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Sentenza 25 novembre 2025
Sentenza 25 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 25/11/2025, n. 38249 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 38249 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2025 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso straordinario proposto da: CI PA, nato a [...] il [...] avverso la sentenza n. 18746 del 25/03/2025 della Corte di cassazione, Sesta sezione penale visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso straordinario;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore FULVIO BALDI, il quale ha concluso chiedendo che: il ricorso straordinario venga accolto, perché la Sesta sezione penale non si è «pronunciata sulla prescrizione di cui al capo 4)» e «Male reato si è effettivamente prescritto in data 03/04/2022»; la sentenza impugnata venga revocata e la pena nei confronti del ricorrente venga rideterminata;
udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE NICASTRO. RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza n. 18746 del 25/03/2025, depositata il 19/05/2025, la Sesta sezione penale della Corte di cassazione rigettava il ricorso che era stato proposto da OL CC avverso la sentenza n. 6155/2024 del 24/05/2024 della Corte d'appello di Roma con la quale, in sede di rinvio a seguito della sentenza n. 10371 del 18/02/2022 della Seconda sezione penale della Corte di cassazione, era stata confermata la condanna dell'CC per i reati di rapina aggravata e lesioni aggravate ai danni di CL LO e di SO TA di cui Penale Sent. Sez. 2 Num. 38249 Anno 2025 Presidente: PELLEGRINO ANDREA Relatore: NICASTRO GIUSEPPE Data Udienza: 30/10/2025 ai capi, rispettivamente, 1) e 2) dell'imputazione, e di rapina aggravata e lesioni aggravate ai danni di IC IL di cui ai capi, rispettivamente, 3) e 4) dell'imputazione. 2. Avverso l'indicata sentenza n. 18746 del 25/03/2025 della Sesta sezione penale della Corte di cassazione, ha proposto ricorso straordinario per errore di fatto, ai sensi dell'art. 625-bis cod. proc. pen., per il tramite del proprio difensore e procuratore speciale avv. Guido Contestabile, OL CC, affidato a un unico motivo. Con tale motivo, il ricorrente lamenta che la Sesta sezione penale della Corte di cassazione, a causa di una svista, avrebbe completamente omesso di esaminare il terzo motivo del suo ricorso per cassazione, con il quale egli aveva dedotto la prescrizione del reato di lesioni personali aggravate (dall'essere stato il fatto commesso con armi e da più persone riunite) di cui al capo 4) dell'imputazione maturata «già alla data di celebrazione del precedente giudizio di legittimità, nonché e di converso nel corso del giudizio di appello in sede di rinvio». OL CC deduce che tale errore di fatto sarebbe decisivo, atteso che il termine di prescrizione del suddetto reato di lesioni personali era spirato il 03/04/2022, cioè prima della sentenza della Corte d'appello di Roma del 24/05/2024 e dell'impugnata sentenza n. 18746 del 25/03/2025 della Sesta sezione penale. Espone, in proposito, che lo stesso reato era stato consumato il 03/10/2014, con la conseguenza che il relativo termine massimo di prescrizione di sette anni e sei mesi, in asserita assenza di cause di sospensione del corso della stessa prescrizione, era maturato, appunto, il 03/04/2022. Il ricorrente chiede pertanto di: revocare l'impugnata sentenza n. 18746 del 25/03/2025 della Sesta sezione penale limitatamente agli effetti penali relativi al reato di cui capo 4) dell'imputazione; dichiarare l'estinzione di tale reato per intervenuta prescrizione;
annullare senza rinvio la sentenza del 24/05/2024 della Corte d'appello di Roma limitatamente allo stesso capo 4) dell'imputazione, ferme restando le statuizioni civili. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il motivo di ricorso straordinario è fondato. 