TRIB
Sentenza 8 luglio 2025
Sentenza 8 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, sentenza 08/07/2025, n. 963 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | 963 |
| Data del deposito : | 8 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VELLETRI
Sezione Lavoro
in persona del giudice IE GE OZ ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al numero 2418 del ruolo generale dell'anno 2022, promossa
DA
, elettivamente domiciliato in Roma via Monasterace n. Parte_1
114, presso lo studio del procuratore stabilito presso lo studio Parte_2 dell'Avvocato Alessio Melissa, con il quale agisce d'intesa, e che lo rappresenta e difende
OPPONENTE
CONTRO
, con sede in Roma, in persona del procuratore Controparte_1
Dott. , elettivamente domiciliata in Portici (Na) corso Garibaldi n. 85, presso lo CP_2 studio del procuratore Avv. Pasquale Eboli, che la rappresenta e difende
NONCHE'
con sede in Roma, in persona del legale rappresentante pro-tempore, elettivamente CP_3 domiciliato in Roma via Cesare Beccaria n. 29, presso la propria Avvocatura Distrettuale, rappresentato e difeso dal procuratore Avv. Sebastiano Cubeddu
OPPOSTI
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso depositato il 5 maggio 2022, ha rappresentato di Parte_1 aver ricevuto il 6 aprile 2022 la notifica dell'intimazione di pagamento n. 09720199056775688, emessa, tra l'altro, all'avviso di addebito n. 39720150015974843, relativo a contributi IVS risalenti per gli anni 2014 e 2015, di € 2.355,55.
Il ricorrente ha impugnato l'intimazione di pagamento, affermando la prescrizione dei crediti CP_ e la mancata notifica dell'avviso di addebito;
ha quindi convenuto in giudizio e
[...]
, chiedendo che il giudice annulli l'avviso di addebito n. 39720150015974843. Controparte_1
1.1. Si è costituita in giudizio che ha contestato quanto Controparte_1 dedotto da parte ricorrente e chiesto, nel merito, il suo rigetto. CP_
1.2. Si è costituito in giudizio che ha eccepito l'inammissibilità dell'opposizione e chiesto, nel merito, il rigetto del ricorso.
2. All'udienza odierna la causa è stata discussa e decisa come da motivazione e dispositivo in calce di cui è stata data lettura.
3. ha domandato la riunione del presente giudizio alla Controparte_1 causa avente R.G. n. 2418/22.
3.1. Ritiene l'Ufficio, stante la diversità dei titoli cui i giudizi di opposizione si riferiscono, di procedere all'esame distinto dei giudizi. CP_
4. ha eccepito il difetto della propria legittimazione passiva.
4.1. La giurisprudenza ha chiarito che, nell'analoga fattispecie della riscossione dei crediti previdenziali, ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. n. 46 del 1999, nell'ipotesi di opposizione tardiva recuperatoria avverso l'iscrizione a ruolo, al fine di far valere l'inesistenza del credito portato dalle cartelle per omessa notificazione, anche per il maturare della prescrizione, la legittimazione a contraddire compete al solo ente impositore, quale unico titolare della situazione sostanziale dedotta in giudizio, sicché, in caso di proposizione nei confronti del solo concessionario, non trovando applicazione i meccanismi di cui all'art. 107 o 102 c.p.c., ne consegue il rigetto del ricorso per carenza di legittimazione passiva in capo al concessionario medesimo, quale mero destinatario del pagamento ex 1188 c.c. (Cass.. SS.UU. 8 febbraio 2022, n. 7514); e infatti sussiste la legittimazione a contraddire esclusivamente in capo all'ente impositore poiché l'azione ha ad oggetto il merito della pretesa contributiva (vale a dire, la sussistenza del debito contributivo iscritto a ruolo) rispetto al quale- in conformità all'art. 24 d.lgs.49 del 1999- l'agente della riscossione resta estraneo.
