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Sentenza 3 dicembre 2025
Sentenza 3 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 03/12/2025, n. 3905 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 3905 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, Quarta Sezione Civile, in persona del Giudice dott.ssa
RA Tedesco, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 4989 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2024 vertente
TRA
, , Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5
, , rappresentati e difesi, in virtù di mandato in atti, Parte_6 Parte_7 dall'avv. Iole Martone, presso il cui studio elettivamente domiciliano in Caianiello alla via Montano dei Rossi n. 65/B;
ATTORI
E
, Parte_8 Parte_9 Controparte_1 Controparte_2 CP_2
, e il in persona dell'amministratore p.t.,
[...] Controparte_3 Controparte_4 rappresentati e difesi, in virtù di mandato in atti, dall'avv. Batolomeo Spaziano, presso lo studio del quale elettivamente domiciliano in Vairano Patenora alla via Volturno n. 108;
CONVENUTI
NONCHE'
, rappresentato e difeso, in virtù di mandato in atti, dall'avv. Angelo Musco, Controparte_5 presso lo studio del quale elettivamente domicilia in Vairano Patenora alla via Abbruzzi n. 72;
CONVENUTO
NONCHE'
1 e , rappresentati e difesi, in virtù di mandato in atti dagli Controparte_6 Controparte_7 avv.ti Sanguigno Andrea e Sanguigno Maria, presso i cui domicili digitali elettivamente domiciliano;
CONVENUTI
NONCHE'
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa, Controparte_8 in virtù di mandato in atti, dall'avv. Luca Geremia, presso il cui studio elettivamente domicilia in
Vairano Patenora alla via Volturno n. 92;
CONVENUTA
NONCHE'
; Controparte_9
CONVENUTA CONTUMACE
NONCHE'
; CP_10
CONVENUTA CONTUMACE
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ai sensi dell'art. 281 undecies c.p.c. e pedissequo decreto Parte_1
, Parte_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5 Parte_6 Parte_7
hanno citato in giudizio , , , anche
[...] Parte_8 Parte_9 Controparte_1 quale erede di Persona_1 Controparte_2 Controparte_2 Controparte_3
, Controparte_11 Controparte_5 Controparte_6 Controparte_7 [...]
e la società chiedendo di accertare e dichiarare CP_9 Controparte_8
l'interclusione del fondo identificato al N.C.E.U. del Comune di Vairano Patenora, foglio 29 particella 5450, di proprietà degli istanti, e, per l'effetto, di costituire la servitù coattiva di cavidotto sulla particella 5328, identificata al foglio 29, del detto Comune di Vairano Patenora per garantire il passaggio dei sottoservizi e quindi l'allaccio del fabbricato di proprietà degli istanti alla rete elettrica nazionale, all'acquedotto comunale e/o nazionale, alla rete di distribuzione del metano cittadino e/o del gas, alla linea telefonica e alla fibra ottica digitale ovvero ad ogni altra utenza essenziale all'ordinario svolgimento della vita quotidiana, con determinazione della misura della
2 indennità da corrispondere ai sensi di legge in favore del fondo servente ed ordine di trascrizione della pronuncia.
Si sono costituiti , Parte_8 Parte_9 Controparte_1 Controparte_2
ed il eccependo, in via Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4 preliminare, la improcedibilità della domanda per omesso tentativo di mediazione nei confronti di tutti i litisconsorti necessari e la violazione del principio del litisconsorzio necessario. Nel merito, hanno chiesto il rigetto della domanda proposta, in quanto infondata in fatto ed in diritto, nonché, in subordine, la dichiarazione di nullità dell'atto costitutivo della servitù di passaggio.
Si è costituito , eccependo in via preliminare l'omesso esperimento della Controparte_5 procedura di mediazione nei confronti di tutti i litisconsorti necessari e non opponendosi, nel merito, all'accoglimento della domanda proposta.
Si sono costituiti e aderendo alla domanda proposta dagli Controparte_6 Controparte_7 attori.
Si è costituita la società aderendo alla domanda proposta dagli Controparte_8 attori.
Non si è costituita , sebbene ritualmente citata, e, pertanto, ne va confermata la Controparte_9 contumacia già dichiarata all'udienza del 4.12.2024.
Alla predetta udienza, inoltre, considerato che la domanda proposta dagli attori, avente ad oggetto la costituzione coattiva di una servitù, presuppone il litisconsorzio necessario con tutti i comproprietari del fondo servente, agli attori è stato ordinato di integrare il contradditorio nei confronti di tutti i proprietari del fondo servente e nei confronti di , che risulta trustee CP_10 nell'ambito di un trust avente ad oggetto la particella di proprietà di . Controparte_3
Gli attori hanno provveduto ad integrare il contradditorio nei confronti di , che, CP_10 sebbene ritualmente citata, non si è costituita e, pertanto, ne va dichiarata la contumacia.
