TRIB
Sentenza 2 dicembre 2025
Sentenza 2 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pisa, sentenza 02/12/2025, n. 1128 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pisa |
| Numero : | 1128 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
Tribunale di Pisa
Sezione Civile
In composizione monocratica, in persona della Dott.ssa Stefana Curadi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa R.G. n. 3609/2020 promossa da
(P. IVA ), elettivamente Parte_1 P.IVA_1 domiciliata in via Ascoli, 4, 56017 - San Giuliano Terme, fraz. Ghezzano, presso e nello studio dell'avv. Andrea Duretti che la rappresenta e difende giusta procura a margine dell'atto di citazione.
Attore
(P. IVA elettivamente domiciliata in Controparte_1 P.IVA_2
Cascina, via I. Nievo n.21, presso e nello studio dell'avv. Marco Vasarri che la rappresenta e difende giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta.
Convenuto
Precisazione delle conclusioni: all'udienza del 23.07.2025 – tenuta in modalità cartolare
- le parti hanno precisato le conclusioni come da note ritualmente depositate.
In fatto e in diritto
Ha agito in giudizio la società chiedendo di accertare la Parte_1 sussistenza del contratto di appalto per il completamento delle opere in essere tra CP_1
e di accertare l'intervenuta risoluzione del medesimo
[...] Parte_1 contratto di appalto, e per l'effetto di condannare la convenuta a pagare i CP_1 danni cagionati dalla risoluzione contrattuale, quantificati in € 200.000,00. Nel merito della controversia ha dedotto che:
1 1. Tra e si è concluso un contratto di appalto, senza forma scritta, Pt_1 CP_1
perfezionato tra le parti per fatti concludenti immediatamente dopo l'atto di vendita del compendio datato 26/06/2019;
2. Il contratto aveva ad oggetto il completamento dei lavori dell'intera lottizzazione sita a
Cascina, comprensiva delle opere edili e urbanizzative necessarie, per un importo residuo di circa € 543.021,00;
3. L'atto notarile di vendita del compendio da a includeva l'accordo Pt_1 CP_1
contestuale volto a far proseguire i lavori a in forma di appalto;
Pt_1
4. Per tali motivi la società anche dopo tale vendita, ha continuato a detenere e Pt_1
gestire il cantiere, proseguendo le lavorazioni concordate;
5. La stessa società ha riconosciuto l'esistenza del rapporto d'appalto, CP_1 trasmettendo a il dettaglio delle opere da completare: in particolare, in data Pt_1
17.07.2019 sono state inviate delle comunicazioni dalla direzione lavori ( Parte_2
) a come appaltatrice ancora incaricata con l'elenco delle opere da
[...] Pt_1 completare,
6. La società ha pagato la fattura di acconto del 15/07/2019 emessa da CP_1 Pt_1
per prosecuzione lavori, confermando così il rapporto contrattuale di appalto;
7. ha interrotto unilateralmente e ingiustificatamente il rapporto di appalto: in CP_1
particolare ha illegittimamente risolto il contratto di appalto senza giusta causa e CP_1 senza contestazioni o formali addebiti, affidando i lavori a un terzo (LEM Italia);
8. ha sostenuto ingenti costi e si è impegnata nelle opere confidando nel Pt_1
completamento del rapporto: l'interruzione del rapporto ha impedito a di Pt_1 recuperare le spese e di realizzare il guadagno atteso dall'esecuzione del contratto;
9. La risoluzione del rapporto ha causato un danno economico, costituito da spese non recuperate e mancato guadagno, stimato in almeno € 200.000;
Si è regolarmente costituita (d'ora in poi per brevità “ ) Controparte_1 CP_1 chiedendo di respingere la domanda attrice perché infondata in fatto e in diritto. Parte convenuta, in replica alle deduzioni avversarie, ha dedotto che:
10. Non è mai stato stipulato un contratto di appalto tra e per i lavori di CP_1 Pt_1 completamento dei fabbricati,
2 11. In particolare, non esiste alcun documento scritto che attesti tale pattuizione di contratto che avrebbe dovuto essere redatto per iscritto, in quanto collegato a una compravendita immobiliare;
12. Risulta inverosimile che un contratto di appalto così complesso (per un importo superiore a mezzo milione di euro) possa essere stipulato verbalmente;
13. inoltre, il fatto che sia una società controllata da una banca, soggetta a rigorosi CP_1
controlli, rende irrealistico un accordo non formalizzato;
14. La società non ha mai accettato un contratto con limitandosi a inviare Pt_1 CP_1
una proposta contrattuale, che non è stata mai accolta dalla parte convenuta;
15. Parte attrice si è rifiutata di liberare il cantiere, nonostante l'acquisto da parte di CP_1
e non esisteva al tempo alcun impegno a proseguire i lavori;
16. Gli immobili acquistati da erano al grezzo e non era in grado di CP_1 Pt_1 terminare i lavori, e
per questi motivi
aveva pieno diritto di affidare i lavori a CP_1 una ditta diversa;
17. È contestata l'interpretazione dell'attrice riguardo al pagamento della fattura di acconto n.4., poiché la somma di € 30.000,00 non si riferiva a un appalto, ma all'acquisto da parte di di caldaie destinate agli appartamenti, che non CP_1 Pt_1 sapeva come gestire: tale fattura di acconto emessa da pertanto non ha alcun Pt_1 valore giuridico;
18. Si contesta integralmente la quantificazione del danno da parte di il calcolo Pt_1
del danno è privo di giustificazione, e la richiesta di € 200.000,00 è del tutto infondata.
