Ordinanza cautelare 30 agosto 2023
Accoglimento
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 16/12/2025, n. 9948 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 9948 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 09948/2025REG.PROV.COLL.
N. 06556/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Settima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 6556 del 2023, proposto da
EL CC e NA AI, rappresentati e difesi dagli avvocati Ignazio Castellucci, Francesco Astone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Fiumicino, in persona del sindaco in carica, rappresentato e difeso dall'avvocato Elena Conte, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Roma sezione II quater, del 2 gennaio 2023, n. 7, resa tra le parti
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Fiumicino;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l’art. 87, comma 4-bis, cod. proc. amm.;
Relatore all’udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 3 dicembre 2025 il Cons. IA GR IV e uditi per le parti gli avvocati Ignazio Castellucci. Viste le conclusioni della parte appellata come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. La vicenda prende avvio dal rilascio della concessione edilizia n. 27/C/2003 per la realizzazione di un edificio commerciale, emessa dal Comune di Fiumicino a favore dei ricorrenti e di altri comproprietari dell’area interessata. Nel dettaglio in data 11 marzo 2003 il Comune di Fiumicino rilasciava congiuntamente ai signori EL CC, NA AI, UD BO e IA IS RA la concessione edilizia n. 27/C/2003 avente ad oggetto la realizzazione - su di un lotto di terreno delle dimensioni dichiarate di mq. 1.230, sito in località Isola Sacra del Comune di Fiumicino, distinto in Catasto al foglio 1061, all. 248, part. 86, subalterni nr. 507 (di proprietà dei Sig.ri CC e AI) e 509, quest’ultima successivamente frazionata nei subalterni 511 (di proprietà dei Sig.ri BO e RA) e 512 (di proprietà dei sig.ri Sig.ri CC e AI) - di un edificio commerciale, di mc. 2.414,58 (corrispondente ad un indice di edificabilità pari a mc/mq 2.00), insistente in zona paesaggisticamente vincolata ex art. 134 lettere a), b), c) D.lgs. n. 42/2004.
2. Rilevate difformità tra il realizzato e l’assentito nonché l’erronea dichiarazione della superficie del lotto oggetto di intervento (accertata in 451 mq. in luogo dei 1.230,00 mq., quest’ultima corrispondente all’estensione dell’originaria particella 86, prima che venisse frazionata nei vari subalterni), il Comune ordinava la sospensione dei lavori e il ripristino dello stato dei luoghi, giusta ordinanza n. 97/4/03, prot. n. 33497 del 5.06.2003, notificata agli interessati in data 9.6.2003, provvedendo, successivamente, ad annullare la concessione n. 27/C/03; provvedimento (prot. 5359 del 5 agosto 2003) impugnato avanti al TAR, che lo riteneva legittimo con sentenza n. 5755/2007, confermata dal Consiglio di Stato con decisione n. 3660/2016.
3. Successivamente, l’Ente con determina n. 71 del 18.6.2008 disponeva la demolizione in danno dell’intero manufatto. Contro tale determina i ricorrenti proponevano autonomo ricorso n. 6265/2008, definito con sentenza n. 1134 del 28.1.2020 con la quale il TAR Lazio dichiarava l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, giacché i ricorrenti avevano manifestato « di non avere più interesse a coltivare il ricorso, poiché è stato raggiunto un accordo con il Comune, a seguito del quale essi si sono vincolati ad eseguire l’ordine di demolizione ».
4. Infatti, parallelamente, dal 2013, si apriva un procedimento conciliativo avviato dal Comune (D.G.C. n. 98/2013) per una possibile soluzione transattiva, cui seguiva una cospicua attività istruttoria tra le parti tra il 2013 e il 2018.
5. Tale percorso sfociava, dapprima, nella D.G.C. n. 22/2018, che approvava la bozza di accordo, e poi nella D.G.C. n. 43/2018 che sdemanializzava l’aera (particella n. 1544 al fg 1061) e autorizzava la vendita ai ricorrenti del cosiddetto “relitto stradale” per regolarizzare il perimetro dell’edificio, sottoponendola alla condizione sospensiva all’avvio dei lavori demolizione parziale delle sole opere in sopraelevazione. Seguiva il rogito notarile del 23.5.2018 con acquisto del relitto stradale, come concordato con il Comune.
