Sentenza 28 novembre 2018
Massime • 1
In tema di concussione, è necessario che la qualità soggettiva del pubblico ufficiale o dell'incaricato di pubblico servizio renda l'atto intimidatorio credibile e idoneo a costringere il soggetto passivo all'indebita promessa o dazione di denaro o di altra utilità. (Fattispecie in cui la Corte ha escluso la sussistenza del reato, rilevando che la qualifica rivestita dal ricorrente, ufficiale della Guardia di Finanza presentatosi come operante in un diverso territorio, non lo poneva in condizioni di supremazia rispetto ai destinatari delle intimidazioni).
Commentari • 3
- 1. Concussione: indifferente il conseguimento del risultato concreto di porre la vittima in soggezioneAvvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 30 agosto 2023
La massima Ai fini della configurabilità del tentativo di concussione, è necessaria l'oggettiva efficacia intimidatoria della condotta, mentre è indifferente il conseguimento del risultato concreto di porre la vittima in stato di soggezione.(Fattispecie relativa a sottufficiale dei Carabinieri che aveva prospettato ad un dirigente di una struttura pubblica conseguenze negative qualora non avesse scelto un immobile di proprietà di un suo amico quale sede dell'ente - Cassazione penale , sez. fer. , 08/08/2019 , n. 38658). Vuoi saperne di più sul reato di concussione? La sentenza integrale Cassazione penale , sez. fer. , 08/08/2019 , n. 38658 RITENUTO IN FATTO 1. Con la decisione in …
Leggi di più… - 2. Concussione: non sussiste se la qualità del pubblico ufficiale rende poco credibile l'intimidazioneAvvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 29 agosto 2023
La massima In tema di concussione, è necessario che la qualità soggettiva del pubblico ufficiale o dell'incaricato di pubblico servizio renda l'atto intimidatorio credibile e idoneo a costringere il soggetto passivo all'indebita promessa o dazione di denaro o di altra utilità. (Fattispecie in cui la Corte ha escluso la sussistenza del reato, rilevando che la qualifica rivestita dal ricorrente, ufficiale della Guardia di Finanza presentatosi come operante in un diverso territorio, non lo poneva in condizioni di supremazia rispetto ai destinatari delle intimidazioni - Cassazione penale , sez. VI , 28/11/2018 , n. 11477). Fonte: CED Cassazione Penale 2019 Vuoi saperne di più sul reato di …
Leggi di più… - 3. Concussione: ultime sentenzeRedazione · https://www.laleggepertutti.it/ · 20 agosto 2021
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 28/11/2018, n. 11477 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11477 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2018 |
Testo completo
0 147 7-1 9 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE PENALE Composta da: Sent. n. sez. 1995/2018 Presidente - ANNA PETRUZZELLIS -UP 28/11/2018 Relatore - ANGELO COSTANZO R.G.N. 28813/2018 MIRELLA AGLIASTRO ALESSANDRA BASSI ANTONIO COSTANTINI ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: VA FI nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 12/02/2018 della CORTE APPELLO di CATANZARO visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO COSTANZO;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore PERLA LORI che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio per essere i reati estinti per prescrizione. L'avv. DOMANICO ANNA MARIA che insiste per l'accoglimento dei motivi di ricorso, in subordine si associa alla richiesta del PG. L RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza n. 652/2018 del 20/04/2018, giudicando in sede di rinvio dalla Corte di cassazione (che ha annullato la precedente sentenza per omessa notifica del decreto di citazione a giudizio all'imputato detenuto), la Corte di appello di Catanzaro ha confermato la sentenza con cui il Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Castrovillari, a conclusione di un giudizio abbreviato, ha condannato RE AV ex artt. 56 e 317 cod. pen. per avere tentato, quale ufficiale della Guardia di Finanza, di costringere appartenenti alla Polizia municipale di San Lorenzo del Vallo a non dare esecuzione alla ordinanza comunale di chiusura dell'esercizio commerciale MD Discount (capo A, fatto del 7/12/2007); ex artt. 81, comma 2, 56 e 317 cod. pen. per avere allo stesso scopo tentato di costringere il Sindaco dello stesso Comune a intervenire per eliminare gli effetti dell'ordinanza nei modi descritti (capo B, fino al mese di marzo 2009), ex artt. 81, comma 2, e 322 cod. pen., proposto al predetto Sindaco vantaggi di natura economica per compiere atto contrario al suo ufficio e rivolto sempre allo stesso scopo (capo C, fino al mese di marzo 2009).