La causa è stata istruita con i documenti allegati agli atti.
Con ordinanza del 28.02.2022 il Giudice ha rigettato le istanze istruttorie articolate dalle parti, rinviando la causa per la precisazione delle conclusioni.
All'udienza del 23.07.2025 – tenuta in modalità cartolare – le parti hanno precisato le conclusioni come da note scritte ritualmente depositate e concessi i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e repliche la causa è stata trattenuta in decisione.
***
3 La presente causa ha ad oggetto la qualificazione del rapporto giuridico esistente tra le parti, volta alla verifica della sussistenza di un contratto di appalto, così come invocato dalla parte attrice, o di un mero rapporto di compravendita, esaurito con la stipula dell'atto notarile.
Circostanza pacifica, allegata da entrambe le parti, è l'assenza di contratto scritto, elemento – nella prospettazione attorea - del tutto irrilevante, dal momento che, per la conclusione di un contratto di appalto tra privati la forma scritta non è richiesta né ad substantiam né ad probationem.
Tale prospettazione, sebbene astrattamente fondata, merita una precisazione.
Ed invero, la Suprema Corte ha più volte chiarito che “la stipulazione di un contratto d'appalto privato certamente non richiede la forma scritta né ad substantiam, né ad probationem, potendo lo stesso perciò essere concluso anche per facta concludentia, sicché, per darne dimostrazione in giudizio, possono assumere rilevanza altresì le prove testimoniali o le presunzioni. Ma è altrettanto pacifica l'interpretazione secondo cui, l'appaltatore, il quale agisca in giudizio per ottenere il pagamento del corrispettivo, ha l'onere di dar prova dell'esistenza del contratto e del suo specifico contenuto” (cfr. Cass. Civ. Sez. 2,
22/06/2017, n. 15508).
Inoltre, sotto il profilo della forma del contratto, in presenza di un collegamento negoziale tra un contratto di compravendita immobiliare e un contratto di appalto, la giurisprudenza di legittimità ha affermato che la forma scritta è richiesta "ad substantiam", ossia come requisito essenziale per la validità del contratto di appalto stesso;
in particolare, la Corte di
Cassazione, con la sentenza n. 26693 del 24 novembre 2020, ha chiarito che: "in caso di collegamento negoziale tra un negozio per il quale sia richiesta la forma scritta ad substantiam (nella specie, una compravendita immobiliare) ed uno a forma libera (nella specie, un contratto di appalto), è necessario che anche il secondo negozio rivesta la forma prescritta per la validità del primo".
Pertanto, se – come dedotto dall'attore – l'appalto fosse stato realmente stipulato come parte di un accordo collegato alla compravendita degli immobili, sarebbe stato necessario che tale contratto di appalto venisse redatto in forma scritta;
la mancanza di un contratto scritto, in quanto elemento imprescindibile, renderebbe tale accordo – se raggiunto – privo di effetti giuridici.
