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Sentenza 16 gennaio 2026
Sentenza 16 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Salerno, sez. XIII, sentenza 16/01/2026, n. 232 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Salerno |
| Numero : | 232 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 232/2026
Depositata il 16/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SALERNO Sezione 13, riunita in udienza il 10/03/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
STANZIOLA MAURIZIO, Presidente
FINI OSCAR, Relatore
PANARIELLO CIRO, Giudice
in data 10/03/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 5437/2024 depositato il 25/07/2024
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Scafati
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INVITO AL PAGAMENTO n. 17256 TARI 2024
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1359/2025 depositato il
14/03/2025 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La società Ricorrente_1 s.r.l.,come in atti rappresentata e difesa, impugna l'avviso di pagamento riportato in epigrafe relativo al pagamento della TARI per l'a.i. 2024 notificato dal Comune di Scafati il 16.05.2024 per l'importo di € 24.101,00 denunciando le seguenti violazioni:
- violazione dell'articolo 8 del regolamento comunale della TARI, tassa sui rifiuti;
- violazione dell'art. 1, comma 693-701, legge 147/2013;
- l'erronea individuazione delle superfici tassabili;
- la violazione dell'art. 1 comma 693-701 L. 147/2013;
- l'errata individuazione della superficie tassabile;
- contestualmente viene chiesta l'applicazione dell'art. 1 comma 649 della legge 147/2013 sulla scorta delle interpretazioni autentiche fornite in materia dal M.E.F. con le risoluzioni n. 38997/14 e n. 2/DF/14; v
- violazione del d.lgs n. 116/2020;
Viene chiesta in conclusione l' applicazione delle pronunce di merito e di legittimità già formatesi sul punto, con tutte le conseguenze di legge.
Si costituisce ritualmente, sebbene in ritardo, il Comune di Scafati ,decadendo,tra l'altro,dalla facoltà di sollevare eccezioni in senso stretto. Il Comune resistente confuta punto per punto gli assunti di parte ricorrente, sottolineando il fatto che l'esclusione dall'imposizione TARI delle superfici ove si producono prevalentemente rifiuti da imballaggio terziario opera solo con riferimento alla quota variabile della tariffa, mentre resta dovuta la quota fissa, insistendo sul concetto che la quota fissa è sempre dovuta per intero sul mero presupposto del possesso o detenzione di superfici astrattamente idonee alla produzione di rifiuti.
Contestando così, tutti i motivi del ricorso,ne chiede la reiezione con le conseguenze di legge in ordine alle spese di lite.
Parte ricorrente presenta memorie illustrative.
All'udienza pubblica del 10 marzo 2025,sentite le parti costituite,la causa viene trattenuta in decisione e così di seguito definita.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I fatti di causa sono documentati e pacifici. Il ricorso,che ha il suo fondamento,merita di essere accolto.
In materia di TARI, istituita dalla legge di stabilità del 2014 e precisamente dalla L. 147 del 27 dicembre
2013 ,i commi da 641 a 668 dell'art. 1 della suddetta legge hanno disciplinato ,in maniera sufficientemente chiara,partendo dal presupposto del possesso o della detenzione a qualsiasi titolo di locali o aree scoperte, le casistiche applicative del tributo ed eventuali agevolazioni per le aree interessate, in presenza di determinati requisiti.
La società ricorrente opera nel settore della lavorazione e del trattamento dei profilati in alluminio e dei metalli in genere, nonchè nella produzione di semilavorati e prodotti finiti metallici, e per la sua attività industriale,produce rifiuti speciali che vengono smaltiti autonomamente attraverso l'attività di supporto e smaltimento da parte di imprese operanti in tale settore,come evidenziato dalla ricorrente con la documentazione acquisita agli atti di causa.
Sono state allegate numerose fatture,non contestate, di affidamento dello smaltimento di questi rifiuti speciali a ditte specializzate come la Società_1 s.r.l. di Nocera Inferiore e la Società_2 S.a.s. di Nominativo_1 con sede in Scafati che forniscono la prova di quanto affermato dalla Ricorrente_1 s.r.l.
