile da lui utilizzata, così provvedendo lui stesso alla movimentazione dei conti correnti della TV INNOVATIVE, da cui arrivava la provvista per le carte pre-pagate; che RA IO (amministratore formale) si presentava sempre in compagnia di RA Fran- cesco presso gli uffici delle banche dove erano accesi i conti occulti;
che dai con- tenuti delle conversazioni intercettate emergevano le direttive e le istruzioni im- partire da RA NC e i relativi poteri di autonomia decisionale che con esse si manifestava;
che le funzioni di amministratore emergevano anche dalle dichia- razioni rese dalla coimputata NO e dal teste Di RL TE. La molteplicità di condotte compiute da RA NC dimostrano la con- tinuità e la non occasionalità della sua ingerenza nell'amministrazione della so- cietà, mentre le plurime istruzioni impartite, in varie e differenti occasioni, oltre che l'autonomia dimostrata nell'effettuazione dei bonifici, connotano gli interventi gestori della significatività richiesta dalla legge, tanto più ove si consideri che essi si concentravano soprattutto in quello che può definirsi il potere cardine in una gestione societaria, ossia la movimentazione bancaria e dei flussi di denari. Da ciò la manifesta infondatezza dell'assunto secondo cui i giudici avrebbero attribuito a RA NC la qualifica di amministratore di fatto in violazione dell'art. 2639 cod. civ.. 2.2. I Magistrati dell'appello hanno anche evidenziato come le osservazioni difensive intese a superare questa conclusione fossero fondate su di un'analisi par- cellizzata degli elementi indiziari che, invece, andavano valutati in maniera unita- ria. Osservazioni difensive puntualmente affrontate in motivazione alle pagine 77 e seguenti della sentenza impugnata, dove viene data risposta alle identiche que- stioni oggi trasfuse nel ricorso, in relazione alle dichiarazioni testimoniali di Sac- cone oltre che del commercialista e di un dipendente della TV INNOVATIVE, alla lettura alternative dei contenuti delle intercettazioni, alle ragioni della costante presenza in banca di NC RA insieme al padre IO RA. Ebbene, non può evidenziarsi come anche le argomentazioni difensive svi- luppate nel ricorso e sintetizzate al paragrafo 2.2. e ai sottoparagrafi a esso cor- relati operino una sostanziale polverizzazione delle emergenze istruttorie, con os- servazioni riconducibili alla nozione di travisamento del fatto, della cui inammissi- bilità si è già detto. 2.2.1. Tanto perché tutte le argomentazioni sviluppate nel capitolo in esame si risolvono in una valutazione delle risultanze processuali alternativa a quella ri- tenuta dai giudici di merito e, in quanto tali, non sono scrutinabili in sede di 12 legittimità, atteso che il compito demandato dal legislatore alla Corte di cassazione -per quanto qui d'interesse- non è quello di stabilire se il giudice di merito abbia proposto la migliore ricostruzione dei fatti ovvero quello di condividerne la giusti- ficazione. Il compito del giudice di legittimità è quello di verificare la conformità della sentenza impugnata alla legge sostanziale e a quella processuale, cui si ag- giunge il controllo sulla motivazione che, però, è restrittivamente limitato alle ipo- tesi tassative della carenza, della manifesta illogicità e della contraddittorietà. Con l'ulteriore precisazione che la carenza va identificata con la mancanza della moti- vazione per difetto grafico o per la sua apparenza;
che l'illogicità deve essere ma- nifesta -ossia individuabile con immediatezza- e sostanzialmente identificabile nella violazione delle massime di esperienza o delle leggi scientifiche, così confi- gurandosi quando la motivazione sia disancorata da criteri oggettivi di valutazione, e trascenda in valutazioni soggettive e congetturali, insuscettibili di verifica empi- rica;
la contraddittorietà si configura quando la motivazione si mostri in contrasto -in termini di inconciliabilità assoluta- con atti processuali specificamente indicati dalla parte e che rispetto alla struttura argomentativa abbiano natura portante, tale che dalla loro eliminazione deriva l'implosione della struttura argomentativa impugnata. Nulla di tutto ciò si rinviene nel motivo in esame, visto che la Corte di ap- pello ha fatto ricorso a una motivazione adeguata, logica e non contraddittoria per affermare che RA NC aveva la veste di amministratore di fatto e, anzi, era l'artefice della vicenda in esame. Con l'ulteriore precisazione che anche i motivi con cui si lamenta la mancata risposta alle deduzioni difensive in relazione alle risultanze probatorie si colloca nel solco delle deduzioni di merito, in quanto essi si risolvono in una valutazione al- ternativa a quella della Corte di appello, che le ha evidentemente ritenuto infon- data la prospettazione difensiva. Si deve considerare, infatti, che il giudice di me- rito non ha l'obbligo di soffermarsi a dare conto di ogni singolo elemento eventual- mente acquisito in atti, potendo egli invece limitarsi a porre in luce quelli che, in base al giudizio effettuato, risultano gli elementi essenziali ai fini del decidere, purché tale valutazione risulti logicamente coerente. A tal proposito questa Corte ha già avuto modo di affermare che «non è censurabile, in sede di legittimità, la sentenza che non motivi espressamente in relazione a una specifica deduzione prospettata con il gravame, quando il suo ri- getto risulti dalla complessiva struttura argomentativa della sentenza» (Sez. 4, n. 5396 del 15/11/2022 Ud., dep. il 2023, Lakrafy, Rv. 284096 - 01; Sez. 5, n. 6746 del 13/12/2018, dep. 2019, Currà, Rv. 275500 - 01). 3. Sono inammissibili anche i motivi comuni a entrambi i ricorrenti, intitolati "gli autoriciclaggi", per le medesime ragioni fin qui evidenziate. 13 iy). kl I._,) 3.1. Inammissibile perché manifestamente infondato è l'assunto principale, : con il quale si assume che manca il delitto presupposto, ossia il reato fiscale fin qui esaminato e in relazione ai quali sono stati disattesi i motivi intesi a escluderlo. La confermata sussistenza del delitto presupposto, ossia quello di cui all'art. 3 del decreto legislativo n. 74 del 2000, destituisce di fondatezza l'assunto difen- sivo. 3.2. Le restanti argomentazioni non tengono conto della puntuale motiva- zione resa dalla corte di appello, che ha dettagliatamente illustrato il meccanismo di autoriciclaggio contestato ai capi 18 e 20, aventi a oggetto le somme frutto dell'evasione d'imposta (si vedano, in particolare, le pagine 86-89 della sentenza impugnata), realizzato con la sostituzione del denaro di provenienza illecita attra- verso la riscossione della vincita al gioco del LOTTO, conseguita intestando fittizia- mente a proprio nome e presentando all'incasso le schedine vincenti, precedente- mente procurate presso i vincitori effettivi, presso cui venivano acquistati con il pagamento in denaro contante. Una volta ritenuta la materialità della condotta (non contestata dagli impu- tati) e la sussistenza del fatto di reato, la corte di appello si è particolarmente concentrata soprattutto sulla individuazione e quantificazione del profitto realiz- zato con l'evasione dell'imposta. 3.2.1. Va ricordato, in via generale, che il profitto del reato è identificabile con il vantaggio economico derivante in via diretta ed immediata dalla commis- sione dell'illecito (Sez. U., 21 luglio 2015, n. 31617, Lucci, Rv. 264436 - 01) e che, quindi, in tema di reati tributari, il profitto è costituito da qualsivoglia vantaggio patrimoniale direttamente conseguito alla consumazione del reato e può consistere anche in un risparmio di spesa, come quello derivante dal mancato pagamento del tributo dovuto a seguito dell'accertamento del debito tributario (Sez. 3, n. 166 del 09/10/2019, dep. 2020, Calderato). A tale proposito, la sentenza ora citata ha spiegato che «essendo il profitto costituito da qualsivoglia vantaggio patrimoniale direttamente conseguito alla con- sumazione del reato, esso può consistere anche in un risparmio di spesa (Sez. 6, n. 3635 del 20/12/2013, dep. 2014, Riva Fi.re Spa e a., Rv. 257788), ciò che, nei reati tributari, coincide col mancato pagamento del tributo ed è di regola costituito, nei reati dichiarativi e di omesso pagamento, dal risparmio economico derivante dalla sottrazione degli importi evasi alla loro destinazione fiscale, non compren- dendo anche le sanzioni dovute a seguito dell'accertamento del debito, che rap- presentano, invece, il costo del reato stesso, derivante dalla sua commissione (Sez. 3, n. 17535 de I 06/02/2019, Antonelli, Rv. 275445; Sez. 3, n. 28047 del 20/01/2017, Giani e a., Rv. 270429)». In continuità con tale orientamento, più di recente è stato ribadito che «in tema di reati tributari, ai fini del sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente, costituisce profitto del reato il risparmio di spesa o l'incremento 14 /4,....5v...1 .._... patrimoniale concreto per il contribuente, determinati da qualsiasi artificiosa alte- razione unilaterale dell'obbligazione tributaria che, fuori dei casi previsti dalla legge, comporti la sottrazione degli importi evasi alla destinazione fiscale, senza che rilevi che l'imposta evasa sia stata in concreto non pagata o indebitamente portata a credito dal contribuente» (Sez. 4, n. 42195 del 21/09/2023, Trantino, Rv. 285226 - 01). 