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Sentenza 26 ottobre 2025
Sentenza 26 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Marsala, sentenza 26/10/2025, n. 570 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Marsala |
| Numero : | 570 |
| Data del deposito : | 26 ottobre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI MARSALA composto dai sigg.ri Magistrati dr. AN AO ZO Presidente dr.ssa Francescamaria Piruzza Giudice dr. Alex AN Giudice rel. est. riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2502/22 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi vertente
TRA
, nata il [...] in [...], Parte_1
C.F. , rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppa C.F._1
Bocina, giusta procura in atti;
CONTRO
, nato il [...] in [...], C.F. Controparte_1
, rappresentato e difeso dall'avv. Sebastiano C.F._2
EL EL, giusta procura in atti;
E CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: all'udienza del 25 settembre 2025 le parti concludevano come da verbale in pari data, al quale si rinvia.
Il Pubblico Ministero non formulava conclusioni.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1) Domande delle parti e svolgimento del processo.
Con ricorso depositato il 5/12/2022, ha chiesto: “- Emettere Parte_1 sentenza con cui, dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- Ordinare all'Ufficiale dello Stato Civile di Mazara del vallo di procedere alla relativa annotazione;
- Affidare i figli minori e in via esclusiva Per_1 Per_2 alla sig.ra , disponendo la stabile e continuativa collocazione dei Pt_1 medesimi, presso quest'ultima; - Statuire che gli incontri tra il padre e i figli avvengano per il tramite di un regime di frequentazione che preveda per il padre l'esercizio della relativa facoltà presso uno spazio neutro, alla costante presenza degli operatori incaricati e secondo un calendario di incontri stabilito dallo stesso servizio;
- Porre a carico del marito il versamento alla moglie di un assegno mensile, a titolo di concorso nel mantenimento dei figli minori Per_1
e stabilendone l'ammontare in una somma non inferiore ad € 400.00 Per_2 mensili, rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat, onerando, altresì il sig. al pagamento del 50% delle spese straordinarie relative a cura, CP_1 istruzione, svago ed educazione necessarie per la crescita della prole, secondo il protocollo di intesa tra il Tribunale di Marsala e il Consiglio dell'Ordine degli avvocati - Con vittoria di spese competenze ed onorari del giudizio”.
Con memoria depositata il 21/2/2023, ha chiesto: “ Controparte_1
Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Mazara del Vallo il 18/07/09; Ordinare all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di
Mazara del Vallo di procedere all'annotazione; Confermare l'affidamento condiviso dei figli, con diritto di coabitazione con la madre presso la casa coniugale, con facoltà per il padre di tenerli con se tutte le volte che vorranno, compatibilmente con gli impegni scolastici e ricreativi;
Porre in capo al resistente l'obbligo di corrispondere un assegno mensile pari ad €300,00 quale contributo per il mantenimento dei figli minori e da versarsi Per_1 Per_2 entro il 5 di ogni mese alla sig.ra ; Che vengano poste a carico del Parte_1 resistente le spese mediche, scolastiche, ricreative e di istruzione, nella misura del 50%; Rigettare tutte le richieste ex adverso avanzate;
Con vittoria di spese
e competenze”.
Con ordinanza del 25/07/2023, sulla base dell'espletata CTU, venivano disposti i provvedimenti provvisori ed urgenti.
Il Tribunale affidava i figli esclusivamente alla ricorrente con diritto del padre di vederli in uno spazio neutro. La causa veniva istruita mediante
2 acquisizioni documentali, C.T.U., audizione protetta del minore Per_3
il 21/11/2024 e trattenuta in decisione con assegnazione dei
[...]
termini ex art. 190 c.p.c..
Nel corso del giudizio venivano acquisiti gli atti ostensibili del procedimento penale iscritto al n. 2013/2022 nei confronti del CP_1 imputato per il reato di cui all'art. 612 bis c.p. nei confronti dell'odierna ricorrente.
2) . CP_2
2.1) Cessazione degli effetti civili del matrimonio.
La domanda di dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio deve essere accolta. Risulta infatti dimostrato l'avvenuto decorso, alla data del deposito del ricorso, del termine di un anno dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente nel giudizio di omologa della separazione, concluso con decreto di omologa del Tribunale di Marsala del 17/9/2021; da allora i coniugi vivono ininterrottamente separati ed il Collegio deve escludere ogni possibilità di ricostituzione del consorzio familiare, alla luce del tempo ormai trascorso dalla separazione e la dimostrazione che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi si è definitivamente esaurita. Deve, pertanto, dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra le parti, ordinandosi al competente ufficiale dello stato civile di procedere all'annotazione della presente sentenza.
2.2) Sull'affidamento dei figli.
