Articolo 10 della Legge 13 maggio 1983, n. 213
Articolo 9Articolo 11
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8 giugno 1983
Art. 10.

Le categorie di aeromobili, di cui all' articolo 771 del codice della navigazione , che debbono essere muniti del certificato acustico, i requisiti e le modalita' per ottenerlo e le eventuali deroghe saranno stabiliti con decreto del Ministro dei trasporti da emanarsi entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, in conformita' della normativa adottata dalla Comunita' economica europea relativamente alla limitazione delle emissioni sonore degli aeromobili subsonici.
Con lo stesso decreto sara' determinata la data entro la quale tutti gli aeromobili dovranno essere forniti del certificato di cui sopra.
L' articolo 840 del codice della navigazione e' abrogato.
Entrata in vigore il 8 giugno 1983