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Sentenza 14 ottobre 2025
Sentenza 14 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Locri, sentenza 14/10/2025, n. 562 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Locri |
| Numero : | 562 |
| Data del deposito : | 14 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G.Aff.Cont. n. 295/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LOCRI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di OC, in composizione monocratica, nella persona del giudice dott.ssa VA AN, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al numero 295 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2024, promossa
Da
, nato a [...] il [...], e , nato a [...] Parte_1 Parte_2
il 10.01.1968, elettivamente domiciliati in OC (RC) alla Via G. Almirante n. 6, presso lo studio dell'Avv. Giuseppe Monteleone, che li rappresenta e difende in forza di procura alle liti in atti;
ATTORI
Contro
c.f. in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Messina, Strada Panoramica dello Stretto n. 30/A, presso lo studio dell'Avv. Alessandra Currò, che la rappresenta e difende in forza di procura alle liti in atti;
, c.f. in persona del direttore pro tempore, Controparte_2 P.IVA_2
rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Reggio Calabria, presso i cui uffici in Via del Plebiscito n. 15 è per legge domiciliata;
- 1 - c.f. in persona del Sindaco e legale Parte_3 P.IVA_3
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in OC (RC), alla via Mercurio
n. 1, presso lo studio dell'Avv. Giovanna Mollica, che lo rappresenta e difende in forza di procura alle liti;
CONVENUTI
OGGETTO: opposizione a cartella di pagamento.
CONCLUSIONI: come da note di precisazione delle conclusioni.
MOTIVI DELLA DECISIONE
§ 1. Con atto di citazione del 19.03.2024, gli attori hanno convenuto in giudizio l' l' e il Controparte_1 Controparte_2 Parte_3
proponendo opposizione in qualità di coobbligati avverso la cartella di pagamento n.
09420230038405278005, notificata a in data 15.02.2024, e avverso la Parte_1
cartella n. 09420230038405278002, notificata a in data 04.03.2024, Parte_2
con la quale l'ente di Riscossione ha ingiunto loro il pagamento della somma di euro
96.638,41, a titolo di proventi dovuti al demanio per l'anno 2022. Gli attori, alla base dell'opposizione, hanno eccepito la carenza di titolarità passiva, non essendo gli stessi titolari di alcuna concessione demaniale e non essendo nemmeno eredi della defunta madre titolare quest'ultima di concessione demaniale per l'esercizio di CP_3
somministrazione alimenti e bevande sul lungomare di OC. Gli attori hanno chiesto, quindi, l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “in via preliminare: sospendere l'efficacia esecutiva delle cartelle di pagamento n. 0942023 0038405278002 -
09420230038405278005 per le motivazioni di cui in premessa;
in via principale: accertare dire e dichiarare, con qualsiasi statuizione, che gli attori non sono tenuti al pagamento di alcun canone demaniale e, pertanto, delle cartelle di pagamento n. 09420230038405278002 -
0942023 0038405278005 conseguentemente, annullare le cartelle di pagamento n.
09420230038405278002 – 09420230038405278005; in via subordinata: accertare dire
e dichiarare, con qualsiasi statuizione, che gli attori non sono proprietari di alcun bene per il quale è prevista una concessione demaniale e, conseguentemente, annullare le cartelle di pagamento n. 09420230038405278002 - 0942023 0038405278005; in ogni caso: accertare dire e dichiarare, con qualsiasi statuizione, la prescrizione dei canoni demaniali fino
- 2 - al 2018 e, conseguentemente, annullare le cartelle di pagamento n. 0942023
0038405278002 - 09420230038405278005; condannare al pagamento delle spese e delle competenze di giudizio da distrarsi”.
Con comparsa di costituzione e risposta del 16.05.2024, si è costituita in giudizio
, la quale ha eccepito: - la tardività dell'iscrizione a ruolo Controparte_1
ex art. 165 c.p.c., la violazione degli avvertimenti ex art. 163, comma 7, c.p.c., la carenza di legittimazione passiva, la regolarità dell'attività di riscossione e la carenza dei presupposti per la sospensione della cartella. La convenuta, pertanto, ha concluso chiedendo “in via preliminare, rigettare l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva delle cartelle di pagamento oggetto del giudizio per carenza dei presupposti di legge;
in via preliminare, ritenere tardiva la costituzione di parte attrice e, per l'effetto, dichiarare estinto il presente giudizio;
sempre in via preliminare, ritenere che l'avvertimento previsto dal comma 7 dell'art.
163 indica erroneamente invito alle parti convenute a costituirsi nel termine di 60 giorni, anziché di 70, prima dell'udienza di comparizione indicata del 27.07.2024 e, per l'effetto, fissare una nuova udienza nel rispetto dei termini di legge;
ancora in via preliminare, ritenere
e dichiarare il difetto di legittimazione passiva di per l'attività Controparte_4
e gli atti di competenza dell'Ente Creditore;
nel merito, ritenere e dichiarare la carenza di responsabilità di per l'attività e gli atti di competenza Controparte_4
dell e/o della e, per l'effetto, tenerla indenne da ogni Controparte_2 CP_5
conseguenza anche in punto di spese processuali ove dovessero essere accertate in corso di causa irregolarità negli atti o nell'attività di competenza di questi ultimi;
ritenere e dichiarare legittimo
l'operato di con vittoria di spese, competenze ed onorari”. Controparte_4
Con decreto ex art.171 bis c.p.c. del 30.05.2024, il Giudice ha rilevato, da un lato, che gli attori hanno iscritto la causa a ruolo tardivamente non rispettando il termine previsto dall'art. 165 c.p.c., ritenendo tuttavia ricorrente l'ipotesi di cui all'art. 171, comma 2, c.p.c. ed escludendo l'estinzione del giudizio, e, dall'altro, la nullità della citazione con necessità di disporre la rinnovazione entro il termine perentorio del
30.06.2024 nei confronti di e del Controparte_2 Parte_3
Con comparsa di costituzione e risposta del 30.05.2024, si è costituita in giudizio l' , la quale ha dedotto: - che la pretesa oggetto delle cartelle di Controparte_2
pagamento opposte trova fondamento nell'attività ispettiva effettuata
- 3 - congiuntamente con l' di NO IN e i funzionari del Controparte_6
con la quale è stata accertata l'occupazione di area di Parte_3 [...]
