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Sentenza 16 gennaio 2026
Sentenza 16 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lombardia, sez. IV, sentenza 16/01/2026, n. 112 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia |
| Numero : | 112 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 112/2026
Depositata il 16/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della LOMBARDIA Sezione 4, riunita in udienza il 17/11/2025 alle ore 14:00 con la seguente composizione collegiale:
ROLLERO IO ST, Presidente GALLINA CARMELA, Relatore PIOMBO DOMENICO, Giudice
in data 17/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1599/2024 depositato il 27/05/2024
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ii Di Milano - Via Daniele Manin, 25 20121 Milano MI
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1251/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado MILANO sez. 15 e pubblicata il 20/03/2024
Atti impositivi:
- DINIEGO RIMBORSO n. PROT. 0144137/2023 IRPEF-DETRAZIONI DI IMPOSTA 2019 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 2397/2025 depositato il 18/11/2025
Richieste delle parti:
Appellante: riformare l'impugnata sentenza di primo grado e, per l'effetto, confermare la legittimità integrale del provvedimento di diniego parziale del rimborso, con condanna dell'APPELLATA alla rifusione delle spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio, come da note spese relative al primo (già in atti) ed al secondo grado : Appellato: si chiede a Codesta Onorevole Corte di Giustizia di voler respingere l'appello dell'Ufficio e per l'effetto confermare l'annullamento del Provvedimento di diniego parziale del rimborso redditi 2020 anno 2019 n. 0144137.28-04-2023.U per radicale infondatezza sia in diritto che nel merito delle pretese avanzate dell'Ufficio. Con condanna dell'Agenzia delle Entrate alla rifusione delle spese di giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Oggetto di impugnativa è la sentenza n. 1251/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Milano con la quale è stato accolto il ricorso proposto da Resistente_1 avverso il provvedimento in data 28.4.23 avente ad oggetto il diniego parziale del rimborso del credito Irpef relativo all'anno di imposta 2019 per la ritenuta carenza dell'attestato di prestazione energetica dell'immobile acquistato. Con tale provvedimento l'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale II di
Milano ha rettificato l'importo del rimborso da € 65.000 al minor importo di € 17.297.
La sentenza appellata dall'Ufficio ha – di contro – ritenuto tale certificazione presente al momento dell'acquisto secondo quanto evidenziato sia dalla clausola 8 del rogito notarile che dalla certificazione rilasciata dalla Regione Lombardia il cui tenore testuale richiamerebbe il subalterno interessato.
L'appello è affidato ad un motivo unico relativo alla ritenuta mancanza di prove circa la presenza dell'attestato di prestazione energetica nonché all' omessa e/o insufficiente motivazione. L'Ufficio ha poi riproposto le argomentazioni difensive formulate in primo grado in relazione al merito della pretesa la cui delibazione è stata omessa in primo grado perché ritenute assorbite dalla conclusione raggiunta.
Ha quindi concluso per la riforma della sentenza con la conferma della legittimità del provvedimento. L'appellata si è costituita svolgendo controdeduzioni con le quali ha ribadito l'illegittimità del diniego ed ha chiesto la conferma della sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è privo di fondamento.
Come evidenziato dalla sentenza in esame, il presupposto fattuale della pretesa impositiva – costituito dall'assenza della certificazione energetica relativa all'immobile acquistato – è smentito dal tenore letterale della documentazione allegata.
Sia il rogito notarile che la certificazione rilasciata dalla Regione Lombardia confortano tale conclusione.
Il primo alla clausola 8 – rubricata prestazione energetica – reca la proposizione che si riporta
“…si allega al presente atto sotto la lettera “B” in copia conforme all'originale redatta su supporto analogico, l'Attestato di Prestazione Energetica relativo all'edificio cui fa parte l'appartamento qui in contratto…” e la seconda alla pag. 2 nelle note reca la dicitura Altri gruppi di subalterni: dal 26 al 29, dal 31 al 92”.
L'assunto dell'Ufficio è – in primo luogo - nel senso che la circostanza che il contratto di compravendita “richiam[i]” espressamente l'attestato di prestazione energetica dell'edificio comprensivo anche del subalterno 34 non dimostra affatto la sussistenza dell'attestato stesso in relazione (anche) al subalterno in esame.
L'argomento – in linea di ipotesi – presenta una sua valenza poiché la clausola è suscettibile di smentita ove – a seguito dell'interpretazione del documento richiamato – si pervenisse alla conclusione che il mappale interessato non sia ricompreso. Tuttavia, ad avviso della Corte è proprio la lettura del dato testuale riportato nell'attestato di prestazione energetica - allegato alla compravendita - che conforta la correttezza della soluzione adottata dai primi giudici.
Va premesso che l'esame del documento deve essere condotto senza la pretesa - allegata dall'Ufficio - che lo stesso rechi un riferimento chiaro all'intero edificio poiché – stando all'assunto in commento – così accade in genere nei casi in cui il certificato abbia appunto ad oggetto tutto l'edificio. La tecnica redazionale del provvedimento, per quanto non condivisa, non può costituire un idoneo parametro di interpretazione laddove, come nel caso in esame, il dato testuale risulti sufficientemente chiaro.
