CASS
Sentenza 14 aprile 2025
Sentenza 14 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 14/04/2025, n. 14497 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 14497 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2025 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: NDOUR SAMBA nato il [...] avverso la sentenza del 05/06/2024 della CORTEPPPELLO di LECCE visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE SGADARI;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale IN EN, che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio;
udito il difensore, Avv. Salvatore Centonze, che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso;
RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Lecce, parzialmente riformando la sentenza del Tribunale di Lecce, emessa il 21 maggio 2018, ha confermato la responsabilità del ricorrente per il reato di ricettazione di alcuni indumenti con marchi contraffatti, condannandolo a mesi quattro di reclusione ed euro 200,00 di multa, oltre al risarcimento del danno nei confronti della parte civile. Penale Sent. Sez. 2 Num. 14497 Anno 2025 Presidente: BELTRANI SERGIO Relatore: SGADARI GIUSEPPE Data Udienza: 14/03/2025 2. Ricorre per cassazione BA ND, deducendo, con unico motivo, vizio della motivazione per non avere la Corte sostituito la pena detentiva con quella pecuniaria (così come richiestole con le conclusioni scritte depositate nel processo di secondo grado), sulla sola circostanza che l'imputato non versasse in condizioni economiche abbienti, per essere stato ammesso al patrocinio a spese dello Stato, con conseguente prognosi negativa in ordine all'adempimento dell'obbligazione di pagamento della pena pecuniaria. Non sarebbe stata valutata neanche la possibilità di una conversione della pena idonea a tenere conto delle condizioni disagiate del ricorrente e di un pagamento rateale della sanzione, così come era stato richiesto dalla difesa. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è fondato. Deve ricordarsi che la sostituzione delle pene detentive brevi con pena pecuniaria è rimessa alla valutazione discrezionale del giudice ed è consentita anche nei confronti dell'imputato che versi in condizioni economiche disagiate, in quanto la prognosi di inadempimento ostativa si riferisce soltanto alle pene sostitutive accompagnate da prescrizioni (In motivazione la Corte ha precisato che il disposto dell'art. 56-quater della legge 24 novembre 1981, n. 689, introdotto dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, individuando un ampio intervallo tra il valore minimo ed il valore massimo di conversione giornaliero, permette al giudice di accedere ad una determinazione che, tenendo conto delle condizioni economiche del soggetto, al contempo garantisca il rispetto delle finalità rieducative e di prevenzione proprie della pena). (Sez. 6, n. 29192 del 28/05/2024, Cerasoli, Rv. 286771-01) Il Collegio non ignora il diverso orientamento secondo cui, in tema di pene sostitutive di pene detentive brevi, il giudice può rigettare la richiesta di applicazione della sanzione pecuniaria, pur concedibile a colui che si trovi in disagiate condizioni economiche, nel caso in cui formuli, in base ad elementi di fatto, un giudizio sulla solvibilità del reo con prognosi negativa in ordine alla capacità di adempimento. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto corretta la decisione del giudice di merito di diniego della sostituzione sul rilievo che l'imputato era stato ammesso al gratuito patrocinio dei non abbienti) (Sez. 2, n. 15927 del 20/02/2024, Cisse, Rv. 286318-01). Tuttavia, la fondatezza del ricorso risiede nella circostanza che la Corte di appello non ha valutato appieno l'istanza di conversione in tutto il suo raggio, dal momento che era stata chiesta la conversione in pena pecuniaria con un ragguaglio al minimo consentito di 5 euro al giorno e con la possibilità di rateizzare la sanzione proprio in forza delle condizioni di indigenza del ricorrente che avevano fr 2 determinato la sua ammissione al patrocinio a spese dello Stato, che quest'ultimo aveva consapevolmente ammesso. Ne deve conseguire l'annullamento della sentenza impugnata per consentire una adeguata, nuova valutazione della istanza contenuta nelle conclusioni scritte adottate nel processo di appello.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla valutazione inerente alla sostituzione della pena detentiva, con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte di appello di Lecce. Dichiara irrevocabile l'affermazione di responsabilità. Così deciso, il 14/03/2025.
udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE SGADARI;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale IN EN, che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio;
udito il difensore, Avv. Salvatore Centonze, che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso;
RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Lecce, parzialmente riformando la sentenza del Tribunale di Lecce, emessa il 21 maggio 2018, ha confermato la responsabilità del ricorrente per il reato di ricettazione di alcuni indumenti con marchi contraffatti, condannandolo a mesi quattro di reclusione ed euro 200,00 di multa, oltre al risarcimento del danno nei confronti della parte civile. Penale Sent. Sez. 2 Num. 14497 Anno 2025 Presidente: BELTRANI SERGIO Relatore: SGADARI GIUSEPPE Data Udienza: 14/03/2025 2. Ricorre per cassazione BA ND, deducendo, con unico motivo, vizio della motivazione per non avere la Corte sostituito la pena detentiva con quella pecuniaria (così come richiestole con le conclusioni scritte depositate nel processo di secondo grado), sulla sola circostanza che l'imputato non versasse in condizioni economiche abbienti, per essere stato ammesso al patrocinio a spese dello Stato, con conseguente prognosi negativa in ordine all'adempimento dell'obbligazione di pagamento della pena pecuniaria. Non sarebbe stata valutata neanche la possibilità di una conversione della pena idonea a tenere conto delle condizioni disagiate del ricorrente e di un pagamento rateale della sanzione, così come era stato richiesto dalla difesa. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è fondato. Deve ricordarsi che la sostituzione delle pene detentive brevi con pena pecuniaria è rimessa alla valutazione discrezionale del giudice ed è consentita anche nei confronti dell'imputato che versi in condizioni economiche disagiate, in quanto la prognosi di inadempimento ostativa si riferisce soltanto alle pene sostitutive accompagnate da prescrizioni (In motivazione la Corte ha precisato che il disposto dell'art. 56-quater della legge 24 novembre 1981, n. 689, introdotto dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, individuando un ampio intervallo tra il valore minimo ed il valore massimo di conversione giornaliero, permette al giudice di accedere ad una determinazione che, tenendo conto delle condizioni economiche del soggetto, al contempo garantisca il rispetto delle finalità rieducative e di prevenzione proprie della pena). (Sez. 6, n. 29192 del 28/05/2024, Cerasoli, Rv. 286771-01) Il Collegio non ignora il diverso orientamento secondo cui, in tema di pene sostitutive di pene detentive brevi, il giudice può rigettare la richiesta di applicazione della sanzione pecuniaria, pur concedibile a colui che si trovi in disagiate condizioni economiche, nel caso in cui formuli, in base ad elementi di fatto, un giudizio sulla solvibilità del reo con prognosi negativa in ordine alla capacità di adempimento. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto corretta la decisione del giudice di merito di diniego della sostituzione sul rilievo che l'imputato era stato ammesso al gratuito patrocinio dei non abbienti) (Sez. 2, n. 15927 del 20/02/2024, Cisse, Rv. 286318-01). Tuttavia, la fondatezza del ricorso risiede nella circostanza che la Corte di appello non ha valutato appieno l'istanza di conversione in tutto il suo raggio, dal momento che era stata chiesta la conversione in pena pecuniaria con un ragguaglio al minimo consentito di 5 euro al giorno e con la possibilità di rateizzare la sanzione proprio in forza delle condizioni di indigenza del ricorrente che avevano fr 2 determinato la sua ammissione al patrocinio a spese dello Stato, che quest'ultimo aveva consapevolmente ammesso. Ne deve conseguire l'annullamento della sentenza impugnata per consentire una adeguata, nuova valutazione della istanza contenuta nelle conclusioni scritte adottate nel processo di appello.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla valutazione inerente alla sostituzione della pena detentiva, con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte di appello di Lecce. Dichiara irrevocabile l'affermazione di responsabilità. Così deciso, il 14/03/2025.