dall'anno 1996 e per le annualità successive nei confronti di Controparte_7
, Controparte_8 CP_9 Controparte_10 CP_11 Pt_2
e ; - che successivamente con nota
[...] CP_12 Controparte_13 Parte_1
prot. 23076 del 04.10.2021 (Prima richiesta di pagamento) e nota prot. n. 2768 del
04.02.2022 (Seconda richiesta di pagamento), in conformità con quanto disposto dall'art. 1 comma 274 della Legge n. 311/2004, il su sollecito Parte_3
dell' , ha proceduto al recupero dell'indennità di occupazione;
- Controparte_2
che con nota prot. 18736 del 25.10.2023, l'Agenzia convenuta ha iscritto a ruolo l'importo di € 89.985,90 in ragione delle richieste di pagamento formulate dal
Inoltre, con riferimento all'eccezione di prescrizione sollevata dalle Parte_3
controparti, ha rilevato che l'occupazione senza titolo di beni dello Stato integra un fatto illecito non istantaneo, ma permanente, che perdura fino alla cessazione del fatto stesso o alla regolarizzazione della situazione giuridica del bene. Per cui ha concluso chiedendo di “rigettare l'avversa domanda siccome inammissibile o, comunque, infondata in fatto ed in diritto. Con vittoria di spese, competenze ed onorari”.
Con decreto ex art.171 bis c.p.c. del giorno 01.10.2024, il Giudice ha dichiarato la contumacia del confermando l'udienza di prima comparizione Parte_3
fissata per il 02.12.2024.
Con comparsa di costituzione e risposta del 28.11.2024, si è costituito in giudizio il il quale ha evidenziando che gli attori sono eredi della madre Parte_3
avendo posto in essere atti idonei a qualificarli tali;
pertanto, ha CP_3
concluso chiedendo al Tribunale di “rigettare, l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva delle Cartelle di pagamento n. 09420230038405278002 – 0942023
0038405278005, poiché scevra del c.d. fumus bonis iuris e del periculum in mora, per tutto quanto rappresentato;
nel merito: rigettare la domanda proposta dai Sigg.ri e Parte_1
per le ragioni appena rappresentate, confermando la dovutezza di quanto Parte_2
richiestogli relativamente ai pagamenti inevasi, oggi oggetto di contestazione;
in subordine, tenere indenne, nell'impensabile ipotesi di accoglimento della domanda formulata dalle parti attrici, il in persona del suo Sindaco P.T. e L.R.P.T., in quanto ha Controparte_14
- 4 - regolarmente perfezionato agni attività utile;
con vittoria di spese e competenze di lite, oltre accessori come per legge”.
A scioglimento della riserva assunta all'udienza del 02.12.2024, il Giudice, dopo aver revocato la contumacia del e prendendo atto dell'impossibilità Parte_3
di esperire il tentativo di conciliazione, ha rigettato l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della cartella, pertanto, la causa, ritenuta matura per la conclusione, è stata rinviata all'udienza del 22.09.2025 per la rimessione in decisione con l'assegnazione dei termini ex art. 189 c.p.c..
§ 2. In merito alla qualificazione della domanda, si osserva che parte attrice, nel presente giudizio, ha avanzato opposizione nei confronti delle cartelle di pagamento notificate rispettivamente in data 15.02.2024 a (cartella di pagamento Parte_1
n. 094 2023 00384052 78 005) e in data 04.03.2024 a (cartella di Parte_2
pagamento n. 094 2023 00384052 78 002).
L'impugnazione è da ricondurre all'opposizione all'esecuzione, ex art. 615 c.p.c., se l'oggetto dalla domanda è dato dall'accertamento negativo del diritto dell'intimante di promuovere un giudizio di esecuzione, allorquando si contesti la legittimità dell'iscrizione al ruolo per la mancanza di un titolo legittimante l'iscrizione stessa ovvero si adducano fatti estintivi sopravvenuti alla formazione del titolo esecutivo;
mentre è da ricondurre all'opposizione agli atti esecutivi, ex art. 617 c.p.c., se l'oggetto del giudizio è invece costituito dalla richiesta di dichiarare la nullità formale dell'atto preliminare all'azione esecutiva, nel caso in cui si contesti la ritualità formale della cartella esattoriale compresi i vizi strettamente attinenti alla notifica o quelli dei successivi avvisi di mora.
Nel caso in esame l'opposizione va ricondotta all'art. 615 c.p.c..
§ 2.1 Ciò posto, occorre tuttavia analizzare i vizi denunciati, ai sensi dell'art. 615
c.p.c., nel caso di specie e la loro ammissibilità.
In via preliminare, va osservato che le cartelle di pagamento oggetto di impugnazione derivano dall'iscrizione a ruolo eseguita ai sensi dell'art.1, comma 274,
d.lgs. 311/2004, il quale – con la finalità di facilitare la riscossione dei crediti erariali
- 5 - da parte della Pubblica Amministrazione – prevede l'invio di due avvisi di pagamento, contenenti l'intimazione al versamento delle somme dovute e, decorsi novanta giorni dal secondo invio senza che l'intimato abbia proposto opposizione, l'iscrizione a ruolo delle somme non corrisposte e l'avvio dell'esecuzione coattiva.
In merito giova richiamare la pronuncia della Corte d'Appello di Milano che - in applicazione al principio affermato dalla Corte di legittimità (ordinanza n.