6. Sulla base di tale quadro i ricorrenti presentavano SCIA in data 6 aprile 2018 per la demolizione delle opere in sopraelevazione. Seguiva l’approvazione del nuovo progetto planovolumetrico con D.D. n. 131/2018.
7. Nel 2019 sono intervenute però criticità e il Comune, con nota dell’8 agosto 2019, chiedeva conto agli appellanti del motivo per cui non erano stati avviati i lavori oggetto di SCIA, essendo decorso oltre 1 anno dalla presentazione della medesima, oltre a chiedere agli interessati di integrare la medesima SCIA poiché non vi era compresa la demolizione del locale seminterrato, anch’esso oggetto del permesso di costruire annullato; il 19 settembre 2019 con nota n. 143036 i ricorrenti hanno risposto che il bene era stato pignorato dai creditori dei signori BO e RA (proprietari di ½) e sottoposto a procedura esecutiva sollecitando il Comune di disporre la sospensione dei termini.
8. A questo punto il Comune, con D.G.C. n. 185 del 23.12.2019, ritenendo non adempiuti gli obblighi assunti, disponeva nuovamente la demolizione d’ufficio dell’intero fabbricato, richiamando la determina n. 71/2008 quale precedente ordine non ottemperato. La struttura è stata quindi materialmente demolita il 28.1.2020.
9. I ricorrenti hanno impugnato tali atti con ricorso n. 2624/2020, lamentando violazioni del percorso conciliativo, mancata considerazione dell’effetto sospensivo derivante dalla SCIA e dall’accordo in via di perfezionamento, carenza istruttoria, mancata formazione di un valido titolo acquisitivo delle aree, violazioni dell’art. 31 d.P.R. 380/2001 e hanno avanzato richiesta di risarcimento dei danni.
10. Nelle more del processo, il Comune appellato ha adottato ulteriori provvedimenti.
10.1. In particolare, la deliberazione della giunta comunale n. 51 del 30 aprile 2021, non notificata, comunicata mediante affissione in data 11 maggio 2021, con cui il Comune provvedeva all’ «Approvazione progetto di fattibilità tecnico-economica realizzazione rotatoria piazza Madonnella», impugnata con i primi motivi aggiunti presentati in data 14/7/2021.
10.2. La delibera G.C. n. 60 del 14 maggio 2021, concernente l’acquisizione gratuita al patrimonio del Comune dell’area, impugnata con i motivi aggiunti presentati in data 20 luglio 2021.
10.3. L’ordinanza dirigenziale di ingiunzione di pagamento del Comune di Fiumicino, Area Edilizia e T.P.L., n. 40 del 2 settembre 2021, Registro Generale n. 324, notificata in data 16 settembre 2021, con cui il Comune di Fiumicino ha ingiunto loro, nella misura del 25% ciascuno, il pagamento della complessiva somma di € 43.306,34 corrispondente al costo sostenuto dall’amministrazione per la demolizione, in danno, dell’opera edilizia realizzata in forza della concessione edilizia annullata, impugnata con i motivi aggiunti presentati in data 22 ottobre 2021.
10.4. La delibera di giunta comunale n. 4 del 4 gennaio 2022 con cui, nel riesaminare e precisare le precedenti deliberazioni di giunta n. 51 e 60 del 2021 e nel ribadire il proprio interesse all’utilizzo pubblico del terreno da acquisire ex art. 31 comma 3 T.U.E. onde realizzare l’opera pubblica denominata “Rotatoria Piazza Madonnella”, il dirigente dell’area strategia del territorio è stato incaricato «di trascrivere l’acquisizione al patrimonio disponibile dell’Ente l’intero lotto individuato in catasto al foglio 1061. Allegato n. 248 particella n. 86 sub 507-509 ( successivamente soppressa e frazionata in particelle 511 e 512) presso i pubblici registri » - delibera impugnata con i motivi aggiunti presentati in data 21 gennaio 2022.
11. Con sentenza n. 7/2023 il TAR Lazio, Roma ha dichiarato inammissibili i primi motivi aggiunti per carenza di interesse, improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse il ricorso per motivi aggiunti depositato in data 20.07.2021, in quanto il provvedimento impugnato (la delibera di giunta comunale n. 60 del 14.05.2021) era da ritenersi superato dal successivo (delibera n. 4 del 4.01.2022), impugnato con i quarti motivi aggiunti. Ha altresì respinto il ricorso principale e i restanti motivi aggiunti, affermando che: a) la determina n. 71/2008 contenesse un ordine di demolizione pienamente valido; b) che la mancata ottemperanza avesse prodotto ex lege l’acquisizione gratuita ai sensi dell’art. 31 d.P.R. 380/2001; c) che il percorso conciliativo non avesse generato un vincolo giuridicamente perfezionato idoneo a paralizzare i poteri repressivi dell’Ente, e che la SCIA 2018 non potesse sanare l’abuso né costituire titolo edilizio sostitutivo del provvedimento ormai annullato, con conseguente legittimità della demolizione e rigetto della domanda risarcitoria.