3.2.2. Così individuata la nozione di profitto nei reati tributari e la sua iden- tificabilità con il risparmio di spesa -costituito dall'esistenza di un ricavo effettiva- mente introitato e non decurtato dei costi che si sarebbero dovuti sostenere- bi- sogna tuttavia precisare che ai fini della sua esatta individuazione è necessario stabilire il rapporto di pertinenzialità tra il vantaggio economico così conseguito e il reato. L'esatta identificazione del profitto, peraltro, risulta rilevante ai delle con- dotte di riciclaggio, di autoriciclaggio o di reimpiego, costituendo esso elemento strutturale di tali reati. Proprio nella prospettiva di indicare dei parametri interpretativi utili alla in- dividuazione del profitto inteso quale risparmio di spesa, è stato affermato che «in tema di sequestro finalizzato alla confisca, il risparmio di spesa può integrare un profitto confiscabile solo a condizione che il vantaggio derivante dal risparmio si traduca in un immediato ed effettivo incremento del patrimonio, consistente in un risultato economico positivo, già identificabile in termini certi al momento della commissione del fatto, di modo da potersene affermare la pertinenzialità rispetto al reato. (Fattispecie relativa al sequestro emesso a carico di una società conces- sionaria del servizio autostradale, parametrato al risparmio di spesa risultante dai mancati lavori di manutenzione, disposto a distanza di anni dal momento in cui i lavori dovevano essere svolti e materialmente eseguito sui finanziamenti statali successivamente ottenuti per le opere di adeguamento)» (Sez. 6, n. 20179 del 10/03/2021, TOTO S.p.A. Costruzioni). L'individuazione del rapporto di pertinenzialità tra il risparmio di spesa e il reato costituisce attività squisitamente ricostruttiva e di accertamento rimessa al giudice del merito, il quale, tuttavia, a tal fine, potrà -dunque- valorizzare il fatto che sia stato esattamente determinato il suo ammontare e sia accompagnato da elementi concreti sintomatici della sua derivazione dal reato. 3.2.3. Va, dunque, rilevato come la motivazione della corte di appello abbia assolto all'obbligo di motivazione così delineato, sviluppando una struttura argo- mentativa con la quale, anzitutto, ha puntualmente ed esattamente individuato l'ammontare del profitto, indicandolo nel risparmio di spesa, correttamente iden- tificandolo in ciò che non è stato "esborsato" (e, dunque "risparmiato") e determi- nato in [...] 169.000,00 euro, pari all'importo dell'imposta evasa. I giudici dell'appello, però, non si sono limitati a individuare e a determinare il profitto e il suo importo, essendosi altresì preoccupati di rintracciare elementi 15 ./ . •, I.h.), \_,, che facessero ritenere che proprio quel risparmio di spesa, proveniente dal man- cato pagamento dell'imposta dovuta, fosse stata utilizzato per l'acquisto delle schedine vincenti, che avrebbero consentito la sostituzione del profitto del reato con il denaro di provenienza lecita, in ciò essendo consistita la condotta di autori- claggio. A tale riguardo, invero, i giudici hanno rilevato la sostanziale contempora- neità tra il reato presupposto e le immediatamente successive condotte riciclatorie, in un momento in cui nei conti correnti utilizzati per i pagamenti non risultavano presenti somme superiori all'importo dell'imposta evasa, così che si poteva dedurre che le disponibilità monetarie provenissero proprio dal risparmio di spesa derivata dall'evasione d'imposta. Più nel dettaglio, la corte di appello ha osservato che il reato presupposto si è consumato il 30 ottobre 2018 (data della fraudolenta dichiarazione IRES 2017), mentre i delitti contestati si collocano tra il 1° e il 7 novembre 2018 (capo 18, per un valore pari a euro 13.800,00) e tra il 31 dicembre 2018 e il 4 gennaio 2019 (capo 20, per un valore pari a 25.392,00); che il risparmio di spesa, inteso come mancato decremento, pari a 169.000,00 euro;
che tale risparmio di spese si è verificato in strettissima connessione con le condotte di riciclaggio;
che non ri- sultava e non è stato dimostrato che la società INNOVATIVE TV, al momento della realizzazione delle condotte contestate, ossia al momento della emissione dei titoli di pagamento indicati ai capi d'imputazione avesse, sui propri conti correnti, di- sponibilità superiori all'importo dell'imposta evasa (euro 169.000,00); che RA IO aveva riconosciuto di avere avuto interesse all'acquisto dei tagliandi di cui ai capi 18 e 20 per utilizzarli nelle trasmissioni televisive e a tal fine emetteva assegni in favore di NI che quei tagliandi aveva acquistato in contanti per procurarglieli e per forniglieli;
che, dunque, risultava che il pagamento dei tagliandi avveniva con le somme disponibili sui conti correnti societari in ragione del rispar- mio di spese conseguente all'evasione dell'imposta e alla commissione del reato di cui all'art. 3 del decreto legislativo n. 74 del 2000. La corte di appello, ancora, evidenziava, tra le altre cose: - «con riferimento al reato contestato a RA NC e a RA IO al capo 18, la condotta di acquisto di schedine vincenti veniva consumata emettendo, a nome di TV INNOVATIVE s.r.I., due assegni bancari per l'importo complessivo di 7.500 euro tratti sul conto corrente n. 2172 della filiale UNIPOL Banca di Cremona. Per tale reato è del tutto evidente la piena so i fraudolenta dichiarazione e quello di riciclaggio/autoriciclaggio, commessi a di (30 ottobre e primi di novembre 2018)». - «Analoghe considerazioni valgono per il fatto ascritto al capo 20), che documenta il riciclaggio per la somma di euro 4.290, versata con un assegno ban- cario tratto sul conto corrente della TV INNOVATIVE n. 11536 di Roveto e di quella versata mediante un bonifico di 12.100,00 euro proveniente dal conto corrente n. 16 : 2172 della stessa società attivo presso la filiale della UNIPOL banca di Cremona, giustificate con una falsa causale, per come ammesso dallo stesso IO RA, di "acquisto di TA e NC per concorsi a premi". Anche in relazione a tale capo d'imputazione veniva sottolineata la sostanziale contemporaneità della commis- sione del reato presupposto e del successivo reato di autoriciclaggio. 3.2.4. A fronte di tale apparato argomentativo, i ricorrenti, con i motivi in- titolati all'autoriciclaggio, persistono nelle identiche argomentazioni contenute nell'atto di gravame, eccependo nuovamente anche il travisamento del fatto, senza che esporre contenuti riconducibili alla violazione di legge o a mancanze argomen- tative e a manifeste illogicità della sentenza impugnata, mirando a sollecitare un improponibile sindacato sulle scelte valutative della corte di appello, attuata sulla base di una lineare e adeguata motivazione, strettamente ancorata a una completa e approfondita disamina delle risultanze processuali, oltre che conforme ai principi di diritto affermati in materia. Valgono, dunque, le ragioni d'inammissibilità già esposte, dovendosi altresì ricordare che «è inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che si risolvono nella ripetizione di quelli già dedotti in appello, motivatamente esaminati e disattesi dalla corte di merito, dovendosi i motivi stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto non assolvono la funzione tipica di critica pun- tuale avverso la sentenza oggetto di ricorso" (Sez. 5, Sentenza n. 11933 del 27/01/2005, Rv. 231708; più di recente, Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Bou- tartour, Rv. 277710 - 01; altre non massimate: Sez. 2, Sentenza n. 25517 del 06/03/2019, Di TE;
Sez. 6, Sentenza n. 19930 del 22/02/2019, Ferrari). In altri termini, è del tutto evidente che a fronte di una sentenza di appello che ha fornito una risposta ai motivi di gravame, la pedissequa riproduzione di essi come motivi di ricorso per cassazione non può essere considerata come critica argomentata rispetto a quanto affermato dalla corte d'appello: in questa ipotesi, pertanto, i motivi sono necessariamente privi dei requisiti di cui all'art. 581 c.p.p., comma 1, lett. c), che impone la esposizione delle ragioni di fatto e di diritto a sostegno di ogni richiesta. 3.2.5. Va aggiunto che anche in relazione al tema in esame, i ricorrenti sostengono che i giudici avrebbero operato un'inversione dell'onere della prova, facendo gravare sugli imputati l'onere di dimostrare il mancato reimpiego del pro- fitto illecito. L'assunto è manifestamente infondato, alla luce di quanto fin qui esposto, da dove emerge come i giudici abbiano indicato loro stessi gli elementi significativi dell'utilizzazione del profitto per l'acquisto dei tagliandi vincenti, senza che sia stata operata alcuna inversione dell'onere della prova. Anche in relazione alle condotte di autoriciclaggio, quindi, si perviene all'inammissibilità dei ricorsi. 17 4. Inammissibile risulta, infine, l'unico motivo di ricorso esposto da RA IO in relazione al reato di indebito utilizzo di strumenti di pagamento diversi dal contante, contestato al capo 8). 4.1. Il ricorrente eccepisce che la condotta non ha leso i diritti di alcuno, in quanto i fondi utilizzati erano tutti esistenti e nella disponibilità lecita degli impu- tati;
che non può ritenersi configurata la condotta di "utilizzo" indebito nel prelievo di denaro da fondi propri, ancorché fittiziamente intestati a terzi. Si aggiunge che il sistema non è stato escogitato da IO RA, così che non poteva ritenersi il suo concorso. 4.1.1. Va premesso come i motivi siano esattamente sovrapponibili a quelli sollevati con il gravame, affrontati e risolti dalla corte di appello, con motivazione che -di fatto- viene trascurata. Tale preliminare notazione già conduce all'inammissibilità del motivo, per le ragioni esposte al superiore paragrafo 3.2.4.. Vanno, tuttavia, rilevate, ulteriori ragioni di inammissibilità. 4.1.2. La materialità del fatto risulta sostanzialmente pacifico e non conte- stato, in quanto ammesso da RA NC e NO IS, oltre che riferito da DI RI e talvolta verificato con i servizi di OCP: gli imputati utilizzavano, senza esserne titolari, innumerevoli carte di debito o di pagamento (ne sono state accertate 38), relative a diversi istituti di credito, su conti correnti in chiaro od occulti accesi dalla INNOVATIVE TV s.r.I., procurate da RA NC al fine di compiere centinaia di operazioni di prelievo dagli sportelli ATM, al fine (per lo più) di pagare i debiti delle società CRT e GRUPPO TV. Quanto alla partecipazione di RA IO a tale sistema, la corte di appello ha descritto il pieno coinvolgimento dell'imputato a tale attività di sostanziale di- strazione di fondi, in quanto le provviste appartenevano soprattutto alla TV INNO- VATIVE s.r.l. o da altre imprese televisive in forma societaria riconducibili allo stesso RA IO, il cui patrimonio, attraverso tali prelievi, venivano depauperati per far confluire il denaro su carte di debito o di pagamento nella disponibilità di soggetti diversi da quelli che ne risultavano intestatari, i quali, utilizzandole uti domini, prelevavano le somme della TV INNOVATIVE -o di altre società riconducibili a RA IO- per effettuare pagamenti di debiti di altre società, in contanti e in nero. I giudici -esaminando la posizione di RA NC- hanno altresì sottoli- neato che il fatto di non avere escogitato tale sistema non escludeva il concorso, attesa la piena consapevolezza e partecipazione a esso. Nell'impugnazione in esame manca il pur minimo confronto con tale moti- vazione, giacché il motivo è la pedissequa riproduzione del motivo di gravame, che dall'appello è stato trasfuso nell'odierno ricorso, senza censure alla motivazione del provvedimento impugnato, dal che deriva la già richiamata ragione d'inammis- sibilità del motivo. 