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Sentenza 9 febbraio 2026
Sentenza 9 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. III, sentenza 09/02/2026, n. 1157 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia |
| Numero : | 1157 |
| Data del deposito : | 9 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1157/2026
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 3, riunita in udienza il 13/01/2026 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale:
RUVOLO MICHELE, Presidente
IPPOLITO SANTO, Relatore
QUITTINO SARA, Giudice
in data 13/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2417/2024 depositato il 17/05/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Messina - Via Ugo Bassi 126 Isolato 137 98123 Messina ME
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 3005/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado MESSINA sez.
5 e pubblicata il 20/10/2023
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520200008079822000 BOLLO 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 59/2026 depositato il 19/01/2026
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso dinanzi alla CGT di primo grado di Messina, Ricorrente_1 impugnava la cartella di pagamento n. 29520200008079822000 relativa alla tassa automobilistica per l'anno 2017, deducendone:
la prescrizione della pretesa;
la violazione dell'art. 7 dello Statuto del contribuente per omessa motivazione e mancata allegazione di atti richiamati;
ulteriori vizi formali relativi al modello di cartella.
L'Agenzia delle Entrate – Riscossione, pur ritualmente evocata, non si costituiva.
Con sentenza n. 3005/2023, il giudice di primo grado rigettava il ricorso e condannava la contribuente al pagamento delle spese.
La contribuente proponeva appello chiedendo la riforma integrale della decisione, riproponendo i motivi già articolati in primo grado e ulteriori contestazioni relative a:
presunta “sovrapposizione normativa” sui termini di sospensione COVID;
asserita difformità tra il modello formale della cartella e il modello ministeriale;
carenze motivazionali;
irregolarità nella determinazione degli interessi moratori. [Ricorsoin…lloRicorrente_1 | PDF] Depositava inoltre memorie ex art. 32 ribadendo la tesi della prescrizione e del difetto motivazionale.
L'Agenzia delle Entrate – Riscossione non si costituiva neppure in appello ed era dichiarata contumace.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato
L'appellante ripropone integralmente i motivi già sottoposti al giudice di primo grado, senza fornire alcun nuovo elemento idoneo a scalfire la motivazione della sentenza impugnata. La decisione di primo grado appare, al contrario, pienamente logica, coerente con gli atti e aderente alla normativa applicabile al bollo auto;
1. Sulla prescrizione
La contribuente invoca una presunta confusione normativa legata alla sospensione COVID.
Tuttavia l'art. 68 D.L. 18/2020 ha prodotto una sospensione uniforme e puntualmente determinata;
la giurisprudenza di merito e di legittimità ha chiarito che tutti i termini, inclusi prescrizione e decadenza, sono sospesi per l'intero periodo normativamente fissato nel periodo emergenziale di 24 mesi. applicando la sospensione integrale, la pretesa relativa al 2017 non risultava prescritta alla data della notifica
(29 giugno 2022), andando a scadere al 31.12.22
La tesi dell'appellante – fondata sulla “sovrapposizione temporale” – non incide sulla certezza del periodo sospensivo previsto dal legislatore e non trova alcun fondamento normativo o giurisprudenziale idoneo a scardinare il primo grado.
2. Sulla motivazione della cartella (art. 7 L. 212/2000)
L'appellante deduce:
1. mancata allegazione degli atti richiamati;
2. difformità del modello cartella rispetto al modello MEF;
3. assenza dell'indicazione puntuale del tasso di interesse di mora.
Queste doglianze sono infondate, perché la giurisprudenza consolidata considera sufficiente la motivazione della cartella se essa contiene gli elementi minimi essenziali per comprendere la pretesa;
la cartella contiene l'indicazione del tributo, dell'anno, della norma regionale e dell'importo; eventuali discordanze formali non incidono sulla validità dell'atto in difetto di concreta lesione del diritto di difesa;
gli interessi moratori non necessitano della specifica indicazione del tasso quando esso è ricavabile dalla normativa richiamata e dai provvedimenti ministeriali di aggiornamento.
Il primo giudice ha dunque correttamente escluso il vizio di motivazione.
3. Sull'asserita difformità rispetto al modello MEF
Le difformità evidenziate (riferimenti normativi aggiornati, differenze di layout) non sono tali da inficiare la legittimità dell'atto:
si tratta di meri aggiornamenti redazionali;
il modello ministeriale ha natura di indirizzo e non di elemento essenziale dell'atto; la giurisprudenza non riconosce nullità automatica per divergenze formali.
Il motivo è dunque infondato.
4. Nulla sulle spese considerata la contumacia dell'appellata;
P.Q.M.
