Ordinanza collegiale 15 maggio 2025
Sentenza 12 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catania, sez. I, sentenza 12/01/2026, n. 55 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catania |
| Numero : | 55 |
| Data del deposito : | 12 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00055/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00023/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 23 del 2023, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato NN Raudino, con domicilio fisico eletto presso il suo studio in Noto, via Silvio Spaventa, n. 2 e con domicilio digitale ex lege come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, Ufficio Territoriale del Governo di Siracusa, Questura Siracusa - Ufficio Polizia Amministrativa e Sociale, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catania, presso i cui uffici domicilia in Catania, via Vecchia Ognina, 149;
per l'annullamento
- del decreto notificato via pec il 02.11.2022 della Prefettura di Siracusa di non accoglimento dell’istanza tesa alla revoca del provvedimento di detenzione armi ex art. 39 T.U.L.P.S;
- del decreto di rigetto notificato il 10.10.2022, del ricorso al Ministero dell’Interno, avverso il decreto del Signor Prefetto della Provincia di Siracusa del 17.01.2022, che fa divieto di detenere armi e munizioni;
- del decreto notificato il 23.11.2022, del Signor Questore della Provincia di Siracusa di revoca della licenza di porto di fucile per uso caccia n -OMISSIS-, rilasciata dal Commissariato P.S. di -OMISSIS- il 30.08.2017,
nonché degli atti presupposti, conseguenti e comunque connessi e di ogni altro provvedimento interlocutorio e non definitivo e, previa sospensione stanti le prove offerte ed il danno grave ed ingiusto che consegue al provvedimento, del quale chiede la riforma;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno, Ufficio Territoriale del Governo di Siracusa, Questura Siracusa - Ufficio Polizia Amministrativa e Sociale;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 novembre 2025 il dott. NN IU NT AT e uditi per le parti i difensori presenti come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Con ricorso notificato in data 9 dicembre 2022 e depositato in data 5 gennaio 2023 il deducente ha rappresentato quanto segue.
Il 18 agosto 2021 il ricorrente, a bordo della sua Fiat 500, notava che il sig. -OMISSIS-, sceso da un camion, camminava accanto ad un capannone di rottamazione impugnando un bastone, in stato di evidente confusione; il ricorrente, senza nemmeno scendere dalla sua auto, chiedeva al sig.-OMISSIS- perché impugnasse un bastone e, non avuta risposta, si allontanava dirigendosi verso il centro abitato di -OMISSIS-.
Lo stesso 18 agosto 2021 il sig.-OMISSIS-, senza alcun motivo, sporgeva in danno del ricorrente una querela per ingiurie e minacce, per poi rimetterla, consapevole della sua palese infondatezza, pregando il ricorrente di voler accettare la remissione (ciò che avveniva).
Ai detti fatti assisteva il sig. -OMISSIS- che è stato poi sentito secondo le modalità previste dall’art. 391-ter c.p.p..
Lo stesso 18 agosto 2021 la Stazione dei Carabinieri di -OMISSIS-, in via cautelare, ha proceduto al ritiro delle armi e munizioni legittimamente detenute dal ricorrente e ha trattenuto la licenza di porto di fucile rilasciata molti anni or sono.
Quindi, dopo tre mesi, il 9 ottobre 2021, malgrado la remissione della querela del sig.-OMISSIS- e la relativa contestuale accettazione del ricorrente, la Stazione dei Carabinieri di -OMISSIS- ha proposto al Prefetto di Siracusa l’avvio del procedimento teso a vietare al ricorrente la detenzione dei fucili da caccia in suo possesso e ha continuato a trattenere la licenza di porto di fucile, senza alcun provvedimento.
Il 14 ottobre 2021 la Prefettura di Siracusa ha dato comunicazione al deducente dell’avvio del procedimento volto all’emissione del divieto di detenere armi e munizioni.
Il 27 ottobre 2021 il ricorrente, con memorie, ha rappresentato di non avere mai posto in essere alcun comportamento in violazione delle norme sancite dal codice penale e dalla comune convivenza tra persone civili, né tanto meno di avere ingiuriato e men che mai minacciato il sig.-OMISSIS- ed anzi di essere stato vittima di una infondata querela, poi prontamente rimessa ed accettata; il deducente ha sottolineato, inoltre, di essere titolare da moltissimi anni di licenza di porto d’armi per uso caccia e di essere conosciuto come un onesto ed apprezzato artigiano operante nel settore della edilizia e di non aver mai posto in essere alcun comportamento anomalo.