In merito all'affidamento e collocamento dei minori, occorre preliminarmente evidenziare che la giurisprudenza di legittimità ha ritenuto l'affido esclusivo dei figli a uno solo dei genitori un'eccezione alla regola dell'affido condiviso, applicabile rigidamente soltanto nelle ipotesi in cui esista una situazione di gravità tale da rendere quest'ultimo pregiudizievole per il benessere psico-fisico dei figli. Tale contrarietà deve valutarsi in relazione al rapporto genitore-figlio e quindi con riferimento a carenze comportamentali di uno dei genitori,
3 di gravità tali da sconsigliare l'affidamento al medesimo per la sua incapacità di contribuire alla realizzazione di un tranquillo ambiente familiare.
Nel caso di specie, è emerso nel corso del giudizio e in particolar modo dalla CTU a firma della dott.ssa - redatta con corretto Persona_4 metodo scientifico, priva di illogicità e congrua rispetto alle fonti probatorie acquisite – che il convenuto non è in grado di distinguere il piano della relazione coniugale da quello genitoriale, non curandosi di risparmiare ai figli i conflitti con la ex moglie. E' dunque emersa l'incapacità del padre di separare il fallimento del rapporto coniugale dalla funzione genitoriale.
In particolare, il C.T.U. ha annotato che:” Alla luce delle indagini svolte la sottoscritta ritiene necessario suggerire degli interventi specialistici affinchè si ponga in essere una reale e funzionale tutela della salute psico-fisica dei minori
e si riduca quindi il rischio evolutivo, ad oggi dal CTU paventato perchè possibile, a cui i bambini potrebbero essere esposti e cui potrebbe andare incontro nel processo evolutivo. Gli interventi di cui sotto mirano alla prevenzione di rischi di disagio e/o psicopatologia possibili, attraverso il potenziamento di quelle abilità genitoriali che ad oggi risultano precari nel sig.
E' quindi necessario suggerire per il sig. un percorso di sostegno CP_1 CP_1 alla genitorialità al fine di potenziare e rinforzare quelle abilità genitoriali oggi manifestatamente carenti, in particolar modo la capacità riflessiva (Fonagy,
Target 2001) che permette di mentalizzare gli stati interni del minore nel rispetto dei suoi bisogni di protezione, sicurezza e affettività ma anche di contenimento emotivo, per il periodo che il servizio territoriale deputato reputerà necessario al raggiungimento della finalità suddetta. Altresì, in ragione del profilo personologico emerso sarebbe naturalmente auspicabile per lo stesso, intraprendere un percorso di psicoterapia individuale al fine, non solo di permettersi di elaborare i propri vissuti relativamente al fallimento del progetto familiare, ma di contenere anche le proprie emozioni senza più agirle, direttamente o indirettamente, attraverso condotte personali, imparando a gestire con consapevolezza le sue tendenze impulsive e ad affrontare le sue
4 insicurezze personali”.
Quanto al regime di affidamento, secondo il CTU: “Alla luce del quadro psichico relazionale emerso dall'integrazione dell'osservazione diretta, del colloquio clinico, dell'approfondimento testistico e dell'osservazione domiciliare, volendo e dovendo porre al centro del ragionamento il bene dei minori, nel tentativo di far prevalere il diritto degli stessi a una crescita serena ed equilibrata – attesi gli aspetti peculiari dell'organizzazione affettiva del sig.
la sua difficoltà nella gestione della separazione con ex moglie dal punto CP_1 di vista emotivo-affettivo, i suoi spiccati tratti di reattività e discontrollo dell'impulsività con il provvedimento penale a suo carico, che hanno significativamente contribuito a destabilizzare il clima familiare promuovendo una contrapposizione aspra e spesso sterile con la ex moglie, in un rapporto di dipendenza - controllo - contrapposizione, connotato dal trascinamento di aspetti rivendicativi molto disfunzionali, questo CTU, nella convinzione che
l'affidamento condiviso per il caso di specie risulterebbe pregiudizievole e contrario all'interesse esclusivo dei piccoli e ritiene legittimo Per_1 Per_2 suggerire all'Ill.mo Sig. Giudice, come migliore e più consono regime di affidamento, l'affido esclusivo dei bambini alla madre6 . Si rileva che, a tutela della dei minori, qualora l'attuale misura cautelare in capo al sig. dovesse CP_1 essere revocata o mutata, è utile richiamare il ruolo dei Servizi Sociali, i quali dovranno favorire e monitorare gli incontri con il sig. nella forma dello CP_1
Spazio Neutro, e garantire la frequentazione tra i minori e il padre. A tutela del principio della bigenitorialità e dell'affidamento condiviso, in futuro e sulla base dei risultati ottenuti dai Servizi Sociali, nei confronti del sig. CP_1
l'affidamento esclusivo potrà essere convertito in affidamento condiviso qualora ci siano tutti i presupposti necessari e indispensabili, affinché i minori siano pienamente tutelati nel loro benessere affettivo, emotivo e sociale”.
