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Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 22/12/2025, n. 3979 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 3979 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nocera Inferiore - I Sezione Civile - così composto:
Dott.ssa Enrica de Sire Presidente
Dott.ssa Aurelia Cuomo Giudice est.
Dott.ssa Jone Galasso Giudice
riunito in camera di consiglio, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 6389 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno
2021
OGGETTO: separazione giudiziale, e vertente
T R A
, nato a [...] il [...], rapp.to e difeso Parte_1
dall'avv. Gaetano Maiorino, in forza di procura agli atti e come in atti elett.te dom.to;
RICORRENTE
E
nata a [...] il [...], rapp.ta e difesa Controparte_1
dagli avv. Paolo Diodati e Michele Robustelli, in forza di procura agli atti e come in atti elett.te dom.ta;
RESISTENTE
NONCHE'
Il P.M. in sede
INTERVENTORE EX LEGE
Conclusioni: come da atti e verbali di causa
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso depositato il 15/12/2021, chiedeva che fosse Parte_1
pronunciata la separazione dal coniuge . Controparte_1
Il ricorrente deduceva di aver contratto matrimonio concordatario con la resistente, in
Nocera Superiore (SA), il 29/06/2012, e che dall'unione non sono nati figli.
Il ricorrente, inoltre, domandava che nessun mantenimento fosse sancito in favore della moglie, nonché chiedeva la statuizione dell'accollo interno, in capo alla resistente, del residuo del cointestato mutuo stipulato dai coniugi per l'acquisto della casa familiare,
oltre alla condanna della controparte al rimborso della metà delle relative rate da egli interamente pagate con denaro proprio. A sostegno della domanda affermava che,
nonostante avesse donato alla moglie, in data 12/06/2013, la propria quota di proprietà sul richiamato immobile, egli si era comunque fatto carico in via esclusiva del pagamento rateale del mutuo, senza mai ricevere alcun rimborso dalla resistente, divenuta invece unica proprietaria del cespite. Pertanto, successivamente alla crisi familiare, falliti i tentativi di bonario componimento della lite, il sig. decideva di adire l'autorità Pt_1
giudiziaria per ottenere, contestualmente alla pronunzia di separazione dal coniuge, la liberazione dal mutuo con contestuale richiesta restitutoria nei termini sopra indicati.
Regolarmente si costituiva in giudizio , la quale pur non Controparte_1
opponendosi alla richiesta di separazione, contestava quanto ex adverso dedotto e richiesto, e spiegava domanda di addebito in capo al marito per violazione dei doveri coniugali, con relativa domanda di risarcimento danni. La resistente chiedeva, inoltre, che le fosse attribuito un assegno di mantenimento pari ad euro 400,00 mensili.
All'udienza presidenziale dell'11/07/2022, esperito inutilmente il tentativo di conciliazione, il Presidente del Tribunale autorizzava unicamente i coniugi a vivere separati nel mutuo rispetto.
Incardinata la causa, il GI rigettava le richieste di prova orale.
All'udienza del 18/06/2025, la causa, ritenuta matura, veniva rimessa al Collegio per la decisione, con i termini di cui all'art. 190 c.p.c..
* Ritiene il Collegio che debba essere dichiarata la separazione giudiziale dei coniugi, risul-
tando incontrovertibilmente provato, alla luce delle difese spiegate, oltre che dal loro comportamento processuale (mancata conciliazione innanzi al Presidente del Tribunale),
il venir meno di quei presupposti di intenti comuni e sentimenti su cui si fonda il rapporto coniugale e, nel contempo, una crisi dello stesso di tale gravità da escludere la verosimile possibilità di ricostruzione di una serena vita coniugale.
Quanto alla domanda di addebito proposta dalla resistente, occorre osservare quanto segue.
Ai fini della pronunzia dell'addebito, non può ritenersi di per sé sufficiente l'accertamento della sussistenza di condotte contrarie ai doveri nascenti dal matrimonio.
Per poter addebitare ad uno dei coniugi la responsabilità della separazione occorre,
invece, accertare la sussistenza di un nesso di causalità tra i comportamenti costituenti violazione dei doveri coniugali accertati a carico di uno o entrambi i coniugi e l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza.
Occorre, dunque, che il materiale probatorio acquisito consenta di verificare se la violazione accertata a carico di un coniuge sia stata la causa unica o prevalente della separazione, ovvero se preesistesse una diversa situazione di intollerabilità della convivenza.
In altre parole, si rende necessaria un'accurata valutazione del fatto se ed in quale misura la violazione di uno specifico dovere abbia inciso, con efficacia disgregante, sulla vita familiare, tenuto conto delle modalità e frequenza dei fatti, del tipo di ambiente in cui sono accaduti e della sensibilità morale dei soggetti interessati.