Il 17 gennaio 2022, tuttavia, il Prefetto di Siracusa ha disposto a carico del deducente il decreto di divieto ex art. 39 T.U.L.P.S., notificatogli l’8 febbraio 2022.
Il ricorrente ha quindi chiesto l’accesso agli atti, ed in particolare il rilascio di copie delle informazioni contenute nelle note della Stazione dei Carabinieri del 9 ottobre 2021 e del 30 dicembre 2021, poste a fondamento dell’adottato decreto; la Prefettura di Siracusa ha rilasciato solo parzialmente gli atti e, in palese violazione del diritto di difesa, ha disposto la cancellazione con omissis delle informative del 9 ottobre 2021 e del 30 dicembre 2021, dei nominativi della parte querelante e dei testi oculari dell’accaduto.
Con ricorso al Ministro dell’Interno del 7 marzo 2022, il deducente ha chiesto l’annullamento del decreto del Prefetto della Provincia di Siracusa del 17 gennaio 2022, recante il divieto di detenzione di armi e munizioni.
Con provvedimento notificato il 10 ottobre 2022 il proposto ricorso è stato rigettato.
Il 18 ottobre 2022 il ricorrente ha prodotto al Prefetto l’atto notorio rilasciato sotto responsabilità penale proprio dal sig.-OMISSIS- che ha dichiarato: il 18 agosto 2021 ho sporto denunzia contro -OMISSIS-; il 27 agosto 2021 mi sono recato presso la Stazione dei Carabinieri di -OMISSIS- per rimettere la querela, atteso che i rapporti con il predetto sig. -OMISSIS- tornarono ad essere di grande amicizia e di rispetto reciproco; dopo tale data con lo stesso -OMISSIS- non ho mai avuto alcun minimo contrasto di qualsiasi genere.
Malgrado il chiaro contenuto di detto atto notorio, la Prefettura, con decreto del 2 novembre 2022, ha statuito di non poter accogliere l’istanza di revoca del provvedimento di divieto di detenzione armi.
Con decreto notificato il 23 novembre 2022 il Questore di Siracusa ha quindi revocato la licenza di porto di fucile per uso caccia n -OMISSIS-, rilasciata il 30 agosto 2017, stante il decreto del Prefetto di Siracusa di divieto detenzione armi, munizioni e materiali esplodenti a carico del ricorrente.
Con l’atto introduttivo del giudizio, dunque, il ricorrente ha avanzato le domande in epigrafe.
1.1. A seguito della disposta rinnovazione della notifica del ricorso, si è costituito in giudizio il Ministero dell'Interno, Ufficio Territoriale del Governo di Siracusa, Questura Siracusa - Ufficio Polizia Amministrativa e Sociale.
1.2. Con ordinanza 15 maggio 2025, n. 1585 sono stati disposti incombenti istruttori.
La parte ricorrente, pur non onerata dei disposti incombenti istruttori, ha depositato documenti in data 5 giugno 2025.
La parte resistente ha dato esecuzione alla misura istruttoria con deposito documentale in data 26 giugno 2025.
1.3. Le parti - ricorrente e resistente - hanno depositato nel fascicolo del giudizio scritti difensivi e documenti.
1.4. All’udienza pubblica del giorno 19 novembre 2025, presente il difensore della parte ricorrente e l’Avvocatura erariale per la parte resistente, come da verbale, dopo la discussione la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
1. La parte ricorrente ha affidato il gravame ai seguenti motivi (in sintesi):
- con il primo motivo sono stati dedotti i vizi di Mancanza di requisiti soggettivi concreti, fallace affermazione di una presente elevata conflittualità ed invero in realtà totalmente esclusa, erronea valutazione della totale garanzia di affidabilità e conseguente infondatezza degli impugnati decreti, per abnormità, palese contraddittorietà, irragionevolezza, Illogicità, arbitrarietà e travisamento dei fatti” (C.D.S. Sent. 3199\2020\4403/2019\1972/2019; N. 655/2018; N. 3435/2018) .
Per l’esponente, gli impugnati decreti, anziché respingere, avrebbero dovuto accogliere l’istanza tesa alla revoca del provvedimento di detenzione armi ex art. 39 T.U.L.P.S. del 2 novembre 2022, per violazione dell'art. 43 T.U.L.P.S. ed abnormità del provvedimento viziato da eccesso di potere, da illogicità e carenza di istruttoria e di motivazione a sostegno del provvedimento impugnato e travisamento de fatti, violazione del principio del legittimo affidamento e sviamento di potere.