13043/2022 pubblicata in data 28 aprile 2022) che ha cassato la decisione milanese con rinvio -, in un caso analogo a questo oggetto dell'odierno giudizio, ha affermato:
«Il debitore può impugnare la cartella esattoriale facendo valere (solo) i vizi propri di quest'ultima, ma non anche quelli relativi all'esistenza ed all'entità del credito, i quali possono essere fatti valere solo mediante la tempestiva impugnazione degli avvisi di pagamento. In difetto, il credito dell'Amministrazione deve ritenersi “non contestato”, nel senso che qualsiasi doglianza - relativa ai vizi antecedenti alla formazione del titolo esecutivo - non è più esaminabile. In tale senso, si richiama la pronuncia resa dalla stessa Corte di Cassazione, in data 25 marzo 2016, n.5956 e citata dall'ordinanza di rinvio – la quale, tra l'altro, nell'esaminare un caso del tutto speculare a quello in decisione, ha ribadito il seguente principio di diritto: “la Corte di Appello di Potenza ha deciso nei termini sopra riportati, sul rilievo che le ragioni di merito con le quali era stata contestata la cartella esattoriale non erano più esaminabili, in quanto attinenti a vicende anteriori alla formazione del titolo esecutivo, non essendo stato impugnato il precedente atto di accertamento, regolarmente notificato. Si tratta di un meccanismo che le norme tributarie non raramente prevedono, sul quale questa Corte ha più volte affermato che la cartella esattoriale recante intimazione di pagamento di un credito tributario avente titolo in un precedente avviso di accertamento, notificato ed a suo tempo non impugnato, può essere contestata innanzi agli organi del contenzioso tributario ed essere invalidata solo per vizi propri, non già per vizi suscettibili di rendere nullo o annullabile l'avviso di accertamento presupposto (sentenza 24 novembre 2000, n. 15207 e 10 aprile 2013, n.
8704)”» (Sentenza Corte di Appello di Milano n. 1186/2024 pubblicata il
23.04.2024).
Orbene, nel caso in esame, risulta dagli atti allegati alla comparsa di costituzione dell' che sono stati notificati agli attori due avvisi di pagamento: Controparte_2
il primo notificato a entrambi in data 7 - 27 ottobre 2021, il secondo, con l'espresso avvertimento che, in mancanza di pagamento, si sarebbe proceduto alla riscossione
- 6 - coattiva ai sensi dell'art. 1, comma 274, della legge 311/2004, notificato in data 14 febbraio 2022 (cfr. allegati n. 6 e n. 7).
A fronte di tali richieste di pagamento, gli attori non hanno contestato la loro legittimazione passiva né l'estinzione del diritto per intervenuta prescrizione impugnando i relativi avvisi, con la conseguenza che tali doglianze non possono essere fatte valere opponendosi alla cartella di pagamento notificata a seguito dell'iscrizione a ruolo. Del resto, l'opposizione mossa nel presente giudizio non può nemmeno essere qualificata come recuperatoria, atteso che gli attori non hanno contestato di essere venuti a conoscenza della pretesa erariale prima della notifica della cartella di pagamento (circostanza comunque esclusa dalla documentazione in atti, con notifica a mani proprie degli avvisi di accertamento e richiesta di pagamento).
§ 2.2 In definitiva, non essendo stato dedotto dagli opponenti alcun vizio
“proprio” della cartella di pagamento (l'eccezione di prescrizione del credito non riguarda il periodo tra la notifica della richiesta di pagamento e quella della cartella di pagamento) si deve affermare che i motivi dedotti alla base dell'opposizione non risultano più esaminabili, in quanto dovevano essere oggetto di tempestiva opposizione agli avvisi di accertamento.
§ 2.3 Quanto all'eccezione di prescrizione, va osservato altresì che gli attori si sono limitati a concludere chiedendo al Tribunale di “Accertare dire e dichiarare, con qualsiasi statuizione, la prescrizione dei canoni demaniali fino al 2018”, senza tuttavia argomentare in merito nel corpo dell'atto introduttivo, né nella successiva memoria n. 1 ex art. 171 bis c.p.c. entro le preclusioni assertive. Al riguardo va evidenziato che
«La generica proposizione dell'eccezione di prescrizione da parte dell'interessato non autorizza il giudice ad individuare d'ufficio il tipo concretamente applicabile, atteso che, da un canto, la prescrizione non è rilevabile d'ufficio, dall'altro, il suo carattere dispositivo comporta, per la parte che la propone, l'onere di tipizzarla secondo una delle varie ipotesi previste dalla legge, ciascuna delle quali sottesa a distinte situazioni sostanziali, sicché, in mancanza delle specifiche indicazioni di fatto necessarie per rendere comprensibile ed individuabile l'uno o l'altro dei tipi legali, l'eccezione medesima non può che essere dichiarata inammissibile» (Cass. Sez. 2,
16/04/1999, n. 3798), per cui l'eccezione di prescrizione è inammissibile anche sotto questo ulteriore profilo.
- 7 - § 3. Infine, quanto al motivo di opposizione legato al difetto di titolarità passiva degli attori, fermo restando quanto osservato nel precedente paragrafo circa la definitività dell'accertamento sotteso alle cartelle di pagamento opposte, giova rilevare che tale motivo è anche infondato nel merito.
§ 3.1 Gli attori, infatti, hanno lamentato la sussistenza del diritto dell'ente impositore e di conseguenza dell'ente riscossore a procedere a esecuzione in relazione alla somma richiesta a titolo di occupazione di suolo demaniale, deducendo di non essere titolari di alcuna concessione demaniale e che, sebbene la loro defunta madre,
sia stata titolare di concessione demaniale per l'esercizio di CP_3
somministrazione alimenti e bevande sul lungomare di OC, gli stessi non possono essere chiamati al pagamento in esame in quanto non sono mai entrati nella disponibilità dei beni materni e hanno intenzione di rinunciare all'eredità materna
(atto formale di rinuncia depositato in corso di causa).
Invero, dagli atti di causa e, in particolare, dalla sentenza n. 514/2021 del TAR di Reggio Calabria, emerge che e hanno accettato l'eredità Parte_1 Parte_2
materna. Nella citata sentenza viene, infatti, affermato che i ricorrenti, tra cui vi sono gli odierni attori, hanno esposto di aver ricevuto iure hereditatis, quali eredi legittimi della sig.ra la proprietà di un fabbricato da adibire ad attività Persona_1
commerciale ristorante sito in via Lungomare snc ricadente al NCT sulla particella n.
