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Sentenza 27 agosto 2025
Sentenza 27 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 27/08/2025, n. 2061 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 2061 |
| Data del deposito : | 27 agosto 2025 |
Testo completo
N. 4925/2024 R.C.
N......................Sent.
N......................Cron. N......................Rep.
Oggetto:
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI GENOVA
QUARTA SEZIONE CIVILE
Riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
Dr. PELLEGRINI Domenico Presidente
Dr. CORVACCHIOLA Danilo Giudice
Dr. GATTI Matteo Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento di divorzio 4925/2024 promosso da:
, (C.F. ), nato a [...], il Parte_1 C.F._1
16/06/1986 ed elettivamente domiciliato in Genova (GE), Via Assarotti 31/6, presso e nello studio degli Avv.ti ANATRÀ ELENA (C.F. ) e C.F._2
BOGLIOLO FEDERICO (C.F. ) che lo rappresentano e C.F._3 difendono in forza di mandato in calce al ricorso introduttivo
Nei confronti di
, (C.F. ), nata a [...] C.F._4
GENOVA (GE), il 06/03/1989 ed elettivamente domiciliata in Genova (GE), Via
Colombo 12/11, presso e nello studio degli Avv.ti PERSIANI MARGHERITA (C.F.
) e RISTANI EMANUELA (C.F. che la C.F._5 C.F._6 rappresentano e difendono congiuntamente e disgiuntamente in forza di mandato in calce alla comparsa di costituzione
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 1 E con l'intervento ex lege del PUBBLICO MINISTERO
Conclusioni congiunte delle parti: come da verbale di udienza del 01/07/2025
MOTIVI DELLA DECISIONE
Visto il ricorso proposto da , al fine di ottenere la Parte_1 pronuncia di divorzio alle condizioni ivi indicate;
Vista la costituzione di;
Controparte_1
Rilevato che con verbale di udienza del 01/07/2025 i coniugi hanno confermato le condizioni concordate rinunciando a comparire personalmente in udienza;
Vista la documentazione prodotta e rilevato in particolare che:
a) i coniugi hanno contratto matrimonio in MAMMOLA (RC) il 18/08/2014 che è stato ritualmente trascritto nei registri dello stato civile del comune competente, così come risulta dall'estratto per riassunto dell'atto di matrimonio allegato;
b) i medesimi coniugi si sono separati come da sentenza di separazione n.
1859/2025 emessa dal Tribunale di Genova in data 25/07/2023 (R.G. 3006/2023),
e da allora hanno vissuto separati senza che sia mai intervenuta alcuna riconciliazione;
Ritenuto che, nella specie, non è dato ravvisare possibilità alcuna di ricostruzione della comunione morale e spirituale dei coniugi;
Ritenuta, conseguentemente, la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 3 della
Legge n. 898/1970 per la pronuncia di divorzio;
Ritenuto che, per quanto riguarda le condizioni concordate dai coniugi, che si riportano in dispositivo, esse possono venire integralmente recepite, non
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 2 apparendo contrarie a norme imperative o di ordine pubblico ed essendo aderenti al superiore interesse della prole;
Viste le conclusioni del P.M.
P.Q.M.
Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto nel Comune di MAMMOLA (RC) il 18/08/2014 dai Signori
, (C.F. ), nato a [...], il Parte_1 C.F._1
16/06/1986
e
, (C.F. ), nata a [...]_1 C.F._4
(GE), il 06/03/1989
OMOLOGA le seguenti condizioni essenziali, prendendo atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti:
“1. Le parti chiedono pronunciarsi sentenza di divorzio;
2. I figli minori, , e , rimarranno affidati in modo Persona_1 Per_2 Per_3 condiviso ad entrambi i genitori, con collocazione stabile e residenza anagrafica presso l'abitazione materna sita in via Eugenio Divano 3/10 Serra Riccò; la responsabilità genitoriale verrà esercitata da entrambi i genitori che prenderanno assieme le decisioni di maggiore interesse per i bambini, relative all'istruzione, all'educazione ed alla salute, tenendo conto delle loro capacità, inclinazioni ed aspirazioni, mentre per le determinazioni di ordinaria amministrazione i genitori potranno agire in piena autonomia;
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 3 3. Per quanto riguarda la determinazione dei criteri di visita padre figli, i coniugi concordano che il Signor potrà tenere con sé i bambini: Parte_1
a. un week end alternato (e quindi ogni 15 giorni) dal sabato alle ore 13.00, con pernottamento fino alla domenica sera con riaccompagnamento alla casa materna;
b. infrasettimanalmente, tutti i mercoledì e venerdì dall'uscita da scuola, con riaccompagnamento alla casa materna la sera stessa per le ore 21, dopo aver somministrato loro la cena, salvo diversi accordi tra i coniugi sui giorni infrasettimanali, da prendersi di volta in volta;
se il padre salterà
i giorni infrasettimanali provvederà a recuperare nei quindici giorni successivi i giorni in cui non ha frequentato i figli;
c. dal 1 agosto al 15 agosto con il padre e dal 16 agosto al 31 agosto con la madre;
durante tali giorni, il Signor lascerà alla moglie la Pt_1 reperibilità telefonica e l'indicazione del luogo di soggiorno, così come quando porterà con sé i figli in vacanza fuori città anche per pochi giorni;
altrettanto farà la OR allorché porterà con sé i figli in CP_1
vacanza, per analogo periodo, e con le stesse modalità;
d. la metà delle vacanze natalizie concesse dalla scuola, secondo il criterio dell'alternanza tra i genitori: quindi indicativamente dal 23 al 31 dicembre mattina con un genitore e dal 31 dicembre mattina al 6 gennaio, con l'altro genitore;
chi avrà con sé i minori nel secondo periodo di sospensione scolastica potrà trascorrere con loro anche la Vigilia di Natale fino alle ore 23,30;
e. salvo migliori accordi tra i genitori, la metà delle ferie pasquali in cui ricomprendere la Pasqua con il criterio dell'alternanza;
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 4 f. il compleanno dei figli, tutte le altre festività religiose e civili, i ponti festivi, secondo il criterio dell'alternanza tra i genitori;
g. facoltà per ciascun genitore di trascorrere con i figli il giorno del proprio compleanno;
4. Il padre, sig. , (C.F. ) verserà un Parte_1 C.F._1
assegno per contributo al mantenimento dei tre figli minorenni di € 650,00 mensili in totale per 12 mensilità annue da corrispondersi entro il giorno dieci di ogni mese a favore della sig.ra (C.F. Controparte_1
) a decorrere da novembre 2024 e da rivalutarsi C.F._4
annualmente in base alla variazione dell'indice Istat a partire dal novembre 2025;
5. Ciascun genitore provvederà al pagamento del 50% ciascuno delle spese straordinarie mediche scolastiche, sportive e ludiche per la prole. Ai fini della distinzione tra spese ordinarie e straordinarie e alla distinzione tra spese da concordarsi preventivamente e spese che non devono essere preventivamente concordate si rinvia al verbale ex art. 47 O.G. della Sezione Famiglia del
Tribunale di Genova pubblicato sul sito del Tribunale e sul sito dell'URP degli
Uffici Giudiziari di Genova (http://www.urp.ufficigiudiziarigenova.it/);
6. Le spese dovranno essere prontamente rimborsate al genitore che le ha anticipate previa presentazione di idonea documentazione comprovante la spesa da parte di quest'ultimo;
7. L'assegno unico universale erogato dall' per tutti i figli sarà percepito al CP_2
100% dalla sig.ra ”. Controparte_1
Spese della presente procedura integralmente compensate tra le parti.
Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente di procedere all'annotazione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, sull'atto di
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 5 matrimonio relativo (Anno 2014, Numero 4, Parte II, Serie A, Uff.1, Vol.) ed alle ulteriori incombenze di cui al R.D. 09/07/1939, n. 1238;
Manda al competente Cancelliere di questo Tribunale di curare gli adempimenti di cui all'art. 10 della menzionata legge n. 898/1970 come novellata.