18 /) I-)I ••>, _.9 4.1.3. Parimenti trascurate le ulteriori argomentazioni spese dalla corte di appello per dare risposta alle obiezioni difensive secondo cui non vi sarebbe reato in mancanza di lesione di diritti e non vi sarebbe un indebito utilizzo nel prelievo di somme nella disponibilità degli utilizzatori. Anche in questo caso i motivi di ricorso sono entrambi la mera trasposizione dei motivi di appello, ai quali la corte di merito ha dato puntuale e giuridicamente corretta risposta e, per ciò solo, sono inammissibili. Tuttavia: 4.1.3.1. Premesso che le carte erano pacificamente utilizzate da soggetti diversi dagli intestatari delle stesse, in relazione al profilo dell'assenza di danno per i titolari, va ricordato quanto già più volte affermato da questa Corte, ancor prima della collocazione del reato nel corpo del codice penale (cfr. Sez. 2, n. 7019 del 17/10/2013, dep. 2014, Balestra, Rv. 259004 - 01), ossia che «l'indebita uti- lizzazione, a fini di profitto, di una carta di credito da parte di chi non ne sia titolare, integra il delitto di cui trattasi, indipendentemente dall'effettivo conseguimento di un profitto o dal verificarsi di un danno, non essendo richiesto dalla norma che la transazione giunga a buon fine» (cfr. Sez. 5, n. 5692 del 11/12/2018, dep. 2019, S., Rv. 275109, più di recente, non nnassimate, Sez. 2, n. 9818 del 12/01/2024, Gabrieli;
Sez. 2, n. 40936 del 07/09/2023, Aldebeshi). Da ciò la manifesta infondatezza dell'assunto difensivo, per il suo contrasto con un orientamento della giurisprudenza di legittimità assolutamente consolidato e risalente nel tempo, correttamente richiamato dai giudici della sentenza impu- gnata. 4.1.3.2. Con riguardo alla dedotta insussistenza del fatto in quanto i prelievi venivano effettuati su fondi propri, ancorché fittiziamente intestati a terzi, la ma- nifesta infondatezza discende dal fatto che il ricorrente non considera la natura plurioffensiva del reato e le ragioni stesse della sua elaborazione, correttamente richiamata dalla corte di appello, con motivazione rimasta indenne da censure. La dimensione lesiva del reato, invero, trascende il mero patrimonio indivi- duale per estendersi, in modo più o meno diretto, a valori riconducibili all'ambito dell'ordine pubblico, economico e della fede pubblica (cfr. Corte cost., n. 302 del 19/7/2000). Del resto, che il bene giuridico tutelato non sia solo il patrimonio del titolare della carta di credito è confermato sia dalle finalità perseguita delle leggi speciali con cui era stata introdotta l'originaria norma incriminatrice (ossia il contrasto dei fenomeni di riciclaggio, anche attraverso il controllo dell'utilizzo dei nuovi stru- menti elettronici di circolazione del denaro), sia dalla successiva collocazione della previsione incriminatrice nella struttura del codice penale nell'ambito dei delitti di falso (art. 493-ter cod. pen), secondo le indicazioni contenute nella legge di delega e recepite dall'art. 4, del decreto legislativo 1° marzo 2018 n. 21, che ha previsto 19 l'inserimento della fattispecie in esame nel corpo del codice penale annoverandola quale norma a tutela del sistema finanziario. Ove si consideri che la fattispecie in esame ha natura di reato di pericolo, in quanto risponde all'esigenza di prevenire, di fronte ad una sempre più ampia diffusione delle carte di credito e dei documenti similari, il pregiudizio che l'indebita disponibilità dei medesimi è in grado di arrecare alla sicurezza e speditezza del traffico giuridico e, di riflesso, alla fiducia che in essi ripone il sistema economico e finanziario (cfr. Corte cost., n. 302 del 19/7/2000), può affermarsi che l'utilizzo di tali mezzi di pagamento debba considerarsi "indebito" non solo quando sia rea- lizzato invito domino, ma ogni qual volta essi siano strumentali al perseguimento di finalità illecite, a prescindere dall'eventuale conoscenza e/o indifferenza del ti- tolare formale. In tal senso la corte di appello ha correttamente evidenziato che le condotte in esame devono considerarsi lesive proprio dell'interesse collettivo, attesa l'intrin- seca natura fraudolenta di prelievi e pagamenti effettuati a margine di condotte di riciclaggio, con finalità distrattive di capitali. 5. Quanto esposto comporta la declaratoria di inammissibilità dei ricorsi, cui segue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento non- ché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibi- lità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tre- mila ciascuno, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle am- mende. Così deciso il 18/02/2025
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO SARACO;
sentita la requisitoria del Pubblico ministero, nella persona del Sostituto Procuratore generale PASQUALE SERRAO D'AQUINO, che ha concluso per l'inam- missibilità dei ricorsi;
sentito l'Avvocato ALBERTO MARCHESELLI, che ha illustrato i motivi d'im- pugnazione e ha insistito per il loro accoglimento. RITENUTO IN FATTO IO RA e NC RA, per il tramite dei rispettivi procuratori spe- ciale e con separati ricorsi, impugnano la sentenza in data 14/05/2024 della Corte di appello di Brescia, che ha parzialmente riformato la sentenza in data 31/05/2023 del Tribunale di Brescia, che li aveva condannati per delitti in materia 1 Penale Sent. Sez. 2 Num. 12157 Anno 2025 Presidente: BELTRANI SERGIO Relatore: SARACO ANTONIO Data Udienza: 18/02/2025 fiscale, autoriciclaggio, trasferimento fraudolento, utilizzo indebito di mezzi di pa- gamento diversi dai contanti. In particolare, la corte di appello ha assolto gli odierni ricorrenti in relazione al reato di cui all'art. 3 decreto legislativo n. 74 del 2000 contestato al capo 4) limitatamente alla dichiarazione IVA 2017 e in relazione al delitto di cui all'art. 648-ter.1 cod. pen. contestato al capo 7, ha assolto MU NC dal delitto di autoriciclaggio contestato al capo 22 e del reato di cui all'art. 615-ter cod. pen. contestato al capo 51, ha rideterminato la pena e ha ridotto l'importo della confisca. Va precisato che i ricorsi, pur separati, hanno dei motivi in comune che saranno trattati congiuntamente. Deducono: 1. MU NC e MU IO In relazione ai delitti fiscali. 1.1. Violazione dell'art. 3, comma 1, lett. f), decreto legislativo n. 74 del 2000 e degli artt. 72, 81 e 83 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi (d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917): se i ricavi non dichiarati pareggiano costi legittimi non dedotti, non vi è alcuna imposta indicata in misura inferiore al dovuto. A tale riguardo osserva che a causa della presenza di pagamenti in nero - pacificamente acclarati- si rendeva necessario ridurre il reddito prodotto, al fine di giungere al pagamento della giusta imposta, altrimenti alterata in danno del con- tribuente, per l'impossibilità di dichiarare i costi inerenti pagati in nero. Si osserva, dunque, che con tale operazione veniva pagata l'imposta effet- tivamente dovuta, ove vi fosse stata la corretta dichiarazione dei redditi prodotti e dei costi inerenti. Da ciò si deduce la mancanza del dolo di evasione fiscale, che va rinvenuto nella volontà di non pagare l'imposta dovuta, con la conseguente insussistenza del fatto. 1.2. I ricorrenti denunciano, in linea subordinata, il vizio di omessa motiva- zione quanto alla censura ora esposta e dedotta con l'atto di appello, senza che la corte di appello nulla argomentasse al riguardo. 1.3. Ancora in linea subordinata, denunciano il travisamento di un fatto de- cisivo, perché i pagamenti effettuati erano destinati a sostenere i costi di TV IN- NOVATIVE e non di società diverse, per come erroneamente ritenuto dalla corte di appello, non considerando che solo questa società era programmista, mentre CTR e GRUPPO TV erano emittenti, così che solo la prima sosteneva costi. 1.4. Sempre in via subordinata si denuncia la manifesta illogicità della mo- tivazione, atteso che vengono contemporaneamente affermati e negati gli stessi costi, così che la sentenza risulta contraddittoria. 1.5. Ancora in subordine, si denuncia l'inosservanza di norma processuale, atteso che la sentenza inverte l'onere della prova, addossando sull'imputato 2 ..../A. DV,- I•>, I—ta l'onere della prova dell'insussistenza del fatto costitutivo del reato, chiedendogli di provare l'entità dei costi. Ribadisce che non si ha evasione fiscale quando la dichiarazione di minori ricavi sia pareggiata dalla dichiarazione anche di minori costi, e rimarca che è il pubblico ministero che deve provare l'ammontare dell'imposta evasa. 1.6. Inosservanza di norma processuale, in violazione dell'art. 121 cod. proc. pen., nella parte in cui la corte di appello ha ritenuto tardive le allegazioni dell'imputato in ordine alla rilevanza dei costi. A tale proposito osserva, preliminarmente, che la produzione degli atti non era necessaria, visto che i costi risultavano già in atti e che l'onere della prova è a carico del pubblico ministero. Aggiunge che, comunque, tali atti erano stati allegati sin dal primo grado;