342 e al NCEU sulla particella n. 762 del foglio di mappa 27 del Comune di OC.
In altri termini, nel giudizio dinnanzi all'Autorità giudiziaria amministrativa, gli odierni attori hanno impugnato i provvedimenti amministrativi adottati dal
[...]
qualificandosi eredi di e facendo valere il proprio interesse Pt_3 Persona_1
all'annullamento del provvedimento di negatoria della sanatoria del fabbricato suddetto, in quanto proprietari, e del successivo e conseguente ordine di sgombero.
Ciò posto, si osserva che costituisce principio pacifico quello secondo cui affinché un atto del chiamato all'eredità possa configurare accettazione tacita, è necessario che esso presupponga necessariamente la sua volontà di accettare e che si tratti di atto che egli non avrebbe il diritto di fare se non nella qualità di erede. In proposito, la Corte di Cassazione ha chiarito che «Non solo gli Atti dispositivi, ma anche gli Atti di gestione possono dar luogo all'accettazione tacita dell'eredità, secondo l'accertamento compiuto caso per
- 8 - caso dal giudice di merito, in considerazione della peculiarità di ogni singola fattispecie e tenendo conto di molteplici fattori, tra cui quelli della natura ed importanza nonché della natura ed importanza nonché della finalità degli Atti di gestione compiuti dal chiamato. In ogni caso occorre che si tratti di Atti incompatibili con la volontà di rinunziare e non altrimenti giustificabili se non con la veste di erede, mentre invece sono privi di Rilevanza tutti quegli Atti che, ammettendo come possibili altre interpretazioni, non denotano in maniera univoca un'effettiva assunzione della qualità di erede, come avviene, ad esempio, col pagamento delle imposte di successione, che ha natura e finalità meramente fiscali» (Cass. Sez. 2, n. 1021 del
20.03.1976). Occorre, pertanto, accertare se il chiamato si sia mantenuto o meno nei limiti della conservazione e dell'ordinaria amministrazione del patrimonio ereditario, potendosi in linea generale affermare che tutti gli atti previsti dall'art. 460 c.c.
(disciplinante i poteri del chiamato prima dell'accettazione, e cioè: compimento di azioni possessorie a tutela dei beni ereditari;
compimento di atti conservativi, di vigilanza e di amministrazione temporanea) non provochino la mutazione delle status da chiamato a erede.
Quando però i chiamati propongono azioni giudiziarie, che - essendo intese alla rivendica o alla difesa della proprietà o ai danni per la mancata disponibilità di beni ereditari - non rientrano negli atti conservativi e di gestione dei beni ereditari consentiti dall'art. 460 c.c. sicché, trattandosi di azioni che travalicano il semplice mantenimento della stato di fatto quale esistente al momento dell'apertura della successione, il chiamato non avrebbe diritto di proporle e, proponendole, dimostra di avere accettato la qualità di erede, l'accettazione dell'eredità è implicita (cfr. Cass.
Sez. 2, Sentenza n. 13738 del 27/06/2005).
Nel caso in esame, l'azione promossa dinnanzi al TAR non può essere ricondotta alle azioni contemplate dall'art. 460 citato, non essendo volta alla conservazione del patrimonio ereditario, in quanto i chiamati all'eredità della sig.ra spendendo Per_1
la qualità di erede, hanno inteso fare propria un'istanza amministrativa (istanza per la sanatoria edilizia) proposta dalla de cuius opponendosi al relativo rigetto (in senso analogo anche Cass. civ., Sez. II, Sent. n. 263/2013 sulla voltura della concessione edilizia), nonché si sono opposti all'ordinanza di sgombero conseguentemente adottata e agli stessi destinata, quali eredi, senza contestare tale qualità. Ne deriva che
«L'assunzione in giudizio della qualità di erede costituisce quindi accettazione tacita
- 9 - dell'eredità, che non può essere rimessa in discussione per effetto di un atto successivamente intervenuto e dipendente da una libera scelta dei medesimi interessati, qual è la rinuncia all'eredità» (Cass. Sez. L, Sentenza n. 1183 del 2017).
Del resto, anche nella missiva a firma dell'avv. Polimeni del 02.11.2021 (cfr. produzione di parte attorea, all. 6 alla memoria istruttoria) gli attori si sono qualificati eredi della sig.ra contestando nel merito la pretesa creditoria avanzata dal Per_1
e dal oggi convenuti a titolo risarcitorio e affermando la propria CP_2 Pt_3
disponibilità al pagamento dei canoni dovuti e non prescritti per la concessione del bene demaniale.
In definitiva, deve affermarsi che e hanno posto in Parte_1 Parte_2
essere atti idonei a integrare la fattispecie dell'accettazione tacita dell'eredità, con conseguente irrilevanza della formalizzata rinuncia intervenuta in data 11.03.2024, successivamente alla notifica delle cartelle di pagamento opposte nel presente giudizio, e prodotta in atti (cfr. allegato 8 alle memorie istruttorie di parte attrice).
Infatti, «L'atto di accettazione dell'eredità, in applicazione del principio "semel heres semper heres", è irrevocabile e comporta in maniera definitiva l'acquisto della qualità di erede, la quale permane, non solo qualora l'accettante intenda revocare l'atto di accettazione in precedenza posto in essere, ma anche nell'ipotesi in cui questi compia un successivo atto di rinuncia all'eredità. La regola della retroattività della rinuncia deve, infatti, essere riferita alla sola ipotesi in cui nelle more tra l'apertura della successione e la data della rinuncia il chiamato non abbia ancora posto in essere atti idonei ad accettare l'eredità, e non anche al diverso caso in cui nelle more sia intervenuta l'accettazione dell'eredità» (Cass., Sez. 6, n. 15663 del
23.07.2020).
§ 4. Le spese di giudizio, in applicazione del principio della soccombenza, vanno poste a carico degli attori e si liquidano secondo i parametri di cui al D.M. 55/2014 così come modificato dal D.M. n. 147/2022 e in vigore dal 23 ottobre 2022, per lo scaglione da euro 52.000,01 a euro 260.000,00, applicando i valori minimi ed esclusa la fase istruttoria, tenuto conto dell'attività in concreto spiegata dalle parti convenute.
