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Sentenza 30 gennaio 2025
Sentenza 30 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trieste, sentenza 30/01/2025, n. 128 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trieste |
| Numero : | 128 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO di TRIESTE
Sezione Civile verbale della causa n. r.g. 446/2023
Oggi 30 gennaio 2025 alle ore 12:06 innanzi al dott. Andrea D'AL, sono comparsi:
Per , l'Avv. AL BO UT;
Parte_1
Per , l'Avv. Paola Nodari;
Controparte_1
I predetti difensori precisano le conclusioni richiamandosi ai propri scritti difensivi e alle note depositate in data 18/1/2024. L'Avv. Nodari specifica di opporsi all'acquisizione della documentazione depositata con le predette note da parte appellante e alle istanze istruttorie con esse articolate.
L'Avv. UT, in replica a quanto dedotto da controparte, afferma che le istanze istruttorie richieste ex novo si rendono necessarie a fronte di una nuova circostanza, mai allegata prima, emersa solamente in sede di escussione testimoniale, in quanto il verbale non dava atto delle modalità con cui sarebbe stato svolto l'accertamento e, pertanto, insiste nelle istanze istruttorie articolate.
Il Giudice fa presente che si ritirerà in camera di consiglio per la decisione e autorizza i predetti difensori ad allontanarsi, evidenziando che sarà data lettura della sentenza anche in loro assenza.
*******
Tornato in udienza all'esito della camera di consiglio il Giudice dott. Andrea D'AL dà lettura della seguente sentenza.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Trieste
Sezione Civile
IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA
* * * * * * * All'esito della camera di consiglio, il Giudice, Dott. Andrea D'AL, dà lettura della seguente
SENTENZA resa nella causa civile di II grado concernente il giudizio di appello avverso la sentenza a verbale resa all'udienza del 7/7/2022 dal Giudice di Pace di , nel procedimento n. 2045/2021, promosso CP_1 da , ( ), elettivamente domiciliato in Udine, presso lo studio Parte_2 C.F._1
degli Avv.ti Massimiliano Sinacori e AL BO UT, che lo rappresentano e difendono giusta procura allegata digitalmente al ricorso in appello;
appellante
contro
( ), nella persona del Sindaco in carica, elettivamente domiciliato Controparte_1 P.IVA_1 in , alla Via del Teatro Romano, n. 7, presso la sede dell'Avvocatura civica, che lo rappresenta e CP_1
difende giusta procura e autorizzazione allegate digitalmente alla comparsa di costituzione e alla memoria del 29/1/2025, nelle persone degli Avv.ti Sara De Biaggi, Valentina Frezza, Alda De Gennaro e Paola
Nodari;
appellato
avente a oggetto: appello avverso sentenza del Giudice di Pace di in materia di opposizione a CP_1
verbale di accertamento di violazione del codice della strada ex art. 7 d.lgs. n. 150/2011;
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale dell'odierna udienza, riportandosi ai propri scritti difensivi.
MOTIVAZIONE
1. Con sentenza a verbale resa in data 7 luglio 2022, il Giudice di Pace di Trieste ha dichiarato inammissibile l'opposizione proposta da avverso il verbale di accertamento n. 00104931, Parte_1
emesso dal Dipartimento di Polizia Locale e Sicurezza del in data 14/10/2021, con cui Controparte_1
è stata contestata a suo carico la violazione di cui agli artt. 41, comma 11, e 146, comma 3, C.d.S.
La declaratoria di inammissibilità si è fondata sull'applicazione dell'art. 7, comma 3, d.lgs. n. 150/2011, come si apprende dall'oltremodo succinta motivazione del provvedimento impugnato.
Con ricorso depositato in data 6/2/2023, ha proposto appello avverso la predetta Parte_1
pronuncia, affidando la richiesta di integrale riforma a due motivi di impugnazione: i) nullità per omessa o insufficiente motivazione;
ii) nullità per violazione dell'art. 155 c.p.c. Tali doglianze, avendo precluso la decisione nel merito della causa, imporrebbero, nella ricostruzione di parte appellante, la riproposizione in appello delle questioni di merito concernenti l'inesistenza dell'illecito di cui all'art. 41, comma 11,
C.d.S. per carenza dell'elemento oggettivo e la conseguente inesistenza dei presupposti per l'irrogazione delle sanzioni previste dall'art. 146, comma 3 e 126bis C.d.S.