2. Si deve anzitutto rammentare che le Sezioni unite della Corte di cassazione hanno affermato che è ammissibile il ricorso straordinario per errore di fatto sulla prescrizione del reato, a condizione che la statuizione sul punto sia effettivamente l'esclusiva conseguenza di un errore percettivo causato da una svista o da un equivoco, e non anche quando il preteso errore sulla causa estintiva derivi da una 2 qualsiasi valutazione giuridica o di apprezzamento di fatto (Sez. U, n. 37505 del 14/07/2011, Corsini, Rv. 250528-01). La Corte di cassazione ha altresì statuito che, in tema di ricorso straordinario, è deducibile come errore di fatto, rilevante ai sensi dell'art. 625-bis cod. proc. pen., l'omesso rilievo, da parte della Corte di Cassazione, senza alcun esame della questione, dell'avvenuto decorso del termine di prescrizione, nelle more del giudizio di legittimità, una volta ritenuto non inammissibile il ricorso avverso la sentenza impugnata (Sez. 3, n. 46244 del 23/10/2013, Chierici, Rv. 257856-01). 3. Rammentati tali principi, affermati dalla Corte di cassazione, si deve ritenere che, nel caso in esame, si sia in presenza di un evidente errore di fatto, contenuto nella sentenza n. 18746 del 25/03/2025 della Sesta sezione penale. Dalla lettura di tale sentenza risulta infatti che, ancorché la Sesta sezione penale abbia dato atto, nel "Ritenuto in fatto", del terzo motivo di ricorso per cassazione dell'CC - con il quale «si eccepisce l'avvenuta prescrizione del reato oggetto del capo 4 il 03/04/2022, già alla data di celebrazione del procedente giudizio davanti alla Corte di cassazione e, comunque, prima della emissione della sentenza di appello impugnata» (punto 2.3 del "Ritenuto in fatto") -, la stessa Sesta sezione penale, nel "Considerato in diritto", ha poi del tutto omesso di esaminare la questione della prescrizione del reato di cui al capo 4) dell'imputazione che era stata prospettata con il medesimo terzo motivo di ricorso. La Sesta sezione penale, in particolare, risulta avere esaminato esclusivamente il primo e il secondo motivo del ricorso per cassazione dell'CC, motivi relativi al giudizio di responsabilità, pervenendo al rigetto dello stesso ricorso sulla base esclusivamente della ritenuta infondatezza di tali due motivi, senza esaminare il terzo motivo. 4. Accertato, pertanto, che la Sesta sezione penale è incorsa nell'indicato errore di fatto, se ne deve altresì ritenere la decisività. Si deve infatti in proposito rilevare che il reato di lesioni personali aggravate (dall'essere stato il fatto commesso con armi e da più persone riunite) di cui al capo 4) dell'imputazione era stato consumato il 03/10/2014, con la conseguenza che il relativo termine massimo di prescrizione di sette anni e sei mesi, sarebbe maturato il 03/04/2022. Si devono tuttavia considerare le seguenti cause di sospensione del corso della prescrizione. Nel corso del giudizio di primo grado: 9 mesi e 25 giorni. Nel corso del primo giudizio di appello: dal 02/12/2019 al 02/03/2020 per astensione del difensore dalle udienze (quindi, tre mesi); dal 02/03/2020 al 27/04/2020 per impedimento dell'imputato (quindi, un mese e 25 giorni); dal 27/04/2020 al 11/05/2020 (quindi, 14 giorni) (provvedimento presidenziale, 3 adottato fuori udienza, di rinvio dal 27/04/2020 al 05/10/2020, in ragione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19). Nel corso del secondo giudizio di appello: rinvio dell'udienza del 08/03/2023 per impedimento dell'imputato (quindi, 60 giorni); dal 08/02/2024 al 24/05/2024 per astensione del difensore dalle udienze (quindi, 3 mesi e 16 giorni). Considerando tali sospensioni del corso della prescrizione, le quali ammontano a un totale di un anno, 8 mesi e 20 giorni, il termine di prescrizione del reato era maturato il 23/12/2023, cioè prima della sentenza del 24/05/2024 della Corte d'appello di Roma che era stata impugnata davanti alla Sesta sezione penale. 5. Il ricorso straordinario deve, pertanto, essere accolto, con la conseguenza che deve essere disposta la revoca della sentenza n. 18746 del 25/03/2025 della Sesta sezione penale nei confronti di OL CC limitatamente agli effetti penali del reato di cui al capo 4) dell'imputazione, atteso che l'errore denunciato attiene esclusivamente a tale profilo, nonché, per le ragioni che diverranno in seguito chiare, alla condanna alle spese processuali sostenute nel grado. 