2. Nel ricorso presentato dal difensore di AV si chiede l'annullamento della sentenza deducendo violazione di legge e vizio di motivazione: a) circa la sussistenza del reato per avere trascurato la mancanza del requisito dell'abuso della qualità e l'assenza del nesso tra la cessata qualità di pubblico ufficiale (l'imputato era sospeso dal servizio) e la commissione del reato, essendosi, peraltro, Fioravante nell'invitare i tre vigili urbani a non dare esecuzione all'ordinanza di chiusura per non incorrere in gravi conseguenze anche di natura economica - presentato come colonnello della Guardia di Finanza in un reparto del Nord Italia, per cui non avrebbe potuto incidere sull'operato dei vigili;
b) nel trascurare, anche per la condizione di pubblici ufficiali dei tre vigili urbani, l'assenza di una oggettiva idoneità a intimidire della condotta dell'imputato (capo A); c) nel non qualificare il fatto descritto nel capo A come induzione indebita, stante l'assenza di una minaccia nella condotta di AV, con conseguente prescrizione (stante la diminuente per il tentativo) del reato;
d) nel non dichiarare la prescrizione dei reati di cui al capo A;
e) nel non considerare l'assenza di un nesso fra la qualifica dell'imputato (sospeso dal servizio) e la commissione del fatto;
f) nel non valutare la effettiva idoneità intimidatoria della condotta dell'imputato nei confronti del Sindaco (capo B); g) nel non qualificare il fatto descritto nel capo B come induzione indebita, stante l'assenza di una minaccia nella condotta di AV, con conseguente prescrizione del reato;
h) 2 I per avere trascurato, quanto al capo C, che il Sindaco non ha competenze in materia di di autorizzazioni amministrative relative all'esercizio dell'attività di commercio al dettaglio;
i) nel non riconoscere che il reato (stante l'arco edittale della pena vigente al momento del fatto, anteriore alla modifica dell'art. 318 cod. pen.) si è prescritto prima della pronuncia della sentenza di appello. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I motivi di ricorso concernenti la qualificazione giuridica dei fatti descritti nei capi A e B non contestano la sussistenza delle condotte materiali ascritte a AV e ricostruite nella sentenza impugnata come "esplicite minacce" rivolte ai tre appartenenti alla Polizia municipale e anche al Sindaco "prospettando gravi conseguenze e ritorsioni, anche di natura economica, in caso di mancata eliminazione degli effetti dell'ordinanza del Sindaco o di esecuzione della medesima ordinanza da parte della Polizia municipale" (p. 4), possono essere valutati unitariamente e risultano parzialmente fondati nell'escludere la sussistenza dei tentativi di concussione descritti nei capi A e B delle imputazioni. Le condotte, tuttavia, vanno qualificate come minacce ex art. 336 cod. pen.. Nel caso in esame, fra la qualità (e i poteri che ne derivano) di ufficiale della Guardia di Finanza espressa (si presentò come colonnello ma era luogotenente) da AV nel formulare le sue minacce per costringere gli appartenenti alla Polizia a non eseguire ordinanza di chiusura dell'esercizio commerciale MD Discount e il Sindaco a revocarla, è mancata la necessaria connessione tra la qualità di pubblico ufficiale e la pretesa rivolta ai soggetti passivi, nel senso che la prima agevoli e lo renda credibile e idoneo a costringere soggetto passivo all'indebita promessa o dazione di denaro o altra utilità (Sez. 6, n. 39010 del 10/04/2013, Rv. 256596; Sez. 6, n. 24272 del 24/04/2009, Rv. 244364; Sez. 6, n. 23801 del 02/02/2004, Rv. 229641). Infatti, la qualità di pubblico ufficiale (in quel periodo sospeso dal servizio perché sottoposto a procedimento penale) di AV si riferiva a un corpo (quello della Guardia di Finanza) che non si trova in condizioni di supremazia rispetto a quello (la Polizia municipale di San Lorenzo del Vallo) al quale appartenevano i tre pubblici ufficiali che tentò di intimidire con la condotta descritta nel capo A o al Sindaco destinatario delle minacce descritte nel capo B e, inoltre, veniva esibita da soggetto che si presentava come operante in un reparto del Nord Italia, cioè in un territorio assai distante da quello dei soggetti che tentava di intimidire e, quindi, con una capacità di attuare scarsamente congetturabile. 3 Su queste basi, le condotte di AV non possono qualificarsi come tentativo di concussione e neanche possono qualificarsi come induzione indebita ex art. 319 quater cod. pen. perché, per le condizioni sopra considerate, la sua qualità di pubblico ufficiale non poteva valere a fargli esercitare nel contesto in cui agiva una costrizione ex art. 317 cod. pen.) o una induzione (ex art. 319 quater cod. pen.), ma costituiva soltanto una connotazione delle minacce che egli poteva esprimere come soggetto privato. Ne deriva che i fatti descritti nei capi A e B vanno qualificati ex art. 336 cod. pen. come minacce rivolte al Sindaco per costringerlo a fare un atto contrario al proprio ufficio (la revoca della ordinanza di chiusura dell'esercizio commerciale) e ai tre appartenenti alla Polizia municipale per costringerli a omettere di eseguire l'ordinanza di chiusura.
2. Il motivo di ricorso concernente la qualificazione giuridica del fatto descritto nel capo C è infondato perché per la sussistenza del reato di corruzione o di quello di istigazione alla corruzione non si richiede che l'atto o il comportamento oggetto del mercimonio rientrino nelle competenze o nella sfera di influenza dell'ufficio al quale appartiene il soggetto corrotto o che rientrino pure nell'ambito delle specifiche mansioni del pubblico ufficiale o dell'incaricato di pubblico servizio: basta che si tratti di un atto o comportamento rientrante nelle competenze del settore all'interno del quale l'agente svolge la sua funzione e in relazione al quale egli eserciti, o possa esercitare, una qualche forma di ingerenza, sia pure di mero fatto (Sez. 6, Sentenza n. 23355 del 26/02/2016, Re. 267060; Sez. 6, n. 20502 del 02/03/2010, Re. 247373). Nel caso in esame, come correttamente osservato nella sentenza impugnata, fra le funzioni del sindaco vi è quella di "sovraintendere al funzionamento dei servizi degli uffici, nominando i responsabili, nonché alla esecuzione degli atti" (p. 7).
3. Sulla base di quanto esposto, vanno accolti i motivi di ricorso concernenti il decorso del termini per la prescrizione dei reati, compiutasi prima della pronuncia della sentenza di secondo grado.
P.Q.M.
Riqualificati i fatti di cui ai capi A) e B) quale reato consumato di cui all'art. 336 cod. pen. annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché i fatti ascritti sono estinti per prescrizione. Così deciso il 28/11/2018 Il Consigliere estensore Presidente AngeloCostanzo Anna Petruzzellis DEPOSITATO IN CANCELLERIA medve 4 14 MAR 2019 Oggi, SAZION IL CANCELLIERE Lorena Fragomeni