Con deposito di comparsa di costituzione e risposta, avvenuto in data 4/11/2022, si è costituito in giudizio il , rimettendosi al prudente apprezzamento del giudice per quanto attiene alle doglianze Controparte_1
concernenti i motivi di impugnazione della pronuncia di prime cure e chiedendo, nel merito, il rigetto delle pretese dell'appellante.
La causa è stata istruita all'udienza del 6/7/2023, con escussione di prova testimoniale formulata dalle parti ed è stata decisa con la presente sentenza a verbale all'udienza di discussione di data 30/1/2025.
2. L'appello è fondato per quanto attiene all'ammissibilità del ricorso. 2.1. Con riguardo ai motivi di censura rivolti alla pronuncia del Giudice di Pace di , occorre CP_1
considerare come la doglianza concernente la carenza di motivazione non possa essere ritenuta fondata.
Infatti, quand'anche si dovesse ritenere che la pronuncia in questione si caratterizzi per tratti di ermetismo, essi non rappresenterebbero dei vizi di nullità ai sensi dell'art. 156, comma 3, c.p.c. in quanto la funzione informativa in ordine al procedimento logico sotteso alla decisione è stata assolta dallo scritto del giudice di prime cure, avendo parte appellante compreso le ragioni della decisione e formulato un motivo di impugnazione, fondato, con riguardo ad esse.
2.2. Rispetto alla censura concernente la violazione dell'art. 155 c.p.c. applicabile anche al rito lavoro e, conseguentemente, ai giudizi di cui all'art. 7 d.lgs. n. 150/2011, essa deve essere dichiarata fondata.
Emerge agli atti come il giudice di prime cure abbia considerato tardivo il deposito in cancelleria del ricorso, avvenuto in data 15/11/2021, rispetto alla contestazione dell'infrazione, avvenuta in data
14/10/2021.
Sebbene il termine di giorni 30 previsto dall'art. 7, comma 3, d.lgs. n. 150/2011 sarebbe scaduto in data
13/11/2021, ossia due giorni prima dell'effettivo deposito del ricorso introduttivo, il Giudice di Pace avrebbe dovuto considerare l'applicazione dell'art. 155, commi 4 e 5, c.p.c. che recano la previsione per cui, qualora la scadenza del termine per attività da compiersi fuori udienza, quale il deposito del ricorso,
cada nella giornata del sabato, la scadenza è posticipata al primo giorno non festivo successivo, ossia,
esclusa la domenica, al lunedì seguente.
Pertanto, considerato che il 13/11/2021, data di scadenza del termine di 30 giorni ex art. 7, comma 3, d.lgs.
n. 150/2011, era un sabato, l'applicazione delle predette norme avrebbe imposto di considerare il ricorso tempestivo, essendo stato depositato in data lunedì 15/11/2021.
Conseguentemente, la sentenza deve essere riformata nella parte in cui ha dichiarato l'inammissibilità per tardività del ricorso, che, al contrario, deve essere dichiarato ammissibile, poiché tempestivo.
3. La patologia a cui va incontro la sentenza in ragione dell'accoglimento del motivo di impugnazione in questione, non avverando una delle ipotesi di cui all'art. 354 c.p.c., impone la decisione nel merito, analizzando gli esiti dell'attività istruttoria tenuta all'udienza del 6/7/2023.
In particolare, sebbene il giudice di prime cure non abbia analizzato ex professo le questioni di merito sollevate dall'odierno appellante, per averle assorbite a causa dell'erronea pronuncia di rito, esse sono state correttamente riproposte nel ricorso in appello e, pertanto, devono essere affrontate nel presente giudizio, tenendo conto dell'esito dell'attività istruttoria svolta.
In tal senso, le doglianze articolate da parte appellante avverso il verbale di contestazione impugnato sono infondate e vanno rigettate per le seguenti ragioni.
