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Sentenza 14 luglio 2025
Sentenza 14 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 14/07/2025, n. 1124 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 1124 |
| Data del deposito : | 14 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AGRIGENTO
in composizione monocratica, nella persona del Giudice Onorario di
Pace dott.ssa Tecla De Bono, all'udienza del 14 luglio 2025 all'esito della discussione orale ha pronunciato e pubblicato la seguente
SENTENZA ex art. 429 c.p.c.
nella causa in materia di assistenza obbligatoria iscritta al numero
4060 del ruolo generale dell'anno 2024, promossa
DA
(C.F. ). Parte_1 C.F._1
(avv. BELLA CARMEN )
RICORRENTE
CONTRO
(CF: Controparte_1
), in persona del legale rappresentante pro-tempore, P.IVA_1
con sede legale a Roma, via Ciro il Grande n. 21 EUR ed elettivamente domiciliato, ai fini del presente giudizio presso la
1 sede provinciale dell'istituto sito in via Picone 16 Agrigento
(Avv. ILARDO G. )
RESISTENTE
OGGETTO: requisito sanitario per indennità di accompagnamento
ONCLUSIONI DELLE PARTI : come da verbale di udienza
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art. 445-bis co. 6 cod. proc. civ., regolarmente depositato l' istante in epigrafe, promuoveva , previa dichiarazione di dissenso, il presente giudizio al fine di chiedere al Giudice del lavoro del Tribunale di Agrigento, l'accertamento in capo alla stessa della sussistenza dei requisiti sanitari necessari per il riconoscimento dell' indennità di accompagnamento negatagli dapprima dalla Commissione Medica Invalidi Civili di Agrigento e poi in sede di giudizio di Accertamento Tecnico Preventivo (A.T.P.) nel giudizio portante r.g.n. 3128/2023 . Con vittoria di spese, competenze ed onorari di lite da distrarre in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Asseriva, a sostegno della propria tesi che il consulente della fase dell'A.T.P. pur avendo formulato una diagnosi esatta delle patologie in atto possedute dalla parte ricorrente era lacunosa dal punto di vista medico-legale avendo sottovalutato talune delle patologie delle quali parte ricorrente era affetta come meglio descritte in ricorso
2 e che le davano diritto a vedersi riconosciute la prestazione richiesta. Chiedeva, pertanto, disporsi C.T.U. medico-legale al fine del riconoscimento in capo alla parte ricorrente dei requisiti sanitari per avere diritto ad usufruire della prestazione richiesta per avere parte ricorrente seri e persistenti difficoltà a svolgere le funzioni ed i compiti propri della sua età senza un aiuto continuo.
Si costitutiva in giudizio l' Controparte_1
in persona del legale rappresentante pro-
[...]
tempore il quale contestava la domanda chiedendone il rigetto. Con vittoria di spese di lite.
La causa veniva istruita mediante l'acquisizione del fascicolo dell'A.T.P. e della produzione documentale versata agli atti di causa,
e previo rigetto della C.T.U. richiesta dalla parte ricorrente perché ritenuta superflua ai fini del decidere, all'odierna udienza del 14 luglio 2025 , veniva decisa dal G.L. con sentenza ex art. 429 c.p.c della quale dava lettura integrale in udienza in assenza delle parti .
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI GIURIDICHE E DI
FATTO DELLA DECISIONE
Nel merito il ricorso è infondato e pertanto va rigettato per i motivi sotto dedotti.
All'uopo in diritto si osserva che l'art. 1 della legge 11 febbraio 1980
n. 18 dispone che sia concessa l'indennità di accompagnamento agli invalidi civili totalmente inabili che si trovino nell'impossibilità di
3 deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore o che, non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, necessitino di una assistenza continua e che non siano ricoverati gratuitamente in istituto.
Le doglianze attoree vanno disattese giacché a fronte delle dichiarazioni rese dal familiare e dalla paziente stessa che hanno riferito di difficoltà/impossibilità alla deambulazione autonoma in relazione alla patologia dolorosa agli arti inferiori ed alla colonna vertebrale il nominato ctu della fase dell' A.T.P. dott. Persona_1
ha affermato “… l'assenza in atti di esami strumentali diagnostici che possano attestare condizioni patologiche di tale natura e severità da impedire la deambulazione…” né la parte ricorrente in ricorso - né il proprio C.T.P. dott.ssa nelle note Per_2
deduttive prodotte in atti - indicano quale siano specificatamente le certificazioni mediche prodotte in atti nella fase di A.T.P., idonee a smentire le risultanze peritali come accertate dal C.T.U. e dalle quali emergerebbe in maniera incontestabile l'incapacità a deambulare della parte ricorrente.