Parte ricorrente ricordava che il Comune ,già nel 2023 aveva accertato che le superfici assoggettabili al tributo erano di 703 mq., specificando le zone, e in base a tale accertamento,aveva notificato apposito avviso con un importo di € 4.306,00 che veniva regolarmente pagato (vedi all. 9 al ricorso introduttivo con relativa quietanza di pagamento della Banca_1).
Decisive sul punto sono le sentenze della Cass. Sez. tributaria nn. 9858 e 9859 del 13.05.2016 che hanno dichiarato non dovuta la tassa Rifiuti per le aree destinate all'attività produttiva di rifiuti speciali se e quando il suo smaltimento risulti affidato,a propria cura e spese,a ditte competenti e a tanto abilitate.
Le sentenze citate e versate in atti ,in sintesi, hanno inequivocabilmente accertato che il Comune resistente può legittimamente applicare la Tari alle aree che parte ricorrente ha destinato ad uffici, vendite, servizi igienici e mensa per una superficie complessiva di 703 mq.
Dirimente al riguardo appare la sentenza della CGT di 2° gr della Campania Sez. distaccata di Salerno del
2023 ,anch'essa agli atti,che ha limitato l'azione impositiva del Comune di Scafati alle sole aree adibite ad uffici e servizi per 703 mq e in tal senso provvedeva.
Dottrina e copiosa giurisprudenza si sono allineate sulla corretta interpretazione dell'art. 1, co. 649, della legge n. 147/2013 (legge di Stabilità 2014), circa l'esclusione dall'ambito applicativo della TARI delle aree in cui si producono rifiuti speciali.
Ma vi è di più : con deliberazione consiliare n. 42 dell'8/06/2022, il Comune di Scafati ha adottato il regolamento che disciplina la tassa sui rifiuti che, all'art. 8, comma 3, espressamente consente al contribuente di inoltrare allo stesso Comune, entro “il mese di febbraio” dell'anno successivo a quello in cui si è verificato l'evento, la dichiarazione relativa alla sussistenza delle condizioni per ottenere agevolazioni, riduzioni o esenzioni e del modificarsi o del venir meno delle condizioni per beneficiare delle agevolazioni, riduzioni o esenzioni.
In tal modo al contribuente viene espressamente riconosciuto il diritto di comunicare all'Ente impositore la dichiarazione della sussistenza delle condizioni per ottenere le agevolazioni normativamente previste, entro il 28 febbraio 2025 per l'annualità d'imposta 2024.
Il Comune di Scafati, in violazione del Regolamento de quo, ha inviato l'avviso di pagamento oggetto della presente impugnazione il 16/05/2024, ovvero prima che la Ricorrente_1 s.r.l. potesse effettuare le comunicazioni richieste. Si è così risposto anche all'ultima censura che denunciava la violazione del D.Lgs. n. 116/2020 che ha recepito il c.d." Pacchetto Economia circolare" dell'UE,introducendo in sintesi una nuova e più ampia definizione di rifiuto urbano,con, in definitiva, un impatto significativo su aziende e Comuni.
Tutto quanto osservato e considerato, nel condividere le motivazioni riportate dalle citate sentenze ,versate in atti, occorre riconoscere che l'autonoma,ancorchè incoerente, valutazione eseguita dal Comune circa l'assoggettabilità delle aree al tributo de quo , non può trovare l'adesione di questo giudice, in quanto l'erronea e distorta individuazione della superficie tassabile ,operata dallo stesso Comune, si pone in evidente contrasto con le valutazioni effettuate nell'anno precedente e con quelle fatte dal giudicante nelle sentenze citate , nelle quali vengono tra l'altro individuate le aree e le superfici detenute dalla Ricorrente_1 s.r.l., dichiarate non assoggettabili al tributo .
Resta fermo e si conferma,allo stato, la tassabilità delle superfici limitata ai 703 mq delle sole aree adibite alla vendita, agli uffici nonché agli ambienti ad uso spogliatoi, mense e locali igienici.
Taluni aspetti particolari della questione costituiscono giusto motivo per disporre la compensazione delle spese.
P.Q.M.
La CORTE accoglie il ricorso e,per l'effetto,annulla l'atto impugnato.
Spese del giudizio compensate fra le parti.