Genova, lì 25 luglio 2025
Il Presidente est. Dr. Domenico Pellegrini
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 6
N......................Sent.
N......................Cron. N......................Rep.
Oggetto:
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI GENOVA
QUARTA SEZIONE CIVILE
Riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
Dr. PELLEGRINI Domenico Presidente
Dr. CORVACCHIOLA Danilo Giudice
Dr. GATTI Matteo Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento di divorzio 4925/2024 promosso da:
, (C.F. ), nato a [...], il Parte_1 C.F._1
16/06/1986 ed elettivamente domiciliato in Genova (GE), Via Assarotti 31/6, presso e nello studio degli Avv.ti ANATRÀ ELENA (C.F. ) e C.F._2
BOGLIOLO FEDERICO (C.F. ) che lo rappresentano e C.F._3 difendono in forza di mandato in calce al ricorso introduttivo
Nei confronti di
, (C.F. ), nata a [...] C.F._4
GENOVA (GE), il 06/03/1989 ed elettivamente domiciliata in Genova (GE), Via
Colombo 12/11, presso e nello studio degli Avv.ti PERSIANI MARGHERITA (C.F.
) e RISTANI EMANUELA (C.F. che la C.F._5 C.F._6 rappresentano e difendono congiuntamente e disgiuntamente in forza di mandato in calce alla comparsa di costituzione
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 1 E con l'intervento ex lege del PUBBLICO MINISTERO
Conclusioni congiunte delle parti: come da verbale di udienza del 01/07/2025
MOTIVI DELLA DECISIONE
Visto il ricorso proposto da , al fine di ottenere la Parte_1 pronuncia di divorzio alle condizioni ivi indicate;
Vista la costituzione di;
Controparte_1
Rilevato che con verbale di udienza del 01/07/2025 i coniugi hanno confermato le condizioni concordate rinunciando a comparire personalmente in udienza;
Vista la documentazione prodotta e rilevato in particolare che:
a) i coniugi hanno contratto matrimonio in MAMMOLA (RC) il 18/08/2014 che è stato ritualmente trascritto nei registri dello stato civile del comune competente, così come risulta dall'estratto per riassunto dell'atto di matrimonio allegato;
b) i medesimi coniugi si sono separati come da sentenza di separazione n.
1859/2025 emessa dal Tribunale di Genova in data 25/07/2023 (R.G. 3006/2023),
e da allora hanno vissuto separati senza che sia mai intervenuta alcuna riconciliazione;
Ritenuto che, nella specie, non è dato ravvisare possibilità alcuna di ricostruzione della comunione morale e spirituale dei coniugi;
Ritenuta, conseguentemente, la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 3 della
Legge n. 898/1970 per la pronuncia di divorzio;
Ritenuto che, per quanto riguarda le condizioni concordate dai coniugi, che si riportano in dispositivo, esse possono venire integralmente recepite, non
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 2 apparendo contrarie a norme imperative o di ordine pubblico ed essendo aderenti al superiore interesse della prole;
Viste le conclusioni del P.M.
P.Q.M.
Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto nel Comune di MAMMOLA (RC) il 18/08/2014 dai Signori
, (C.F. ), nato a [...], il Parte_1 C.F._1
16/06/1986
e
, (C.F. ), nata a [...]_1 C.F._4
(GE), il 06/03/1989
OMOLOGA le seguenti condizioni essenziali, prendendo atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti:
“1. Le parti chiedono pronunciarsi sentenza di divorzio;
2. I figli minori, , e , rimarranno affidati in modo Persona_1 Per_2 Per_3 condiviso ad entrambi i genitori, con collocazione stabile e residenza anagrafica presso l'abitazione materna sita in via Eugenio Divano 3/10 Serra Riccò; la responsabilità genitoriale verrà esercitata da entrambi i genitori che prenderanno assieme le decisioni di maggiore interesse per i bambini, relative all'istruzione, all'educazione ed alla salute, tenendo conto delle loro capacità, inclinazioni ed aspirazioni, mentre per le determinazioni di ordinaria amministrazione i genitori potranno agire in piena autonomia;
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 3 3. Per quanto riguarda la determinazione dei criteri di visita padre figli, i coniugi concordano che il Signor potrà tenere con sé i bambini: Parte_1
a. un week end alternato (e quindi ogni 15 giorni) dal sabato alle ore 13.00, con pernottamento fino alla domenica sera con riaccompagnamento alla casa materna;
b. infrasettimanalmente, tutti i mercoledì e venerdì dall'uscita da scuola, con riaccompagnamento alla casa materna la sera stessa per le ore 21, dopo aver somministrato loro la cena, salvo diversi accordi tra i coniugi sui giorni infrasettimanali, da prendersi di volta in volta;
se il padre salterà
i giorni infrasettimanali provvederà a recuperare nei quindici giorni successivi i giorni in cui non ha frequentato i figli;
c. dal 1 agosto al 15 agosto con il padre e dal 16 agosto al 31 agosto con la madre;
durante tali giorni, il Signor lascerà alla moglie la Pt_1 reperibilità telefonica e l'indicazione del luogo di soggiorno, così come quando porterà con sé i figli in vacanza fuori città anche per pochi giorni;
altrettanto farà la OR allorché porterà con sé i figli in CP_1
vacanza, per analogo periodo, e con le stesse modalità;
d. la metà delle vacanze natalizie concesse dalla scuola, secondo il criterio dell'alternanza tra i genitori: quindi indicativamente dal 23 al 31 dicembre mattina con un genitore e dal 31 dicembre mattina al 6 gennaio, con l'altro genitore;
chi avrà con sé i minori nel secondo periodo di sospensione scolastica potrà trascorrere con loro anche la Vigilia di Natale fino alle ore 23,30;
e. salvo migliori accordi tra i genitori, la metà delle ferie pasquali in cui ricomprendere la Pasqua con il criterio dell'alternanza;
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 4 f. il compleanno dei figli, tutte le altre festività religiose e civili, i ponti festivi, secondo il criterio dell'alternanza tra i genitori;
g. facoltà per ciascun genitore di trascorrere con i figli il giorno del proprio compleanno;
4. Il padre, sig. , (C.F. ) verserà un Parte_1 C.F._1
assegno per contributo al mantenimento dei tre figli minorenni di € 650,00 mensili in totale per 12 mensilità annue da corrispondersi entro il giorno dieci di ogni mese a favore della sig.ra (C.F. Controparte_1
) a decorrere da novembre 2024 e da rivalutarsi C.F._4
annualmente in base alla variazione dell'indice Istat a partire dal novembre 2025;
5. Ciascun genitore provvederà al pagamento del 50% ciascuno delle spese straordinarie mediche scolastiche, sportive e ludiche per la prole. Ai fini della distinzione tra spese ordinarie e straordinarie e alla distinzione tra spese da concordarsi preventivamente e spese che non devono essere preventivamente concordate si rinvia al verbale ex art. 47 O.G. della Sezione Famiglia del
Tribunale di Genova pubblicato sul sito del Tribunale e sul sito dell'URP degli
Uffici Giudiziari di Genova (http://www.urp.ufficigiudiziarigenova.it/);
6. Le spese dovranno essere prontamente rimborsate al genitore che le ha anticipate previa presentazione di idonea documentazione comprovante la spesa da parte di quest'ultimo;
7. L'assegno unico universale erogato dall' per tutti i figli sarà percepito al CP_2
100% dalla sig.ra ”. Controparte_1
Spese della presente procedura integralmente compensate tra le parti.
Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente di procedere all'annotazione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, sull'atto di
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 5 matrimonio relativo (Anno 2014, Numero 4, Parte II, Serie A, Uff.1, Vol.) ed alle ulteriori incombenze di cui al R.D. 09/07/1939, n. 1238;
Manda al competente Cancelliere di questo Tribunale di curare gli adempimenti di cui all'art. 10 della menzionata legge n. 898/1970 come novellata.
Genova, lì 25 luglio 2025
Il Presidente est. Dr. Domenico Pellegrini
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 6