TRIB
Sentenza 25 novembre 2025
Sentenza 25 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, sentenza 25/11/2025, n. 1226 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | 1226 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano
Il Tribunale Ordinario di Padova, Sezione I^ civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Barbara De Munaari Presidente dott.ssa Luisa Bettio Giudice rel. dott.ssa Federica Di Paolo Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al ruolo generale al n° 9426/2025 R.G. promossa con ricorso depositato il 19.09.20205
da
, con gli avv.ti BOTTON MARTINA e BERTOCCO Parte_1
VALENTINA, come da mandato in atti;
e da
, con l'avv. LUPI MICHELA JR, come da mandato in atti;
Controparte_1
e con l'intervento del P.M.
oggetto: ricorso congiunto per la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità
genitoriale
*** ***
Con ricorso congiunto depositato in data 19.09.2025 le parti, non coniugate,
rappresentavano di avere raggiunto il seguente accordo in ordine all'affidamento, alla 2
regolamentazione delle visite e al mantenimento dei figli: , nato ad Abano Terme in [...]
data 30.08.2014 e nato ad [...] in data [...]: Per_2
“CONDIZIONI
1) i figli minori sono affidati ad entrambi i genitori, con collocazione paritaria fra i due genitori;
2) in particolare, i minori e rimarranno con la madre dal martedì dopo la Per_1 Per_2
scuola al venerdì mattina, quando saranno riaccompagnati a scuola dalla stessa;
dal venerdì dopo la scuola e per tutto il sabato (anche eventualmente quello di spettanza della madre) fino a dopo cena, e comunque entro e non oltre le 20.30, i minori staranno con il padre, che avrà cura di riaccompagnarli entro l'orario suddetto a casa della madre;
le domeniche seguiranno regime alternato, e pertanto per la domenica di spettanza della mamma, il lunedì successivo i figli saranno portati a scuola dalla stessa;
per la domenica di spettanza del padre, il padre avrà cura di portarli a scuola il lunedì successivo;
il lunedì
pomeriggio fino alla mattina di martedì, i figli minori staranno sempre con il padre;
3) quanto alle vacanze estive, i figli trascorreranno tre settimane con il padre, delle quali solo due consecutive, mentre la terza restante potrà essere fissata in qualunque altro periodo estivo da concordare;
i figli trascorreranno del pari tre settimane di vacanze con la madre, delle quali solo due consecutive, mentre la terza restante potrà essere fissata in qualunque altro periodo estivo da concordare;
a tal fine i genitori avranno cura di comunicare l'un l'altro il proprio piano ferie estive entro il 30 aprile di ogni anno;
4) per quanto attiene alle vacanze natalizie, esse verranno trascorse (Vigilia e giorno di
Natale) in alternanza con il padre e la madre, di anno in anno;
medesima alternanza vale per giorni di festività Pasquali e da precetto, mentre il residuo tempo relativo alle vacanze natalizie, di carnevale e pasquali seguirà il regime ordinario di cui al presente accordo;
3
medesima regola vale per i giorni di compleanno, che seguiranno la medesima alternanza;
5) ciascun genitore provvederà al mantenimento ordinario dei figli per il tempo di propria spettanza, e pertanto non viene reciprocamente formulata alcuna domanda di versamento di assegno di mantenimento per i figli minori;
6) le spese straordinarie verranno sostenute al 50% da entrambi i genitori così come previste dal “Protocollo di intesa per le spese straordinarie in materia di separazione divorzio e relative modifiche” ratificato dal Tribunale di Padova in data 17.1.2017;
7) l'Assegno Unico universale per i figli a carico verrà percepito nella misura del 100%
dalla Sig.ra ; CP_1
8) i mobili, gli arredi ed i corredi della casa familiare verranno stimati e divisi per metà
tra le parti, come da accordi a latere già intervenuti;
la Sig.ra rilascerà la casa CP_1
familiare alla sottoscrizione del ricorso, ivi lasciando ogni bene mobile restante anche a favore dei propri figli per il tempo di permanenza e collocamento presso il padre, in alternanza;
9) spese di lite compensate fra le parti.”
Conclusioni del P.M. “Visto, il P.M. dichiara di intervenire e conclude per l'accoglimento del ricorso.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preso atto dell'accordo intervenuto tra i genitori, con riferimento ai punti dall'1) al
6) e del punto 8), riguardante la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità
genitoriale, ritenuto che lo stesso appare privo di profili d'illegittimità, conforme all'interesse della prole minore in quanto rispettoso delle norme di cui agli artt. 337bis e ss.
e coerente con la situazione personale ed economica rappresentata, si prende atto dello stesso. 4
Con riferimento, poi, al punto 7) delle rassegnate conclusioni, si evidenzia che lo stesso pur essendo volto alla regolamentazione della responsabilità genitoriale, è libera espressione dell'autonomia negoziale delle parti vertendo su diritti disponibili e,
pertanto, non necessita di essere recepito dal Tribunale al fine della sua validità ed efficacia.
Attesa la natura del giudizio, spese interamente compensate.
Visto l'art. 473bis.51 c.p.c.
P.Q.M.
- Prende atto delle condizioni, di cui ai punti dall'1) al 6) e del punto 8) delle rassegnate conclusioni congiunte, contenute nell'accordo intervenuto tra le parti.
- Spese interamente compensate.
Padova, così deciso nella camera di consiglio del 12.11.25
Il giudice rel. Dott.ssa Luisa Bettio
Il Presidente
Dott.ssa Barbara De Munari