4 Ebbene, nel caso di specie, non risulta esserci alcuna prova documentale dell'esistenza di un contratto di appalto.
Inoltre, sotto un ulteriore profilo, si osserva che, alla luce delle caratteristiche dell'appalto descritto dall'attrice, la conclusione di un contratto verbale appare non solo inverosimile, ma anche priva di qualsiasi supporto pratico. La difesa del convenuto ha rilevato, senza contestazioni, che l'importo dell'appalto in questione, che supera il mezzo milione di euro e riguarda lavori su più unità immobiliari, non potrebbe essere gestito mediante un accordo verbale, in quanto l'esecuzione di opere edili di tale entità richiede una documentazione dettagliata, al fine di rispettare le normative di sicurezza, i doveri fiscali e le necessità amministrative. A tal proposito, la giurisprudenza ha ripetutamente sottolineato che, in casi di appalto per lavori edili, l'assenza di un contratto scritto non è compatibile con gli obblighi di legge e le procedure amministrative necessarie per l'esecuzione dei lavori. Inoltre, si ribadisce che era onere di parte attrice allegare e dettagliare anche il contenuto preciso del contratto di appalto, e delle relative clausole pattuite, onere non soddisfatto.
A conferma della tesi di parte convenuta è utile richiamare la missiva inoltrata da parte
– in data 2.12.2019 – in cui viene lamentato che “nel mese di luglio 2019 i tecnici di Pt_1 hanno elaborato il computo metrico dei lavori di completamento del cantiere e richiesto ad CP_1 la fornitura di un preventivo di spesa sulla base di quello Parte_1 studio;
nel mese di luglio 2019 la società ha consegnato a Parte_1 il preventivo di spesa di completamento delle opere del cantiere;
alla data odierna, nonostante che CP_1 alla ns sollecitazioni siano pervenute ripetute rassicurazioni verbali da parte dei tecnici ed interlocutori di fiducia di sulla conclusione positiva dell'affidamento dei lavori di completamento del cantiere CP_1 alla non abbiamo avuto da parte di nessuna Parte_1 CP_1 risposta”; dalla lettura del testo sopra riportato emerge chiaramente che tra le parti non era stato concluso alcun contratto di appalto, essendo in corso delle trattative.
Quanto alla questione della fattura di acconto n. 4 emessa da per un importo di Pt_1
€ 30.000,00, si ritiene che tale documento non possa essere interpretata come prova dell'esistenza di un contratto di appalto;
la difesa di ha fornito una spiegazione CP_1
5 coerente e plausibile, ovvero che il pagamento di tale fattura sia stato effettuato in relazione all'acquisto di attrezzature, non alla prestazione di opere edili.
In particolare si osserva che la data di emissione della fattura in oggetto – 15.07.19 – e l'importo - € 30.000,00 – coincidono con quanto indicato nella richiesta di pagamento inoltrata da alla Sigest in data 10.07.2019, relativa “all'acconto fatto alla Parte_1 ditta fornitrice degli infissi sul Cantiere di Laiano di Cascina”, con allegate due fatture per un importo totale di € 30.000 (fattura del 09.07.2019 emessa da per la fornitura e Pt_3 posa di n. 6 caldaie e n. 5 bollitori per € 20.000,00, e fattura dal 19.10.2018 emessa dal in acconto preventivo n. 489 del 10.07.2018 per cantiere Parte_4 Pt_5 per € 10.000,00). Pertanto, il pagamento di € 30.000,00 risulta coerente con
[...] quanto dedotto dalla convenuta. In ogni caso, la singola fattura, pur se corrisposta, non potrebbe essere utilizzata come prova decisiva per la stipula di un contratto di appalto mai formalizzato, il cui contenuto non è stato dettagliato e precisato dalla parte attrice;
in altri termini, la mera presenza di un pagamento – peraltro contestato nelle ragioni – non implica l'esistenza di un contratto che lo giustifichi.
In ultimo si rileva che la documentazione allegata da parta attrice in sede di II memoria istruttoria, risulta inidonea a sostenere la domanda formulata in quanto di formazione unilaterale, in gran parte riferita al periodo precedente alla compravendita, in cui parte risulta essere indicata quale Committente. Pt_1
Per tutte le ragioni sopra esposte si ritiene che parte attrice non abbia fornito la prova dell'avvenuta conclusione di un contratto di appalto, non essendo stati allegati e provati tutti gli elementi costitutivi dello stesso;
tra le parti – verosimilmente – sono intercorse delle trattative, anche avanzate, non sfociate nell'esito invocato dall'attore.
La domanda è pertanto rigettata.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate secondo parametri di cui al D.M.