Invero, evidenzia il deducente, il sig.-OMISSIS-, oltre a rimettere la querela, ha rilasciato atto notorio (il cui contenuto è stato sopra richiamato); inoltre, il potere dell’Amministrazione va esercitato nel rispetto della coerenza logica e della ragionevolezza, con un resoconto in motivazione dell’adeguata istruttoria svolta, utile a mettere in luce la motivazione in base alla quale il richiedente sia ritenuto non idoneo, pericoloso o capace di abusi;
- con il secondo motivo sono stati dedotti i vizi di Violazione della l. 241/90, del diritto di difesa, nullità ed abnormità assoluta dell’avvio del procedimento, carente dal punto di vista: a) del diritto alla difesa, stante che non sono state rilasciate le copia degli atti sui quali era stato messo l’impugnato decreto .
Secondo il deducente, la legge n. 241/1990 individua, quali condizioni legittimanti l’accesso al documento amministrativo, non soltanto la titolarità, da parte del richiedente, di un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata, ma anche l’esistenza di un collegamento tra detta situazione e il documento oggetto della pretesa ostensiva.
Nel caso in esame, la censura attuata con la dicitura “ omissis ”, presente all’interno del rilascio copie e del decreto, è stata illegittimamente applicata e ha impedito al deducente di comprendere appieno le motivazioni alla base del decreto, con conseguente lesione del diritto di difesa.
Aggiunge l’esponente che, il teste ignoto, ha potuto solo confermare la versione fornita dal ricorrente circa l’accadimento relativo all’incontro con il sig.-OMISSIS-, come peraltro precisato dal teste oculare sig. -OMISSIS-; inoltre, non sono state valutate le risultanze dell’attività investigativa e che le dichiarazioni rese da quest’ultimo teste erano inequivocabili: “ --OMISSIS-appena aveva notato il comportamento anomalo del Signor-OMISSIS- si era limitato ad allontanarsi proprio per evitare qualsiasi guaio ”;
- con il terzo motivo sono stati dedotti i vizi di Motivazione irrazionale ed omessa in relazione alla valutazione del quadro complessivo della personalità e del comportamento del ricorrente, che appare del tutto inadeguata, con violazione del principio del legittimo affidamento e disparità di trattamento e sviamento di potere ed ancora della motivazione palesemente errata, in contrasto con la realtà e con le risultanze documentali .
Per il ricorrente, l’unica motivazione della sussistenza di elevata e pericolosa conflittualità tra le parti, smentita da tutti gli atti e dal contenuto delle stesse dichiarazioni rese proprio dal sig.-OMISSIS-, sotto assunzione di precisa responsabilità penale, inficiano il decreto con il quale il Ministro dell’Interno ha rigettato il ricorso proposto nonché il decreto del Prefetto che motiva che non sono emersi elementi di novità che consentano di mutare il giudizio di inaffidabilità posto a base del provvedimento prefettizio, nonché dalle risultanze dell’attività investigativa.
Per l’esponente, il Ministro e il Prefetto avrebbero dovuto accogliere il ricorso proposto, motivando che l’interessato non ha mai posto in essere alcun comportamento riprovevole, limitandosi ad allontanarsi dal luogo ove aveva notato il sig.-OMISSIS-, ed ancora che con il sig.-OMISSIS- non vi è alcuna conflittualità, come confermato dalla attività investigativa del teste oculare sig. -OMISSIS-, dalla remissione della querela e dall’atto notorio a firma e sotto assunzione di responsabilità penale del medesimo sig.-OMISSIS-.
Conclude l’esponente di non aver mai avuto alcun precedente né alcuna iscrizione di notizia di reato e che gli impugnati decreti avrebbero dovuto riconoscere che lo stesso non ha posto in essere alcun atto o comportamento idoneo a confermare i divieti;
- con il quarto motivo è stato dedotto che Gli impugnati decreti devono essere revocati per violazione dell'art. 43 T.U.L.P.S. ed abnormità del provvedimento viziato da eccesso di potere, da illogicità e carenza di istruttoria e di motivazione adottata a sostegno del provvedimento impugnato e travisamento de fatti, violazione del principio del legittimo affidamento e sviamento di potere .