Alla luce delle risultanze istruttorie sopra esposte, va ritenuto che il comportamento complessivo del padre rende l'affido esclusivo con collocamento prevalente presso la ricorrente, nella casa coniugale sita in Mazara del Vallo nella via Don Gnocchi n.33, il regime più adeguato alle esigenze dei minori, nonché l'unico in grado di assicurare un punto
5 di riferimento certo e stabile. Dunque, l'affidamento esclusivo dei minori alla madre rappresenta, allo stato, la soluzione più rispondente agli interessi dei figli, oltre che un'importante forma di tutela per la serenità e lo sviluppo psico-fisico degli stessi.
Occorre precisare che l'affidamento esclusivo alla madre non comporta di per sé la sospensione o limitazione del diritto di visita del genitore non affidatario, il quale conserva il diritto e il dovere di mantenere una relazione significativa e continuativa con i figli.
2.3) Regolamentazione degli incontri con i figli.
In merito alla regolamentazione degli incontri fra il padre e i figli, occorre avere riguardo all'interesse dei minori, nel rispetto del diritto alla bigenitorialità, alla previsione di una intensificazione dei rapporti con il padre, con la necessaria gradualità, senza la presenza dei servizi sociali;
evidenziando in tal senso che, come affermato dal minore nel corso dell'audizione, e come emerge dalla relazione dei Per_1 servizi sociali, fra il padre e i figli vi è un clima sereno durante gli incontri, permanendo criticità solo in considerazione dei persistenti forti contrasti fra i genitori, elementi questi che depongono, come suggerito dalla rete sociale, per il mantenimento di un supporto educativo, seppure con modalità ridotta.
Fermo restando che è auspicabile una ripresa regolare della frequentazione dei minori con il padre presso l'abitazione dei nonni paterni, data l'inadeguata sistemazione abitativa del convenuto, risulta opportuno che vada mantenuto ad opera dei servizi sociali il supporto educativo, che gli incontri avvengano presso lo Spazio Neutro del
Comune o presso l'abitazione dei nonni paterni con l'attivazione di un servizio di educativa domiciliare, secondo un calendario stabilito dai servizi sociali del Comune competente territorialmente e sotto il monitoraggio dei servizi medesimi, come espressamente indicato nella relazione della C.T.U. Nell'ambito di detto incarico di supporto educativo i servizi sociali provvederanno altresì a stabilire il calendario
6 e le modalità ritenute più opportune, nell'interesse dei minori, in ordine agli incontri padre-figli, con la finalità di una progressiva normalizzazione ed intensificazione: in particolare dovranno prevedersi, fin da subito, incontri per uno o due pomeriggi infrasettimanali fra il padre e i figli, e in relazione ai quali provvederanno i servizi sociali a stabilire il calendario.
Esclusa la possibilità di prevedere una durata indefinita del servizio di
Spazio Neutro anche in ragione della complessiva pregressa durata di tale modalità di incontri, appare opportuno prevedere che, alla scadenza di un anno decorrente dalla presente sentenza, il convenuto potrà liberamente incontrare e tenere con sé i figli il martedì e il giovedì di ogni settimana, dalle ore 16:00 alle ore 20:00. I servizi incaricati continueranno anche il monitoraggio del nucleo familiare relazionando ogni quattro mesi al Giudice Tutelare presso cui viene aperta la vigilanza per la durata di un anno. Deve essere inoltre disposta, nell'interesse dei minori, la prosecuzione, sempre per la durata di un anno, della presa in carico dell'intero nucleo da parte del Servizio
Sociale del Comune di Mazara del Vallo anche in vista dell'attuazione/mantenimento degli interventi di supporto educativo e psicologici a favore dei minori e per l'organizzazione degli incontri padre-figli secondo le prescrizioni sopra dette.
Osserva il Collegio che è indispensabile che il padre inizi un serio percorso di sostegno alla genitorialità presso un mediatore professionale o presso il Consultorio familiare competente per territorio;
si tratta di indicazioni non “coercibili” ma costituenti prescrizioni la cui osservanza è necessaria in una logica di possibile, reciproco recupero delle funzioni genitoriali. Tale percorso dovrebbe avere una cadenza sufficientemente assidua e protrarsi per un periodo congruo, idoneo a garantire il recupero della piena responsabilità genitoriale.
Entrambe le parti hanno poi rappresentato il consolidato rapporto con
7 i nonni paterni, i quali potranno prelevare i minori per due domeniche al mese, dalle ore 10.00 alle ore 20.00, prelevandoli e riaccompagnandoli a casa della madre nel rispetto dei predetti orari.