55/2014, nei valori minimi dello scaglione di riferimento.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa R.G. 3609/2020, disattesa ogni contraria istanza
Rigetta le domande proposte da e per l'effetto Parte_1
6 Condanna Parte_1 di Controparte_1 legge oltre 15% di spese generali.
Pisa, 02.12.2025
al pagamento delle spese di lite a favore liquidate in € 11.229,00 per compensi, iva e cpa di
Il Giudice
Dott.ssa Stefana Curadi
7
In nome del Popolo Italiano
Tribunale di Pisa
Sezione Civile
In composizione monocratica, in persona della Dott.ssa Stefana Curadi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa R.G. n. 3609/2020 promossa da
(P. IVA ), elettivamente Parte_1 P.IVA_1 domiciliata in via Ascoli, 4, 56017 - San Giuliano Terme, fraz. Ghezzano, presso e nello studio dell'avv. Andrea Duretti che la rappresenta e difende giusta procura a margine dell'atto di citazione.
Attore
(P. IVA elettivamente domiciliata in Controparte_1 P.IVA_2
Cascina, via I. Nievo n.21, presso e nello studio dell'avv. Marco Vasarri che la rappresenta e difende giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta.
Convenuto
Precisazione delle conclusioni: all'udienza del 23.07.2025 – tenuta in modalità cartolare
- le parti hanno precisato le conclusioni come da note ritualmente depositate.
In fatto e in diritto
Ha agito in giudizio la società chiedendo di accertare la Parte_1 sussistenza del contratto di appalto per il completamento delle opere in essere tra CP_1
e di accertare l'intervenuta risoluzione del medesimo
[...] Parte_1 contratto di appalto, e per l'effetto di condannare la convenuta a pagare i CP_1 danni cagionati dalla risoluzione contrattuale, quantificati in € 200.000,00. Nel merito della controversia ha dedotto che:
1 1. Tra e si è concluso un contratto di appalto, senza forma scritta, Pt_1 CP_1
perfezionato tra le parti per fatti concludenti immediatamente dopo l'atto di vendita del compendio datato 26/06/2019;
2. Il contratto aveva ad oggetto il completamento dei lavori dell'intera lottizzazione sita a
Cascina, comprensiva delle opere edili e urbanizzative necessarie, per un importo residuo di circa € 543.021,00;
3. L'atto notarile di vendita del compendio da a includeva l'accordo Pt_1 CP_1
contestuale volto a far proseguire i lavori a in forma di appalto;
Pt_1
4. Per tali motivi la società anche dopo tale vendita, ha continuato a detenere e Pt_1
gestire il cantiere, proseguendo le lavorazioni concordate;
5. La stessa società ha riconosciuto l'esistenza del rapporto d'appalto, CP_1 trasmettendo a il dettaglio delle opere da completare: in particolare, in data Pt_1
17.07.2019 sono state inviate delle comunicazioni dalla direzione lavori ( Parte_2
) a come appaltatrice ancora incaricata con l'elenco delle opere da
[...] Pt_1 completare,
6. La società ha pagato la fattura di acconto del 15/07/2019 emessa da CP_1 Pt_1
per prosecuzione lavori, confermando così il rapporto contrattuale di appalto;
7. ha interrotto unilateralmente e ingiustificatamente il rapporto di appalto: in CP_1
particolare ha illegittimamente risolto il contratto di appalto senza giusta causa e CP_1 senza contestazioni o formali addebiti, affidando i lavori a un terzo (LEM Italia);
8. ha sostenuto ingenti costi e si è impegnata nelle opere confidando nel Pt_1
completamento del rapporto: l'interruzione del rapporto ha impedito a di Pt_1 recuperare le spese e di realizzare il guadagno atteso dall'esecuzione del contratto;
9. La risoluzione del rapporto ha causato un danno economico, costituito da spese non recuperate e mancato guadagno, stimato in almeno € 200.000;
Si è regolarmente costituita (d'ora in poi per brevità “ ) Controparte_1 CP_1 chiedendo di respingere la domanda attrice perché infondata in fatto e in diritto. Parte convenuta, in replica alle deduzioni avversarie, ha dedotto che:
10. Non è mai stato stipulato un contratto di appalto tra e per i lavori di CP_1 Pt_1 completamento dei fabbricati,
2 11. In particolare, non esiste alcun documento scritto che attesti tale pattuizione di contratto che avrebbe dovuto essere redatto per iscritto, in quanto collegato a una compravendita immobiliare;
12. Risulta inverosimile che un contratto di appalto così complesso (per un importo superiore a mezzo milione di euro) possa essere stipulato verbalmente;
13. inoltre, il fatto che sia una società controllata da una banca, soggetta a rigorosi CP_1
controlli, rende irrealistico un accordo non formalizzato;
14. La società non ha mai accettato un contratto con limitandosi a inviare Pt_1 CP_1
una proposta contrattuale, che non è stata mai accolta dalla parte convenuta;
15. Parte attrice si è rifiutata di liberare il cantiere, nonostante l'acquisto da parte di CP_1
e non esisteva al tempo alcun impegno a proseguire i lavori;
16. Gli immobili acquistati da erano al grezzo e non era in grado di CP_1 Pt_1 terminare i lavori, e
per questi motivi
aveva pieno diritto di affidare i lavori a CP_1 una ditta diversa;
17. È contestata l'interpretazione dell'attrice riguardo al pagamento della fattura di acconto n.4., poiché la somma di € 30.000,00 non si riferiva a un appalto, ma all'acquisto da parte di di caldaie destinate agli appartamenti, che non CP_1 Pt_1 sapeva come gestire: tale fattura di acconto emessa da pertanto non ha alcun Pt_1 valore giuridico;
18. Si contesta integralmente la quantificazione del danno da parte di il calcolo Pt_1
del danno è privo di giustificazione, e la richiesta di € 200.000,00 è del tutto infondata.