3.1. Anzitutto, vanno rigettate le istanze istruttorie avanzate nelle note in sostituzione di udienza del
18/1/2024, in quanto tardivamente articolate e irrilevanti ai fini del decidere, essendo volte a vincere la peculiare efficacia probatoria del verbale di contestazione e avendo una valenza puramente esplorativa
(richiesta di ispezione e di CTU). Sebbene parte appellante abbia correlato la proposizione di tali istanze alle circostanze emerse dalle dichiarazioni rese in udienza dagli agenti verbalizzanti circa il punto di osservazione degli stessi al momento dei fatti, tale rilievo non coglie nel segno. Gli agenti verbalizzanti, infatti, avevano già dichiarato di essere fermi al semaforo, cosicché la contestazione della visibilità avrebbe potuto e dovuto essere formulata già con ricorso in appello, unitamente alla formulazione dei conseguenti mezzi di prova (cfr.
all. B alla memoria di costituzione in primo grado di parte resistente).
Peraltro, come sarà meglio chiarito nel prosieguo, i predetti documenti e le istanze formulate avrebbero come scopo la contestazione del contenuto accertativo del verbale impugnato, risultato precluso in assenza di querela di falso.
3.2. Passando all'analisi delle censure articolate da parte appellante avverso il provvedimento impugnato, la prima di esse riguarda l'insussistenza degli elementi oggettivi della violazione contestata dagli agenti della Polizia Locale del Comunale di , in forza dell'asserzione per cui la manovra sarebbe stata CP_1
avviata nel trascorrere dalla luce semaforica verde alla gialla e si sarebbe resa necessaria in ragione del mancato rispetto delle distanze di sicurezza da parte del veicolo immediatamente successivo nel senso di marcia.
Per quanto attiene alla luce registrata dal semaforo al momento dell'impegno dell'incrocio, occorre rilevare come l'infrazione sia stata accertata dalla Polizia stradale nell'ambito del provvedimento impugnato, il quale va qualificato come atto pubblico, dotato della particolare efficacia probatoria prevista dall'art. 2700 c.c., ossia «piena prova, fino a querela di falso, […] degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesta avvenuti in sua presenza […]».
All'interno di tale concetto rientrano gli apprezzamenti di fatto posti in essere al momento dello svolgimento dell'attività di pubblico ufficiale, a patto che essi non consistano in giudizi valutativi o non concernano fatti che, in ragione delle modalità repentine di svolgimento, siano soggetti a percezioni dotate di margini di interpretazione soggettiva.
L'impegno dell'incrocio per superamento della linea di STOP all'accensione della luce rossa deve essere considerato un avvenimento fattuale suscettibile di diretta percezione umana e privo, pertanto, di margini di apprezzamento critico-valutativo (Cfr. Trib. Foggia, 6/2/2020, n. 561 e Trib. Bari, sez. III, 5/10/2016,
n. 4989).
Tale conclusione si attaglia al caso di specie, poiché entrambi i verbalizzanti, sentiti in udienza, hanno affermato di aver visto direttamente la luce rossa della lanterna semaforica al momento dell'attraversamento dell'incrocio da parte di («Io ho visto con i miei occhi che la vettura Parte_2 ha passato l'incrocio semaforico con la luce rossa» e «Io ho visto con i miei occhi che la vettura condotta da è passata all'incrocio di via Mulino a Vento e piazza Garibaldi con il semaforo rosso», Parte_2 cfr. verbale d'udienza del 6/7/2023, pp. 2 e 3). Sul punto, pertanto, il verbale di contestazione assume il peculiare valore probatorio di cui all'art. 2700
c.c. e, conseguentemente, parte appellante avrebbe dovuto proporre querela di falso per contestarne le risultanze.
Ciò posto, le dichiarazioni concernenti la luce della lanterna semaforica rese dalla teste Tes_1
non possono essere ritenute sufficienti a smentire le risultanze del verbale di contestazione
[...]
(«“Si è vero, nel momento in cui la nostra macchina ha superato la linea orizzontale di arresto era appena scattata la luce arancione del semaforo. […] Quando abbiamo superato il semaforo non era scattato il rosso. Io non ho visto la luce rossa. Non ricordo se la macchina che ci seguiva da vicino ha passato il semaforo con noi”», cfr. verbale d'udienza del 6/7/2023, pp. 1 e 2).
