Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Viterbo, sez. II, sentenza 02/01/2026, n. 7
CGT1
Sentenza 2 gennaio 2026

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  • Rigettato
    Assenza dei presupposti soggettivi e territoriali per l'applicazione dell'imposta

    La norma interpretativa di cui all'art. 1, comma 66, lett. a), della legge n. 220 del 2010 è chiara nel sottoporre all'imposta chiunque svolga attività di raccolta del gioco. L'attività di promozione e supporto organizzativo svolta dalla ricorrente per conto di Ricorrente_2 riguarda concorsi pronostici e scommesse, realizzando il presupposto oggettivo. Il presupposto territoriale sussiste in quanto i contratti di scommessa si intendono conclusi in Italia, luogo in cui la ricorrente operava tramite il proprio intermediario.

  • Rigettato
    Violazione principi UE e contrasto giurisprudenziale

    Le questioni sono infondate. Il quadro normativo non determina disparità di trattamento basata sulla nazionalità e non pone i soggetti privi di concessione in una situazione irragionevolmente deteriore. L'accertamento presuntivo non è la regola ma un'extrema ratio. Non sussistono i presupposti per un rinvio alla Corte Costituzionale o alla CGUE.

  • Rigettato
    Illegittimità dell'atto per violazione della legge n. 208/2015

    La censura è infondata. Nel quadro normativo vigente, il CTD è correttamente individuato come soggetto passivo dell'imposta, in via solidale con il bookmaker estero. L'imposta unica è applicabile a tutti gli operatori che gestiscono scommesse raccolte in Italia, a prescindere dal luogo di stabilimento.

  • Rigettato
    Contestazione del profilo sanzionatorio

    La doglianza non può essere accolta. Il ricorso riguarda il periodo d'imposta 2019, successivo all'entrata in vigore della norma interpretativa introdotta dall'art. 1, comma 66 della l. n. 220 del 2010, che ha superato i dubbi sull'assoggettamento ad imposta dei CTD. Gli asseriti contrasti nella prassi amministrativa e nella giurisprudenza si riferiscono ad epoca precedente a tale norma e pertanto non sono rilevanti. La giurisprudenza si è costantemente attestata nel senso di confermare gli avvisi di accertamento.

  • Rigettato
    Carenza di elementi essenziali dell'avviso di accertamento

    La censura è infondata poiché la parte ricorrente ha ricevuto la notifica dell'atto di accertamento e ha potuto proporre numerose censure, dimostrando la sussistenza del proprio diritto di difesa. Inoltre, la notifica dell'avviso di accertamento, anche se affetta da nullità, è sanata dalla tempestiva proposizione del ricorso.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Viterbo, sez. II, sentenza 02/01/2026, n. 7
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Viterbo
    Numero : 7
    Data del deposito : 2 gennaio 2026

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