Per il deducente, non è stato contestato allo stesso alcun fatto concretamente avvenuto ed accertato, ma solo di essere stato vittima di una infondata e poi immediatamente rimessa querela, per cui è palese l’eccesso di potere per violazione del principio di proporzionalità, irragionevolezza, e travisamento dei fatti.
- con il quinto motivo è stato dedotto che Gli impugnati decreti di diniego del rilascio della licenza di porto d’armi sono illegittimi per difetto di motivazione, violazione del principio del legittimo affidamento e sviamento di potere e nullità per il mancato avvio del procedimento teso alla revoca della licenzia di porto di fucile.
Per il ricorrente, il decreto del Questore di Siracusa del 23 novembre 2022 è nullo per il mancato avvio del procedimento, a nulla valendo che si basa sul presupposto decreto di rigetto del Ministero dell’Interno, che per i precedenti motivi è illegittimo e va annullato;
- con il sesto motivo è stato dedotto che il diniego del rilascio della licenza di porto d’armi è altresì illegittimo per difetto di istruttoria e di motivazione, perché il Prefetto non ha rilevato che non avendo il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Siracusa desunto alcun elemento minimo per poter iscrivere nemmeno alcuna notizia di reato nell’avvio del procedimento, nella successiva istruttoria non si può di certo scaturire un complessivo giudizio di pericolosità del soggetto istante, in assenza di ulteriori e specifici elementi evidenziati dall’Amministrazione stessa .
Per l’esponente, il Prefetto non solo non ha tenuto conto della assoluta incensuratezza e della totale mancanza di qualsiasi carico pendente, ma ha affermato come vera la circostanza, rimasta frutto di mera fantasia, di una denunzia infondata, rimessa, che non ha inficiato i rapporti di grande amicizia fra le parti.
Aggiunge il deducente che, ancorché in materia di detenzione di armi, munizioni o materie esplodenti ricorra ampia discrezionalità dell'Amministrazione nella valutazione relativa all'affidabilità di un soggetto, è necessario che siffatta discrezionalità venga esercitata correttamente, con adeguata istruttoria e valutazione dei presupposti e con idonea logica motivazione.
Pertanto, conclude il deducente, è di palmare evidenza l’illogicità di siffatta motivazione, smentita dalle circostanze di fatto e di diritto.
2. L’Amministrazione resistente ha contrastato i motivi di ricorso articolati e le domande avanzate dalla parte ricorrente.
3. Il ricorso merita di essere accolto, quanto alle proposte domande caducatorie, nei sensi e nei termini di seguito specificati, mentre va respinto quanto alla proposta domanda risarcitoria.
3.1. Merita di essere evidenziato, in termini generali, che per giurisprudenza consolidata, pienamente condivisa dal Collegio:
- in tema di provvedimenti attinenti il porto e la detenzione di armi l'Amministrazione gode di ampia discrezionalità nel valutare - con prudente apprezzamento - l'affidabilità del destinatario degli stessi, fermi i consueti limiti di congruità e ragionevolezza (cfr., ex plurimis , T.A.R. Sicilia, sez. IV, 26 settembre 2023, n. 2862);
- il divieto di detenzione di armi, munizioni e materiali esplodenti non ha finalità sanzionatorie o punitive, ma svolge una funzione cautelare a tutela delle esigenze di incolumità dei consociati e si fonda su una valutazione necessariamente prognostica di elementi di fatto che possono anche non avere rilevanza penale (cfr., ex plurimis , T.A.R. Campania, sez. V, 22 aprile 2025, n. 3330);
- il divieto di detenzione di armi, munizioni e materiali esplodenti non presuppone che si sia accertato un concreto abuso nella tenuta degli stessi, essendo di contro sufficiente la sussistenza di un ragionevole rischio sulla base degli elementi esaminati (cfr., ex plurimis , T.A.R. Lombardia, Brescia, sez. I, 26 ottobre 2022, n. 1031).
La giurisprudenza, inoltre, è costante nell’affermare che la detenzione di armi costituisce un fatto non ordinario, ma eccezionale, in deroga al generale divieto di portare e detenere armi sancito dall'art. 699 del codice penale e ribadito dall’art. 4 della legge 18 aprile 1975, n. 110 (cfr., ex plurimis , T.A.R. Sardegna, sez. I, 13 febbraio 2025, n. 113).
