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Sentenza 24 settembre 2025
Sentenza 24 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Como, sentenza 24/09/2025, n. 91 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Como |
| Numero : | 91 |
| Data del deposito : | 24 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI COMO
PRIMA SEZIONE CIVILE riunito in Camera di consiglio, in persona dei magistrati:
Dott. Agostino Abate Presidente
Dott. Marco Mancini Giudice
Dott. Luciano Pietro Aliquò Giudice Rel. Est.
nella procedura per la dichiarazione di apertura della liquidazione controllata iscritta al n. 124/2025
R.G. P.U., ha emesso la seguente:
SENTENZA
DI APERTURA DELLA LIQUIDAZIONE CONTROLLATA nei confronti di
(C.F. ), residente in [...] C.F._1
6, rappresentato e difeso dall'avv. Simona Carlozzo;
***
Con ricorso ex art. 268 CCII, ha domandato l'apertura della liquidazione controllata CP_1 dei propri beni.
Occorre osservare, preliminarmente, che sussiste la competenza di questo Tribunale ai sensi dell'art. 27, comma 2, CCII, dal momento che il ricorrente risulta residente in [...], comune ricom- preso nel circondario del Tribunale di Como.
Al ricorso è stata allegata, altresì, la relazione redatta dall'OCC ai sensi dell'art. 269, comma 2
CCII, nella persona del professionista dott. il quale ha attestato la completezza e Persona_1
l'attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda. Il gestore ha illustrato la situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore ed ha attestato, altresì, che è possibile acquisire attivo da distribuire a favore dei creditori. Quanto all'esame dei requisiti soggettivi, l'istante svolge attività di lavoro dipendente ed ha assunto le obbligazioni dalle quali è derivato il proprio sovraindebitamento in qualità di consumatore. Il Sig. si trova in una situazione di sovraindebitamento ex art. 2, co 1, lett. c), CCII, non essendo CP_1 più in grado di soddisfare regolarmente e con mezzi normali le proprie obbligazioni, in quanto ha maturato una elevata esposizione debitoria, pari ad oggi a circa 86.042,87 euro a cui non è in grado di fare fronte con il solo reddito da lavoro dipendente percepito, già gravato da pignoramento e cessione del quinto.
Deve ritenersi, quindi, che la domanda proposta sia ammissibile e debba essere accolta, essendo soddisfatti i requisiti richiesti dagli artt. 268 e 269 CCII.
È necessario precisare che la procedura liquidatoria ha carattere generale e determina l'apertura del concorso tra i creditori e lo spossessamento del debitore, salvi i limiti previsti dall'art. 268, comma
4, CCII. Ne consegue che il liquidatore dovrà provvedere alla trascrizione del decreto sui mobili registrati di proprietà del debitore, salvo non ricorrano i presupposti della derelizione, e stabilire le modalità di liquidazione. Il ricorrente, nondimeno, può essere autorizzato all'utilizzo dell'autovettura di sua proprietà, della quale si serve per recarsi a lavoro, sino alla liquidazione della stessa.
Dal giorno dell'apertura della liquidazione controllata, inoltre, non possono essere iniziate o prose- guite procedure esecutive individuali sui beni compresi nella procedura ex art. 150 CCII.
La determinazione dell'importo da destinare al mantenimento del debitore, infine, non costituisce contenuto necessario della sentenza ex art. 270 CCII. Tenuto conto delle indicazioni allegate nel ricorso e della valutazione compiuta dall'OCC, tuttavia, si ritiene potersi provvedere provvisoria- mente in questa sede sulla base degli atti, fatta salva la successiva valutazione del giudice delegato ai sensi dell'art. 268, IV comma, lett. b) CCI, una volta aperta la procedura.
In particolare, le spese necessarie al mantenimento del nucleo familiare, ritenute congrue dal gesto- re, ammontano a circa 1.400,00 euro, atteso che lo stesso risulta attualmente risiedere presso l'abitazione della nuova compagna, unitamente alle due figlie della stessa. La quota di stipendio mensile non compresa nella liquidazione, pertanto, può essere determinata in euro 1.400,00, in guisa da consentire al debitore di poter sostenere le spese per il sostentamento del proprio nucleo familia- re. Il debitore, nondimeno, avrà l'obbligo di rendicontare al liquidatore le entrate mensili ed il datore di lavoro dei ricorrenti dovrà versare l'eccedenza rispetto a tale importo sul conto della procedura, con la precisazione che l'osservanza di tale disposizione rileva ai fini della valutazione dei presup- posti per l'esdebitazione di diritto ex art. 282 CCI. Si precisa, infatti, che è sempre possibile la suc- cessiva rideterminazione disposta dal Giudice Delegato a seguito delle verifiche effettuate dal liqui- datore.