12. Con atto d’appello notificato in data 30/06/2023 e depositato il 27/7/2023 i sig.ri CC EL e AI NA hanno impugnato, chiedendone la riforma parziale previa sospensione, la sentenza del T.A.R. Lazio, Sez. Seconda Quater n. 7/2023, pubblicata il 2.1.2023, che ha respinto il ricorso n. rg 2624/2020 e successivi motivi aggiunti.
13. Il Comune di Fiumicino si è costituito il 8/8/2023, depositando poi memoria il 25.8.2023 con cui ha insistito per l’infondatezza dell’appello chiedendone il rigetto, con vittoria di spese.
14. Con ordinanza n. 3456/2023, il Consiglio di Stato, Sez. II, ha respinto l’istanza cautelare ritenendo insussistente il periculum in mora prospettato dagli appellanti.
15. Con memoria del 30.10.2025 i sig.ri CC EL e AI NA hanno insistito per l’accoglimento del gravame e rappresentato che, nonostante la pendenza del giudizio, nel progetto di fattibilità (doc. 52) e nel decreto di esproprio (doc. 60), la particella n. 1546 è stata indicata come già acquisita dal Comune senza indennizzo, mentre per la particella n. 1544, precedentemente acquistata dai ricorrenti per circa €46.000, l’indennizzo previsto dall’Ente è irrisorio (€115,80), configurando un atto illegittimo e potenzialmente ritorsivo. I ricorrenti hanno rappresentato di aver chiesto la determinazione dell’indennizzo secondo il reale valore, riservandosi diritti anche sulla part. 1546, e continuano a sostenere l’interesse al ricorso per accertare l’illecito acquisto, invalidare l’addebito dei costi di demolizione e ottenere eventuale risarcimento per la perdita della proprietà e delle utilità economiche.
16. All’udienza di smaltimento da remoto del 3 dicembre 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
1. Avverso la menzionata pronuncia gli odierni appellanti hanno articolato n. 6 motivi di censura.
1.1. Con il primo motivo, rubricato “Error in iudicando: violazione dell'art. 27, comma 3, D.P.R. 380/2001 - Illegittimità della demolizione - Violazione dell'art. 31, commi 2 e 3, D.P.R. 380/01 - travisamento di fatto - assenza di ingiunzione di demolizione - Q.l.c.”, gli appellanti contestano la ricostruzione del TAR secondo cui le due ordinanze richiamate dall’Ente sarebbero idonee a produrre l’effetto acquisitivo ex art. 31, co. 3, D.P.R. 380/2001, sostenendo invece che nessuna di esse può determinare la perdita della proprietà: l’ordinanza n. 97/4/03 del 3.6.2003, di natura urgente, sarebbe divenuta inefficace per effetto del successivo annullamento in autotutela della concessione e non potrebbe quindi sorreggere la successiva D.G.C. n. 185/2019 né la demolizione eseguita; la determina n. 71/2008, qualificata dal TAR come ingiunzione ai sensi dell’art. 31, sarebbe in realtà un atto adottato ex art. 27, comma 2, d.P.R. 380/2001 che dispone la demolizione d’ufficio e il ripristino dei luoghi senza rivolgere ai proprietari alcun ordine di demolire né avvertire delle conseguenze dell’eventuale inottemperanza, elementi indispensabili per far scattare l’acquisizione gratuita; il TAR, attribuendo a tale determina effetti che non possiede, ha fondato la decisione su un errore decisivo, non superabile neppure in ragione della rinuncia all’impugnazione del 2008.