In tal senso, si osserva, inoltre, come gli agenti verbalizzanti, sentiti all'udienza del 6/7/2023, abbiano confermato il contenuto del verbale, chiarendo che, sebbene non avessero una visuale diretta sulla linea di stop, essendo posti in parallelo rispetto alla Via del Mulino a vento, ove transitava il veicolo condotto da parte appellante, essi hanno potuto accertare che la manovra fosse iniziata al momento dell'accensione della luce rossa, in ragione della conoscenza dello stato dei luoghi e della piena visuale sulla lanterna semaforica («Io so dov'è posizionata la linea d'arresto del semaforo perché conosco bene l'incrocio per ragioni di servizio. Quando la vettura ha superato la linea di arresto il semaforo rosso era appena
scattato, ma non ricordo se dalla mia visuale ho visto direttamente la linea. La macchina che seguiva si
è arrestata al semaforo» e «La visuale era chiara sul teatro dell'evento, tranne che sulla linea d'arresto: non vi erano però veicoli in sosta irregolare o pedoni che impedissero la visuale. Quando il veicolo condotto dal ha attraversato l'incrocio con la via Castaldi il semaforo di via Molino a Vento Pt_2 aveva la luce era rossa da almeno uno o due secondi», cfr. verbale d'udienza del 6/7/2023, pp. 2 e 3).
Non risulta, poi, provata la circostanza concernente la violazione della distanza di sicurezza da parte della vettura successiva, in quanto essa non è stata constatata direttamente dalla teste , Testimone_1
mentre gli agenti verbalizzanti hanno percepito una distanza non allarmante, affermando che il veicolo in questione si sarebbe tempestivamente arrestato al semaforo («Non ho visto direttamente la macchina che
ci seguiva, ma ricordo che il conducente e]a aveva commentato che la macchina che seguiva Pt_3 Pt_2 ci stava molto attaccata. Il commento lo ha fatto prima di essere fermato dalla Polizia locale»; «La
macchina che seguiva si è arrestata al semaforo. Dalla nostra percezione la macchina che seguiva non
era così vicina a quella condotta dal da rischiare di tamponarlo se si fosse arrestato al semaforo» Pt_2
e «Posso dire che il veicolo che seguiva quello condotto dal , che si è fermato al sema[foro]», cfr. Pt_2 verbale d'udienza del 6/7/2023).
Tanto premesso l'infrazione di cui all'art. 41, comma 11, C.d.S. risulta provata e la corrispondente sanzione correttamente irrogata. Tale conclusione non viene smentita dal tenore letterale del verbale, in quanto, sebbene non sia stato scritto espressamente che la vettura avesse attraversato la linea di STOP all'accensione della luce rossa, in tal senso doveva essere interpretata l'espressione «non si arrestava al rosso», come, peraltro, ha correttamente inteso parte appellante, la quale si è chiaramente difesa sul punto. 4. Nulla si dispone, in questa sede, circa le spese del giudizio di primo grado, in considerazione della circostanza per cui, in prime cure, il si è difeso per mezzo di un proprio funzionario. CP_1
Le spese di lite della fase di appello, invece, seguono la soccombenza e si liquidano come in motivazione facendo applicazione del D.M. n. 55/2014, aggiornato dal D.M. n. 147/2022, con riferimento agli importi minimi per cause di valore fino a € 1.000,00, data la tenue complessità delle questioni trattate.
5. L'accoglimento del motivo di impugnazione concernente la declaratoria di inammissibilità impedisce di ritenere sussistenti i presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002, ai fini del versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso.
P.Q.M.
Il Tribunale di Trieste, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei Parte_1
confronti di , avverso la sentenza del Giudice di Pace di resa nel Controparte_1 CP_1
procedimento n. 2045/2021, così provvede:
▪ accoglie parzialmente l'appello e, in riforma della pronuncia impugnata, dichiara ammissibile il ricorso;
▪ rigetta nel merito la domanda di parte appellante;
▪ condanna l'appellante alla refusione delle spese processuali, attinenti alla fase di appello, in favore dell'appellato, che si liquidano nella somma di € 332,00 per compensi professionali, oltre spese accessorie al 15% e oneri riflessi;
Sentenza resa in calce al verbale e pubblicata mediante lettura.