Giusto il disposto dell'art. 270, c. 2 lett. b) CCI quale liquidatore può essere nominato lo stesso gestore nominato dall'OCC, non ostando motivi contrari.
Giusto il disposto dell'art. 270, c. 2 lett. b) CCI quale liquidatore può essere nominato lo stesso gestore nominato dall'OCC, non ostando motivi contrari.
P.Q.M.
dichiara l'apertura della liquidazione controllata del patrimonio (C.F. CP_1
), residente in [...], C.F._1
NOMINA giudice delegato alla procedura, il dott. Luciano Pietro Aliquò; liquidatore della procedura il Gestore già incaricato dall'OCC il dott. Persona_1
ORDINA
al debitore il deposito entro 7 (sette) giorni dalla comunicazione della presente sentenza dell'elenco dei creditori con indicazione dei rispettivi crediti nella cancelleria procedure concorsuali al terzo piano del Palazzo di Giustizia ove non già in atti;
ASSEGNA ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato, termi- ne di novanta giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, secondo quanto disposto nell'art. 201 CCII;
ORDINA la consegna ed il rilascio di tutti i beni e crediti facenti parte del patrimonio di liquidazione, eccetto che i beni ricompresi nell'elenco di cui all'art. 514 c.p.c. ed i beni che il debitore è stato autorizzato ad utilizzare;
ORDINA la trascrizione della presente sentenza sui beni immobili e sui beni mobili registrati che risultino nella titolarità del debitore;
FISSA in euro 1.400,00 la quota di stipendio mensile percepito dal debitore non compresa nella liquidazio- ne controllata;
AVVERTE
Che ai sensi dell'art 150 CCI dal giorno della dichiarazione di apertura della liquidazione controlla- ta, non possono sotto pena di nullità essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore;
AVVERTE
I debitori che ai sensi dell'art. 282 CCII l'esdebitazione opererà di diritto a seguito del provvedi- mento di chiusura della procedura o, anteriormente, decorsi tre anni dall'apertura in presenza delle condizioni di cui all'art. 282 e in assenza delle condizioni ostative di cui all'art. 280 CCII sulle quali dovrà riferire il Liquidatore, ed è dichiarata con decreto motivato del tribunale;
RAMMENTA che la procedura rimarrà aperta sino alla completa esecuzione del programma di liquidazione;
DISPONE CHE IL LIQUIDATORE
- entro 2 giorni dalla comunicazione della nomina depositi in cancelleria una dichiarazione attestante l'insussistenza delle cause di incompatibilità di cui all'articolo 35, comma 4-bis, d.lgs. 6 settembre
2011, n. 159 come previsto dall'art. 270, comma 3, CCII;
- entro 30 giorni dalla comunicazione della sentenza, provveda ad aggiornare l'elenco dei creditori ai sensi dell'art. 271 CCII;
- entro 90 giorni dall'apertura della liquidazione completi l'inventario dei beni del debitore e rediga il programma di liquidazione in ordine ai tempi e modi della liquidazione, depositandolo entro lo stesso termine in Cancelleria per l'approvazione da parte del GD, avvertendo che il programma di liquidazione deve essere redatto in modo da assicurare la ragionevole durata della procedura;
- scaduto il termine assegnato ai creditori, predisponga il progetto di stato passivo e lo comunichi agli interessati attenendosi a quanto previsto dall'art. 273 CCII;
- eserciti, o se pendenti, prosegua ogni azione prevista dalla legge a conseguire la disponibilità dei beni compresi nel patrimonio del debitore e ogni azione diretta al recupero dei crediti nonché quelle dirette a far dichiarare inefficaci gli atti compiuti dal debitore in pregiudizio dei creditori secondo le norme del codice civile, richiedendo la necessaria preventiva autorizzazione del giudice delegato;
- verifichi attentamente motivando il non subentro nell'esecuzione individuale eventualmente già pendente alla luce del massimo interesse per il ceto creditorio, invitandolo - nel caso ritenga mag- giormente profittevole per i creditori della presente procedura di sovraindebitamento che la liqui- dazione del bene oggetto di esecuzione individuale avvenga in questa sede - a richiedere al G.E. che l'esecuzione individuale sia dichiarata improcedibile;
- verifichi gli esiti dell'asta fissata nell'esecuzione immobiliare eventualmente pendente richieden- do, in caso di intervenuta aggiudicazione provvisoria, che le somme siano versate alla procedura per essere distribuite nella presente sede concorsuale;