- 10 -
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa promossa da Pt_1
e nei confronti di
[...] Parte_2 Controparte_1 CP_2
e ogni diversa e ulteriore istanza, eccezione e deduzione
[...] Parte_3
disattesa, così provvede:
1. rigetta l'opposizione proposta da e avverso le Parte_1 Parte_2
cartelle di pagamento nn. 094 2023 00384052 78 002 e 094 2023 00384052
78 005;
2. condanna e , in solido tra loro, al pagamento delle Parte_1 Parte_2
spese del giudizio in favore di Controparte_1 CP_2
e che si liquidano in euro 4.216,50 ciascuno,
[...] Parte_3
oltre rimborso spese generali al 15% sul compenso, Iva e C.p.a. come per legge.
Così deciso in OC il 14 ottobre 2025.
Il Giudice
Dott.ssa VA AN
- 11 -
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LOCRI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di OC, in composizione monocratica, nella persona del giudice dott.ssa VA AN, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al numero 295 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2024, promossa
Da
, nato a [...] il [...], e , nato a [...] Parte_1 Parte_2
il 10.01.1968, elettivamente domiciliati in OC (RC) alla Via G. Almirante n. 6, presso lo studio dell'Avv. Giuseppe Monteleone, che li rappresenta e difende in forza di procura alle liti in atti;
ATTORI
Contro
c.f. in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Messina, Strada Panoramica dello Stretto n. 30/A, presso lo studio dell'Avv. Alessandra Currò, che la rappresenta e difende in forza di procura alle liti in atti;
, c.f. in persona del direttore pro tempore, Controparte_2 P.IVA_2
rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Reggio Calabria, presso i cui uffici in Via del Plebiscito n. 15 è per legge domiciliata;
- 1 - c.f. in persona del Sindaco e legale Parte_3 P.IVA_3
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in OC (RC), alla via Mercurio
n. 1, presso lo studio dell'Avv. Giovanna Mollica, che lo rappresenta e difende in forza di procura alle liti;
CONVENUTI
OGGETTO: opposizione a cartella di pagamento.
CONCLUSIONI: come da note di precisazione delle conclusioni.
MOTIVI DELLA DECISIONE
§ 1. Con atto di citazione del 19.03.2024, gli attori hanno convenuto in giudizio l' l' e il Controparte_1 Controparte_2 Parte_3
proponendo opposizione in qualità di coobbligati avverso la cartella di pagamento n.
09420230038405278005, notificata a in data 15.02.2024, e avverso la Parte_1
cartella n. 09420230038405278002, notificata a in data 04.03.2024, Parte_2
con la quale l'ente di Riscossione ha ingiunto loro il pagamento della somma di euro
96.638,41, a titolo di proventi dovuti al demanio per l'anno 2022. Gli attori, alla base dell'opposizione, hanno eccepito la carenza di titolarità passiva, non essendo gli stessi titolari di alcuna concessione demaniale e non essendo nemmeno eredi della defunta madre titolare quest'ultima di concessione demaniale per l'esercizio di CP_3
somministrazione alimenti e bevande sul lungomare di OC. Gli attori hanno chiesto, quindi, l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “in via preliminare: sospendere l'efficacia esecutiva delle cartelle di pagamento n. 0942023 0038405278002 -
09420230038405278005 per le motivazioni di cui in premessa;
in via principale: accertare dire e dichiarare, con qualsiasi statuizione, che gli attori non sono tenuti al pagamento di alcun canone demaniale e, pertanto, delle cartelle di pagamento n. 09420230038405278002 -
0942023 0038405278005 conseguentemente, annullare le cartelle di pagamento n.
09420230038405278002 – 09420230038405278005; in via subordinata: accertare dire
e dichiarare, con qualsiasi statuizione, che gli attori non sono proprietari di alcun bene per il quale è prevista una concessione demaniale e, conseguentemente, annullare le cartelle di pagamento n. 09420230038405278002 - 0942023 0038405278005; in ogni caso: accertare dire e dichiarare, con qualsiasi statuizione, la prescrizione dei canoni demaniali fino
- 2 - al 2018 e, conseguentemente, annullare le cartelle di pagamento n. 0942023
0038405278002 - 09420230038405278005; condannare al pagamento delle spese e delle competenze di giudizio da distrarsi”.
Con comparsa di costituzione e risposta del 16.05.2024, si è costituita in giudizio
, la quale ha eccepito: - la tardività dell'iscrizione a ruolo Controparte_1
ex art. 165 c.p.c., la violazione degli avvertimenti ex art. 163, comma 7, c.p.c., la carenza di legittimazione passiva, la regolarità dell'attività di riscossione e la carenza dei presupposti per la sospensione della cartella. La convenuta, pertanto, ha concluso chiedendo “in via preliminare, rigettare l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva delle cartelle di pagamento oggetto del giudizio per carenza dei presupposti di legge;
in via preliminare, ritenere tardiva la costituzione di parte attrice e, per l'effetto, dichiarare estinto il presente giudizio;
sempre in via preliminare, ritenere che l'avvertimento previsto dal comma 7 dell'art.