Così deciso in Trieste, in data 30/1/2025.
Il Giudice
Dott. Andrea D'AL
Sezione Civile verbale della causa n. r.g. 446/2023
Oggi 30 gennaio 2025 alle ore 12:06 innanzi al dott. Andrea D'AL, sono comparsi:
Per , l'Avv. AL BO UT;
Parte_1
Per , l'Avv. Paola Nodari;
Controparte_1
I predetti difensori precisano le conclusioni richiamandosi ai propri scritti difensivi e alle note depositate in data 18/1/2024. L'Avv. Nodari specifica di opporsi all'acquisizione della documentazione depositata con le predette note da parte appellante e alle istanze istruttorie con esse articolate.
L'Avv. UT, in replica a quanto dedotto da controparte, afferma che le istanze istruttorie richieste ex novo si rendono necessarie a fronte di una nuova circostanza, mai allegata prima, emersa solamente in sede di escussione testimoniale, in quanto il verbale non dava atto delle modalità con cui sarebbe stato svolto l'accertamento e, pertanto, insiste nelle istanze istruttorie articolate.
Il Giudice fa presente che si ritirerà in camera di consiglio per la decisione e autorizza i predetti difensori ad allontanarsi, evidenziando che sarà data lettura della sentenza anche in loro assenza.
*******
Tornato in udienza all'esito della camera di consiglio il Giudice dott. Andrea D'AL dà lettura della seguente sentenza.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Trieste
Sezione Civile
IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA
* * * * * * * All'esito della camera di consiglio, il Giudice, Dott. Andrea D'AL, dà lettura della seguente
SENTENZA resa nella causa civile di II grado concernente il giudizio di appello avverso la sentenza a verbale resa all'udienza del 7/7/2022 dal Giudice di Pace di , nel procedimento n. 2045/2021, promosso CP_1 da , ( ), elettivamente domiciliato in Udine, presso lo studio Parte_2 C.F._1
degli Avv.ti Massimiliano Sinacori e AL BO UT, che lo rappresentano e difendono giusta procura allegata digitalmente al ricorso in appello;
appellante
contro
( ), nella persona del Sindaco in carica, elettivamente domiciliato Controparte_1 P.IVA_1 in , alla Via del Teatro Romano, n. 7, presso la sede dell'Avvocatura civica, che lo rappresenta e CP_1
difende giusta procura e autorizzazione allegate digitalmente alla comparsa di costituzione e alla memoria del 29/1/2025, nelle persone degli Avv.ti Sara De Biaggi, Valentina Frezza, Alda De Gennaro e Paola
Nodari;
appellato
avente a oggetto: appello avverso sentenza del Giudice di Pace di in materia di opposizione a CP_1
verbale di accertamento di violazione del codice della strada ex art. 7 d.lgs. n. 150/2011;
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale dell'odierna udienza, riportandosi ai propri scritti difensivi.
MOTIVAZIONE
1. Con sentenza a verbale resa in data 7 luglio 2022, il Giudice di Pace di Trieste ha dichiarato inammissibile l'opposizione proposta da avverso il verbale di accertamento n. 00104931, Parte_1
emesso dal Dipartimento di Polizia Locale e Sicurezza del in data 14/10/2021, con cui Controparte_1
è stata contestata a suo carico la violazione di cui agli artt. 41, comma 11, e 146, comma 3, C.d.S.
La declaratoria di inammissibilità si è fondata sull'applicazione dell'art. 7, comma 3, d.lgs. n. 150/2011, come si apprende dall'oltremodo succinta motivazione del provvedimento impugnato.
Con ricorso depositato in data 6/2/2023, ha proposto appello avverso la predetta Parte_1
pronuncia, affidando la richiesta di integrale riforma a due motivi di impugnazione: i) nullità per omessa o insufficiente motivazione;
ii) nullità per violazione dell'art. 155 c.p.c. Tali doglianze, avendo precluso la decisione nel merito della causa, imporrebbero, nella ricostruzione di parte appellante, la riproposizione in appello delle questioni di merito concernenti l'inesistenza dell'illecito di cui all'art. 41, comma 11,
C.d.S. per carenza dell'elemento oggettivo e la conseguente inesistenza dei presupposti per l'irrogazione delle sanzioni previste dall'art. 146, comma 3 e 126bis C.d.S.