Non hanno, invece, provveduto ad integrare il contradditorio nei confronti di tutti i proprietari del fondo servente, nello specifico nei confronti degli eredi di . Persona_1
Pertanto, va dichiarata l'estinzione del giudizio per omessa integrazione del contradditorio nei confronti di tutti i litisconsorti necessari.
Invero, come emerge dallo stesso atto di citazione, proprietaria del fondo servente risulta essere anche , deceduta in data 19.10.2014. Persona_1
Gli attori hanno citato quale erede di quest'ultima, oltre che in proprio, , il quale, Controparte_1 tuttavia, si è costituito solo in proprio e non quale erede di . Persona_1
3 Gli attori non hanno dimostrato che è erede di e non hanno citato Controparte_1 Persona_1 altri soggetti quali eredi di quest'ultima.
Pertanto, non risulta integrato il contraddittorio nei confronti degli eredi di , con Persona_1 conseguente estinzione della domanda, ai sensi dell'art. 307, comma 3, c.p.c.
Quanto alla regolazione delle spese di lite, occorre rilevare che l'art. 310, comma 4, c.p.c. stabilisce che le spese del processo estinto stanno a carico delle parti che le hanno anticipate.
Secondo costante orientamento della Suprema Corte, il principio fissato dall'art. 310 c.p.c. non trova applicazione quando insorga controversia in ordine alla estinzione del processo stesso (cfr.
Cass. 7943/10; Cass. 13736/05; Cass. 1513/06; più di recente, Cass. 533/2016; Cass. 20432/2018), ma nel caso di specie non risulta insorta controversia in ordine alla causa di estinzione del giudizio.
Pertanto, le spese di lite vengono interamente compensate, anche in considerazione della particolarità della controversia e della motivazione della decisione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, Quarta Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla domanda in epigrafe, così provvede:
a) dichiara la contumacia di e;
Controparte_9 CP_10
b) dichiara l'estinzione del giudizio;
c) compensa le spese di lite.
Così deciso in Santa Maria Capua Vetere, il 3.12.2025
Il Giudice,
dott.ssa RA Tedesco
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, Quarta Sezione Civile, in persona del Giudice dott.ssa
RA Tedesco, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 4989 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2024 vertente
TRA
, , Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5
, , rappresentati e difesi, in virtù di mandato in atti, Parte_6 Parte_7 dall'avv. Iole Martone, presso il cui studio elettivamente domiciliano in Caianiello alla via Montano dei Rossi n. 65/B;
ATTORI
E
, Parte_8 Parte_9 Controparte_1 Controparte_2 CP_2
, e il in persona dell'amministratore p.t.,
[...] Controparte_3 Controparte_4 rappresentati e difesi, in virtù di mandato in atti, dall'avv. Batolomeo Spaziano, presso lo studio del quale elettivamente domiciliano in Vairano Patenora alla via Volturno n. 108;
CONVENUTI
NONCHE'
, rappresentato e difeso, in virtù di mandato in atti, dall'avv. Angelo Musco, Controparte_5 presso lo studio del quale elettivamente domicilia in Vairano Patenora alla via Abbruzzi n. 72;
CONVENUTO
NONCHE'
1 e , rappresentati e difesi, in virtù di mandato in atti dagli Controparte_6 Controparte_7 avv.ti Sanguigno Andrea e Sanguigno Maria, presso i cui domicili digitali elettivamente domiciliano;
CONVENUTI
NONCHE'
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa, Controparte_8 in virtù di mandato in atti, dall'avv. Luca Geremia, presso il cui studio elettivamente domicilia in
Vairano Patenora alla via Volturno n. 92;
CONVENUTA
NONCHE'
; Controparte_9
CONVENUTA CONTUMACE
NONCHE'
; CP_10
CONVENUTA CONTUMACE
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ai sensi dell'art. 281 undecies c.p.c. e pedissequo decreto Parte_1
, Parte_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5 Parte_6 Parte_7
hanno citato in giudizio , , , anche
[...] Parte_8 Parte_9 Controparte_1 quale erede di Persona_1 Controparte_2 Controparte_2 Controparte_3
, Controparte_11 Controparte_5 Controparte_6 Controparte_7 [...]