che le memorie e le questioni erano state comunque sviluppate in precedenza, in quanto depositate prima della fine della discussione e riguardavano questioni de- cisive. 1.7. In ulteriore subordine, si denuncia l'inosservanza di norma proces- suale, per la violazione dell'art. 190 cod. proc. pen. e dell'art. 109 TUIR, in quanto la corte ha richiesto all'imputato una prova contabile e documentale dei costi, così limitando il suo diritto alla prova, tanto più in violazione dell'art. 109, comma 4, lett. b), del TUIR, che ammette pacificamente la prova libera dei costi non conta- bilizzati. 1.8. Sempre in subordine, violazione di legge processuale, per la violazione del diritto al silenzio riconosciuto all'imputato, nella parte in cui si pretende da lui l'indicazione dei destinatari dei pagamenti in nero, tanto più che i costi, l'effettività e l'inerenza erano già emersi in atti. Osserva come tale indicazione avrebbe una portata autoincriminante quanto al concorso nell'altrui evasione fiscale. 1.9. Ancora in subordine, travisamento di un fatto decisivo, là dove la corte di appello afferma che l'imputato avrebbe ammesso che la deduzione dei costi avrebbe mantenuto l'imposta evasa sopra la soglia di punibilità, mentre era stato dedotto l'esatto contrario, deducendo che i costi risultanti in atti andavano scom- putati e verificata la discesa del profitto soglia. 1.10. In subordine, ancora, violazione ed erronea applicazione dell'art. 240 cod. pen., là dove la sentenza afferma che l'imposta evasa sarebbe sopra la soglia della punibilità, così risultando irrilevante la determinazione del profitto ai fini della confisca. In questo caso si precisa che il profitto confiscabile non è quello indicato nell'imputazione, se quello effettivo, minore, è comunque al di sopra della soglia di punibilità, così risultando abnorme l'argomento secondo cui il profitto confisca- bile sarebbe comunque quello indicato nell'imputazione. 3 /2\5:4v,‘)• \-_o 2. MU NC - SULLA PARTECIPAZIONE DI RA MU - 2.1. Violazione dell'art. 2639 cod. civ. in punto di definizione giuridica della qualifica di amministratore di fatto e dell'art. 110 cod. pen.. Si assume che al ricorrente non può essere attribuita la qualifica di ammi- nistratore di fatto, mancando i requisiti richiesti dall'art. 2936 cod. civ. così come inteso dalla giurisprudenza di legittimità, in quanto quegli non è mai stato socio della società TV INNOVATIVE, non mai stato organicamente inserito nella compa- gine societaria e non ha mai svolto attività gestoria, neanche in maniera episodica. Vengono illustrate e compendiate le risultanze investigative convergenti nel senso prospettato, così non potendosi configurare il suo concorso nel delitto tribu- tario. 2.2. In subordine, vizio di motivazione in tema di accertamento del concorso di NC RA nel reato fiscale e della qualità di amministratore di fatto. A tale proposito, con separati sottoparagrafi: 2.2.1. si assume che la corte di appello ha violato l'art. 192 cod. proc. pen. in quanto non ha colto l'eccezione relativa alla possibilità di ritenere sussistente la figura dell'amministratore di fatto, atteso che la relativa eccezione è stata respinta osservandosi che essa proponeva una lettura parcellizzata del materiale istrutto- rio;
2.2.2. si assume che "la sentenza confonde in modo illogico e contrario al diritto il carattere possibilmente occulto delle funzioni dell'amministratore di fatto o del concorrente occulto con la non necessità di prova dell'esercizio delle funzioni d i rettive". A sostegno dell'assunto vengono compendiate e illustrate la deposizione del Maresciallo Saccone della Guardia di Finanza e le testimonianze dei dipendenti;
viene valorizzata, inoltre, l'esistenza di guadagni leciti che giustificavano la sua ricchezza, così risultando illogica la necessità di nascondersi quale amministratore di TV INNOVATIVE;
2.2.3. si denuncia il vizio di omessa motivazione sulla provata assenza di rapporti tra RA NC e i fornitori. 2.2.4. si denuncia il vizio di omessa motivazione in ordine alle decisive di- chiarazioni scagionanti di coimputati e testi, quali OL, IO e NG, che hanno positivamente escluso le funzioni di amministratore di RA NC. 2.2.5. si denuncia la manifesta illogicità e l'apparenza della motivazione, oltre che il travisamento del contenuto delle conversazioni intercettate, che ven- gono compendiate e illustrate, al fine di evidenziare come la corte di appello abbia loro attribuito un significato del tutto diverso da quello reale, disattendendo le eccezioni difensive con argomentazioni logicamente e giuridicamente errate. 2.2.6. si denuncia il vizio di manifesta illogicità e di contraddittorietà della motivazione sulla presenza di padre e figlio in banca, in quanto non si indica la 4 .9()k-K`5.--42 I fonte che prova tale circostanza, non riferita da nessuno dei testi nel corso dell'istruttoria dibattimentale, con conseguente mancanza radicale della motiva- zione. Si aggiunge che la presenza del figlio in banca aveva una spiegazione alter- nativa, atteso che gestiva un esercizio commerciale ubicato a fianco della banca. 2.2.7. si denuncia il travisamento del fatto e la manifesta illogicità della motivazione in relazione alle operazioni di intemet banking effettuate dalla dimora di NC RA, in quanto la testimonianza di NA attesta l'esatto contrario;
2.2.8. si denuncia "il travisamento decisivo della motivazione sul rilievo dei prelevamenti del RA", non dandosi atto che si tratta di prelievi effettuati con carta bancomat dei suoceri di NC RA e non di generici dipendenti della TV INNOVATIVE. 2.2.9. si denuncia la contraddittorietà e la manifesta illogicità della motiva- zione in relazione alla carta di credito di Cinieri, del tutto estranea ai fatti del pro- cesso, trattandosi -non di carta ricaricabile, ma- di una carta di debito intestata a Livia Rapè, moglie di Cinieri;
2.2.10. si denuncia l'illogicità della motivazione e "il palese travisamento decisivo sulla pretesa confessione del RA, manifestamente inesistente in atti"; 2.2.11. si denuncia la globale illogicità della motivazione e la mancanza di un'analisi complessiva da cui emerge che NC RA non poteva essere con- corrente nel delitto fiscale né amministratore di fatto della TV INNOVATIVE. 3. MU NC e MU IO. GLI AUTORICICLAGGI 3.1. Violazione dell'art. 648-ter.1 cod. pen., atteso che, mancando il delitto presupposto per le ragioni esposte con i precedenti motivi, non può sussistere l'impiego e la sostituzione di provento del delitto. 3.2. In subordine, viene denunciata l'inosservanza della legge processuale e il vizio di manifesta illogicità della motivazione, in quanto la corte di appello opera un'inversione dell'onere della prova, addossando all'imputato il compito di dimo- strare il mancato reimpiego dell'asserito profitto illecito, mentre spetta alla pub- blica accusa dimostrare il positivo reimpiego. Il motivo affronta il tema dell'acqui- sto di due tagliandi del lotto, al cui riguardo si assume che non è stato dimostrato che nel conto corrente della società vi fosse una disponibilità di denaro superiore al risparmio d'imposta, nel momento del prelievo della somma necessaria per rea- lizzare detto acquisto. 3.2. "In subordine. Travisamento evidente di un fatto decisivo: la disponi- bilità di cassa di TV INNOVATIVE non ha alcun rilievo nelle ipotesi autoriciclaggio contestate". Si assume che la sentenza ha travisato il fatto in relazione ai capi 17/18 e 20/21, affermando che la disponibilità di cassa era superiore a quella frutto del risparmio d'imposta, pari a 169.000,00 euro, in quanto le movimenta- zioni effettuate per ristorare gli effettivi vincitori dei tagliandi sono state effettuate 5 A . .......1...1.\__£. con compensazioni in denaro contante e con assegni emessi dalla NO, tratti sul conto corrente della società. 3.3. "In subordine. Violazione ed erronea applicazione dell'art. 648-ter.1 cod. pen.. La sentenza assume, contrariamente alla legge penale, che l'utilizzo del profitto illecito del reato fiscale non sia elemento costitutivo del delitto di autorici- clagg io". 3.4. "Motivazione ictu ()cui/ illogica e travisamento di un fatto decisivo: non vi è alcun reimpiego dell'asserito profitto illecito nella tabaccheria: dalla stessa inequivoca descrizione dei fatti contenuto nella motivazione risulta che essa funge solo da tramite per i pagamenti al titolare delle vincite". 3.5. "In subordine. Motivazione ictu ocull illogica su punto autonomamente decisivo. La condotta contestata, per come ricostruito dalla stessa motivazione, non cela, né può celare alcun profitto illecito". 4. MU IO. Rispetto ai motivi comuni a quelli di RA NC, vengono esposti i se- guenti ulteriori motivi. 4.1. Violazione di legge in relazione all'indebito utilizzo di carte di credito e/o di pagamento contestato al capo 8). A tale proposito si assume che sul piano sistematico i prelievi non hanno leso i diritti di alcuno, tanto meno degli istituti di credito, atteso che i fondi erano tutti esistenti e nella disponibilità lecita degli imputati. Sul piano letterale, eviden- zia come la norma richieda l'utilizzo indebito dello strumento di pagamento e tale requisito non può identificarsi con il prelievo di propri fondi, asseritamente intestati a un prestanome. Aggiunge che non si tratta di un sistema escogitato da RA, di cui pertanto non si può ritenere il concorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I ricorsi sono inammissibili. 1.1. Con il primo motivo d'impugnazione entrambi i ricorrenti sostengono l'insussistenza del reato di cui all'art. 3 del decreto legislativo n. 74 del 2000. A tale riguardo si assume che i redditi non dichiarati sono stati riequilibrati non appostando i costi inerenti pure sostenuti, così che l'imposta pagata è pari a quella dovuta, ove vi fosse stata una dichiarazione dei redditi fedele. A tale argomentazione principale sono collegate ulteriori argomentazioni che i ricorrenti indicano in linea subordinata e sono stati riassunti nella narrativa in fatto nei paragrafi di seguito indicati: 6 .A..... v...)-•-._.c, § 1.2., con il quale si assume che la corte di appello non ha dato risposta alla doglianza;
§ 1.5., con il quale si denuncia l'inosservanza di norma processuale, atteso che la sentenza inverte l'onere della prova, addossando sull'imputato quello di provare l'esistenza e l'ammontare dei costi inerenti non dichiarati. In tal senso si ribadisce che non si ha evasione fiscale quando la dichiarazione di minori ricavi sia pareggiata dalla dichiarazione anche di minori costi, e si rimarca che è il pubblico ministero che deve provare l'ammontare dell'imposta evasa;