Con deposito di comparsa di costituzione e risposta, avvenuto in data 4/11/2022, si è costituito in giudizio il , rimettendosi al prudente apprezzamento del giudice per quanto attiene alle doglianze Controparte_1
concernenti i motivi di impugnazione della pronuncia di prime cure e chiedendo, nel merito, il rigetto delle pretese dell'appellante.
La causa è stata istruita all'udienza del 6/7/2023, con escussione di prova testimoniale formulata dalle parti ed è stata decisa con la presente sentenza a verbale all'udienza di discussione di data 30/1/2025.
2. L'appello è fondato per quanto attiene all'ammissibilità del ricorso. 2.1. Con riguardo ai motivi di censura rivolti alla pronuncia del Giudice di Pace di , occorre CP_1
considerare come la doglianza concernente la carenza di motivazione non possa essere ritenuta fondata.
Infatti, quand'anche si dovesse ritenere che la pronuncia in questione si caratterizzi per tratti di ermetismo, essi non rappresenterebbero dei vizi di nullità ai sensi dell'art. 156, comma 3, c.p.c. in quanto la funzione informativa in ordine al procedimento logico sotteso alla decisione è stata assolta dallo scritto del giudice di prime cure, avendo parte appellante compreso le ragioni della decisione e formulato un motivo di impugnazione, fondato, con riguardo ad esse.
2.2. Rispetto alla censura concernente la violazione dell'art. 155 c.p.c. applicabile anche al rito lavoro e, conseguentemente, ai giudizi di cui all'art. 7 d.lgs. n. 150/2011, essa deve essere dichiarata fondata.
Emerge agli atti come il giudice di prime cure abbia considerato tardivo il deposito in cancelleria del ricorso, avvenuto in data 15/11/2021, rispetto alla contestazione dell'infrazione, avvenuta in data
14/10/2021.
Sebbene il termine di giorni 30 previsto dall'art. 7, comma 3, d.lgs. n. 150/2011 sarebbe scaduto in data
13/11/2021, ossia due giorni prima dell'effettivo deposito del ricorso introduttivo, il Giudice di Pace avrebbe dovuto considerare l'applicazione dell'art. 155, commi 4 e 5, c.p.c. che recano la previsione per cui, qualora la scadenza del termine per attività da compiersi fuori udienza, quale il deposito del ricorso,
cada nella giornata del sabato, la scadenza è posticipata al primo giorno non festivo successivo, ossia,
esclusa la domenica, al lunedì seguente.
Pertanto, considerato che il 13/11/2021, data di scadenza del termine di 30 giorni ex art. 7, comma 3, d.lgs.
n. 150/2011, era un sabato, l'applicazione delle predette norme avrebbe imposto di considerare il ricorso tempestivo, essendo stato depositato in data lunedì 15/11/2021.
Conseguentemente, la sentenza deve essere riformata nella parte in cui ha dichiarato l'inammissibilità per tardività del ricorso, che, al contrario, deve essere dichiarato ammissibile, poiché tempestivo.
3. La patologia a cui va incontro la sentenza in ragione dell'accoglimento del motivo di impugnazione in questione, non avverando una delle ipotesi di cui all'art. 354 c.p.c., impone la decisione nel merito, analizzando gli esiti dell'attività istruttoria tenuta all'udienza del 6/7/2023.
In particolare, sebbene il giudice di prime cure non abbia analizzato ex professo le questioni di merito sollevate dall'odierno appellante, per averle assorbite a causa dell'erronea pronuncia di rito, esse sono state correttamente riproposte nel ricorso in appello e, pertanto, devono essere affrontate nel presente giudizio, tenendo conto dell'esito dell'attività istruttoria svolta.
In tal senso, le doglianze articolate da parte appellante avverso il verbale di contestazione impugnato sono infondate e vanno rigettate per le seguenti ragioni.