È stato osservato, altresì, che la discrezionalità che l’art. 39 del R.D. 18 giugno 1931, n. 773, attribuisce alla autorità di pubblica sicurezza nel valutare l’affidabilità di un soggetto nell’uso delle armi è abbastanza ampia da consentirle di tenere conto anche della mera possibilità che quegli ponga in essere comportamenti inappropriati, e questo in coerenza con il fatto che in tal caso non si tratta di determinare ex post la sussistenza di un nesso di causalità diretta tra un evento già accaduto ed una condotta antecedente, richiedendosi all’esatto opposto di prevedere quelli che possono essere i futuri comportamenti di un soggetto, comportamenti che però non sono determinabili ex ante in base a regole scientifiche (cfr. T.A.R. Piemonte, sez. I, 14 febbraio 2017, n. 235).
3.2. Premesso quanto sopra, il Collegio rileva che l’originario divieto prefettizio di detenzione di armi, munizioni e materie esplodenti del 17 gennaio 2022 risulta fondato sulla circostanza della querela proposta (dal sig.-OMISSIS-) avverso l’esponente in data 18 agosto 2021 per i delitti di ingiuria e minaccia aggravata ex artt. 594 e 612, comma 2, c.p. e sulla conseguente - ritenuta - non affidabilità dell’interessato circa il corretto uso delle armi.
Il successivo decreto del Ministro dell’Interno del 29 settembre 2022, di rigetto del ricorso gerarchico proposto per l’annullamento del sopra citato provvedimento prefettizio, è stato incentrato sulla irrilevanza - ai fini della valutazione espressa - della rimessione della querela da parte del sig.-OMISSIS- nonché sull’esistenza di un livello di elevata e pericolosa conflittualità fra le parti tale da rendere verosimile il rischio di episodi di violenza o di reazioni impulsive.
Orbene, a giudizio del Collegio i superiori provvedimenti sono viziati in ragione dell’inadeguato approfondimento istruttorio (che si è riflesso sul corredo motivazionale degli stessi provvedimenti impugnati), già a partire dalla ricostruzione della vicenda del 18 agosto 2021.
Ed invero, la nota prot. n. -OMISSIS-del 9 ottobre 2021, con la quale il Comando Provinciale di Siracusa dell’Arma dei Carabinieri ha proposto all’Autorità prefettizia l’adozione a carico del ricorrente del provvedimento di divieto di detenzione armi, munizioni e materiali esplodenti, dopo aver evidenziato che il querelante aveva rappresentato di essere stato “ ingiuriato e minacciato di morte ” dal ricorrente la mattina del 18 agosto 2021, ha precisato che il testimone dell’accaduto “ ha confermato nella sostanza l’evento ”.
L’esame delle sommarie informazioni rese dal sig. -OMISSIS- in data 18 agosto 2021 non possono, invece, ritenersi confermative del suddetto andamento dell’episodio de quo : ed invero, il predetto ha escluso di aver sentito proferire minacce da parte del “ soggetto che si trovava alla guida della macchina utilitaria di colore bianco ” (il ricorrente) contro “ quello che era alla guida del -OMISSIS--” (il sig.-OMISSIS-); inoltre, il sig. -OMISSIS- ha rappresentato che il sig.-OMISSIS- aveva riferito di aver ricevuto uno sputo (dunque, riportando, in parte qua , un fatto riferito da altri e, nello specifico, dal querelante).
Nella sua materialità, dunque, il soggetto che ha assistito all’accaduto - e ha poi riferito ciò che aveva appreso ex propriis sensibus - non ha affatto confermato l’episodio (come descritto nella citata nota) e, soprattutto, ha escluso di aver sentito il ricorrente minacciare il querelante.
Ora, è ben vero che - per costante e condiviso orientamento giurisprudenziale - l’Amministrazione, nell'esercizio dell'ampia discrezionalità a essa spettante in materia, mantiene il potere di valutare il fatto-reato nella sua obiettiva dimensione storica, indipendentemente dalla remissione della querela da parte della persona offesa, dalla formale estinzione del reato ovvero dalla archiviazione del procedimento penale, con la conseguenza che tali circostanze non risultano decisive per desumere il venir meno del giudizio di pericolosità o di inaffidabilità del soggetto; nondimeno, il fatto-reato nella sua obiettiva dimensione storica - nel caso in esame - non risulta adeguatamente supportato da elementi obiettivi di riscontro, che l’Amministrazione, a maggior ragione a seguito della rimessione della querela, avrebbe dovuto ricercare al fine di vagliare attentamente la verosimiglianza e la rilevanza dei fatti, nonché l'idoneità degli stessi a disvelare una prognosi di pericolo di abuso delle armi.