1.2. La censura è fondata. Nessuno degli atti adottati dal Comune è idoneo a comportare l’acquisizione gratuita del bene al patrimonio dell’ente. Infatti, l’ordinanza n. 97/4/03 del 3.6.2003, di natura urgente con cui si ordinava la sospensione dei lavori ed il ripristino dello stato dei luoghi è precedente al successivo annullamento in autotutela della concessione edilizia e, pertanto, l’ordine demolitorio andava rinnovato a seguito dell’atto di autotutela con l’avvertimento che, decorsi 90 giorni in caso di inottemperanza, sarebbe intervenuta l’acquisizione al patrimonio comunale. Tant’è che l’ordinanza è stata adottata ex art. 27, comma 3, D.P.R. 380/2001 ai sensi del quale “Qualora sia constatata, dai competenti uffici comunali d’ufficio o su denuncia dei cittadini, l’inosservanza delle norme, prescrizioni e modalità di cui al comma 1, il dirigente o il responsabile dell’ufficio, ordina l’immediata sospensione dei lavori, che ha effetto fino all’adozione dei provvedimenti definitivi di cui ai successivi articoli, da adottare e notificare entro quarantacinque giorni dall’ordine di sospensione dei lavori ”. Pertanto, come correttamente dedotto dall’appellante, l’ordinanza interinale ha perso efficacia in seguito al provvedimento definitivo di annullamento del titolo.
La determina n. 71/2008, qualificata dal TAR come ingiunzione ai sensi dell’art. 31 d.P.R. 380/2001, è in realtà un atto che dispone la demolizione d’ufficio e il ripristino dei luoghi senza rivolgere ai proprietari alcun ordine di demolire, né avvertirli delle conseguenze dell’eventuale inottemperanza e, pertanto, non può essere considerato conforme al paradigma normativo di cui all’art. 31 né può quindi produrre alcun effetto acquisitivo che non può ritenersi essere legittimamente intervenuto.
Anche la D.G.C. n. 185 del 23.12.2019 con cui il Comune ha ritenuto non adempiuti gli obblighi assunti e ha rinnovato la demolizione d’ufficio dell’intero fabbricato, richiamando la determina n. 71/2008 quale precedente ordine non ottemperato, è analogamente inidonea a costituire il presupposto per l’acquisizione del cespite al patrimonio comunale.
Va da sé che devono essere travolti anche gli atti impugnati con i motivi aggiunti e, segnatamente, la delibera G.C. n.60 del 14 maggio 2021, concernente l’acquisizione gratuita al patrimonio del Comune dell’area, impugnata con i motivi aggiunti presentati in data 20/7/2021, e la delibera di giunta comunale n. 4 del 4 gennaio 2022 con cui la giunta comunale, nel riesaminare e precisare le precedenti deliberazioni di giunta n. 51 e 60 del 2021, e nel ribadire il proprio interesse all’utilizzo pubblico del terreno da acquisire ex art. 31 comma 3 T.U.E. onde realizzare l’opera pubblica denominata “Rotatoria Piazza Madonnella”, ha dato mandato al dirigente dell’area strategia del yerritorio « di trascrivere l’acquisizione al patrimonio disponibile dell’Ente l’intero lotto individuato in catasto al foglio 1061. Allegato n. 248 particella n. 86 sub 507-509 (successivamente soppressa e frazionata in particelle 511 e 512) presso i pubblici registri », impugnata con i motivi aggiunti presentati in data 21/1/2022:
2. Di seguito possono essere scrutinati congiuntamente il secondo ed il terzo motivo perchè complementari.
2.1. Con il secondo motivo, rubricato “Error in iudicando: contraddittorietà, irragionevolezza, incongruità della motivazione - omessa parziale o erronea considerazione di risultanze - violazione di giudicato, e dell'art. 2909 c.c.”, gli appellanti censurano la lettura offerta dal TAR secondo cui il percorso conciliativo intervenuto tra il 2013 e il 2018 non avrebbe inciso sulla determina n. 71/2008 né generato obblighi o affidamenti tutelabili, sostenendo invece che una serie coordinata di delibere, determine e un rogito notarile, preceduti da un atto di indirizzo della giunta e seguiti da un progetto approvato, abbiano configurato un accordo pienamente vincolante per il Comune, dal quale discendeva l’esonero – espresso o comunque implicito – dalla demolizione integrale del manufatto, limitata alle sole parti “in elevazione”; accordo che trova ulteriore conferma nella rinuncia al ricorso n. 6265/2008, dichiarato improcedibile con sentenza che ha riconosciuto la natura consensuale della soluzione raggiunta. Secondo gli appellanti, il TAR ha erroneamente svalutato e non analizzato tali atti, riducendo l’intesa a un’iniziativa politica priva di effetti e negando l’esistenza stessa dell’accordo nonostante la documentazione e il giudicato che ne attestano i contenuti, con motivazione frammentaria, insufficiente e in parte contraddetta dagli atti richiamati.