Parimenti non può ritenersi ricorrere un'ipotesi di litisconsorzio necessario considerato che nel giudizio non si fa questione della legittimità degli atti esecutivi imputabili al concessionario (Cass.
Ord. 21 novembre 2022, n. 34256).
4.2. Ritiene l'Ufficio, sulla base dell'insegnamento della Corte di cassazione, cui ritiene di uniformarsi, che in relazione alla domanda di accertamento della maturata prescrizione dei crediti proposta in funzione recuperatoria dell'opposizione ad avviso di addebito, che attiene al merito CP_ della pretesa, deve essere affermata la legittimazione passiva di quale titolare del credito.
5. ha affermato l'omessa notifica dell'avviso di addebito n. Parte_1
3972015001597484. CP_ ha eccepito l'inammissibilità del ricorso per intervenuta decadenza ai sensi dell'art. 24
d.lgs. 46/1999.
5.1. Occorre ricordare che il sistema normativo delle riscossioni delineato dal d.lgs. n. 46 del
1999, agli articoli 17, comma 1, 24, 25, 29, dall'art. 30, comma 1, d.l. n. 78 del 2010 conv. in legge n. 122 del 2010, dal d.P.R. n. 602 del 1973 e dal d.lgs. n. 112 del 1999, consente al debitore dei premi o contributi dovuti agli enti pubblici previdenziali e non versati nei termini previsti da disposizioni di legge o dovuti in forza di accertamenti effettuati dagli uffici, di proporre tre diversi tipi di opposizione (cfr. Cass. n. 16425 del 2019; n. 6704 del 2016; n. 594 del 2016; n. pagamento, davanti al giudice del lavoro;
b) opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. ove si contesti la legittimità dell'iscrizione a ruolo per la mancanza di un titolo legittimante oppure si adducano fatti estintivi del credito sopravvenuti alla formazione del titolo (quali, ad esempio, la prescrizione del credito, la morte del contribuente, l'intervenuto pagamento della somma precettata) o si pongano questioni attinenti alla pignorabilità dei beni, sempre davanti al giudice del lavoro nel caso in cui l'esecuzione non sia ancora iniziata (art. 615 c.p.c., primo comma) ovvero davanti al giudice dell'esecuzione se la stessa sia già iniziata (art. 615 c.p.c. secondo comma e art. 618 bis c.p.c.); c) opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell'art. 617 c.p.c. nel termine perentorio di venti giorni dalla notifica del titolo esecutivo o del precetto per i vizi formali del procedimento di esecuzione, compresi i vizi strettamente attinenti al titolo ovvero alla cartella di pagamento nonché alla notifica della stessa o quelli riguardanti i successivi avvisi di mora, da incardinare anche in questo caso davanti al giudice dell'esecuzione o a quello del lavoro a seconda che l'esecuzione sia già iniziata (art. 617 c.p.c. secondo comma) o meno (art. 617 c.p.c. primo comma) (Cass. ord. 2 settembre 2020 n. 18256).
Inoltre, ove il ricorrente in opposizione a intimazione di pagamento eccepisca fatti estintivi del credito contributivo allegando i dati relativi al decorso del termine prescrizionale dalla data di maturazione del credito e fino alla notifica dell'atto di intimazione, nonché quelli relativi al decorso del termine prescrizionale in epoca successiva alla, sia pure contestata, notifica della cartella di pagamento, devono ritenersi proposte due distinte domande ai sensi dell'art. 615 c.p.c., la prima in funzione recuperatoria della opposizione ex art. 24 del D.Lgs. n. 46 del 1999 e la seconda come volta, in via subordinata, a far valere fatti estintivi del credito successivi alla notifica (ove accertata) della cartella, con conseguente obbligo giudiziale di pronuncia su ciascuna di esse e, a fronte “della notifica di una intimazione di pagamento il contribuente può quindi proporre opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. per far valere fatti estintivi del credito successivi alla formazione del titolo e quindi alla notifica della cartella di pagamento, al fine di far risultare l'insussistenza del diritto del creditore di procedere a esecuzione forzata, senza essere soggetto a termini di decadenza” (Cass. ord. 2 settembre 2020 n. 18256). CP_
5.2. al riguardo, ha depositato prova della notifica dell'avviso di addebito, eseguita il
30 ottobre 2015 (doc. 1 della memoria depositata).
