Art. 7.
L'ultimo comma dell'art. 7 dell'ordinamento del personale dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, approvato con regio decreto 15 agosto 1926, n. 1733 , e' sostituito dal seguente:
"Nei concorsi per posti di ruolo e' in facolta' dell'Amministrazione, salvo le riserve dei posti previste dalle vigenti disposizioni di legge, di riservare una aliquota dei posti messi a concorso, non eccedente il terzo dei posti stessi, al proprio personale di ruolo e non di ruolo, al personale delle ricevitorie postali-telegrafiche, ed ai fattorini telegrafici in possesso del titolo di studio prescritto per l'ammissione al concorso.
"Col decreto che bandisce il concorso saranno stabilite le categorie di personale ammesse a fruire delle suddette riserve, nonche' l'anzianita' minima di servizio necessaria per beneficiare della riserva stessa".
Il terzo comma dell'art. 10 dell'ordinamento del personale dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, approvato con regio decreto 15 agosto 1926, n. 1733 , e' abrogato.
L'ultimo comma dell'art. 7 dell'ordinamento del personale dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, approvato con regio decreto 15 agosto 1926, n. 1733 , e' sostituito dal seguente:
"Nei concorsi per posti di ruolo e' in facolta' dell'Amministrazione, salvo le riserve dei posti previste dalle vigenti disposizioni di legge, di riservare una aliquota dei posti messi a concorso, non eccedente il terzo dei posti stessi, al proprio personale di ruolo e non di ruolo, al personale delle ricevitorie postali-telegrafiche, ed ai fattorini telegrafici in possesso del titolo di studio prescritto per l'ammissione al concorso.
"Col decreto che bandisce il concorso saranno stabilite le categorie di personale ammesse a fruire delle suddette riserve, nonche' l'anzianita' minima di servizio necessaria per beneficiare della riserva stessa".
Il terzo comma dell'art. 10 dell'ordinamento del personale dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, approvato con regio decreto 15 agosto 1926, n. 1733 , e' abrogato.