2.2. Con il terzo motivo, rubricato “Error in iudicando: Violazione di legge: artt. 19, commi 3 e 6-bis, e 21-nonies, L. 241/90, e art. 23 co.2, D.P.R. 380/01 - SCIA - omessa valutazione di elementi in atti e vizio di motivazione”, lamentano che il TAR ha respinto i primi tre motivi di ricorso ritenendo inapplicabile la SCIA, ma tale conclusione sarebbe errata perché l’intervento di riqualificazione – concordato tra privati ed Ente e già avviato mediante parziale demolizione – rientrava pienamente nello strumento della SCIA, che al momento dei fatti era valida ed efficace, avendo superato da oltre un anno il termine di 30 giorni per l’esercizio del potere inibitorio e non essendo mai stata annullata nei 18 mesi previsti dall’art. 21-nonies L. 241/1990; la demolizione era dunque legittimamente eseguibile nel triennio di validità, mentre l’Ente, dopo aver indicato la SCIA come strumento attuativo degli accordi e sollecitato CC a procedere ai lavori, avrebbe agito in modo contraddittorio e irragionevole, ignorando i chiarimenti forniti il 19.9.2019 sulle cause del ritardo (esecuzione immobiliare) e disponendo una demolizione d’ufficio senza valutare il valore organizzativo-negoziale attribuito alla SCIA né la giustificazione dell’asserita inottemperanza, con ciò omettendo una motivazione adeguata sia nei provvedimenti impugnati sia nella sentenza.
2.3. La censura è fondata. Le parti avevano avviato un percorso conciliativo in avanzata fase di definizione che aveva comportato, da un lato, l’adozione, da parte del Comune di atti significativi della volontà in tal senso conciliativa, dapprima, con la D.G.C. n. 22/2018 che approvava la bozza di accordo, e poi con la D.G.C. n. 43/2018 che sdemanializzava l’aera e autorizzava la vendita ai ricorrenti del cosiddetto “relitto stradale” per regolarizzare il perimetro dell’edificio, sottoponendola alla condizione sospensiva all’avvio dei lavori demolizione parziale delle sole opere in sopraelevazione, dall’altro, l’assunzione di oneri anche economici in capo ai privati che si erano determinati ad acquistare i relitti stradali per sanare l’opera, come risulta dal rogito notarile del 23.5.2018.
Sulla base di tale quadro i ricorrenti presentavano SCIA in data 6 aprile 2018 per la demolizione delle opere in sopraelevazione, così come previsto ed autorizzato dal Comune. Seguiva l’approvazione del nuovo progetto planovolumetrico con D.D. n. 131/2018. In questo quadro di avanzate trattative, non si spiega l’improvvida adozione della determina n. 71 del 18.6.2008 con cui l’Ente ha disposto la demolizione in danno dell’intero manufatto, poi avvenuta, secondo quanto riferito, senza prima provvedere all’annullamento della SCIA e alla revoca dei provvedimenti che avevano previsto solo la riduzione in pristino delle opere di sopraelevazione.
Infatti, contro tale determina i ricorrenti avevano proposto il ricorso n. 6265/2008, definito con sentenza n. 1134 del 28.1.2020 con la quale il TAR Lazio dichiarava l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, giacché i medesimi – in buona fede - avevano ritenuto di poter confidare sull’accordo con il Comune, a seguito del quale essi si erano vincolati ad eseguire l’ordine di demolizione, nei limiti della sopraelevazione.
La circostanza, poi, che la trattativa intercorsa tra gli appellanti e il Comune sia naufragata a causa di impedimenti (il pignoramento e l’esecuzione forzata pro quota del lotto) che hanno inciso sull’esecuzione della demolizione che doveva avvenire, anche se parzialmente, ad opera degli stessi appellanti, non può essere ritenuta ragione sufficiente a fondare la legittimità del provvedimento demolitorio in danno, senza il previo ritiro della SCIA e degli atti positivi sopra menzionati. A tacere del fatto, peraltro, che la SCIA era ancora pienamente efficace essendo trascorso appeno poco più di un anno dalla sua presentazione e, pertanto, l’ente ha provveduto alla demolizione senza attendere il decorso del termine legale di 3 anni di efficacia del titolo.