Ed invero, è sufficiente leggere l' elaborato peritale per constatare che il consulente tecnico d'ufficio Dott. Persona_1
nominato nel giudizio di A.T.P. , previo esame, dei dati anamnestici e della documentazione medica in atti, ha accertato, attraverso congrua e logica motivazione di ordine tecnico-scientifico, che “
(… ). Nel caso della signora di anni 77 è possibile Parte_2
riconoscere la condizione di invalido ultrasessantacinquenne con
4 difficoltà persistenti con a svolgere le funzioni ed i compiti propri della propria età” (1.509/88.124/98) - Grave 100%. Non sono presenti invece i requisiti per il riconoscimento della indennità di accompagnamento. Analoga condizione era presente al momento della data di presentazione della domanda amministrativa il
30/06/2022….” Ed ancora rileva il nominato ctu “…. La paziente è giunta in ambulatorio su sedia con ruote. Tale presidio però non è stato erogato dalla a seguito di accertamenti specialistici
(come di norma avviene), ma il familiare ha riferito di averla avuta in prestito da un conoscente……” e che “ … Non emergono invece né dalla documentazione allegata né dall'esame obiettivo attuali i requisiti per il riconoscimento della indennità di accompagnamento
(impossibilità a deambulare senza l'aiuto permanente di in accompagnatore o necessità di assistenza continua non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita)….”
Ed inoltre, come correttamente rilevato dal nominato ctu in sede di replica alle osservazioni mosse dalla parte ricorrente alla bozza della CTU nella specie “…. Non sono state segnalate altre patologie rispetto a quanto diagnosticato dal sottoscritto, ma si tratta sostanzialmente di una diversa interpretazione e di una diversa valutazione del quadro clinico e medico legale e della incidenza funzionale delle patologie riscontrate sulle capacità di autosufficienza….”
Tutto ciò premesso si osserva che la relazione tecnica espletata nella fase dell'A.T.P. ed acquisita al presente giudizio unitamente
5 alle altre risultanze di causa offrano elementi sufficienti di giudizio, per ritenere che l'espletata C.T.U. della fase dell'A.T.P. sia stata svolta nel rispetto di quanto richiesto al perito dal Giudice e che le conclusioni dallo stesso rese fotografano, l'effettivo stato di salute posseduto dalla parte ricorrente come emergente dagli atti di causa .
Alla luce delle superiori considerazioni, la relazione peritale appare ben motivata dal punto di vista medico legale e priva di vizi di ragionamento nel valutare i dati di fatto raccolti e per questo vengono totalmente condivisi e fatti propri da questo Giudice che non ha ritenuto pertanto di dovere effettuare rinnovi dell'elaborato peritale (sul punto cfr. Cass Sez. 1, n. 5277 del
10/03/2006; Cass Sez. L., n. 23413 del 10/11/2011).
Infine si osserva come il quadro clinico della parte ricorrente risulta allo stato invariato tanto che sebbene si decorso più di un anno dal deposito della stessa nessuna nuova certificazione medica attestante l'aggravamento delle patologie in atto possedute dalla parte ricorrente né nuove risultano allegate al presente giudizio.
Le spese del presente giudizio, seguono la soccombenza ex art. 91
c.p.c. e vengono liquidate come in dispositivo tenuto conto dell'esito della lite e dell'attività svolta dalle parti
P.Q.M.
La Dott.ssa Tecla De Bono, in funzione di Giudice Onorario presso il
Tribunale di Agrigento, in funzione di giudice del Lavoro, ogni diversa istanza, eccezione o deduzione disattesa, nel
6 contraddittorio delle parti così statuisce: rigetta il ricorso, dichiara che la parte ricorrente è invalida ultrasessantacinquenne con difficoltà persistenti con a svolgere le funzioni ed i compiti propri della propria età” (1.509/88.124/98) - Grave 100%. Non sono presenti invece i requisiti per il riconoscimento della indennità di accompagnamento
Condanna la parte ricorrente al pagamento in favore dell' in CP_1
persona del legale rappresentante pro-tempore delle spese del giudizio che liquida in complessive euro 1.500,00 oltre accessori come per legge .
Così deciso in Agrigento, il 14 luglio 2025
Il G.O.P.
Dott.ssa Tecla De
Bono
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