2.4) Mantenimento dei figli.
Quanto al mantenimento dei figli e Per_1 Per_2 Controparte_1
dovrà versare a entro il giorno 5 di ogni mese la Parte_1
complessiva somma di € 350,00 mensili (175,00 euro per ciascun figlio),
a titolo di contributo al mantenimento dei figli, così rideterminato rispetto al precedente importo di euro 300,00 fissato in seno all'ormai lontana omologa della separazione tra coniugi disposta con decreto pubblicato il 20/09/2021, atteso il crescere delle esigenze dei minori in relazione all'avanzare dell'età, importo soggetto a rivalutazione secondo gli indici Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie. Si conferma infine che l'assegno sia percepito interamente dalla CP_3
ricorrente, attuale collocataria dei minori.
3)Spese di lite e di C.T.U.
Le spese di lite, stante la soccombenza, sono poste a carico del convenuto nella misura di cui al dispositivo, determinata secondo i parametri di cui al D.M. 55/14 per le cause di valore indeterminabile
(fino ad euro 52.000,00), opportunamente ridotti in ragione della non elevata complessità tecnica delle questioni trattate. Le spese di C.T.U., disposta nell'interesse dell'intero nucleo familiare, vanno definitivamente poste a carico di entrambe le parti ini solido tra loro e liquidate come da separato decreto;
la quota riferibile a Controparte_1
dovrà essere anticipata dall'Erario, essendo la parte ammessa al patrocinio spese dello Stato.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Marsala, Sezione Civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulla domanda come in epigrafe proposta,
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio
8 concordatario contratto nel Comune di Mazara del Vallo, in data 18 luglio 2009 - trascritto presso l'Ufficio dello Stato civile, nell'anno 2009,
n. 99, parte II, serie A – tra nata a [...] il [...] Parte_1
( ) e nato l'[...] a [...] C.F._1 Controparte_1
( ); C.F._2
2) ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Mazara del Vallo di procedere all'annotazione della presente sentenza ed alle consequenziali ulteriori incombenze;
3) affida in via esclusiva i minori alla madre con collocamento presso la casa coniugale sita in via Don Gnocchi n. 33;
4) dispone che, per la durata di un anno a decorrere dalla pubblicazione della presente sentenza, il padre possa vedere i minori due volte a settimana presso l'abitazione dei nonni paterni in presenza di educatore domiciliare o, in alternativa, presso lo Spazio Neutro, secondo tempi e modalità da determinarsi a cura dei Servizi Sociali del Comune di
Mazara del Vallo che potranno organizzare anche incontri in luoghi diversi, ove i minori lo chiedano;
decorso il predetto termine, il convenuto potrà liberamente incontrare e tenere con sé i figli il martedì
e il giovedì di ogni settimana, dalle ore 16:00 alle ore 20:00;
5) dispone che i nonni paterni possano prelevare e tenere con sé i minori per due domeniche al mese, dalle ore 10.00 alle ore 20.00, provvedendo a prelevarli ed a riaccompagnarli a casa dalla madre entro i predetti orari;
6) attribuisce ai Servizi Sociali del Comune di Mazara del Vallo
l'attuazione della regolamentazione del diritto di visita e frequentazione dei minori con il padre, con compito di predisporre calendario secondo i criteri indicati al punto che precede, da comunicarsi mensilmente ai genitori con calendario che potrà essere modificato dagli stessi Servizi;
7) dispone che i Servizi Sociali relazionino al giudice tutelare presso questo Tribunale, presso cui è aperta un fascicolo di vigilanza per la
9 durata di un anno, con cadenza quadrimestrale;
8) pone a carico di l'obbligo di versare a Controparte_1 Parte_2
entro il giorno 5 di ogni mese la complessiva somma di € 350,00 mensili
(175,00 euro per ciascun figlio), a titolo di contributo al mantenimento dei figli delle parti oltre il 50% delle spese straordinarie;
9) indica quale unica beneficiaria dell'assegno erogato Parte_1 CP_3
in favore dei figli minori;
10) condanna il convenuto a rifondere la ricorrente Controparte_1
delle spese di lite da questa sostenute che liquida in € Parte_1
3.808,00 per compensi professionali, oltre al rimborso forfetario delle spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge;
11) pone le spese di C.T.U. a carico di entrambe le parti, in solido tra, disponendone l'anticipazione a carico dell'Erario per la quota riferibile a;
Controparte_1
12) manda la Cancelleria per le necessarie comunicazioni ai Servizi
Sociali del Comune di Mazara del Vallo.
Così deciso nella camera di consiglio della Sezione Civile del Tribunale di Marsala, il 23 ottobre 2025.
Il Giudice relatore est. Il Presidente
Alex AN AN AO ZO
10