3.1. Anzitutto, vanno rigettate le istanze istruttorie avanzate nelle note in sostituzione di udienza del
18/1/2024, in quanto tardivamente articolate e irrilevanti ai fini del decidere, essendo volte a vincere la peculiare efficacia probatoria del verbale di contestazione e avendo una valenza puramente esplorativa
(richiesta di ispezione e di CTU). Sebbene parte appellante abbia correlato la proposizione di tali istanze alle circostanze emerse dalle dichiarazioni rese in udienza dagli agenti verbalizzanti circa il punto di osservazione degli stessi al momento dei fatti, tale rilievo non coglie nel segno. Gli agenti verbalizzanti, infatti, avevano già dichiarato di essere fermi al semaforo, cosicché la contestazione della visibilità avrebbe potuto e dovuto essere formulata già con ricorso in appello, unitamente alla formulazione dei conseguenti mezzi di prova (cfr.
all. B alla memoria di costituzione in primo grado di parte resistente).
Peraltro, come sarà meglio chiarito nel prosieguo, i predetti documenti e le istanze formulate avrebbero come scopo la contestazione del contenuto accertativo del verbale impugnato, risultato precluso in assenza di querela di falso.
3.2. Passando all'analisi delle censure articolate da parte appellante avverso il provvedimento impugnato, la prima di esse riguarda l'insussistenza degli elementi oggettivi della violazione contestata dagli agenti della Polizia Locale del Comunale di , in forza dell'asserzione per cui la manovra sarebbe stata CP_1
avviata nel trascorrere dalla luce semaforica verde alla gialla e si sarebbe resa necessaria in ragione del mancato rispetto delle distanze di sicurezza da parte del veicolo immediatamente successivo nel senso di marcia.
Per quanto attiene alla luce registrata dal semaforo al momento dell'impegno dell'incrocio, occorre rilevare come l'infrazione sia stata accertata dalla Polizia stradale nell'ambito del provvedimento impugnato, il quale va qualificato come atto pubblico, dotato della particolare efficacia probatoria prevista dall'art. 2700 c.c., ossia «piena prova, fino a querela di falso, […] degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesta avvenuti in sua presenza […]».
All'interno di tale concetto rientrano gli apprezzamenti di fatto posti in essere al momento dello svolgimento dell'attività di pubblico ufficiale, a patto che essi non consistano in giudizi valutativi o non concernano fatti che, in ragione delle modalità repentine di svolgimento, siano soggetti a percezioni dotate di margini di interpretazione soggettiva.
L'impegno dell'incrocio per superamento della linea di STOP all'accensione della luce rossa deve essere considerato un avvenimento fattuale suscettibile di diretta percezione umana e privo, pertanto, di margini di apprezzamento critico-valutativo (Cfr. Trib. Foggia, 6/2/2020, n. 561 e Trib. Bari, sez. III, 5/10/2016,
n. 4989).
Tale conclusione si attaglia al caso di specie, poiché entrambi i verbalizzanti, sentiti in udienza, hanno affermato di aver visto direttamente la luce rossa della lanterna semaforica al momento dell'attraversamento dell'incrocio da parte di («Io ho visto con i miei occhi che la vettura Parte_2 ha passato l'incrocio semaforico con la luce rossa» e «Io ho visto con i miei occhi che la vettura condotta da è passata all'incrocio di via Mulino a Vento e piazza Garibaldi con il semaforo rosso», Parte_2 cfr. verbale d'udienza del 6/7/2023, pp. 2 e 3). Sul punto, pertanto, il verbale di contestazione assume il peculiare valore probatorio di cui all'art. 2700
c.c. e, conseguentemente, parte appellante avrebbe dovuto proporre querela di falso per contestarne le risultanze.
Ciò posto, le dichiarazioni concernenti la luce della lanterna semaforica rese dalla teste Tes_1
non possono essere ritenute sufficienti a smentire le risultanze del verbale di contestazione
[...]
(«“Si è vero, nel momento in cui la nostra macchina ha superato la linea orizzontale di arresto era appena scattata la luce arancione del semaforo. […] Quando abbiamo superato il semaforo non era scattato il rosso. Io non ho visto la luce rossa. Non ricordo se la macchina che ci seguiva da vicino ha passato il semaforo con noi”», cfr. verbale d'udienza del 6/7/2023, pp. 1 e 2).
