Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lombardia, sez. IV, sentenza 16/01/2026, n. 112
CGT2
Sentenza 16 gennaio 2026

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  • Rigettato
    Mancanza di prove circa la presenza dell'attestato di prestazione energetica e omessa/insufficiente motivazione

    La Corte ritiene che la documentazione prodotta, sia il rogito notarile che la certificazione regionale, confermi la presenza dell'attestato di prestazione energetica per l'edificio, inclusivo del subalterno di interesse. L'interpretazione del rogito e della certificazione regionale, sebbene con tecniche redazionali non condivise dall'Ufficio, risulta chiara nel dimostrare l'inclusione del subalterno nell'attestato.

  • Accolto
    Legittimità del rimborso

    La Corte ha confermato la sentenza di primo grado, ritenendo provata la sussistenza dell'attestato di prestazione energetica sulla base della documentazione prodotta (rogito notarile e certificazione regionale).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lombardia, sez. IV, sentenza 16/01/2026, n. 112
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia
    Numero : 112
    Data del deposito : 16 gennaio 2026

    Testo completo