163 indica erroneamente invito alle parti convenute a costituirsi nel termine di 60 giorni, anziché di 70, prima dell'udienza di comparizione indicata del 27.07.2024 e, per l'effetto, fissare una nuova udienza nel rispetto dei termini di legge;
ancora in via preliminare, ritenere
e dichiarare il difetto di legittimazione passiva di per l'attività Controparte_4
e gli atti di competenza dell'Ente Creditore;
nel merito, ritenere e dichiarare la carenza di responsabilità di per l'attività e gli atti di competenza Controparte_4
dell e/o della e, per l'effetto, tenerla indenne da ogni Controparte_2 CP_5
conseguenza anche in punto di spese processuali ove dovessero essere accertate in corso di causa irregolarità negli atti o nell'attività di competenza di questi ultimi;
ritenere e dichiarare legittimo
l'operato di con vittoria di spese, competenze ed onorari”. Controparte_4
Con decreto ex art.171 bis c.p.c. del 30.05.2024, il Giudice ha rilevato, da un lato, che gli attori hanno iscritto la causa a ruolo tardivamente non rispettando il termine previsto dall'art. 165 c.p.c., ritenendo tuttavia ricorrente l'ipotesi di cui all'art. 171, comma 2, c.p.c. ed escludendo l'estinzione del giudizio, e, dall'altro, la nullità della citazione con necessità di disporre la rinnovazione entro il termine perentorio del
30.06.2024 nei confronti di e del Controparte_2 Parte_3
Con comparsa di costituzione e risposta del 30.05.2024, si è costituita in giudizio l' , la quale ha dedotto: - che la pretesa oggetto delle cartelle di Controparte_2
pagamento opposte trova fondamento nell'attività ispettiva effettuata
- 3 - congiuntamente con l' di NO IN e i funzionari del Controparte_6
con la quale è stata accertata l'occupazione di area di Parte_3 [...]
dall'anno 1996 e per le annualità successive nei confronti di Controparte_7
, Controparte_8 CP_9 Controparte_10 CP_11 Pt_2
e ; - che successivamente con nota
[...] CP_12 Controparte_13 Parte_1
prot. 23076 del 04.10.2021 (Prima richiesta di pagamento) e nota prot. n. 2768 del
04.02.2022 (Seconda richiesta di pagamento), in conformità con quanto disposto dall'art. 1 comma 274 della Legge n. 311/2004, il su sollecito Parte_3
dell' , ha proceduto al recupero dell'indennità di occupazione;
- Controparte_2
che con nota prot. 18736 del 25.10.2023, l'Agenzia convenuta ha iscritto a ruolo l'importo di € 89.985,90 in ragione delle richieste di pagamento formulate dal
Inoltre, con riferimento all'eccezione di prescrizione sollevata dalle Parte_3
controparti, ha rilevato che l'occupazione senza titolo di beni dello Stato integra un fatto illecito non istantaneo, ma permanente, che perdura fino alla cessazione del fatto stesso o alla regolarizzazione della situazione giuridica del bene. Per cui ha concluso chiedendo di “rigettare l'avversa domanda siccome inammissibile o, comunque, infondata in fatto ed in diritto. Con vittoria di spese, competenze ed onorari”.
Con decreto ex art.171 bis c.p.c. del giorno 01.10.2024, il Giudice ha dichiarato la contumacia del confermando l'udienza di prima comparizione Parte_3
fissata per il 02.12.2024.
Con comparsa di costituzione e risposta del 28.11.2024, si è costituito in giudizio il il quale ha evidenziando che gli attori sono eredi della madre Parte_3
avendo posto in essere atti idonei a qualificarli tali;
pertanto, ha CP_3
concluso chiedendo al Tribunale di “rigettare, l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva delle Cartelle di pagamento n. 09420230038405278002 – 0942023
0038405278005, poiché scevra del c.d. fumus bonis iuris e del periculum in mora, per tutto quanto rappresentato;
nel merito: rigettare la domanda proposta dai Sigg.ri e Parte_1
per le ragioni appena rappresentate, confermando la dovutezza di quanto Parte_2
richiestogli relativamente ai pagamenti inevasi, oggi oggetto di contestazione;
in subordine, tenere indenne, nell'impensabile ipotesi di accoglimento della domanda formulata dalle parti attrici, il in persona del suo Sindaco P.T. e L.R.P.T., in quanto ha Controparte_14
- 4 - regolarmente perfezionato agni attività utile;
con vittoria di spese e competenze di lite, oltre accessori come per legge”.
A scioglimento della riserva assunta all'udienza del 02.12.2024, il Giudice, dopo aver revocato la contumacia del e prendendo atto dell'impossibilità Parte_3
di esperire il tentativo di conciliazione, ha rigettato l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della cartella, pertanto, la causa, ritenuta matura per la conclusione, è stata rinviata all'udienza del 22.09.2025 per la rimessione in decisione con l'assegnazione dei termini ex art. 189 c.p.c..
§ 2. In merito alla qualificazione della domanda, si osserva che parte attrice, nel presente giudizio, ha avanzato opposizione nei confronti delle cartelle di pagamento notificate rispettivamente in data 15.02.2024 a (cartella di pagamento Parte_1
n. 094 2023 00384052 78 005) e in data 04.03.2024 a (cartella di Parte_2
pagamento n. 094 2023 00384052 78 002).
L'impugnazione è da ricondurre all'opposizione all'esecuzione, ex art. 615 c.p.c., se l'oggetto dalla domanda è dato dall'accertamento negativo del diritto dell'intimante di promuovere un giudizio di esecuzione, allorquando si contesti la legittimità dell'iscrizione al ruolo per la mancanza di un titolo legittimante l'iscrizione stessa ovvero si adducano fatti estintivi sopravvenuti alla formazione del titolo esecutivo;
mentre è da ricondurre all'opposizione agli atti esecutivi, ex art. 617 c.p.c., se l'oggetto del giudizio è invece costituito dalla richiesta di dichiarare la nullità formale dell'atto preliminare all'azione esecutiva, nel caso in cui si contesti la ritualità formale della cartella esattoriale compresi i vizi strettamente attinenti alla notifica o quelli dei successivi avvisi di mora.
Nel caso in esame l'opposizione va ricondotta all'art. 615 c.p.c..
§ 2.1 Ciò posto, occorre tuttavia analizzare i vizi denunciati, ai sensi dell'art. 615
c.p.c., nel caso di specie e la loro ammissibilità.
In via preliminare, va osservato che le cartelle di pagamento oggetto di impugnazione derivano dall'iscrizione a ruolo eseguita ai sensi dell'art.1, comma 274,
d.lgs. 311/2004, il quale – con la finalità di facilitare la riscossione dei crediti erariali
- 5 - da parte della Pubblica Amministrazione – prevede l'invio di due avvisi di pagamento, contenenti l'intimazione al versamento delle somme dovute e, decorsi novanta giorni dal secondo invio senza che l'intimato abbia proposto opposizione, l'iscrizione a ruolo delle somme non corrisposte e l'avvio dell'esecuzione coattiva.