Parimenti quanto al testo riportato nella sezione intitolata “Dati catastali”.
Riguardo ad esso l'Ufficio ha contestato la circostanza che, pur dovendo tale sezione riportare i riferimenti catastali dell'immobile oggetto di certificazione, l'immobile di proprietà della contribuente - identificato con il subalterno 34 - non è menzionato, rinvenendosi un riferimento solo alla successiva pagina 2 nella sezione rubricata “Note”. Inoltre, ha valorizzato la circostanza che, mentre per i subalterni 6/222 e 5/2222, vi è un'espressa inclusione poiché gli stessi sono menzionati, analogo riferimento non è presente per quello acquistato dalla contribuente.
Rileva la Corte che tali argomenti non risultano decisi ai fini pretesi.
E' indubbio che il subalterno 34 non sia riportato nella sezione “Dati catastali” e che lo stesso non sia espressamente citato nelle note: è altrettanto indubbio, tuttavia, che esso il riferimento sia presente in quanto tale mappale fa parte dell'insieme identificato come Altri gruppi di subalterni: dal 26 al 29, dal 31 al 92. In sostanza, la circostanza che il riferimento al subalterno sia presente nella parte finale della sezione e che non sia espressamente menzionato se non quale appartenente ad una più ampia categoria identificata con gli estremi numerici di un intervallo, non priva certo il testo della precipua funzione di identificazione dell'oggetto.
Né – come preteso - la diversa tecnica redazionale va considerata quale espressione della volontà di identificare subalterni di diversa natura, ossia, che - pur facenti parte dell'edificio - non presenterebbero la classe energetica A.
Tale conclusione è contraria al dato testuale che va interpretato nel complesso così cogliendosi due profili dirimenti: la parola Altri individua una pariteticità tra i gruppi di subalterni rispetti a quelli riportati in precedenza e l'inserimento numerico nel più ampio genus identificato con la locuzione “dal 31 al 92”altrimenti privo di significato.
La sentenza di primo grado merita, pertanto, integrale conferma condividendosi per quanto espresso l'interpretazione dei documenti prodotti dalla contribuente.
Le spese di lite – liquidate come in dispositivo – seguono la soccombenza .
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria rigetta l'appello dell'ufficio Agenzia Entrate Direzione Provinciale II di Milano e per l'effetto conferma l'impugnata sentenza. Condanna l'appellante ufficio alla rifusione in favore dell'appellata Resistente_1 delle spese del presente grado pari ad euro 2.500,00 oltre accessori di legge.
Milano 17 novembre 2025
Il giudice estensore
LA GA
Il presidente
IO IS OL
Depositata il 16/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della LOMBARDIA Sezione 4, riunita in udienza il 17/11/2025 alle ore 14:00 con la seguente composizione collegiale:
ROLLERO IO ST, Presidente GALLINA CARMELA, Relatore PIOMBO DOMENICO, Giudice
in data 17/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1599/2024 depositato il 27/05/2024
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ii Di Milano - Via Daniele Manin, 25 20121 Milano MI
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1251/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado MILANO sez. 15 e pubblicata il 20/03/2024
Atti impositivi:
- DINIEGO RIMBORSO n. PROT. 0144137/2023 IRPEF-DETRAZIONI DI IMPOSTA 2019 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 2397/2025 depositato il 18/11/2025
Richieste delle parti:
Appellante: riformare l'impugnata sentenza di primo grado e, per l'effetto, confermare la legittimità integrale del provvedimento di diniego parziale del rimborso, con condanna dell'APPELLATA alla rifusione delle spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio, come da note spese relative al primo (già in atti) ed al secondo grado : Appellato: si chiede a Codesta Onorevole Corte di Giustizia di voler respingere l'appello dell'Ufficio e per l'effetto confermare l'annullamento del Provvedimento di diniego parziale del rimborso redditi 2020 anno 2019 n. 0144137.28-04-2023.U per radicale infondatezza sia in diritto che nel merito delle pretese avanzate dell'Ufficio. Con condanna dell'Agenzia delle Entrate alla rifusione delle spese di giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Oggetto di impugnativa è la sentenza n. 1251/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Milano con la quale è stato accolto il ricorso proposto da Resistente_1 avverso il provvedimento in data 28.4.23 avente ad oggetto il diniego parziale del rimborso del credito Irpef relativo all'anno di imposta 2019 per la ritenuta carenza dell'attestato di prestazione energetica dell'immobile acquistato. Con tale provvedimento l'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale II di
Milano ha rettificato l'importo del rimborso da € 65.000 al minor importo di € 17.297.
La sentenza appellata dall'Ufficio ha – di contro – ritenuto tale certificazione presente al momento dell'acquisto secondo quanto evidenziato sia dalla clausola 8 del rogito notarile che dalla certificazione rilasciata dalla Regione Lombardia il cui tenore testuale richiamerebbe il subalterno interessato.