La causa è stata istruita con i documenti allegati agli atti.
Con ordinanza del 28.02.2022 il Giudice ha rigettato le istanze istruttorie articolate dalle parti, rinviando la causa per la precisazione delle conclusioni.
All'udienza del 23.07.2025 – tenuta in modalità cartolare – le parti hanno precisato le conclusioni come da note scritte ritualmente depositate e concessi i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e repliche la causa è stata trattenuta in decisione.
***
3 La presente causa ha ad oggetto la qualificazione del rapporto giuridico esistente tra le parti, volta alla verifica della sussistenza di un contratto di appalto, così come invocato dalla parte attrice, o di un mero rapporto di compravendita, esaurito con la stipula dell'atto notarile.
Circostanza pacifica, allegata da entrambe le parti, è l'assenza di contratto scritto, elemento – nella prospettazione attorea - del tutto irrilevante, dal momento che, per la conclusione di un contratto di appalto tra privati la forma scritta non è richiesta né ad substantiam né ad probationem.
Tale prospettazione, sebbene astrattamente fondata, merita una precisazione.
Ed invero, la Suprema Corte ha più volte chiarito che “la stipulazione di un contratto d'appalto privato certamente non richiede la forma scritta né ad substantiam, né ad probationem, potendo lo stesso perciò essere concluso anche per facta concludentia, sicché, per darne dimostrazione in giudizio, possono assumere rilevanza altresì le prove testimoniali o le presunzioni. Ma è altrettanto pacifica l'interpretazione secondo cui, l'appaltatore, il quale agisca in giudizio per ottenere il pagamento del corrispettivo, ha l'onere di dar prova dell'esistenza del contratto e del suo specifico contenuto” (cfr. Cass. Civ. Sez. 2,
22/06/2017, n. 15508).
Inoltre, sotto il profilo della forma del contratto, in presenza di un collegamento negoziale tra un contratto di compravendita immobiliare e un contratto di appalto, la giurisprudenza di legittimità ha affermato che la forma scritta è richiesta "ad substantiam", ossia come requisito essenziale per la validità del contratto di appalto stesso;
in particolare, la Corte di
Cassazione, con la sentenza n. 26693 del 24 novembre 2020, ha chiarito che: "in caso di collegamento negoziale tra un negozio per il quale sia richiesta la forma scritta ad substantiam (nella specie, una compravendita immobiliare) ed uno a forma libera (nella specie, un contratto di appalto), è necessario che anche il secondo negozio rivesta la forma prescritta per la validità del primo".
Pertanto, se – come dedotto dall'attore – l'appalto fosse stato realmente stipulato come parte di un accordo collegato alla compravendita degli immobili, sarebbe stato necessario che tale contratto di appalto venisse redatto in forma scritta;
la mancanza di un contratto scritto, in quanto elemento imprescindibile, renderebbe tale accordo – se raggiunto – privo di effetti giuridici.
4 Ebbene, nel caso di specie, non risulta esserci alcuna prova documentale dell'esistenza di un contratto di appalto.
Inoltre, sotto un ulteriore profilo, si osserva che, alla luce delle caratteristiche dell'appalto descritto dall'attrice, la conclusione di un contratto verbale appare non solo inverosimile, ma anche priva di qualsiasi supporto pratico. La difesa del convenuto ha rilevato, senza contestazioni, che l'importo dell'appalto in questione, che supera il mezzo milione di euro e riguarda lavori su più unità immobiliari, non potrebbe essere gestito mediante un accordo verbale, in quanto l'esecuzione di opere edili di tale entità richiede una documentazione dettagliata, al fine di rispettare le normative di sicurezza, i doveri fiscali e le necessità amministrative. A tal proposito, la giurisprudenza ha ripetutamente sottolineato che, in casi di appalto per lavori edili, l'assenza di un contratto scritto non è compatibile con gli obblighi di legge e le procedure amministrative necessarie per l'esecuzione dei lavori. Inoltre, si ribadisce che era onere di parte attrice allegare e dettagliare anche il contenuto preciso del contratto di appalto, e delle relative clausole pattuite, onere non soddisfatto.