§ 1.6., con il quale si denuncia l'inosservanza di norma processuale, in vio- lazione dell'art. 121 cod. proc. pen., nella parte in cui la corte di appello ha ritenuto tardive le allegazioni dell'imputato in ordine alla rilevanza dei costi. A tale proposito osserva, preliminarmente, che la produzione degli atti non era necessaria, visto che i costi risultavano già in atti e che l'onere della prova è a carico del pubblico ministero. Si aggiunge che, comunque, tali atti erano stati allegati sin dal primo grado e che le memorie e le questioni erano state comunque sviluppate in precedenza, in quanto depositate prima della fine della discussione e riguardavano questioni decisive;
§ 1.7., con il quale si denuncia l'inosservanza di norma processuale, per la violazione dell'art. 190 cod. proc. pen. e dell'art. 109 TUIR, in quanto la corte ha richiesto all'imputato una prova contabile e documentale dei costi, così limitando il suo diritto alla prova, tanto più in violazione dell'art. 109, comma 4, lett. b), del TUIR, che ammette pacificamente la prova libera dei costi non contabilizzati;
§ 1.8., con il quale si denuncia la violazione di legge processuale, per la violazione del diritto al silenzio riconosciuto all'imputato, nella parte in cui si pre- tende da lui l'indicazione dei destinatari dei pagamenti in nero, tanto più che i costi, l'effettività e l'inerenza erano già emersi in atti. Si osserva come tale indica- zione avrebbe una portata autoincriminante quanto porterebbe al concorso nell'al- trui evasione fiscale. Sulla base di tali argomentazioni, i ricorrenti sostengono, in sostanza, l'esi- stenza di costi inerenti non dichiarati che avrebbero controbilanciato i redditi non dichiarati, così che -di fatto- non vi è stata alcuna evasione d'imposta, con l'ulte- riore precisazione che la prova della eventuale insussistenza di tali costi grava sulla pubblica accusa, non potendosi chiedere all'imputato né di provarli attraverso do- cumentazione in genere e/o con documentazione contabile, né di indicare gli even- tuali fornitori in nero. 1.1.1. L'assunto è manifestamente infondato in tutti i suoi aspetti. Va al riguardo ribadito che quando il reddito imponibile viene ricostruito incrociando la contabilità di impresa con quella "in nero", è preciso onere del con- tribuente indicare gli ulteriori costi non contabilizzati effettivamente sostenuti per il conseguimento dei maggiori ricavi a loro volta non contabilizzati (Cass. civ., Sez. 7 5, n. 16198 del 27/10/2001, Rv. 551333; Cass. civ. Sez. 5, n. 11514 del 07/09/2001, Rv. 549206; Cass. civ. Sez. 5, n. 12330 del 08/10/2001, Rv. 549549; Cass. civ. Sez. 5, n. 1709 del 26/01/2007, Rv. 595661; Cass. civ. Sez. 5, n. 11205 del 16/05/2007, Rv. 599458; Cass. civ. Sez. 5, n. 21184 del 08/10/2014, Rv. 632824; Cass. civ. Sez. 6-5, ord. n. 27458 del 09/12/2013, Rv. 629460; cfr. altresì Cass. civ. Sez. 5, n. 5192 del 04/03/2011, 617112; Cass. civ. Sez. 5, n. 2935 del 13/02/2015, Rv. 634377; Cass. civ. Sez. 5, n. 20679 del 01/10/2014, Rv. 632502). In coerenza a quanto rilevato dalla giurisprudenza in sede civile, è stato già precisato che «in tema di reati tributari, il giudice, per determinare l'ammontare della imposta evasa, è tenuto ad operare una verifica che, pur non potendo pre- scindere dai criteri di accertamento dell'imponibile stabiliti dalla legislazione fi- scale, soffre delle limitazioni che derivano dalla diversa finalità dell'accertamento penale e dalle regole che lo governano, sicché, nel caso in cui i ricavi non indicati nelle dichiarazioni fiscali obbligatorie siano individuati sulla base non di presun- zioni, ma di precisi elementi documentali, quali le entrate registrate nella contabi- lità o nei conti correnti bancari, i correlativi costi possono essere riconosciuti solo in presenza di allegazioni fattuali da cui desumere la certezza o, comunque, il ra- gionevole dubbio della loro esistenza. (Fattispecie relativa al delitto di omessa pre- sentazione di dichiarazioni fiscali, in cui l'imposta dovuta era stata quantificata sulla base di ricavi registrati in contabilità e, in modesta parte, di bonifici in entrata sui conti correnti riferibili all'impresa)» (Sez. 3, n. 17214 del 14/03/2023, Gallo, Rv. 284554 — 01). Secondo l'insegnamento della giurisprudenza di legittimità, dunque, il giu- dice deve accertare e determinare l'ammontare dell'imposta evasa attraverso una verifica che, pur non potendo prescindere dalle specifiche regole stabilite dalla le- gislazione fiscale per quantificare l'imponibile, subisce le limitazioni che derivano dalla diversa finalità dell'accertamento penale;
con la conseguenza che occorre tenere conto dei costi non contabilizzati solo in presenza (quanto meno) di allega- zioni fattuali, da cui desumere la certezza o comunque il ragionevole dubbio della loro esistenza (Sez. 5, n. 40412 del 13/06/2019, Tirozzi, Rv. 277120 - 01; Sez. 3, n. 8700 del 16/01/2019, Holz, Rv. 275856 - 01; Sez. 3, n. 37094 del 29/05/2015, Granata, Rv. 265160 - 01). Nella sentenza ora menzionata è stato spiegato che quando i ricavi non indicati nelle dichiarazioni fiscali obbligatorie sono individuati sulla base di entrate registrate puntualmente nelle scritture contabili o nei conti correnti bancari, e, quindi, sulla base non di presunzioni, ma di precisi elementi documentali, i corre- lativi costi possono essere riconosciuti solo in presenza di allegazioni fattuali da cui desumere la certezza o comunque il ragionevole dubbio della loro esistenza, con l'ulteriore specificazione che non sussiste alcuna automatica correlazione tra ricavi non contabilizzati ed eventuali costi anche essi (in tesi) non contabilizzati. 8 A\akà- Tale orientamento, peraltro, si correla alla giurisprudenza sviluppatasi in sede tributaria, nel cui ambito la c.d. documentazione extracontabile costituisce elemento probatorio, sia pure meramente presuntivo, utilmente valutabile anche con la loro comparazione con gli ulteriori dati acquisiti e con quelli emergenti dalla contabilità ufficiale del contribuente (in tal senso, cfr. Cass. Civ. Sez. 5, n. 21432 del 31/07/2024; Sez. 5, n. 21138 del 24/08/2018). A fronte di un accertamento pacifico circa la sussistenza di redditi non di- chiarati, in assenza di automatismi tra ricavi e costi non contabilizzati, spetta all'imputato fornire la prova circa l'esistenza e l'ammontare dei costi inerenti non dichiarati. Peraltro, non pare superfluo rimarcare che l'onere della prova gravante sui ricorrenti non è limitato alla sola sussistenza dei costi, dovendosi altresì dimostrare la loro inerenza. Tanto perché non tutti i costi sostenuti dall'impresa sono deducibili ai fini delle imposte sui redditi, ove si consideri che la deducibilità di costi ed oneri ri- chiede la loro inerenza all'attività di impresa, da intendersi come necessità di rife- rire i costi sostenuti all'esercizio dell'attività imprenditoriale, escludendo quelli che si collocano in una sfera estranea ad essa, spettando all'imprenditore provare e documentare l'esistenza e la natura del costo, i relativi fatti giustificativi e la sua concreta destinazione alla produzione, quale atto di impresa perché in correlazione con l'attività di impresa e non ai ricavi in sé (in tal senso, cfr. Cass. Civ., Sez. 5, n. 24880 del 18/08/2022). Da qui la correttezza della motivazione della corte di appello, che -alla pa- gina 74 della sentenza impugnata- ha ribadito che l'onere di dimostrare i costi spetta ai ricorrenti, anche -eventualmente- con la contabilità irregolare, così che il motivo risulta manifestamente infondato anche nella parte in cui assume che i giudici dell'impugnazione di merito non hanno dato risposta alla doglianza. Si deve altresì rilevare che con il motivo sintetizzato al § 1.6. i ricorrenti si dolgono della mancata considerazione di allegazioni che -però- vengono generica- mente indicate e rispetto alle quali -soprattutto, non ne viene illustrata la valenza probatoria in punto di dimostrazione della sussistenza di costi inerenti, se non nella misura di generiche e apodittiche asserzioni circa la loro decisività, con la conse- guenza che il motivo risulta altresì aspecifico. 1.2. A eguale conclusione di inammissibilità si perviene anche per le ulteriori linee argomentative sviluppate dai ricorrenti in via subordinata (sintetizzate ai pa- ragrafi 1.3, 1.4. e 1.9.) che si risolvono in altrettante asserzioni in fatto, che non contengono censure collocabili in alcuno dei vizi denunciabili in sede di legittimità. Con tali argomentazioni, invero, la sentenza impugnata viene -in sostanza- censurata per non avere accolto la ricostruzione fattuale proposta dalla difesa sulla base di una lettura delle emergenze istruttorie alternativa a quella ritenuta dalla 9 A .9kA 4`\-e corte di appello, tanto che i motivi esposti ai paragrafi 1.3. e 1.9. sono significati- vamente intitolati dagli stessi ricorrenti al "travisamento del fatto". Da ciò un'ulteriore ragione di inammissibilità, atteso che «il giudice di legit- timità, investito di un ricorso che proponga una diversa valutazione degli elementi di prova (cosiddetto travisamento del fatto), non può optare per la solu-zione che ritiene più adeguata alla ricostruzione dei fatti, valutando l'attendibilità dei testi e le conclusioni dei periti e consulenti tecnici, potendo solo verificare, negli stretti limiti della censura dedotta, se un mezzo di prova esista e se il risul-tato della prova sia quello indicato dal giudice di merito, sempre che questa veri-fica non si risolva in una valutazione della prova. (...)» (Sez. 4, n. 36769 del 09/06/2004, Cricchi, Rv. 229690 - 01). Con l'ulteriore precisazione che «in tema di ricorso per cassazione, non è possibile dedurre come motivo il "travisamento del fatto", giacché è preclusa la possibilità per il giudice di legittimità di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito. Mentre è consentito, (art. 606 lett. e cod. proc. pen.), dedurre il "travisamento della prova", che ricorre nei casi in cui si sostiene che il giudice di merito abbia fondato il suo convincimento su una prova che non esiste o su un risultato di prova incontesta- bilmente diverso da quello reale. In quest'ultimo caso, infatti, non si tratta di rein- terpretare gli elementi di prova valutati dal giudice di merito ai fini della decisione, ma di verificare se questi elementi esistano», (Sez. 4, n. 4675 del 17/05/2006, Bartalini, Rv. 235656 - 01). 