3. Con il quarto motivo, rubricato “Error in iudicando: Violazione art. 38, D.P.R. 380/2001, e falsa applicazione dell'art. 31, comma 3, stesso D.P.R.”, lamentano che il TAR abbia dichiarato irricevibile la censura relativa alla corretta applicazione dell’art. 38 D.P.R. 380/2001 sostenendo, erroneamente, che tale questione avrebbe dovuto essere sollevata nel ricorso del 2008 contro la determina n. 71/08, poi rinunciato; tuttavia, tale determina disponeva solo una demolizione d’ufficio ex art. 27 senza alcuna acquisizione automatica del lotto, mentre l’interesse a contestare l’illegittima acquisizione gratuita è sorto solo con gli atti odierni, che hanno falsamente applicato l’art. 31 D.P.R. 380/2001, sia escludendo la corretta qualificazione della vicenda ai sensi dell’art. 38, sia prospettando un’acquisizione che la norma non consente; nel presente giudizio, quindi, la censura sarebbe pienamente ammissibile perché volta a far valere che, trattandosi di un intervento avviato sulla base di un titolo poi annullato, si imponeva l’applicazione dell’art. 38 nell’ambito del percorso conciliativo perseguito, con esclusione di ogni forma di acquisizione gratuita del bene. La censura è duplicativa di quella di cui al primo motivo, già accolta e quindi l’appellante non riceverebbe alcun ulteriore beneficio dal suo scrutinio.
4. Con il quinto motivo rubricato “Error in iudicando - ingiunzione per le spese - illegittimità derivata” gli appellanti ripropongono le censure di primo grado sull’illegittimità derivata dell’ingiunzione di pagamento delle spese di demolizione, in quanto conseguenza illegittima degli atti impugnati che l’hanno disposta. La censura è fondata in quanto il provvedimento che ha disposto l’ingiunzione di pagamento delle spese di demolizione ripete la sua illegittimità da quella dei provvedimenti presupposti già dichiarati illegittimi per i motivi scrutinati sopra.
5. Con il sesto motivo rubricato “azione risarcitoria”, gli appellanti reiterano altresì la domanda risarcitoria già formulata in primo grado, affidando la determinazione del danno emergente e del lucro cessante ad una perizia di parte depositata in primo grado e datata 6 maggio 2020.
5.1. Ritiene il Collegio che la domanda risarcitoria può essere parzialmente accolta per i motivi che seguono, sussistendo tutti i presupposti della responsabilità dell'Amministrazione per fatto illecito ex art. 2043 c.c.: fatto illecito; evento dannoso ingiusto e danno patrimoniale conseguente; nesso di causalità tra il fatto illecito e danno subito; colpa dell’apparato amministrativo.
5.2. Il Collegio procede, pertanto, in applicazione dell’art. 34, comma 4, D.Lgs 104/2010, a stabilire i criteri in base ai quali il Comune di Fiumicino dovrà proporre a favore degli appellanti il pagamento di una somma entro un congruo termine, stabilito in 60 giorni dalla pubblicazione della presente sentenza, con l’avvertimento che, se le parti non giungono ad un accordo, ovvero non adempiono agli obblighi derivanti dall’accordo concluso, con il ricorso previsto dal Titolo I del Libro IV, potranno essere chiesti la determinazione della somma dovuta ovvero l’adempimento degli obblighi ineseguiti.
5.3. Con riguardo alla liquidazione del danno emergente si osserva quanto segue.
In primo luogo, non può riconoscersi il risarcimento del danno derivante dalla acquisizione gratuita al patrimonio del Comune, in quanto non vi è stata la perdita della proprietà per effetto degli atti oggetto di causa, essendo i provvedimenti adottati, per quanto detto sopra, illegittimi e, pertanto, qui annullati ed improduttivi di effetti là ove pretendono di disporre l’acquisizione dell’area al patrimonio del Comune, aree che andranno pertanto restituite, salvi ulteriori procedure o atti amministrativi ostativi non oggetto della presente controversia. A tale ultimo proposito, gli appellanti, infatti, con memoria del 30.10.2025 hanno rappresentato che, nonostante la pendenza del giudizio, oltre all’impugnato progetto di fattibilità (doc. 52) vi è anche il decreto di esproprio (doc. 60), ove la particella n. 1546 al fg 1061 è stata indicata come già acquisita dal Comune senza indennizzo, mentre per la particella n. 1544 al fg 1061, precedentemente acquistata dai ricorrenti per circa €46.000 (relitto stradale), l’indennizzo previsto dall’Ente sarebbe irrisorio (€115,80). I ricorrenti hanno rappresentato di aver chiesto la determinazione dell’indennizzo secondo il reale valore, riservandosi diritti anche sulla part. 1546, e continuano a sostenere l’interesse al ricorso per accertare l’illecito acquisto, invalidare l’addebito dei costi di demolizione e ottenere il risarcimento per la perdita della proprietà e delle utilità economiche.
