Art. 2.
Presso il Ministero dell'industria e del commercio e' istituita la Direzione generale delle miniere.
La ripartizione degli affari fra la Direzione generale predetta e le altre Direzioni generali e' fatta con decreto del Ministro per l'industria e il commercio.
Presso il Ministero dell'industria e del commercio e' istituita la Direzione generale delle miniere.
La ripartizione degli affari fra la Direzione generale predetta e le altre Direzioni generali e' fatta con decreto del Ministro per l'industria e il commercio.