1.3. Sempre con riguardo al tema dei delitti fiscali, con il motivo riassunto al paragrafo 1.10, i ricorrenti espongono censure quanto alla misura del profitto confiscabile, che si assume inferiore a quello indicato nel capo d'imputazione. Anche questa doglianza soffre delle medesime ragioni di inammissibilità fin qui evidenziate. La corte di appello, invero, alla pagina 74 della sentenza impugnata, ha spiegato che la misura del profitto confiscabile era di euro 168.944,80, pari alle imposte evase (escludendo l'evasione dell'IVA), proprio per le ragioni esposte al punto precedente, ossia perché i ricorrenti non hanno provato l'esistenza di costi inerenti, tanto più che «l'ammontare di detti costi erano agevolmente dimostrabili dai RA con la esibizione della contabilità irregolare o nera delle uscite in contanti. E', invero, impensabile (e insostenibile) che, nella gestione dei pagamenti neri di una serie di soggetti per importi che si assumono rilevanti (nella dichiarazione acquisita dalla od occulti per 594.000 €), non fosse stata apprestata dai RA una contabilità irregolare che attestasse chi era stato pagato con contanti e per quali importi [...]» (cfr. pag. 74 della sentenza impugnata). Diversamente da quanto sostenuto dai ricorrenti, dunque, la corte di appello non rende una motivazione contraddittoria, atteso che esclude in toto i costi 10 opposti dai RA, così confermando che l'ingiusto profitto assoggettabile a confisca era pari all'imposta evasa, per come indicata. 1.3.1. Anche in questo caso, inoltre, i ricorrenti oppongono valutazioni di merito, ossia le medesime già esposte con il gravame e risolte dalla corte di appello con motivazione in gran parte trascurata, mancando un reale confronto con essa, Tale rilievo porta a una ragione ulteriore d'inammissibilità rispetto a quelle già evidenziate, atteso che esso fa emergere il vizio di aspecificità cui è affetto il motivo. Vizio che si configura non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità conducente, a mente dell'art. 591 comma 1 lett. c), all'inammissibilità (Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, Rv. 268823; Sez. 2, Sentenza n. 11951 del 29/01/2014 Rv. 259425, Lavorato;
Sez. 4, 29/03/2000, n. 5191, Barone, Rv. 216473; Sez. 1, 30/09/2004, n. 39598, Burzotta, Rv. 230634; Sez. 4, 03/07/2007, n. 34270, Scicchitano, Rv. 236945; Sez. 3, 06/07/2007, n. 35492, Tasca, Rv. 237596). Da quanto esposto discende l'inammissibilità dei motivi dedicati al delitto fiscale. 2. A eguale conclusione d'inammissibilità si perviene in relazioni ai motivi intitolati alla "Partecipazione di NC RA. A tale riguardo, il motivo principale e tutte le linee subordinate a esso col- legate, sono mirati a sostenere e a dimostrare che a RA NC non poteva essere attribuita la qualifica di amministratore di fatto, mancando i presupposti richiesti dall'art. 2639 del codice civile. Anche in questo caso le argomentazioni difensive sono inammissibili perché manifestamente infondate, perché denunciano il travisamento del fatto, perché non si confrontano con la motivazione del provvedimento impugnato e perché me- ramente reiterative delle identiche argomentazioni di merito sollevata con il gra- vame, affrontate e risolte dalla corte di appello con motivazione adeguata, logica, non contraddittoria e conforme ai principi di diritto affermati nella materia trattata. 2.1. Va premesso che l'art. 2639 cod. civ. definisce amministratore di fatto «chi esercita in modo continuativo e significativo i poteri tipici inerenti alla qualifica o alla funzione». Coloro che si ingeriscono nella gestione di una società possono, dunque, esserne considerati amministratori di fatto, a meno che non risulti che abbiano compiuto atti gestori solo occasionali (Cass. Civ., Sez. 3, n. 7864 del 22/03/2024). Ciò premesso, la motivazione della sentenza impugnata è conforme alla nozione legislativa di amministratore di fatto e all'interpretazione datane dalla giu- risprudenza di legittimità, atteso che la corte di appello ha evidenziato una 11 molteplicità di elementi che facevano vedere RA NC nell'esercizio conti- nuativo e significativo dei poteri gestori, pur in assenza di un'investitura formale. In tal senso -alle pagine 75 e ss.- è stato evidenziato che l'imputato era intraneo ai processi monetizzazione attraverso le carte di credito pre-pagate; che si attivava per reperire nuove carte di credito;
che gli ordini di bonifico provenivano dalla linea di rete fissa della casa di RA NC e dall'utenza mobile da lui utilizzata, così provvedendo lui stesso alla movimentazione dei conti correnti della TV INNOVATIVE, da cui arrivava la provvista per le carte pre-pagate; che RA IO (amministratore formale) si presentava sempre in compagnia di RA Fran- cesco presso gli uffici delle banche dove erano accesi i conti occulti;
che dai con- tenuti delle conversazioni intercettate emergevano le direttive e le istruzioni im- partire da RA NC e i relativi poteri di autonomia decisionale che con esse si manifestava;
che le funzioni di amministratore emergevano anche dalle dichia- razioni rese dalla coimputata NO e dal teste Di RL TE. La molteplicità di condotte compiute da RA NC dimostrano la con- tinuità e la non occasionalità della sua ingerenza nell'amministrazione della so- cietà, mentre le plurime istruzioni impartite, in varie e differenti occasioni, oltre che l'autonomia dimostrata nell'effettuazione dei bonifici, connotano gli interventi gestori della significatività richiesta dalla legge, tanto più ove si consideri che essi si concentravano soprattutto in quello che può definirsi il potere cardine in una gestione societaria, ossia la movimentazione bancaria e dei flussi di denari. Da ciò la manifesta infondatezza dell'assunto secondo cui i giudici avrebbero attribuito a RA NC la qualifica di amministratore di fatto in violazione dell'art. 2639 cod. civ.. 2.2. I Magistrati dell'appello hanno anche evidenziato come le osservazioni difensive intese a superare questa conclusione fossero fondate su di un'analisi par- cellizzata degli elementi indiziari che, invece, andavano valutati in maniera unita- ria. Osservazioni difensive puntualmente affrontate in motivazione alle pagine 77 e seguenti della sentenza impugnata, dove viene data risposta alle identiche que- stioni oggi trasfuse nel ricorso, in relazione alle dichiarazioni testimoniali di Sac- cone oltre che del commercialista e di un dipendente della TV INNOVATIVE, alla lettura alternative dei contenuti delle intercettazioni, alle ragioni della costante presenza in banca di NC RA insieme al padre IO RA. Ebbene, non può evidenziarsi come anche le argomentazioni difensive svi- luppate nel ricorso e sintetizzate al paragrafo 2.2. e ai sottoparagrafi a esso cor- relati operino una sostanziale polverizzazione delle emergenze istruttorie, con os- servazioni riconducibili alla nozione di travisamento del fatto, della cui inammissi- bilità si è già detto. 2.2.1. Tanto perché tutte le argomentazioni sviluppate nel capitolo in esame si risolvono in una valutazione delle risultanze processuali alternativa a quella ri- tenuta dai giudici di merito e, in quanto tali, non sono scrutinabili in sede di 12 legittimità, atteso che il compito demandato dal legislatore alla Corte di cassazione -per quanto qui d'interesse- non è quello di stabilire se il giudice di merito abbia proposto la migliore ricostruzione dei fatti ovvero quello di condividerne la giusti- ficazione. Il compito del giudice di legittimità è quello di verificare la conformità della sentenza impugnata alla legge sostanziale e a quella processuale, cui si ag- giunge il controllo sulla motivazione che, però, è restrittivamente limitato alle ipo- tesi tassative della carenza, della manifesta illogicità e della contraddittorietà. Con l'ulteriore precisazione che la carenza va identificata con la mancanza della moti- vazione per difetto grafico o per la sua apparenza;
che l'illogicità deve essere ma- nifesta -ossia individuabile con immediatezza- e sostanzialmente identificabile nella violazione delle massime di esperienza o delle leggi scientifiche, così confi- gurandosi quando la motivazione sia disancorata da criteri oggettivi di valutazione, e trascenda in valutazioni soggettive e congetturali, insuscettibili di verifica empi- rica;