Salerno, 10 marzo 2025
Il Relatore Il Presidente
Oscar Fini AU ST
Depositata il 16/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SALERNO Sezione 13, riunita in udienza il 10/03/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
STANZIOLA MAURIZIO, Presidente
FINI OSCAR, Relatore
PANARIELLO CIRO, Giudice
in data 10/03/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 5437/2024 depositato il 25/07/2024
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Scafati
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INVITO AL PAGAMENTO n. 17256 TARI 2024
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1359/2025 depositato il
14/03/2025 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La società Ricorrente_1 s.r.l.,come in atti rappresentata e difesa, impugna l'avviso di pagamento riportato in epigrafe relativo al pagamento della TARI per l'a.i. 2024 notificato dal Comune di Scafati il 16.05.2024 per l'importo di € 24.101,00 denunciando le seguenti violazioni:
- violazione dell'articolo 8 del regolamento comunale della TARI, tassa sui rifiuti;
- violazione dell'art. 1, comma 693-701, legge 147/2013;
- l'erronea individuazione delle superfici tassabili;
- la violazione dell'art. 1 comma 693-701 L. 147/2013;
- l'errata individuazione della superficie tassabile;
- contestualmente viene chiesta l'applicazione dell'art. 1 comma 649 della legge 147/2013 sulla scorta delle interpretazioni autentiche fornite in materia dal M.E.F. con le risoluzioni n. 38997/14 e n. 2/DF/14; v
- violazione del d.lgs n. 116/2020;
Viene chiesta in conclusione l' applicazione delle pronunce di merito e di legittimità già formatesi sul punto, con tutte le conseguenze di legge.
Si costituisce ritualmente, sebbene in ritardo, il Comune di Scafati ,decadendo,tra l'altro,dalla facoltà di sollevare eccezioni in senso stretto. Il Comune resistente confuta punto per punto gli assunti di parte ricorrente, sottolineando il fatto che l'esclusione dall'imposizione TARI delle superfici ove si producono prevalentemente rifiuti da imballaggio terziario opera solo con riferimento alla quota variabile della tariffa, mentre resta dovuta la quota fissa, insistendo sul concetto che la quota fissa è sempre dovuta per intero sul mero presupposto del possesso o detenzione di superfici astrattamente idonee alla produzione di rifiuti.
Contestando così, tutti i motivi del ricorso,ne chiede la reiezione con le conseguenze di legge in ordine alle spese di lite.
Parte ricorrente presenta memorie illustrative.
All'udienza pubblica del 10 marzo 2025,sentite le parti costituite,la causa viene trattenuta in decisione e così di seguito definita.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I fatti di causa sono documentati e pacifici. Il ricorso,che ha il suo fondamento,merita di essere accolto.
In materia di TARI, istituita dalla legge di stabilità del 2014 e precisamente dalla L. 147 del 27 dicembre
2013 ,i commi da 641 a 668 dell'art. 1 della suddetta legge hanno disciplinato ,in maniera sufficientemente chiara,partendo dal presupposto del possesso o della detenzione a qualsiasi titolo di locali o aree scoperte, le casistiche applicative del tributo ed eventuali agevolazioni per le aree interessate, in presenza di determinati requisiti.
La società ricorrente opera nel settore della lavorazione e del trattamento dei profilati in alluminio e dei metalli in genere, nonchè nella produzione di semilavorati e prodotti finiti metallici, e per la sua attività industriale,produce rifiuti speciali che vengono smaltiti autonomamente attraverso l'attività di supporto e smaltimento da parte di imprese operanti in tale settore,come evidenziato dalla ricorrente con la documentazione acquisita agli atti di causa.
Sono state allegate numerose fatture,non contestate, di affidamento dello smaltimento di questi rifiuti speciali a ditte specializzate come la Società_1 s.r.l. di Nocera Inferiore e la Società_2 S.a.s. di Nominativo_1 con sede in Scafati che forniscono la prova di quanto affermato dalla Ricorrente_1 s.r.l.