Essendo, pertanto, in corso una procedura espropriativa che non pare essere in contestazione se non per l’indennizzo, deve in questa sede riconoscersi, in quanto pertinente al petitum ed alla causa petendi, che l’area in discussione non è stata acquisita dal Comune per effetto dell’annullamento degli atti qui gravati, ma è restata nominalmente in capo ai proprietari appellanti, con i conseguenti effetti che se ne dovranno ricavare sulla determinazione dell’indennità di esproprio.
5.4. Va, per contro, sicuramente accolta la domanda in relazione al danno emergente ed al lucro cessante composti dai seguenti elementi con riguardo alla quota del 54% di proprietà in capo agli appellanti dell’intero lotto (come specificato nella perizia di parte depositata in primo grado), segnatamente:
a. la perdita materiale di disponibilità dell’area incontestatamente avvenuta, per ammissione del Comune (prot. n. 151593/2025 del 23 luglio 2025, depositato agli atti di causa il 23 ottobre 2025), quantomeno dalla delibera di giunta comunale n. 60 del 14 maggio 2021, concernente l’acquisizione gratuita al patrimonio del Comune dell’area, anche se sarà opportuno che parti provvedano al compiuto accertamento dello spossessamento del bene - che pare persino precedente in quanto le opere sono state demolite in prossimità dell’adozione della delibera giuntale n. 185 del 23.12.2019, che disponeva la demolizione - sino alla sua materiale esecuzione avvenuta il 28.1.2020; a tal fine il valore della perdita di disponibilità dell’area andrà calcolato secondo i parametri di mercato;
b. il valore del costruito illegittimamente demolito, ad eccezione della sola sopraelevazione che era risultata illegittima; si osserva a tal proposito che, se è vero che era stato annullato il permesso di costruire (concessione n. 27/C/03 annullata con atto prot. 5359 del 5 agosto 2003), con i successivi provvedimenti il Comune hanno fondato l’affidamento degli appellanti alla legittimazione del costruito, ad eccezione del sopraelevato, sempre ritenuto abusivo; a tal fine il valore del costruito andrà valutato secondo i costi sostenuti dagli appellanti, comprensivi di spese tecniche, amministrative, fiscali; andrà altresì valutato il lucro cessante del costruito in ragione dei canoni di mercato;
c. il costo ingiustamente affrontato dagli appellanti per l’acquisto della particella n. 1544 al fg 1061, consistente in relitto stradale, acquistata dai ricorrenti per circa € 46.000 ed inutilizzata a causa dell’evoluzione illegittima degli eventi.
d. gli interessi sulla somma dovuta a titolo risarcitorio (debito di valore) dalla liquidazione, alla luce dei criteri indicati in sentenza, fino al soddisfo.
6. Conclusivamente, il Collegio accoglie l’appello e, per l’effetto, annulla gli atti impugnati e condanna il Comune al risarcimento dei danni nei termini e con le modalità di liquidazione di cui in motivazione. La soccombenza del Comune comporta la condanna del medesimo al pagamento delle spese di lite liquidate complessivamente in € 10.000 oltre accessori.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla i provvedimenti impugnati con il ricorso principale e con i motivi aggiunti; condanna l’amministrazione al risarcimento dei danni da liquidare secondo i criteri indicati in motivazione nel termine di sessanta giorni dalla pubblicazione della sentenza .Condanna il Comune di Fiumicino al pagamento delle spese di lite del doppio grado di giudizio liquidate in complessivi € 10.000,00 oltre accessori.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio da remoto del giorno 3 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
FA RA, Presidente FF
Giordano Lamberti, Consigliere
Giovanni Sabbato, Consigliere
Sergio Zeuli, Consigliere
IA GR IV, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| IA GR IV | FA RA |
IL SEGRETARIO