la contraddittorietà si configura quando la motivazione si mostri in contrasto -in termini di inconciliabilità assoluta- con atti processuali specificamente indicati dalla parte e che rispetto alla struttura argomentativa abbiano natura portante, tale che dalla loro eliminazione deriva l'implosione della struttura argomentativa impugnata. Nulla di tutto ciò si rinviene nel motivo in esame, visto che la Corte di ap- pello ha fatto ricorso a una motivazione adeguata, logica e non contraddittoria per affermare che RA NC aveva la veste di amministratore di fatto e, anzi, era l'artefice della vicenda in esame. Con l'ulteriore precisazione che anche i motivi con cui si lamenta la mancata risposta alle deduzioni difensive in relazione alle risultanze probatorie si colloca nel solco delle deduzioni di merito, in quanto essi si risolvono in una valutazione al- ternativa a quella della Corte di appello, che le ha evidentemente ritenuto infon- data la prospettazione difensiva. Si deve considerare, infatti, che il giudice di me- rito non ha l'obbligo di soffermarsi a dare conto di ogni singolo elemento eventual- mente acquisito in atti, potendo egli invece limitarsi a porre in luce quelli che, in base al giudizio effettuato, risultano gli elementi essenziali ai fini del decidere, purché tale valutazione risulti logicamente coerente. A tal proposito questa Corte ha già avuto modo di affermare che «non è censurabile, in sede di legittimità, la sentenza che non motivi espressamente in relazione a una specifica deduzione prospettata con il gravame, quando il suo ri- getto risulti dalla complessiva struttura argomentativa della sentenza» (Sez. 4, n. 5396 del 15/11/2022 Ud., dep. il 2023, Lakrafy, Rv. 284096 - 01; Sez. 5, n. 6746 del 13/12/2018, dep. 2019, Currà, Rv. 275500 - 01). 3. Sono inammissibili anche i motivi comuni a entrambi i ricorrenti, intitolati "gli autoriciclaggi", per le medesime ragioni fin qui evidenziate. 13 iy). kl I._,) 3.1. Inammissibile perché manifestamente infondato è l'assunto principale, : con il quale si assume che manca il delitto presupposto, ossia il reato fiscale fin qui esaminato e in relazione ai quali sono stati disattesi i motivi intesi a escluderlo. La confermata sussistenza del delitto presupposto, ossia quello di cui all'art. 3 del decreto legislativo n. 74 del 2000, destituisce di fondatezza l'assunto difen- sivo. 3.2. Le restanti argomentazioni non tengono conto della puntuale motiva- zione resa dalla corte di appello, che ha dettagliatamente illustrato il meccanismo di autoriciclaggio contestato ai capi 18 e 20, aventi a oggetto le somme frutto dell'evasione d'imposta (si vedano, in particolare, le pagine 86-89 della sentenza impugnata), realizzato con la sostituzione del denaro di provenienza illecita attra- verso la riscossione della vincita al gioco del LOTTO, conseguita intestando fittizia- mente a proprio nome e presentando all'incasso le schedine vincenti, precedente- mente procurate presso i vincitori effettivi, presso cui venivano acquistati con il pagamento in denaro contante. Una volta ritenuta la materialità della condotta (non contestata dagli impu- tati) e la sussistenza del fatto di reato, la corte di appello si è particolarmente concentrata soprattutto sulla individuazione e quantificazione del profitto realiz- zato con l'evasione dell'imposta. 3.2.1. Va ricordato, in via generale, che il profitto del reato è identificabile con il vantaggio economico derivante in via diretta ed immediata dalla commis- sione dell'illecito (Sez. U., 21 luglio 2015, n. 31617, Lucci, Rv. 264436 - 01) e che, quindi, in tema di reati tributari, il profitto è costituito da qualsivoglia vantaggio patrimoniale direttamente conseguito alla consumazione del reato e può consistere anche in un risparmio di spesa, come quello derivante dal mancato pagamento del tributo dovuto a seguito dell'accertamento del debito tributario (Sez. 3, n. 166 del 09/10/2019, dep. 2020, Calderato). A tale proposito, la sentenza ora citata ha spiegato che «essendo il profitto costituito da qualsivoglia vantaggio patrimoniale direttamente conseguito alla con- sumazione del reato, esso può consistere anche in un risparmio di spesa (Sez. 6, n. 3635 del 20/12/2013, dep. 2014, Riva Fi.re Spa e a., Rv. 257788), ciò che, nei reati tributari, coincide col mancato pagamento del tributo ed è di regola costituito, nei reati dichiarativi e di omesso pagamento, dal risparmio economico derivante dalla sottrazione degli importi evasi alla loro destinazione fiscale, non compren- dendo anche le sanzioni dovute a seguito dell'accertamento del debito, che rap- presentano, invece, il costo del reato stesso, derivante dalla sua commissione (Sez. 3, n. 17535 de I 06/02/2019, Antonelli, Rv. 275445; Sez. 3, n. 28047 del 20/01/2017, Giani e a., Rv. 270429)». In continuità con tale orientamento, più di recente è stato ribadito che «in tema di reati tributari, ai fini del sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente, costituisce profitto del reato il risparmio di spesa o l'incremento 14 /4,....5v...1 .._... patrimoniale concreto per il contribuente, determinati da qualsiasi artificiosa alte- razione unilaterale dell'obbligazione tributaria che, fuori dei casi previsti dalla legge, comporti la sottrazione degli importi evasi alla destinazione fiscale, senza che rilevi che l'imposta evasa sia stata in concreto non pagata o indebitamente portata a credito dal contribuente» (Sez. 4, n. 42195 del 21/09/2023, Trantino, Rv. 285226 - 01). 3.2.2. Così individuata la nozione di profitto nei reati tributari e la sua iden- tificabilità con il risparmio di spesa -costituito dall'esistenza di un ricavo effettiva- mente introitato e non decurtato dei costi che si sarebbero dovuti sostenere- bi- sogna tuttavia precisare che ai fini della sua esatta individuazione è necessario stabilire il rapporto di pertinenzialità tra il vantaggio economico così conseguito e il reato. L'esatta identificazione del profitto, peraltro, risulta rilevante ai delle con- dotte di riciclaggio, di autoriciclaggio o di reimpiego, costituendo esso elemento strutturale di tali reati. Proprio nella prospettiva di indicare dei parametri interpretativi utili alla in- dividuazione del profitto inteso quale risparmio di spesa, è stato affermato che «in tema di sequestro finalizzato alla confisca, il risparmio di spesa può integrare un profitto confiscabile solo a condizione che il vantaggio derivante dal risparmio si traduca in un immediato ed effettivo incremento del patrimonio, consistente in un risultato economico positivo, già identificabile in termini certi al momento della commissione del fatto, di modo da potersene affermare la pertinenzialità rispetto al reato. (Fattispecie relativa al sequestro emesso a carico di una società conces- sionaria del servizio autostradale, parametrato al risparmio di spesa risultante dai mancati lavori di manutenzione, disposto a distanza di anni dal momento in cui i lavori dovevano essere svolti e materialmente eseguito sui finanziamenti statali successivamente ottenuti per le opere di adeguamento)» (Sez. 6, n. 20179 del 10/03/2021, TOTO S.p.A. Costruzioni). L'individuazione del rapporto di pertinenzialità tra il risparmio di spesa e il reato costituisce attività squisitamente ricostruttiva e di accertamento rimessa al giudice del merito, il quale, tuttavia, a tal fine, potrà -dunque- valorizzare il fatto che sia stato esattamente determinato il suo ammontare e sia accompagnato da elementi concreti sintomatici della sua derivazione dal reato. 3.2.3. Va, dunque, rilevato come la motivazione della corte di appello abbia assolto all'obbligo di motivazione così delineato, sviluppando una struttura argo- mentativa con la quale, anzitutto, ha puntualmente ed esattamente individuato l'ammontare del profitto, indicandolo nel risparmio di spesa, correttamente iden- tificandolo in ciò che non è stato "esborsato" (e, dunque "risparmiato") e determi- nato in [...] 169.000,00 euro, pari all'importo dell'imposta evasa. I giudici dell'appello, però, non si sono limitati a individuare e a determinare il profitto e il suo importo, essendosi altresì preoccupati di rintracciare elementi 15 ./ . •, I.h.), \_,, che facessero ritenere che proprio quel risparmio di spesa, proveniente dal man- cato pagamento dell'imposta dovuta, fosse stata utilizzato per l'acquisto delle schedine vincenti, che avrebbero consentito la sostituzione del profitto del reato con il denaro di provenienza lecita, in ciò essendo consistita la condotta di autori- claggio. A tale riguardo, invero, i giudici hanno rilevato la sostanziale contempora- neità tra il reato presupposto e le immediatamente successive condotte riciclatorie, in un momento in cui nei conti correnti utilizzati per i pagamenti non risultavano presenti somme superiori all'importo dell'imposta evasa, così che si poteva dedurre che le disponibilità monetarie provenissero proprio dal risparmio di spesa derivata dall'evasione d'imposta. Più nel dettaglio, la corte di appello ha osservato che il reato presupposto si è consumato il 30 ottobre 2018 (data della fraudolenta dichiarazione IRES 2017), mentre i delitti contestati si collocano tra il 1° e il 7 novembre 2018 (capo 18, per un valore pari a euro 13.800,00) e tra il 31 dicembre 2018 e il 4 gennaio 2019 (capo 20, per un valore pari a 25.392,00); che il risparmio di spesa, inteso come mancato decremento, pari a 169.000,00 euro;
che tale risparmio di spese si è verificato in strettissima connessione con le condotte di riciclaggio;
che non ri- sultava e non è stato dimostrato che la società INNOVATIVE TV, al momento della realizzazione delle condotte contestate, ossia al momento della emissione dei titoli di pagamento indicati ai capi d'imputazione avesse, sui propri conti correnti, di- sponibilità superiori all'importo dell'imposta evasa (euro 169.000,00); che RA IO aveva riconosciuto di avere avuto interesse all'acquisto dei tagliandi di cui ai capi 18 e 20 per utilizzarli nelle trasmissioni televisive e a tal fine emetteva assegni in favore di NI che quei tagliandi aveva acquistato in contanti per procurarglieli e per forniglieli;
che, dunque, risultava che il pagamento dei tagliandi avveniva con le somme disponibili sui conti correnti societari in ragione del rispar- mio di spese conseguente all'evasione dell'imposta e alla commissione del reato di cui all'art. 3 del decreto legislativo n. 74 del 2000. La corte di appello, ancora, evidenziava, tra le altre cose: - «con riferimento al reato contestato a RA NC e a RA IO al capo 18, la condotta di acquisto di schedine vincenti veniva consumata emettendo, a nome di TV INNOVATIVE s.r.I., due assegni bancari per l'importo complessivo di 7.500 euro tratti sul conto corrente n. 2172 della filiale UNIPOL Banca di Cremona. Per tale reato è del tutto evidente la piena so i fraudolenta dichiarazione e quello di riciclaggio/autoriciclaggio, commessi a di (30 ottobre e primi di novembre 2018)». - «Analoghe considerazioni valgono per il fatto ascritto al capo 20), che documenta il riciclaggio per la somma di euro 4.290, versata con un assegno ban- cario tratto sul conto corrente della TV INNOVATIVE n. 11536 di Roveto e di quella versata mediante un bonifico di 12.100,00 euro proveniente dal conto corrente n. 16 : 2172 della stessa società attivo presso la filiale della UNIPOL banca di Cremona, giustificate con una falsa causale, per come ammesso dallo stesso IO RA, di "acquisto di TA e NC per concorsi a premi". Anche in relazione a tale capo d'imputazione veniva sottolineata la sostanziale contemporaneità della commis- sione del reato presupposto e del successivo reato di autoriciclaggio. 3.2.4. A fronte di tale apparato argomentativo, i ricorrenti, con i motivi in- titolati all'autoriciclaggio, persistono nelle identiche argomentazioni contenute nell'atto di gravame, eccependo nuovamente anche il travisamento del fatto, senza che esporre contenuti riconducibili alla violazione di legge o a mancanze argomen- tative e a manifeste illogicità della sentenza impugnata, mirando a sollecitare un improponibile sindacato sulle scelte valutative della corte di appello, attuata sulla base di una lineare e adeguata motivazione, strettamente ancorata a una completa e approfondita disamina delle risultanze processuali, oltre che conforme ai principi di diritto affermati in materia. Valgono, dunque, le ragioni d'inammissibilità già esposte, dovendosi altresì ricordare che «è inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che si risolvono nella ripetizione di quelli già dedotti in appello, motivatamente esaminati e disattesi dalla corte di merito, dovendosi i motivi stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto non assolvono la funzione tipica di critica pun- tuale avverso la sentenza oggetto di ricorso" (Sez. 5, Sentenza n. 11933 del 27/01/2005, Rv. 231708; più di recente, Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Bou- tartour, Rv. 277710 - 01; altre non massimate: Sez. 2, Sentenza n. 25517 del 06/03/2019, Di TE;