In tal senso, si osserva, inoltre, come gli agenti verbalizzanti, sentiti all'udienza del 6/7/2023, abbiano confermato il contenuto del verbale, chiarendo che, sebbene non avessero una visuale diretta sulla linea di stop, essendo posti in parallelo rispetto alla Via del Mulino a vento, ove transitava il veicolo condotto da parte appellante, essi hanno potuto accertare che la manovra fosse iniziata al momento dell'accensione della luce rossa, in ragione della conoscenza dello stato dei luoghi e della piena visuale sulla lanterna semaforica («Io so dov'è posizionata la linea d'arresto del semaforo perché conosco bene l'incrocio per ragioni di servizio. Quando la vettura ha superato la linea di arresto il semaforo rosso era appena
scattato, ma non ricordo se dalla mia visuale ho visto direttamente la linea. La macchina che seguiva si
è arrestata al semaforo» e «La visuale era chiara sul teatro dell'evento, tranne che sulla linea d'arresto: non vi erano però veicoli in sosta irregolare o pedoni che impedissero la visuale. Quando il veicolo condotto dal ha attraversato l'incrocio con la via Castaldi il semaforo di via Molino a Vento Pt_2 aveva la luce era rossa da almeno uno o due secondi», cfr. verbale d'udienza del 6/7/2023, pp. 2 e 3).
Non risulta, poi, provata la circostanza concernente la violazione della distanza di sicurezza da parte della vettura successiva, in quanto essa non è stata constatata direttamente dalla teste , Testimone_1
mentre gli agenti verbalizzanti hanno percepito una distanza non allarmante, affermando che il veicolo in questione si sarebbe tempestivamente arrestato al semaforo («Non ho visto direttamente la macchina che
ci seguiva, ma ricordo che il conducente e]a aveva commentato che la macchina che seguiva Pt_3 Pt_2 ci stava molto attaccata. Il commento lo ha fatto prima di essere fermato dalla Polizia locale»; «La
macchina che seguiva si è arrestata al semaforo. Dalla nostra percezione la macchina che seguiva non
era così vicina a quella condotta dal da rischiare di tamponarlo se si fosse arrestato al semaforo» Pt_2
e «Posso dire che il veicolo che seguiva quello condotto dal , che si è fermato al sema[foro]», cfr. Pt_2 verbale d'udienza del 6/7/2023).
Tanto premesso l'infrazione di cui all'art. 41, comma 11, C.d.S. risulta provata e la corrispondente sanzione correttamente irrogata. Tale conclusione non viene smentita dal tenore letterale del verbale, in quanto, sebbene non sia stato scritto espressamente che la vettura avesse attraversato la linea di STOP all'accensione della luce rossa, in tal senso doveva essere interpretata l'espressione «non si arrestava al rosso», come, peraltro, ha correttamente inteso parte appellante, la quale si è chiaramente difesa sul punto. 4. Nulla si dispone, in questa sede, circa le spese del giudizio di primo grado, in considerazione della circostanza per cui, in prime cure, il si è difeso per mezzo di un proprio funzionario. CP_1
Le spese di lite della fase di appello, invece, seguono la soccombenza e si liquidano come in motivazione facendo applicazione del D.M. n. 55/2014, aggiornato dal D.M. n. 147/2022, con riferimento agli importi minimi per cause di valore fino a € 1.000,00, data la tenue complessità delle questioni trattate.
5. L'accoglimento del motivo di impugnazione concernente la declaratoria di inammissibilità impedisce di ritenere sussistenti i presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002, ai fini del versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso.
P.Q.M.
Il Tribunale di Trieste, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei Parte_1
confronti di , avverso la sentenza del Giudice di Pace di resa nel Controparte_1 CP_1
procedimento n. 2045/2021, così provvede:
▪ accoglie parzialmente l'appello e, in riforma della pronuncia impugnata, dichiara ammissibile il ricorso;
▪ rigetta nel merito la domanda di parte appellante;
▪ condanna l'appellante alla refusione delle spese processuali, attinenti alla fase di appello, in favore dell'appellato, che si liquidano nella somma di € 332,00 per compensi professionali, oltre spese accessorie al 15% e oneri riflessi;
Sentenza resa in calce al verbale e pubblicata mediante lettura.
Così deciso in Trieste, in data 30/1/2025.
Il Giudice
Dott. Andrea D'AL