In merito giova richiamare la pronuncia della Corte d'Appello di Milano che - in applicazione al principio affermato dalla Corte di legittimità (ordinanza n.
13043/2022 pubblicata in data 28 aprile 2022) che ha cassato la decisione milanese con rinvio -, in un caso analogo a questo oggetto dell'odierno giudizio, ha affermato:
«Il debitore può impugnare la cartella esattoriale facendo valere (solo) i vizi propri di quest'ultima, ma non anche quelli relativi all'esistenza ed all'entità del credito, i quali possono essere fatti valere solo mediante la tempestiva impugnazione degli avvisi di pagamento. In difetto, il credito dell'Amministrazione deve ritenersi “non contestato”, nel senso che qualsiasi doglianza - relativa ai vizi antecedenti alla formazione del titolo esecutivo - non è più esaminabile. In tale senso, si richiama la pronuncia resa dalla stessa Corte di Cassazione, in data 25 marzo 2016, n.5956 e citata dall'ordinanza di rinvio – la quale, tra l'altro, nell'esaminare un caso del tutto speculare a quello in decisione, ha ribadito il seguente principio di diritto: “la Corte di Appello di Potenza ha deciso nei termini sopra riportati, sul rilievo che le ragioni di merito con le quali era stata contestata la cartella esattoriale non erano più esaminabili, in quanto attinenti a vicende anteriori alla formazione del titolo esecutivo, non essendo stato impugnato il precedente atto di accertamento, regolarmente notificato. Si tratta di un meccanismo che le norme tributarie non raramente prevedono, sul quale questa Corte ha più volte affermato che la cartella esattoriale recante intimazione di pagamento di un credito tributario avente titolo in un precedente avviso di accertamento, notificato ed a suo tempo non impugnato, può essere contestata innanzi agli organi del contenzioso tributario ed essere invalidata solo per vizi propri, non già per vizi suscettibili di rendere nullo o annullabile l'avviso di accertamento presupposto (sentenza 24 novembre 2000, n. 15207 e 10 aprile 2013, n.
8704)”» (Sentenza Corte di Appello di Milano n. 1186/2024 pubblicata il
23.04.2024).
Orbene, nel caso in esame, risulta dagli atti allegati alla comparsa di costituzione dell' che sono stati notificati agli attori due avvisi di pagamento: Controparte_2
il primo notificato a entrambi in data 7 - 27 ottobre 2021, il secondo, con l'espresso avvertimento che, in mancanza di pagamento, si sarebbe proceduto alla riscossione
- 6 - coattiva ai sensi dell'art. 1, comma 274, della legge 311/2004, notificato in data 14 febbraio 2022 (cfr. allegati n. 6 e n. 7).
A fronte di tali richieste di pagamento, gli attori non hanno contestato la loro legittimazione passiva né l'estinzione del diritto per intervenuta prescrizione impugnando i relativi avvisi, con la conseguenza che tali doglianze non possono essere fatte valere opponendosi alla cartella di pagamento notificata a seguito dell'iscrizione a ruolo. Del resto, l'opposizione mossa nel presente giudizio non può nemmeno essere qualificata come recuperatoria, atteso che gli attori non hanno contestato di essere venuti a conoscenza della pretesa erariale prima della notifica della cartella di pagamento (circostanza comunque esclusa dalla documentazione in atti, con notifica a mani proprie degli avvisi di accertamento e richiesta di pagamento).
§ 2.2 In definitiva, non essendo stato dedotto dagli opponenti alcun vizio
“proprio” della cartella di pagamento (l'eccezione di prescrizione del credito non riguarda il periodo tra la notifica della richiesta di pagamento e quella della cartella di pagamento) si deve affermare che i motivi dedotti alla base dell'opposizione non risultano più esaminabili, in quanto dovevano essere oggetto di tempestiva opposizione agli avvisi di accertamento.
§ 2.3 Quanto all'eccezione di prescrizione, va osservato altresì che gli attori si sono limitati a concludere chiedendo al Tribunale di “Accertare dire e dichiarare, con qualsiasi statuizione, la prescrizione dei canoni demaniali fino al 2018”, senza tuttavia argomentare in merito nel corpo dell'atto introduttivo, né nella successiva memoria n. 1 ex art. 171 bis c.p.c. entro le preclusioni assertive. Al riguardo va evidenziato che
«La generica proposizione dell'eccezione di prescrizione da parte dell'interessato non autorizza il giudice ad individuare d'ufficio il tipo concretamente applicabile, atteso che, da un canto, la prescrizione non è rilevabile d'ufficio, dall'altro, il suo carattere dispositivo comporta, per la parte che la propone, l'onere di tipizzarla secondo una delle varie ipotesi previste dalla legge, ciascuna delle quali sottesa a distinte situazioni sostanziali, sicché, in mancanza delle specifiche indicazioni di fatto necessarie per rendere comprensibile ed individuabile l'uno o l'altro dei tipi legali, l'eccezione medesima non può che essere dichiarata inammissibile» (Cass. Sez. 2,
16/04/1999, n. 3798), per cui l'eccezione di prescrizione è inammissibile anche sotto questo ulteriore profilo.
- 7 - § 3. Infine, quanto al motivo di opposizione legato al difetto di titolarità passiva degli attori, fermo restando quanto osservato nel precedente paragrafo circa la definitività dell'accertamento sotteso alle cartelle di pagamento opposte, giova rilevare che tale motivo è anche infondato nel merito.