Sez. 6, Sentenza n. 19930 del 22/02/2019, Ferrari). In altri termini, è del tutto evidente che a fronte di una sentenza di appello che ha fornito una risposta ai motivi di gravame, la pedissequa riproduzione di essi come motivi di ricorso per cassazione non può essere considerata come critica argomentata rispetto a quanto affermato dalla corte d'appello: in questa ipotesi, pertanto, i motivi sono necessariamente privi dei requisiti di cui all'art. 581 c.p.p., comma 1, lett. c), che impone la esposizione delle ragioni di fatto e di diritto a sostegno di ogni richiesta. 3.2.5. Va aggiunto che anche in relazione al tema in esame, i ricorrenti sostengono che i giudici avrebbero operato un'inversione dell'onere della prova, facendo gravare sugli imputati l'onere di dimostrare il mancato reimpiego del pro- fitto illecito. L'assunto è manifestamente infondato, alla luce di quanto fin qui esposto, da dove emerge come i giudici abbiano indicato loro stessi gli elementi significativi dell'utilizzazione del profitto per l'acquisto dei tagliandi vincenti, senza che sia stata operata alcuna inversione dell'onere della prova. Anche in relazione alle condotte di autoriciclaggio, quindi, si perviene all'inammissibilità dei ricorsi. 17 4. Inammissibile risulta, infine, l'unico motivo di ricorso esposto da RA IO in relazione al reato di indebito utilizzo di strumenti di pagamento diversi dal contante, contestato al capo 8). 4.1. Il ricorrente eccepisce che la condotta non ha leso i diritti di alcuno, in quanto i fondi utilizzati erano tutti esistenti e nella disponibilità lecita degli impu- tati;
che non può ritenersi configurata la condotta di "utilizzo" indebito nel prelievo di denaro da fondi propri, ancorché fittiziamente intestati a terzi. Si aggiunge che il sistema non è stato escogitato da IO RA, così che non poteva ritenersi il suo concorso. 4.1.1. Va premesso come i motivi siano esattamente sovrapponibili a quelli sollevati con il gravame, affrontati e risolti dalla corte di appello, con motivazione che -di fatto- viene trascurata. Tale preliminare notazione già conduce all'inammissibilità del motivo, per le ragioni esposte al superiore paragrafo 3.2.4.. Vanno, tuttavia, rilevate, ulteriori ragioni di inammissibilità. 4.1.2. La materialità del fatto risulta sostanzialmente pacifico e non conte- stato, in quanto ammesso da RA NC e NO IS, oltre che riferito da DI RI e talvolta verificato con i servizi di OCP: gli imputati utilizzavano, senza esserne titolari, innumerevoli carte di debito o di pagamento (ne sono state accertate 38), relative a diversi istituti di credito, su conti correnti in chiaro od occulti accesi dalla INNOVATIVE TV s.r.I., procurate da RA NC al fine di compiere centinaia di operazioni di prelievo dagli sportelli ATM, al fine (per lo più) di pagare i debiti delle società CRT e GRUPPO TV. Quanto alla partecipazione di RA IO a tale sistema, la corte di appello ha descritto il pieno coinvolgimento dell'imputato a tale attività di sostanziale di- strazione di fondi, in quanto le provviste appartenevano soprattutto alla TV INNO- VATIVE s.r.l. o da altre imprese televisive in forma societaria riconducibili allo stesso RA IO, il cui patrimonio, attraverso tali prelievi, venivano depauperati per far confluire il denaro su carte di debito o di pagamento nella disponibilità di soggetti diversi da quelli che ne risultavano intestatari, i quali, utilizzandole uti domini, prelevavano le somme della TV INNOVATIVE -o di altre società riconducibili a RA IO- per effettuare pagamenti di debiti di altre società, in contanti e in nero. I giudici -esaminando la posizione di RA NC- hanno altresì sottoli- neato che il fatto di non avere escogitato tale sistema non escludeva il concorso, attesa la piena consapevolezza e partecipazione a esso. Nell'impugnazione in esame manca il pur minimo confronto con tale moti- vazione, giacché il motivo è la pedissequa riproduzione del motivo di gravame, che dall'appello è stato trasfuso nell'odierno ricorso, senza censure alla motivazione del provvedimento impugnato, dal che deriva la già richiamata ragione d'inammis- sibilità del motivo. 18 /) I-)I ••>, _.9 4.1.3. Parimenti trascurate le ulteriori argomentazioni spese dalla corte di appello per dare risposta alle obiezioni difensive secondo cui non vi sarebbe reato in mancanza di lesione di diritti e non vi sarebbe un indebito utilizzo nel prelievo di somme nella disponibilità degli utilizzatori. Anche in questo caso i motivi di ricorso sono entrambi la mera trasposizione dei motivi di appello, ai quali la corte di merito ha dato puntuale e giuridicamente corretta risposta e, per ciò solo, sono inammissibili. Tuttavia: 4.1.3.1. Premesso che le carte erano pacificamente utilizzate da soggetti diversi dagli intestatari delle stesse, in relazione al profilo dell'assenza di danno per i titolari, va ricordato quanto già più volte affermato da questa Corte, ancor prima della collocazione del reato nel corpo del codice penale (cfr. Sez. 2, n. 7019 del 17/10/2013, dep. 2014, Balestra, Rv. 259004 - 01), ossia che «l'indebita uti- lizzazione, a fini di profitto, di una carta di credito da parte di chi non ne sia titolare, integra il delitto di cui trattasi, indipendentemente dall'effettivo conseguimento di un profitto o dal verificarsi di un danno, non essendo richiesto dalla norma che la transazione giunga a buon fine» (cfr. Sez. 5, n. 5692 del 11/12/2018, dep. 2019, S., Rv. 275109, più di recente, non nnassimate, Sez. 2, n. 9818 del 12/01/2024, Gabrieli;
Sez. 2, n. 40936 del 07/09/2023, Aldebeshi). Da ciò la manifesta infondatezza dell'assunto difensivo, per il suo contrasto con un orientamento della giurisprudenza di legittimità assolutamente consolidato e risalente nel tempo, correttamente richiamato dai giudici della sentenza impu- gnata. 4.1.3.2. Con riguardo alla dedotta insussistenza del fatto in quanto i prelievi venivano effettuati su fondi propri, ancorché fittiziamente intestati a terzi, la ma- nifesta infondatezza discende dal fatto che il ricorrente non considera la natura plurioffensiva del reato e le ragioni stesse della sua elaborazione, correttamente richiamata dalla corte di appello, con motivazione rimasta indenne da censure. La dimensione lesiva del reato, invero, trascende il mero patrimonio indivi- duale per estendersi, in modo più o meno diretto, a valori riconducibili all'ambito dell'ordine pubblico, economico e della fede pubblica (cfr. Corte cost., n. 302 del 19/7/2000). Del resto, che il bene giuridico tutelato non sia solo il patrimonio del titolare della carta di credito è confermato sia dalle finalità perseguita delle leggi speciali con cui era stata introdotta l'originaria norma incriminatrice (ossia il contrasto dei fenomeni di riciclaggio, anche attraverso il controllo dell'utilizzo dei nuovi stru- menti elettronici di circolazione del denaro), sia dalla successiva collocazione della previsione incriminatrice nella struttura del codice penale nell'ambito dei delitti di falso (art. 493-ter cod. pen), secondo le indicazioni contenute nella legge di delega e recepite dall'art. 4, del decreto legislativo 1° marzo 2018 n. 21, che ha previsto 19 l'inserimento della fattispecie in esame nel corpo del codice penale annoverandola quale norma a tutela del sistema finanziario. Ove si consideri che la fattispecie in esame ha natura di reato di pericolo, in quanto risponde all'esigenza di prevenire, di fronte ad una sempre più ampia diffusione delle carte di credito e dei documenti similari, il pregiudizio che l'indebita disponibilità dei medesimi è in grado di arrecare alla sicurezza e speditezza del traffico giuridico e, di riflesso, alla fiducia che in essi ripone il sistema economico e finanziario (cfr. Corte cost., n. 302 del 19/7/2000), può affermarsi che l'utilizzo di tali mezzi di pagamento debba considerarsi "indebito" non solo quando sia rea- lizzato invito domino, ma ogni qual volta essi siano strumentali al perseguimento di finalità illecite, a prescindere dall'eventuale conoscenza e/o indifferenza del ti- tolare formale. In tal senso la corte di appello ha correttamente evidenziato che le condotte in esame devono considerarsi lesive proprio dell'interesse collettivo, attesa l'intrin- seca natura fraudolenta di prelievi e pagamenti effettuati a margine di condotte di riciclaggio, con finalità distrattive di capitali. 5. Quanto esposto comporta la declaratoria di inammissibilità dei ricorsi, cui segue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento non- ché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibi- lità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tre- mila ciascuno, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle am- mende. Così deciso il 18/02/2025