5.3. All'udienza del 18 aprile 2023, parte ricorrente ha eccepito la nullità dell'avviso di deposito nella casa comunale, non sottoscritto dal messo notificatore, sostenendo la mancata riferibilità della notifica all'avviso di addebito oggetto di causa.
La contestazione risulta tuttavia inconferente, in quanto l'avviso di addebito è stato notificato a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, consegnata al medesimo ricorrente, come risulta dalla documentazione esaminata.
5.3.1. E' pertanto stata data la prova della notifica dell'avviso di addebito in esame,
5.4. Quanto alla eccezione di tardività, deve invece essere osserva che parte ricorrente ha contestato la pretesa creditoria affermando la maturata prescrizione dei crediti: deve essere dichiarata l'ammissibilità della eccezione di prescrizione.
6. Quanto alla prescrizione eccepita, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno affermato l'applicabilità del termine di prescrizione quinquennale del credito fatto valere con cartella di pagamento, in quanto “la scadenza del termine - pacificamente perentorio - per proporre opposizione a cartella di pagamento di cui all'art. 24, comma 5, del d.lgs. n. 46 del 1999, pur determinando la decadenza dalla possibilità di proporre impugnazione, produce soltanto l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito contributivo senza determinare anche la cd.
"conversione" del termine di prescrizione breve (nella specie, quinquennale, secondo l'art. 3, commi 9 e 10, della l. n. 335 del 1995) in quello ordinario (decennale), ai sensi dell'art. 2953 c.c..
Tale ultima disposizione, infatti, si applica soltanto nelle ipotesi in cui intervenga un titolo giudiziale divenuto definitivo, mentre la suddetta cartella, avendo natura di atto amministrativo, è priva dell'attitudine ad acquistare efficacia di giudicato. Lo stesso vale per l'avviso di addebito dell che, dall'1 gennaio 2011, ha sostituito la cartella di pagamento per i crediti di natura CP_3 previdenziale di detto (art. 30 del d.l. n. 78 del 2010, conv., con modif., dalla l n. 122 del CP_4
2010)” (Cass. SS.UU. 17 novembre 2016, n. 23397).
6.1. Nel caso di specie, ha genericamente contestato il motivo di Controparte_1 ricorso, depositando copia di notifiche di atti, ex art. 140 c.p.c., di cui non ha allegato la rilevanza, ai fini del giudizio.
6.2. Deve pertanto affermarsi che non vi è prova della interruzione della prescrizione dei crediti portati nell'avviso di addebito contestato.
7. Tanto premesso, in accoglimento del ricorso, l'avviso di addebito n. 39720150015974843 deve essere annullato.
8. In relazione alla regolamentazione delle spese di lite, considerata la fondatezza CP_ dell'eccezione di prescrizione dei crediti contributivi, l' titolare del credito e soccombente, deve essere condannati al pagamento delle spese di lite in favore di parte ricorrente, secondo la liquidazione operata in dispositivo sulla base del d.m. 10 marzo 2014 n. 55 in relazione al valore del credito di ciascuno, con distrazione.
Le spese di lite tra parte ricorrente e devono invece Controparte_1 essere compensate integralmente tra le parti.
P.Q.M.
disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione, in accoglimento del ricorso, annulla l'avviso di addebito n. 39720150015974843; CP_
condanna in persona del legale rappresentante, al pagamento dei compensi di lite in favore di , liquidati in € 886,00, oltre spese generali, Iva e Cpa come Parte_1 per legge, da distrarsi;
compensa i compensi di lite tra parte ricorrente e . Controparte_1
Velletri, 8 luglio 2025
Il giudice
IE GE OZ