Rigetta l'appello. Nulla per le spese del presente grado di giudizio. Palermo, 13.1.26 Il Presidente
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 3, riunita in udienza il 13/01/2026 alle ore 11:30 con la seguente composizione collegiale:
RUVOLO MICHELE, Presidente
IPPOLITO SANTO, Relatore
QUITTINO SARA, Giudice
in data 13/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2417/2024 depositato il 17/05/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Messina - Via Ugo Bassi 126 Isolato 137 98123 Messina ME
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 3005/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado MESSINA sez.
5 e pubblicata il 20/10/2023
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29520200008079822000 BOLLO 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 59/2026 depositato il 19/01/2026
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso dinanzi alla CGT di primo grado di Messina, Ricorrente_1 impugnava la cartella di pagamento n. 29520200008079822000 relativa alla tassa automobilistica per l'anno 2017, deducendone:
la prescrizione della pretesa;
la violazione dell'art. 7 dello Statuto del contribuente per omessa motivazione e mancata allegazione di atti richiamati;
ulteriori vizi formali relativi al modello di cartella.
L'Agenzia delle Entrate – Riscossione, pur ritualmente evocata, non si costituiva.
Con sentenza n. 3005/2023, il giudice di primo grado rigettava il ricorso e condannava la contribuente al pagamento delle spese.
La contribuente proponeva appello chiedendo la riforma integrale della decisione, riproponendo i motivi già articolati in primo grado e ulteriori contestazioni relative a:
presunta “sovrapposizione normativa” sui termini di sospensione COVID;
asserita difformità tra il modello formale della cartella e il modello ministeriale;
carenze motivazionali;
irregolarità nella determinazione degli interessi moratori. [Ricorsoin…lloRicorrente_1 | PDF] Depositava inoltre memorie ex art. 32 ribadendo la tesi della prescrizione e del difetto motivazionale.
L'Agenzia delle Entrate – Riscossione non si costituiva neppure in appello ed era dichiarata contumace.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato
L'appellante ripropone integralmente i motivi già sottoposti al giudice di primo grado, senza fornire alcun nuovo elemento idoneo a scalfire la motivazione della sentenza impugnata. La decisione di primo grado appare, al contrario, pienamente logica, coerente con gli atti e aderente alla normativa applicabile al bollo auto;
1. Sulla prescrizione
La contribuente invoca una presunta confusione normativa legata alla sospensione COVID.
Tuttavia l'art. 68 D.L. 18/2020 ha prodotto una sospensione uniforme e puntualmente determinata;
la giurisprudenza di merito e di legittimità ha chiarito che tutti i termini, inclusi prescrizione e decadenza, sono sospesi per l'intero periodo normativamente fissato nel periodo emergenziale di 24 mesi. applicando la sospensione integrale, la pretesa relativa al 2017 non risultava prescritta alla data della notifica
(29 giugno 2022), andando a scadere al 31.12.22
La tesi dell'appellante – fondata sulla “sovrapposizione temporale” – non incide sulla certezza del periodo sospensivo previsto dal legislatore e non trova alcun fondamento normativo o giurisprudenziale idoneo a scardinare il primo grado.
2. Sulla motivazione della cartella (art. 7 L. 212/2000)
L'appellante deduce:
1. mancata allegazione degli atti richiamati;
2. difformità del modello cartella rispetto al modello MEF;
3. assenza dell'indicazione puntuale del tasso di interesse di mora.
Queste doglianze sono infondate, perché la giurisprudenza consolidata considera sufficiente la motivazione della cartella se essa contiene gli elementi minimi essenziali per comprendere la pretesa;
la cartella contiene l'indicazione del tributo, dell'anno, della norma regionale e dell'importo; eventuali discordanze formali non incidono sulla validità dell'atto in difetto di concreta lesione del diritto di difesa;
gli interessi moratori non necessitano della specifica indicazione del tasso quando esso è ricavabile dalla normativa richiamata e dai provvedimenti ministeriali di aggiornamento.
Il primo giudice ha dunque correttamente escluso il vizio di motivazione.
3. Sull'asserita difformità rispetto al modello MEF
Le difformità evidenziate (riferimenti normativi aggiornati, differenze di layout) non sono tali da inficiare la legittimità dell'atto:
si tratta di meri aggiornamenti redazionali;
il modello ministeriale ha natura di indirizzo e non di elemento essenziale dell'atto; la giurisprudenza non riconosce nullità automatica per divergenze formali.
Il motivo è dunque infondato.
4. Nulla sulle spese considerata la contumacia dell'appellata;
P.Q.M.
Rigetta l'appello. Nulla per le spese del presente grado di giudizio. Palermo, 13.1.26 Il Presidente