Il difetto di istruttoria (e correlato deficit motivazionale) caratterizza anche il decreto del Ministro dell’Interno del 29 settembre 2022, in quanto non appare adeguatamente approfondita la questione dell’esistenza - fra le parti - di un livello di elevata e pericolosa conflittualità: invero, detta circostanza appare solo affermata mentre, un opportuno approfondimento delle richiamate circostanze fattuali relative all’episodio del 18 agosto 2021 e la già richiamata remissione della querela del 27 agosto 2021, avrebbero imposto una verifica in concreto dell’esistenza (e della permanenza) di tensioni e di contrasti fra le parti.
Analoghi vizi emergono dall’esame del decreto della Prefettura di Siracusa del 27 ottobre 2022 di non accoglimento dell’istanza tesa alla revoca del provvedimento di divieto di detenzione armi, munizioni e materiali esplodenti, in quanto la evidenziata non emersione di elementi di novità (ritenuti necessari al fine di consentire di mutare il giudizio di inaffidabilità) non è sostenuta da idonei elementi di riscontro.
3.3. Alla caducazione dei sopra citati provvedimenti concernenti la misura inibitoria (divieto di detenzione di armi, munizioni e materiali esplodenti) consegue l’annullamento dell’impugnato decreto del Questore di Siracusa di revoca della licenza di porto di fucile per uso caccia, stante il “ rapporto di presupposizione e di conseguenzialità immediata, diretta e necessaria ” fra i due atti (cfr., ex plurimis , Cons. Stato, sez. III, 8 agosto 2025, n. 6976; Cons. Stato, sez. III, 21 maggio 2025, n. 4348).
3.4. Quanto alla proposta domanda risarcitoria (per i danni derivanti dalla emanazione e del protrarsi del provvedimento impugnato, per non avere potuto esercitare l’attività venatoria, pur sopportando il costo del mantenimento dei cani da caccia, di quelli del canile del veterinario e dell’azienda faunistico venatoria, che paga concessione regionale) essa si rivela infondata.
Ed invero, il danneggiato deve, ex art. 2697 cod. civ., provare tutti gli elementi costitutivi della relativa domanda e, in particolare, sia i presupposti di carattere oggettivo (prova del danno e del suo ammontare, ingiustizia dello stesso, nesso causale) sia quelli di carattere soggettivo (dolo o colpa del danneggiante); anche l'esistenza del danno ingiusto, lamentato in giudizio, deve formare oggetto di un puntuale onere probatorio in capo al soggetto che ne chieda il risarcimento, non costituendo quest'ultimo una conseguenza automatica dell'annullamento giurisdizionale o dell’accertamento dell’illegittimità dell’atto amministrativo. In proposito non soccorre, infatti, il metodo acquisitivo; né l'esistenza del danno può essere presunta quale conseguenza dell'illegittimità provvedimentale in cui l'Amministrazione sia incorsa. Spetta dunque al danneggiato fornire in giudizio la prova di tutti gli elementi costitutivi della fattispecie risarcitoria e, quindi, in particolare, la presenza di un nesso causale che colleghi la condotta commissiva od omissiva della Pubblica Amministrazione all'evento dannoso, e l'effettività del danno di cui si invoca il ristoro, con la conseguenza che, ove manchi tale prova - come nel caso in esame - la domanda di risarcimento non può che essere respinta (cfr. Cons. Giust. Amm. Reg. Sic., sez. giur., 3 giugno 2024, n. 401).
4. In conclusione, il ricorso merita di essere accolto quanto alle proposte domande caducatorie, nei sensi e nei termini precisati, con conseguente annullamento dei provvedimenti avversati, mentre deve essere respinto quanto alla proposta domanda risarcitoria.
Sono espressamente fatti salvi gli ulteriori provvedimenti dell’Amministrazione.
5. L’accoglimento solo parziale del ricorso giustifica l’integrale compensazione delle spese di lite fra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, sezione staccata di Catania (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie quanto alle domande caducatorie, nei sensi e nei termini precisati, con conseguente annullamento dei provvedimenti avversati, mentre lo respinge quanto alla domanda risarcitoria.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'art. 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’art. 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte ricorrente e tutte le persone menzionate.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 19 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
IO IA AS, Presidente
NN IU NT AT, Primo Referendario, Estensore
Agata Gabriella Caudullo, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| NN IU NT AT | IO IA AS |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.