e la società chiedendo di accertare e dichiarare CP_9 Controparte_8
l'interclusione del fondo identificato al N.C.E.U. del Comune di Vairano Patenora, foglio 29 particella 5450, di proprietà degli istanti, e, per l'effetto, di costituire la servitù coattiva di cavidotto sulla particella 5328, identificata al foglio 29, del detto Comune di Vairano Patenora per garantire il passaggio dei sottoservizi e quindi l'allaccio del fabbricato di proprietà degli istanti alla rete elettrica nazionale, all'acquedotto comunale e/o nazionale, alla rete di distribuzione del metano cittadino e/o del gas, alla linea telefonica e alla fibra ottica digitale ovvero ad ogni altra utenza essenziale all'ordinario svolgimento della vita quotidiana, con determinazione della misura della
2 indennità da corrispondere ai sensi di legge in favore del fondo servente ed ordine di trascrizione della pronuncia.
Si sono costituiti , Parte_8 Parte_9 Controparte_1 Controparte_2
ed il eccependo, in via Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4 preliminare, la improcedibilità della domanda per omesso tentativo di mediazione nei confronti di tutti i litisconsorti necessari e la violazione del principio del litisconsorzio necessario. Nel merito, hanno chiesto il rigetto della domanda proposta, in quanto infondata in fatto ed in diritto, nonché, in subordine, la dichiarazione di nullità dell'atto costitutivo della servitù di passaggio.
Si è costituito , eccependo in via preliminare l'omesso esperimento della Controparte_5 procedura di mediazione nei confronti di tutti i litisconsorti necessari e non opponendosi, nel merito, all'accoglimento della domanda proposta.
Si sono costituiti e aderendo alla domanda proposta dagli Controparte_6 Controparte_7 attori.
Si è costituita la società aderendo alla domanda proposta dagli Controparte_8 attori.
Non si è costituita , sebbene ritualmente citata, e, pertanto, ne va confermata la Controparte_9 contumacia già dichiarata all'udienza del 4.12.2024.
Alla predetta udienza, inoltre, considerato che la domanda proposta dagli attori, avente ad oggetto la costituzione coattiva di una servitù, presuppone il litisconsorzio necessario con tutti i comproprietari del fondo servente, agli attori è stato ordinato di integrare il contradditorio nei confronti di tutti i proprietari del fondo servente e nei confronti di , che risulta trustee CP_10 nell'ambito di un trust avente ad oggetto la particella di proprietà di . Controparte_3
Gli attori hanno provveduto ad integrare il contradditorio nei confronti di , che, CP_10 sebbene ritualmente citata, non si è costituita e, pertanto, ne va dichiarata la contumacia.
Non hanno, invece, provveduto ad integrare il contradditorio nei confronti di tutti i proprietari del fondo servente, nello specifico nei confronti degli eredi di . Persona_1
Pertanto, va dichiarata l'estinzione del giudizio per omessa integrazione del contradditorio nei confronti di tutti i litisconsorti necessari.
Invero, come emerge dallo stesso atto di citazione, proprietaria del fondo servente risulta essere anche , deceduta in data 19.10.2014. Persona_1
Gli attori hanno citato quale erede di quest'ultima, oltre che in proprio, , il quale, Controparte_1 tuttavia, si è costituito solo in proprio e non quale erede di . Persona_1
3 Gli attori non hanno dimostrato che è erede di e non hanno citato Controparte_1 Persona_1 altri soggetti quali eredi di quest'ultima.
Pertanto, non risulta integrato il contraddittorio nei confronti degli eredi di , con Persona_1 conseguente estinzione della domanda, ai sensi dell'art. 307, comma 3, c.p.c.
Quanto alla regolazione delle spese di lite, occorre rilevare che l'art. 310, comma 4, c.p.c. stabilisce che le spese del processo estinto stanno a carico delle parti che le hanno anticipate.
Secondo costante orientamento della Suprema Corte, il principio fissato dall'art. 310 c.p.c. non trova applicazione quando insorga controversia in ordine alla estinzione del processo stesso (cfr.
Cass. 7943/10; Cass. 13736/05; Cass. 1513/06; più di recente, Cass. 533/2016; Cass. 20432/2018), ma nel caso di specie non risulta insorta controversia in ordine alla causa di estinzione del giudizio.
Pertanto, le spese di lite vengono interamente compensate, anche in considerazione della particolarità della controversia e della motivazione della decisione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, Quarta Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla domanda in epigrafe, così provvede:
a) dichiara la contumacia di e;
Controparte_9 CP_10
b) dichiara l'estinzione del giudizio;
c) compensa le spese di lite.
Così deciso in Santa Maria Capua Vetere, il 3.12.2025
Il Giudice,
dott.ssa RA Tedesco
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