A tal proposito è stato affermato dalla giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione
che: "in tema di separazione personale dei coniugi, la pronuncia di addebito non può fondarsi sulla
sola violazione dei doveri che l'art. 143 cc. pone a carico dei coniugi, essendo, invece, necessario
accertare se tale violazione abbia assunto efficacia causale nella determinazione della crisi
coniugale, ovvero se essa sia intervenuta quando era già maturata una situazione di intollerabilità
della convivenza;
pertanto, in caso di mancato raggiungimento della prova che il comportamento
contrario ai doveri nascenti dal matrimonio tenuto da uno dei coniugi, o da entrambi, sia stato la causa del fallimento della convivenza, deve essere pronunciata la separazione senza addebito" (cf.
Cass., 28 settembre 2001, n. 12130, Cass., sez. I civ., 11 giugno 2005 n. 12383 e Cass., sez. I.
civ., 16 novembre 2005, n. 23071; in termini Cass. Sez. 1, Sentenza n. 14840 del 27/06/2006
- Rv. 589896) .
Nel caso di specie, alla luce di tale orientamento, che questo Tribunale pienamente condivide, la domanda va rigettata.
La resistente basa la domanda di addebito su presunte e plurime relazioni extraconiugali del marito, violative dell'obbligo di fedeltà, senza tuttavia fornirne sufficiente prova e,
soprattutto, senza idonea dimostrazione che esse siano state causa e non soltanto effetto della crisi coniugale.
In sintesi, dunque, deve rigettarsi la domanda di addebito in quanto non sono stati sufficientemente provati né specificamente dedotti fatti tali da potersi considerare, oltre che violativi dei doveri nascenti dal matrimonio, quali fattori dotati di efficacia causale (e non semplice conseguenza) della disgregazione del vincolo.
Similmente deve dirsi in merito alla richiesta di condanna del ricorrente per danni morali,
da rigettarsi per difetto di prova. È ben noto, infatti, che anche il danno non patrimoniale non sfugge alla regola per cui lo stesso deve essere efficacemente provato – nell'an e nel
quantum- da colui che si assuma danneggiato. Rigoroso principio che risponde alla esigenza di rispettare la natura ripristinatoria e non sanzionatoria dell'istituto del risarcimento del danno, propria del nostro ordinamento giuridico, la quale è temperata dalla possibilità per il danneggiato di offrire congrua prova del medesimo anche mediante presunzioni. Sennonché ciò non è avvenuto nel caso di specie. La domanda va pertanto rigettata.
Ciò posto, bisogna ora concentrarsi sulle ulteriori domande accessorie.
Sul punto, per quanto riguarda la richiesta di mantenimento della resistente, il ricorrente ne chiede il rigetto deducendo sia la instaurazione di una nuova relazione more uxorio del coniuge, sia l'autosufficienza economica della stessa.
In primo luogo, per quanto concerne i rapporti patrimoniali tra i coniugi, deve chiarirsi innanzitutto che, qualora vi fosse una nuova convivenza extraconiugale, la recente giurisprudenza di legittimità ha statuito che: “l'ordinamento non tollera la concorrenza di due
vincoli solidali fondati sullo stesso tipo di relazione, e pertanto il coniuge separato non può al tempo
stesso beneficiare dell'assistenza materiale dell'altro coniuge e della assistenza materiale del
(nuovo) convivente (…) se durante lo stato di separazione il coniuge avente diritto all'assegno di
mantenimento instaura un rapporto di fatto con un nuovo partner, che si traduce in una stabile e
continuativa convivenza, ovvero, in difetto di coabitazione, in un comune progetto di vita
connotato dalla spontanea adozione dello stesso modello solidale che connota il matrimonio,
caratterizzato da assistenza morale e materiale tra i due partner, viene meno l'obbligo di assistenza
materiale da parte del coniuge separato e quindi il diritto all'assegno. Il relativo onere probatorio
incombe sulla parte che neghi il diritto all'assegno” (cfr. Cass. ord. n. 34278/2023).
Chiarito ciò, non è stato fornito, da parte ricorrente, alcun elemento idoneo a dimostrare l'instaurazione di una stabile relazione extraconiugale tra la resistente ed un'altra persona. Non sussistono, pertanto, i presupposti per escludere a priori il mantenimento della moglie.
Tanto premesso, in sede di separazione, a differenza del divorzio, essendo ancora sussistente il vincolo matrimoniale ed il conseguente dovere di assistenza materiale, il criterio dell'adeguatezza dei redditi, al quale rapportare l'assegno di mantenimento,
dev'essere parametrato alla luce del presumibile tenore di vita goduto in costanza del matrimonio e della durata del medesimo. Pertanto, dal bilanciamento di tali fattori con la differente situazione economico-reddituale delle parti, come emergente sia dalle dichiarazioni delle stesse che dai documenti presenti agli atti, ove risultano redditi del marito in misura quasi doppia a quelli della moglie, il Collegio ritiene equo accogliere la domanda di mantenimento della resistente.