A conferma della tesi di parte convenuta è utile richiamare la missiva inoltrata da parte
– in data 2.12.2019 – in cui viene lamentato che “nel mese di luglio 2019 i tecnici di Pt_1 hanno elaborato il computo metrico dei lavori di completamento del cantiere e richiesto ad CP_1 la fornitura di un preventivo di spesa sulla base di quello Parte_1 studio;
nel mese di luglio 2019 la società ha consegnato a Parte_1 il preventivo di spesa di completamento delle opere del cantiere;
alla data odierna, nonostante che CP_1 alla ns sollecitazioni siano pervenute ripetute rassicurazioni verbali da parte dei tecnici ed interlocutori di fiducia di sulla conclusione positiva dell'affidamento dei lavori di completamento del cantiere CP_1 alla non abbiamo avuto da parte di nessuna Parte_1 CP_1 risposta”; dalla lettura del testo sopra riportato emerge chiaramente che tra le parti non era stato concluso alcun contratto di appalto, essendo in corso delle trattative.
Quanto alla questione della fattura di acconto n. 4 emessa da per un importo di Pt_1
€ 30.000,00, si ritiene che tale documento non possa essere interpretata come prova dell'esistenza di un contratto di appalto;
la difesa di ha fornito una spiegazione CP_1
5 coerente e plausibile, ovvero che il pagamento di tale fattura sia stato effettuato in relazione all'acquisto di attrezzature, non alla prestazione di opere edili.
In particolare si osserva che la data di emissione della fattura in oggetto – 15.07.19 – e l'importo - € 30.000,00 – coincidono con quanto indicato nella richiesta di pagamento inoltrata da alla Sigest in data 10.07.2019, relativa “all'acconto fatto alla Parte_1 ditta fornitrice degli infissi sul Cantiere di Laiano di Cascina”, con allegate due fatture per un importo totale di € 30.000 (fattura del 09.07.2019 emessa da per la fornitura e Pt_3 posa di n. 6 caldaie e n. 5 bollitori per € 20.000,00, e fattura dal 19.10.2018 emessa dal in acconto preventivo n. 489 del 10.07.2018 per cantiere Parte_4 Pt_5 per € 10.000,00). Pertanto, il pagamento di € 30.000,00 risulta coerente con
[...] quanto dedotto dalla convenuta. In ogni caso, la singola fattura, pur se corrisposta, non potrebbe essere utilizzata come prova decisiva per la stipula di un contratto di appalto mai formalizzato, il cui contenuto non è stato dettagliato e precisato dalla parte attrice;
in altri termini, la mera presenza di un pagamento – peraltro contestato nelle ragioni – non implica l'esistenza di un contratto che lo giustifichi.
In ultimo si rileva che la documentazione allegata da parta attrice in sede di II memoria istruttoria, risulta inidonea a sostenere la domanda formulata in quanto di formazione unilaterale, in gran parte riferita al periodo precedente alla compravendita, in cui parte risulta essere indicata quale Committente. Pt_1
Per tutte le ragioni sopra esposte si ritiene che parte attrice non abbia fornito la prova dell'avvenuta conclusione di un contratto di appalto, non essendo stati allegati e provati tutti gli elementi costitutivi dello stesso;
tra le parti – verosimilmente – sono intercorse delle trattative, anche avanzate, non sfociate nell'esito invocato dall'attore.
La domanda è pertanto rigettata.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate secondo parametri di cui al D.M.
55/2014, nei valori minimi dello scaglione di riferimento.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa R.G. 3609/2020, disattesa ogni contraria istanza
Rigetta le domande proposte da e per l'effetto Parte_1
6 Condanna Parte_1 di Controparte_1 legge oltre 15% di spese generali.
Pisa, 02.12.2025
al pagamento delle spese di lite a favore liquidate in € 11.229,00 per compensi, iva e cpa di
Il Giudice
Dott.ssa Stefana Curadi
7