6. Posta tale revoca, il Collegio ritiene di potere procedere direttamente alla fase rescissoria e, quindi, al nuovo giudizio sul terzo motivo del ricorso ordinario per cassazione dell'CC, in applicazione del condiviso principio di diritto, prevalente nella più recente giurisprudenza della Corte di cassazione, secondo cui, in tema di ricorso straordinario per errore di fatto, poiché l'art. 625-bis, comma 4, cod. proc. pen., dispone che la Corte di cassazione, ove accolga la richiesta, adotta i provvedimenti necessari per correggere l'errore, la definizione della procedura non deve necessariamente articolarsi nelle due distinte fasi dell'immediata caducazione del provvedimento viziato e della successiva udienza per la celebrazione del rinnovato giudizio sul precedente ricorso per cassazione, potendosi adottare un'immediata pronuncia della decisione che, se è di accoglimento del ricorso, sostituisce la precedente (Sez. 1, n. 18363 del 17/11/2022, dep. 2023, Gheri, Rv. 284541-01; Sez. 3, n. 15307 del 05/03/2020, Reguig, Rv. 279754-01). 7. Venendo, dunque, al merito del giudizio rescissorio, il terzo motivo del ricorso ordinario per cassazione dell'CC, con il quale il ricorrente aveva dedotto la prescrizione del reato di lesioni aggravate di cui al capo 4) dell'imputazione prima della pronuncia dell'allora impugnata sentenza del 24/05/2024 della Corte d'appello di Roma, è fondato, per le ragioni che si sono già esposte al punto 4. Pertanto, la sentenza n. 6155/2024 del 24/05/2024 della Corte d'appello di Roma deve essere annullata senza rinvio nei confronti di OL CC limitatamente agli effetti penali relativi al reato di cui al capo 4) dell'imputazione per essere lo stesso reato estinto per prescrizione. 4 Di conseguenza: a) la relativa pena di nove mesi di reclusione ed € 1.000,00 di multa deve essere eliminata;
b) la pena finale irrogata all'CC deve essere rideterminata in sette anni e nove mesi di reclusione ed € 3.500,00 di multa. Le rimanenti statuizioni nei confronti di OL CC devono essere confermate.
P.Q.M.
Revoca la sentenza n. l8746/25fteV2T5703L2025emessa dalla Sesta sezione penale della Corte di cassazione in data 25.03.2025 nei confronti di CC OL limitatamente agli effetti penali del reato di cui al capo 4) e alla condanna alle spese processali sostenute nel grado. Annulla senza rinvio la sentenza della Corte d'appello di Roma n. 6155/24 in data 24.05.2024 nei confronti di CC OL limitatamente agli effetti penali del reato di cui al capo 4) per essere lo stesso estinto per prescrizione. Elimina la relativa pena di mesi nove di reclusione ed euro 1.000 di multa e ridetermina la pena finale in anni sette, mesi nove di reclusione ed euro 3.500 di multa. Conferma le rimanenti statuizioni nei confronti di CC OL. Così deciso il 30/10/2025.
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore FULVIO BALDI, il quale ha concluso chiedendo che: il ricorso straordinario venga accolto, perché la Sesta sezione penale non si è «pronunciata sulla prescrizione di cui al capo 4)» e «Male reato si è effettivamente prescritto in data 03/04/2022»; la sentenza impugnata venga revocata e la pena nei confronti del ricorrente venga rideterminata;
udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE NICASTRO. RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza n. 18746 del 25/03/2025, depositata il 19/05/2025, la Sesta sezione penale della Corte di cassazione rigettava il ricorso che era stato proposto da OL CC avverso la sentenza n. 6155/2024 del 24/05/2024 della Corte d'appello di Roma con la quale, in sede di rinvio a seguito della sentenza n. 10371 del 18/02/2022 della Seconda sezione penale della Corte di cassazione, era stata confermata la condanna dell'CC per i reati di rapina aggravata e lesioni aggravate ai danni di CL LO e di SO TA di cui Penale Sent. Sez. 2 Num. 38249 Anno 2025 Presidente: PELLEGRINO ANDREA Relatore: NICASTRO GIUSEPPE Data Udienza: 30/10/2025 ai capi, rispettivamente, 1) e 2) dell'imputazione, e di rapina aggravata e lesioni aggravate ai danni di IC IL di cui ai capi, rispettivamente, 3) e 4) dell'imputazione. 