L'appello è affidato ad un motivo unico relativo alla ritenuta mancanza di prove circa la presenza dell'attestato di prestazione energetica nonché all' omessa e/o insufficiente motivazione. L'Ufficio ha poi riproposto le argomentazioni difensive formulate in primo grado in relazione al merito della pretesa la cui delibazione è stata omessa in primo grado perché ritenute assorbite dalla conclusione raggiunta.
Ha quindi concluso per la riforma della sentenza con la conferma della legittimità del provvedimento. L'appellata si è costituita svolgendo controdeduzioni con le quali ha ribadito l'illegittimità del diniego ed ha chiesto la conferma della sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è privo di fondamento.
Come evidenziato dalla sentenza in esame, il presupposto fattuale della pretesa impositiva – costituito dall'assenza della certificazione energetica relativa all'immobile acquistato – è smentito dal tenore letterale della documentazione allegata.
Sia il rogito notarile che la certificazione rilasciata dalla Regione Lombardia confortano tale conclusione.
Il primo alla clausola 8 – rubricata prestazione energetica – reca la proposizione che si riporta
“…si allega al presente atto sotto la lettera “B” in copia conforme all'originale redatta su supporto analogico, l'Attestato di Prestazione Energetica relativo all'edificio cui fa parte l'appartamento qui in contratto…” e la seconda alla pag. 2 nelle note reca la dicitura Altri gruppi di subalterni: dal 26 al 29, dal 31 al 92”.
L'assunto dell'Ufficio è – in primo luogo - nel senso che la circostanza che il contratto di compravendita “richiam[i]” espressamente l'attestato di prestazione energetica dell'edificio comprensivo anche del subalterno 34 non dimostra affatto la sussistenza dell'attestato stesso in relazione (anche) al subalterno in esame.
L'argomento – in linea di ipotesi – presenta una sua valenza poiché la clausola è suscettibile di smentita ove – a seguito dell'interpretazione del documento richiamato – si pervenisse alla conclusione che il mappale interessato non sia ricompreso. Tuttavia, ad avviso della Corte è proprio la lettura del dato testuale riportato nell'attestato di prestazione energetica - allegato alla compravendita - che conforta la correttezza della soluzione adottata dai primi giudici.
Va premesso che l'esame del documento deve essere condotto senza la pretesa - allegata dall'Ufficio - che lo stesso rechi un riferimento chiaro all'intero edificio poiché – stando all'assunto in commento – così accade in genere nei casi in cui il certificato abbia appunto ad oggetto tutto l'edificio. La tecnica redazionale del provvedimento, per quanto non condivisa, non può costituire un idoneo parametro di interpretazione laddove, come nel caso in esame, il dato testuale risulti sufficientemente chiaro.
Parimenti quanto al testo riportato nella sezione intitolata “Dati catastali”.
Riguardo ad esso l'Ufficio ha contestato la circostanza che, pur dovendo tale sezione riportare i riferimenti catastali dell'immobile oggetto di certificazione, l'immobile di proprietà della contribuente - identificato con il subalterno 34 - non è menzionato, rinvenendosi un riferimento solo alla successiva pagina 2 nella sezione rubricata “Note”. Inoltre, ha valorizzato la circostanza che, mentre per i subalterni 6/222 e 5/2222, vi è un'espressa inclusione poiché gli stessi sono menzionati, analogo riferimento non è presente per quello acquistato dalla contribuente.
Rileva la Corte che tali argomenti non risultano decisi ai fini pretesi.
E' indubbio che il subalterno 34 non sia riportato nella sezione “Dati catastali” e che lo stesso non sia espressamente citato nelle note: è altrettanto indubbio, tuttavia, che esso il riferimento sia presente in quanto tale mappale fa parte dell'insieme identificato come Altri gruppi di subalterni: dal 26 al 29, dal 31 al 92. In sostanza, la circostanza che il riferimento al subalterno sia presente nella parte finale della sezione e che non sia espressamente menzionato se non quale appartenente ad una più ampia categoria identificata con gli estremi numerici di un intervallo, non priva certo il testo della precipua funzione di identificazione dell'oggetto.
Né – come preteso - la diversa tecnica redazionale va considerata quale espressione della volontà di identificare subalterni di diversa natura, ossia, che - pur facenti parte dell'edificio - non presenterebbero la classe energetica A.
Tale conclusione è contraria al dato testuale che va interpretato nel complesso così cogliendosi due profili dirimenti: la parola Altri individua una pariteticità tra i gruppi di subalterni rispetti a quelli riportati in precedenza e l'inserimento numerico nel più ampio genus identificato con la locuzione “dal 31 al 92”altrimenti privo di significato.
La sentenza di primo grado merita, pertanto, integrale conferma condividendosi per quanto espresso l'interpretazione dei documenti prodotti dalla contribuente.
Le spese di lite – liquidate come in dispositivo – seguono la soccombenza .
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria rigetta l'appello dell'ufficio Agenzia Entrate Direzione Provinciale II di Milano e per l'effetto conferma l'impugnata sentenza. Condanna l'appellante ufficio alla rifusione in favore dell'appellata Resistente_1 delle spese del presente grado pari ad euro 2.500,00 oltre accessori di legge.
Milano 17 novembre 2025
Il giudice estensore
LA GA
Il presidente
IO IS OL