- provveda con sollecitudine a verificare l'eventuale esistenza di contratti pendenti e ad assumere le decisioni previste dall'art. 270, comma 6, CCII;
- riferisca sull'esecuzione del programma di liquidazione e sull'andamento della procedura median- te il deposito di relazioni semestrali, con avvertimento che il mancato deposito costituisce causa di revoca dell'incarico ed è valutato ai fini della liquidazione del compenso;
- riferisca, con apposita relazione da depositare entro il termine del terzo anno dall'apertura della procedura, in merito alla ricorrenza delle condizioni di cui all'art. 280 e 282, comma 2,CCII ai fini dell'esdebitazione;
- qualora non vi avesse provveduto nei termini di legge, effettui le comunicazioni previste dall'art. 269, comma 3, CCII;
- entro il 30/6 e il 30/12 di ogni anno depositi in cancelleria un rapporto riepilogativo delle attività svolte, accompagnato dal conto della sua gestione, con allegato l'estratto del conto corrente della procedura, indicando anche a) se il ricorrente stia cooperando al regolare, efficace e proficuo anda- mento della procedura, senza ritardarne lo svolgimento e fornendo al liquidatore tutte le informazio- ni utili e i documenti necessari per il suo buon andamento;
b) ogni altra circostanza rilevante ai fini della esdebitazione ai sensi degli artt. 280 e 282 CCI. Il rapporto, una volta vistato dal Giudice, dovrà essere comunicato dal liquidatore al debitore, ai creditori e all'OCC;
- in prossimità del decorso di tre anni dall'apertura, trasmetta ai creditori una relazione in cui prende- rà posizione sulla sussistenza delle condizioni di cui all'art. 280 CCI e recepisca le eventuali osser- vazioni dei creditori, per poi prendere posizione su di esse e depositare una relazione finale il giorno successivo alla scadenza del triennio, ai fini di cui all'art. 282 CCI;
- provveda, una volta terminata l'attività di liquidazione dei beni compresi nel patrimonio, a presen- tare il conto della gestione, con richiesta di liquidazione del suo compenso, ai sensi dell'art. 275, c. 3
CCI;
- provveda una volta terminato il riparto tra i creditori, a richiedere al Tribunale l'emissione del decreto di chiusura della procedura ai sensi dell'art. 276 CCI.
AVVERTE IL LIQUIDATORE
che ha l'amministrazione dei beni che compongono il patrimonio di liquidazione;
che si applicano le disposizioni sulle vendite previste per la liquidazione giudiziale in quanto com- patibili;
che eseguita la vendita e riscosso interamente il prezzo dovrà essere chiesto al giudice di ordinare la cancellazione delle iscrizioni relative ai diritti di prelazione, delle trascrizioni dei pignoramenti e dei sequestri conservativi nonché di ogni altro vincolo;
che terminata l'esecuzione, dovrà presentare al giudice il rendiconto e, solo in seguito alla sua approvazione, si potrà procedere alla liquidazione del compenso del liquidatore;
che dovrà procede- re alla distribuzione delle somme ricavate dalla liquidazione secondo l'ordine di prelazione risultan- te dallo stato passivo, previa formazione di un progetto di riparto da comunicare al debitore e ai creditori, assegnando termine non superiore a 15 giorni per osservazioni, in assenza delle quali, comunicherà il progetto di riparto al giudice per l'autorizzazione all'esecuzione;
che in presenza di contestazioni sul progetto di riparto, dovrà verificare la possibilità di componi- mento, apportandovi le modifiche che ritiene opportune, dovendo diversamente rimettere gli atti al giudice delegato, il quale provvederà con decreto motivato, reclamabile ai sensi dell'articolo 124
CCII
DISPONE che a cura del Liquidatore la presente sentenza sia inserita nel sito internet del Tribunale e notificata ai debitori, ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto della liquidazione ai sensi dell'art. 270,
c. 4 CCI, epurata dai dati sensibili e dei dati personali riferibili a soggetti terzi;
Qualora il liquidatore non sia soggetto abilitato alla notifica in proprio (via PEC o a mezzo posta), la notifica dovrà essere effettuata a mezzo ufficiale giudiziario. L'esecuzione della notifica dovrà esse- re immediatamente documentata, mediante deposito nel fascicolo telematico.
Manda la Cancelleria per la comunicazione della presente sentenza al debitore ed al Liquidatore nominato.
Così deciso in Como, 15.09.2025
Il GIUDICE EST. IL PRESIDENTE
Dott. Luciano Pietro Aliquò Dott. Agostino Abate