Parte ricorrente ricordava che il Comune ,già nel 2023 aveva accertato che le superfici assoggettabili al tributo erano di 703 mq., specificando le zone, e in base a tale accertamento,aveva notificato apposito avviso con un importo di € 4.306,00 che veniva regolarmente pagato (vedi all. 9 al ricorso introduttivo con relativa quietanza di pagamento della Banca_1).
Decisive sul punto sono le sentenze della Cass. Sez. tributaria nn. 9858 e 9859 del 13.05.2016 che hanno dichiarato non dovuta la tassa Rifiuti per le aree destinate all'attività produttiva di rifiuti speciali se e quando il suo smaltimento risulti affidato,a propria cura e spese,a ditte competenti e a tanto abilitate.
Le sentenze citate e versate in atti ,in sintesi, hanno inequivocabilmente accertato che il Comune resistente può legittimamente applicare la Tari alle aree che parte ricorrente ha destinato ad uffici, vendite, servizi igienici e mensa per una superficie complessiva di 703 mq.
Dirimente al riguardo appare la sentenza della CGT di 2° gr della Campania Sez. distaccata di Salerno del
2023 ,anch'essa agli atti,che ha limitato l'azione impositiva del Comune di Scafati alle sole aree adibite ad uffici e servizi per 703 mq e in tal senso provvedeva.
Dottrina e copiosa giurisprudenza si sono allineate sulla corretta interpretazione dell'art. 1, co. 649, della legge n. 147/2013 (legge di Stabilità 2014), circa l'esclusione dall'ambito applicativo della TARI delle aree in cui si producono rifiuti speciali.
Ma vi è di più : con deliberazione consiliare n. 42 dell'8/06/2022, il Comune di Scafati ha adottato il regolamento che disciplina la tassa sui rifiuti che, all'art. 8, comma 3, espressamente consente al contribuente di inoltrare allo stesso Comune, entro “il mese di febbraio” dell'anno successivo a quello in cui si è verificato l'evento, la dichiarazione relativa alla sussistenza delle condizioni per ottenere agevolazioni, riduzioni o esenzioni e del modificarsi o del venir meno delle condizioni per beneficiare delle agevolazioni, riduzioni o esenzioni.
In tal modo al contribuente viene espressamente riconosciuto il diritto di comunicare all'Ente impositore la dichiarazione della sussistenza delle condizioni per ottenere le agevolazioni normativamente previste, entro il 28 febbraio 2025 per l'annualità d'imposta 2024.
Il Comune di Scafati, in violazione del Regolamento de quo, ha inviato l'avviso di pagamento oggetto della presente impugnazione il 16/05/2024, ovvero prima che la Ricorrente_1 s.r.l. potesse effettuare le comunicazioni richieste. Si è così risposto anche all'ultima censura che denunciava la violazione del D.Lgs. n. 116/2020 che ha recepito il c.d." Pacchetto Economia circolare" dell'UE,introducendo in sintesi una nuova e più ampia definizione di rifiuto urbano,con, in definitiva, un impatto significativo su aziende e Comuni.
Tutto quanto osservato e considerato, nel condividere le motivazioni riportate dalle citate sentenze ,versate in atti, occorre riconoscere che l'autonoma,ancorchè incoerente, valutazione eseguita dal Comune circa l'assoggettabilità delle aree al tributo de quo , non può trovare l'adesione di questo giudice, in quanto l'erronea e distorta individuazione della superficie tassabile ,operata dallo stesso Comune, si pone in evidente contrasto con le valutazioni effettuate nell'anno precedente e con quelle fatte dal giudicante nelle sentenze citate , nelle quali vengono tra l'altro individuate le aree e le superfici detenute dalla Ricorrente_1 s.r.l., dichiarate non assoggettabili al tributo .
Resta fermo e si conferma,allo stato, la tassabilità delle superfici limitata ai 703 mq delle sole aree adibite alla vendita, agli uffici nonché agli ambienti ad uso spogliatoi, mense e locali igienici.
Taluni aspetti particolari della questione costituiscono giusto motivo per disporre la compensazione delle spese.
P.Q.M.
La CORTE accoglie il ricorso e,per l'effetto,annulla l'atto impugnato.
Spese del giudizio compensate fra le parti.
Salerno, 10 marzo 2025
Il Relatore Il Presidente
Oscar Fini AU ST