2. Avverso l'indicata sentenza n. 18746 del 25/03/2025 della Sesta sezione penale della Corte di cassazione, ha proposto ricorso straordinario per errore di fatto, ai sensi dell'art. 625-bis cod. proc. pen., per il tramite del proprio difensore e procuratore speciale avv. Guido Contestabile, OL CC, affidato a un unico motivo. Con tale motivo, il ricorrente lamenta che la Sesta sezione penale della Corte di cassazione, a causa di una svista, avrebbe completamente omesso di esaminare il terzo motivo del suo ricorso per cassazione, con il quale egli aveva dedotto la prescrizione del reato di lesioni personali aggravate (dall'essere stato il fatto commesso con armi e da più persone riunite) di cui al capo 4) dell'imputazione maturata «già alla data di celebrazione del precedente giudizio di legittimità, nonché e di converso nel corso del giudizio di appello in sede di rinvio». OL CC deduce che tale errore di fatto sarebbe decisivo, atteso che il termine di prescrizione del suddetto reato di lesioni personali era spirato il 03/04/2022, cioè prima della sentenza della Corte d'appello di Roma del 24/05/2024 e dell'impugnata sentenza n. 18746 del 25/03/2025 della Sesta sezione penale. Espone, in proposito, che lo stesso reato era stato consumato il 03/10/2014, con la conseguenza che il relativo termine massimo di prescrizione di sette anni e sei mesi, in asserita assenza di cause di sospensione del corso della stessa prescrizione, era maturato, appunto, il 03/04/2022. Il ricorrente chiede pertanto di: revocare l'impugnata sentenza n. 18746 del 25/03/2025 della Sesta sezione penale limitatamente agli effetti penali relativi al reato di cui capo 4) dell'imputazione; dichiarare l'estinzione di tale reato per intervenuta prescrizione;
annullare senza rinvio la sentenza del 24/05/2024 della Corte d'appello di Roma limitatamente allo stesso capo 4) dell'imputazione, ferme restando le statuizioni civili. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il motivo di ricorso straordinario è fondato. 2. Si deve anzitutto rammentare che le Sezioni unite della Corte di cassazione hanno affermato che è ammissibile il ricorso straordinario per errore di fatto sulla prescrizione del reato, a condizione che la statuizione sul punto sia effettivamente l'esclusiva conseguenza di un errore percettivo causato da una svista o da un equivoco, e non anche quando il preteso errore sulla causa estintiva derivi da una 2 qualsiasi valutazione giuridica o di apprezzamento di fatto (Sez. U, n. 37505 del 14/07/2011, Corsini, Rv. 250528-01). La Corte di cassazione ha altresì statuito che, in tema di ricorso straordinario, è deducibile come errore di fatto, rilevante ai sensi dell'art. 625-bis cod. proc. pen., l'omesso rilievo, da parte della Corte di Cassazione, senza alcun esame della questione, dell'avvenuto decorso del termine di prescrizione, nelle more del giudizio di legittimità, una volta ritenuto non inammissibile il ricorso avverso la sentenza impugnata (Sez. 3, n. 46244 del 23/10/2013, Chierici, Rv. 257856-01). 3. Rammentati tali principi, affermati dalla Corte di cassazione, si deve ritenere che, nel caso in esame, si sia in presenza di un evidente errore di fatto, contenuto nella sentenza n. 18746 del 25/03/2025 della Sesta sezione penale. Dalla lettura di tale sentenza risulta infatti che, ancorché la Sesta sezione penale abbia dato atto, nel "Ritenuto in fatto", del terzo motivo di ricorso per cassazione dell'CC - con il quale «si eccepisce l'avvenuta prescrizione del reato oggetto del capo 4 il 03/04/2022, già alla data di celebrazione del procedente giudizio davanti alla Corte di cassazione e, comunque, prima della emissione della sentenza di appello impugnata» (punto 2.3 del "Ritenuto in fatto") -, la stessa Sesta sezione penale, nel "Considerato in diritto", ha poi del tutto omesso di esaminare la questione della prescrizione del reato di cui al capo 4) dell'imputazione che era stata prospettata con il medesimo terzo motivo di ricorso. La Sesta sezione penale, in particolare, risulta avere esaminato esclusivamente il primo e il secondo motivo del ricorso per cassazione dell'CC, motivi relativi al giudizio di responsabilità, pervenendo al rigetto dello stesso ricorso sulla base esclusivamente della ritenuta infondatezza di tali due motivi, senza esaminare il terzo motivo. 