Assegno che si ritiene di quantificare nell'importo di € 200,00 mensili. Somma rivalutabile annualmente tramite Istat.
Per quanto concerne, ora, la domanda di parte ricorrente finalizzata ad ottenere la pronunzia di accollo, in capo alla resistente, del residuo del mutuo contratto dai coniugi,
con contestuale condanna al rimborso delle rate fin qui interamente versate dal marito,
occorre preliminarmente effettuare alcune fondamentali considerazioni. Innanzitutto, in merito alla statuizione sull'accollo, deve evidenziarsi che tale istituto,
disciplinato dall'art. 1273 c.c., è il negozio attraverso cui il debitore (accollato) e un terzo
(accollante) convengono che quest'ultimo assuma il debito del primo nei confronti del creditore (accollatario). Dunque, trattasi di una vicenda modificativa soggettiva dal lato passivo dell'obbligazione, a base esclusivamente volontaria, che necessita sia dell'accordo tra debitore e terzo, sia dell'estraneità dell'accollante dal rapporto obbligatorio di fondo tra creditore e debitore originario (rapporto di valuta).
Tanto premesso, una pronunzia in via coattiva dell'accollo, come richiesto dal ricorrente,
è da ritenersi assolutamente infondata alla luce dei menzionati principi in materia di obbligazioni. Infatti, nel caso di specie, oltre all'impossibilità giuridica di imporre in via imperativa l'accollo del mutuo, in mancanza appunto di un accordo tra le parti, risulta che entrambi i coniugi sono debitori in solido verso la banca mutuante. Pertanto, difetta anche l'elemento della terzietà dell'accollante ai fini della valida costituzione della vicenda modificativa in esame.
Ciò posto, quindi, la domanda di accollo va rigettata in quanto completamente infondata.
Venendo ora all'ulteriore richiesta di rimborso delle rate del mutuo avanzata dal sig.
deve evidenziarsi preliminarmente che, in merito all'ammissibilità delle Pt_1
domande restitutorie nei procedimenti di separazione e divorzio, è consolidato l'orientamento di legittimità che sostiene l'inammissibilità della domanda restitutoria formulata nel giudizio di separazione, in quanto non direttamente connessa alla materia del contendere (separazione personale) e soggetta ad un rito diverso.
Infatti, secondo la Suprema Corte di cassazione è esclusa la possibilità̀ del "simultaneus
processus" tra l'azione di separazione o di divorzio e quelle restitutorie, essendo queste ultime soggette al rito ordinario, autonome e distinte dalla prima (cfr. ex plurimis, Cass.
Sez. I 8.9.2014 n. 18870, Cass. Sez. VI-I 24 dicembre 2014 n. 27386, Cass. Sez. I 29.1.2010 n.
2155, Cass. Sez. I 21.5.2009 n. 11828, Cass. Sez. I 22.10.2004 n. 20638).
Inoltre, la Cassazione ha successivamente chiarito che l'inammissibilità della domanda accessoria di restituzione di somme di danaro, nell'ambito del giudizio di divorzio o di separazione, va eccepita e/o rilevata d'ufficio entro la prima udienza (v. Cassazione n.
3316/2017 del 08.02.2017).
Pertanto, nel caso di specie, non difettando questa condizione, essendo stata tale eccezione tempestivamente proposta da parte resistente, la richiamata domanda restitutoria deve dichiararsi inammissibile.
In ordine al regolamento delle spese di lite, le stesse si intendono integralmente compensate tra le parti, alla luce della parziale soccombenza reciproca, della natura del procedimento e dei rapporti tra le parti.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, così provvede:
a) Pronuncia la separazione dei coniugi eParte_1 [...]
, che contrassero matrimonio in Nocera Superiore (SA) il Controparte_1
29/06/2012 (atto n. 29, Parte II, Serie A, del registro degli atti di matrimonio del
Comune di Nocera Superiore, anno 2012);
b) Rigetta la domanda di addebito;
c) Rigetta la domanda di risarcimento danni morali;
d) Pone a carico di l'obbligo di versare a Parte_1 [...]
, tramite bonifico o mezzo equivalente, entro il giorno 05 di Controparte_1
ogni mese, la somma di euro 200,00 a titolo di mantenimento del coniuge;
importo rivalutabile annualmente tramite Istat;
e) Rigetta la domanda di accollo del mutuo;
f) Dichiara inammissibile la richiesta di rimborso delle rate del mutuo;
g) Compensa integralmente tra le parti le spese di lite per le causali di cui in motivazione;
h) Rigetta ogni ulteriore domanda;
i) Ordina all'ufficio anagrafe e stato civile del Comune di Nocera Superiore di annotare la presente sentenza in calce all'atto di matrimonio (atto n. 29, parte II,
Serie A, anno 2012).
Così deciso in Nocera Inferiore in camera di consiglio il 18.12.2025
Il Giudice estensore Il Presidente Dott.ssa Aurelia Cuomo Dott.ssa Enrica de Sire