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21 marzo 1968
21 marzo 1968
Art. 17. Convalida degli eletti
Al Consiglio regionale e' riservata la convalida della elezione dei propri componenti, secondo le norme del suo regolamento interno.
Nessuna elezione puo' essere convalidata prima che siano trascorsi quindici giorni dalla proclamazione.
In sede di convalida il Consiglio regionale deve esaminare d'ufficio la condizione degli eletti e, quando sussista qualcuna delle cause di ineleggibilita' previste dalla legge, deve annullare la elezione provvedendo alla sostituzione con chi ne ha diritto.
La deliberazione deve essere, nel giorno successivo, depositata nella segreteria del Consiglio per la immediata pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della regione e per la notificazione, entro cinque giorni, a coloro la cui elezione sia stata annullata.
Il Consiglio regionale non puo' annullare la elezione per vizi delle operazioni elettorali.
Al Consiglio regionale e' riservata la convalida della elezione dei propri componenti, secondo le norme del suo regolamento interno.
Nessuna elezione puo' essere convalidata prima che siano trascorsi quindici giorni dalla proclamazione.
In sede di convalida il Consiglio regionale deve esaminare d'ufficio la condizione degli eletti e, quando sussista qualcuna delle cause di ineleggibilita' previste dalla legge, deve annullare la elezione provvedendo alla sostituzione con chi ne ha diritto.
La deliberazione deve essere, nel giorno successivo, depositata nella segreteria del Consiglio per la immediata pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della regione e per la notificazione, entro cinque giorni, a coloro la cui elezione sia stata annullata.
Il Consiglio regionale non puo' annullare la elezione per vizi delle operazioni elettorali.
Commentario • 1
- 1. Riforma elettorale per l'elezione di Camera e Senato (c.d. Porcellum)Accesso limitatoRedazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 28 dicembre 2005 · 0.6964824
Giurisprudenza • 20
- 1. TAR Cagliari, sez. II, sentenza breve 07/08/2017, n. 532Provvedimento: […] 12 novembre 2013, n. 1, rinviando alle leggi statali in materia di ineleggibilità, rende applicabile anche l'art. 17 della legge n. 108 del 1968, che riserva al Consiglio regionale «la convalida della elezione dei propri componenti, secondo le norme del suo regolamento interno», ciò che rileva nel caso di specie è l'incidenza del provvedimento impugnato sul diritto di elettorato passivo del ricorrente, […]Leggi di più...
- compensazione delle spese·
- art. 60 cod. proc. amm.·
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- sospensione cautelare dalla carica·
- giurisdizione·
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