4. Accertato, pertanto, che la Sesta sezione penale è incorsa nell'indicato errore di fatto, se ne deve altresì ritenere la decisività. Si deve infatti in proposito rilevare che il reato di lesioni personali aggravate (dall'essere stato il fatto commesso con armi e da più persone riunite) di cui al capo 4) dell'imputazione era stato consumato il 03/10/2014, con la conseguenza che il relativo termine massimo di prescrizione di sette anni e sei mesi, sarebbe maturato il 03/04/2022. Si devono tuttavia considerare le seguenti cause di sospensione del corso della prescrizione. Nel corso del giudizio di primo grado: 9 mesi e 25 giorni. Nel corso del primo giudizio di appello: dal 02/12/2019 al 02/03/2020 per astensione del difensore dalle udienze (quindi, tre mesi); dal 02/03/2020 al 27/04/2020 per impedimento dell'imputato (quindi, un mese e 25 giorni); dal 27/04/2020 al 11/05/2020 (quindi, 14 giorni) (provvedimento presidenziale, 3 adottato fuori udienza, di rinvio dal 27/04/2020 al 05/10/2020, in ragione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19). Nel corso del secondo giudizio di appello: rinvio dell'udienza del 08/03/2023 per impedimento dell'imputato (quindi, 60 giorni); dal 08/02/2024 al 24/05/2024 per astensione del difensore dalle udienze (quindi, 3 mesi e 16 giorni). Considerando tali sospensioni del corso della prescrizione, le quali ammontano a un totale di un anno, 8 mesi e 20 giorni, il termine di prescrizione del reato era maturato il 23/12/2023, cioè prima della sentenza del 24/05/2024 della Corte d'appello di Roma che era stata impugnata davanti alla Sesta sezione penale. 5. Il ricorso straordinario deve, pertanto, essere accolto, con la conseguenza che deve essere disposta la revoca della sentenza n. 18746 del 25/03/2025 della Sesta sezione penale nei confronti di OL CC limitatamente agli effetti penali del reato di cui al capo 4) dell'imputazione, atteso che l'errore denunciato attiene esclusivamente a tale profilo, nonché, per le ragioni che diverranno in seguito chiare, alla condanna alle spese processuali sostenute nel grado. 6. Posta tale revoca, il Collegio ritiene di potere procedere direttamente alla fase rescissoria e, quindi, al nuovo giudizio sul terzo motivo del ricorso ordinario per cassazione dell'CC, in applicazione del condiviso principio di diritto, prevalente nella più recente giurisprudenza della Corte di cassazione, secondo cui, in tema di ricorso straordinario per errore di fatto, poiché l'art. 625-bis, comma 4, cod. proc. pen., dispone che la Corte di cassazione, ove accolga la richiesta, adotta i provvedimenti necessari per correggere l'errore, la definizione della procedura non deve necessariamente articolarsi nelle due distinte fasi dell'immediata caducazione del provvedimento viziato e della successiva udienza per la celebrazione del rinnovato giudizio sul precedente ricorso per cassazione, potendosi adottare un'immediata pronuncia della decisione che, se è di accoglimento del ricorso, sostituisce la precedente (Sez. 1, n. 18363 del 17/11/2022, dep. 2023, Gheri, Rv. 284541-01; Sez. 3, n. 15307 del 05/03/2020, Reguig, Rv. 279754-01). 7. Venendo, dunque, al merito del giudizio rescissorio, il terzo motivo del ricorso ordinario per cassazione dell'CC, con il quale il ricorrente aveva dedotto la prescrizione del reato di lesioni aggravate di cui al capo 4) dell'imputazione prima della pronuncia dell'allora impugnata sentenza del 24/05/2024 della Corte d'appello di Roma, è fondato, per le ragioni che si sono già esposte al punto 4. Pertanto, la sentenza n. 6155/2024 del 24/05/2024 della Corte d'appello di Roma deve essere annullata senza rinvio nei confronti di OL CC limitatamente agli effetti penali relativi al reato di cui al capo 4) dell'imputazione per essere lo stesso reato estinto per prescrizione. 4 Di conseguenza: a) la relativa pena di nove mesi di reclusione ed € 1.000,00 di multa deve essere eliminata;
b) la pena finale irrogata all'CC deve essere rideterminata in sette anni e nove mesi di reclusione ed € 3.500,00 di multa. Le rimanenti statuizioni nei confronti di OL CC devono essere confermate.
P.Q.M.
Revoca la sentenza n. l8746/25fteV2T5703L2025emessa dalla Sesta sezione penale della Corte di cassazione in data 25.03.2025 nei confronti di CC OL limitatamente agli effetti penali del reato di cui al capo 4) e alla condanna alle spese processali sostenute nel grado. Annulla senza rinvio la sentenza della Corte d'appello di Roma n. 6155/24 in data 24.05.2024 nei confronti di CC OL limitatamente agli effetti penali del reato di cui al capo 4) per essere lo stesso estinto per prescrizione. Elimina la relativa pena di mesi nove di reclusione ed euro 1.000 di multa e ridetermina la pena finale in anni sette, mesi nove di reclusione ed euro 3.500 di multa. Conferma le rimanenti statuizioni nei confronti di CC OL. Così deciso il 30/10/2025.