§ 3.1 Gli attori, infatti, hanno lamentato la sussistenza del diritto dell'ente impositore e di conseguenza dell'ente riscossore a procedere a esecuzione in relazione alla somma richiesta a titolo di occupazione di suolo demaniale, deducendo di non essere titolari di alcuna concessione demaniale e che, sebbene la loro defunta madre,
sia stata titolare di concessione demaniale per l'esercizio di CP_3
somministrazione alimenti e bevande sul lungomare di OC, gli stessi non possono essere chiamati al pagamento in esame in quanto non sono mai entrati nella disponibilità dei beni materni e hanno intenzione di rinunciare all'eredità materna
(atto formale di rinuncia depositato in corso di causa).
Invero, dagli atti di causa e, in particolare, dalla sentenza n. 514/2021 del TAR di Reggio Calabria, emerge che e hanno accettato l'eredità Parte_1 Parte_2
materna. Nella citata sentenza viene, infatti, affermato che i ricorrenti, tra cui vi sono gli odierni attori, hanno esposto di aver ricevuto iure hereditatis, quali eredi legittimi della sig.ra la proprietà di un fabbricato da adibire ad attività Persona_1
commerciale ristorante sito in via Lungomare snc ricadente al NCT sulla particella n.
342 e al NCEU sulla particella n. 762 del foglio di mappa 27 del Comune di OC.
In altri termini, nel giudizio dinnanzi all'Autorità giudiziaria amministrativa, gli odierni attori hanno impugnato i provvedimenti amministrativi adottati dal
[...]
qualificandosi eredi di e facendo valere il proprio interesse Pt_3 Persona_1
all'annullamento del provvedimento di negatoria della sanatoria del fabbricato suddetto, in quanto proprietari, e del successivo e conseguente ordine di sgombero.
Ciò posto, si osserva che costituisce principio pacifico quello secondo cui affinché un atto del chiamato all'eredità possa configurare accettazione tacita, è necessario che esso presupponga necessariamente la sua volontà di accettare e che si tratti di atto che egli non avrebbe il diritto di fare se non nella qualità di erede. In proposito, la Corte di Cassazione ha chiarito che «Non solo gli Atti dispositivi, ma anche gli Atti di gestione possono dar luogo all'accettazione tacita dell'eredità, secondo l'accertamento compiuto caso per
- 8 - caso dal giudice di merito, in considerazione della peculiarità di ogni singola fattispecie e tenendo conto di molteplici fattori, tra cui quelli della natura ed importanza nonché della natura ed importanza nonché della finalità degli Atti di gestione compiuti dal chiamato. In ogni caso occorre che si tratti di Atti incompatibili con la volontà di rinunziare e non altrimenti giustificabili se non con la veste di erede, mentre invece sono privi di Rilevanza tutti quegli Atti che, ammettendo come possibili altre interpretazioni, non denotano in maniera univoca un'effettiva assunzione della qualità di erede, come avviene, ad esempio, col pagamento delle imposte di successione, che ha natura e finalità meramente fiscali» (Cass. Sez. 2, n. 1021 del
20.03.1976). Occorre, pertanto, accertare se il chiamato si sia mantenuto o meno nei limiti della conservazione e dell'ordinaria amministrazione del patrimonio ereditario, potendosi in linea generale affermare che tutti gli atti previsti dall'art. 460 c.c.
(disciplinante i poteri del chiamato prima dell'accettazione, e cioè: compimento di azioni possessorie a tutela dei beni ereditari;
compimento di atti conservativi, di vigilanza e di amministrazione temporanea) non provochino la mutazione delle status da chiamato a erede.
Quando però i chiamati propongono azioni giudiziarie, che - essendo intese alla rivendica o alla difesa della proprietà o ai danni per la mancata disponibilità di beni ereditari - non rientrano negli atti conservativi e di gestione dei beni ereditari consentiti dall'art. 460 c.c. sicché, trattandosi di azioni che travalicano il semplice mantenimento della stato di fatto quale esistente al momento dell'apertura della successione, il chiamato non avrebbe diritto di proporle e, proponendole, dimostra di avere accettato la qualità di erede, l'accettazione dell'eredità è implicita (cfr. Cass.
Sez. 2, Sentenza n. 13738 del 27/06/2005).
Nel caso in esame, l'azione promossa dinnanzi al TAR non può essere ricondotta alle azioni contemplate dall'art. 460 citato, non essendo volta alla conservazione del patrimonio ereditario, in quanto i chiamati all'eredità della sig.ra spendendo Per_1
la qualità di erede, hanno inteso fare propria un'istanza amministrativa (istanza per la sanatoria edilizia) proposta dalla de cuius opponendosi al relativo rigetto (in senso analogo anche Cass. civ., Sez. II, Sent. n. 263/2013 sulla voltura della concessione edilizia), nonché si sono opposti all'ordinanza di sgombero conseguentemente adottata e agli stessi destinata, quali eredi, senza contestare tale qualità. Ne deriva che
«L'assunzione in giudizio della qualità di erede costituisce quindi accettazione tacita
- 9 - dell'eredità, che non può essere rimessa in discussione per effetto di un atto successivamente intervenuto e dipendente da una libera scelta dei medesimi interessati, qual è la rinuncia all'eredità» (Cass. Sez. L, Sentenza n. 1183 del 2017).
Del resto, anche nella missiva a firma dell'avv. Polimeni del 02.11.2021 (cfr. produzione di parte attorea, all. 6 alla memoria istruttoria) gli attori si sono qualificati eredi della sig.ra contestando nel merito la pretesa creditoria avanzata dal Per_1
e dal oggi convenuti a titolo risarcitorio e affermando la propria CP_2 Pt_3
disponibilità al pagamento dei canoni dovuti e non prescritti per la concessione del bene demaniale.
In definitiva, deve affermarsi che e hanno posto in Parte_1 Parte_2
essere atti idonei a integrare la fattispecie dell'accettazione tacita dell'eredità, con conseguente irrilevanza della formalizzata rinuncia intervenuta in data 11.03.2024, successivamente alla notifica delle cartelle di pagamento opposte nel presente giudizio, e prodotta in atti (cfr. allegato 8 alle memorie istruttorie di parte attrice).
Infatti, «L'atto di accettazione dell'eredità, in applicazione del principio "semel heres semper heres", è irrevocabile e comporta in maniera definitiva l'acquisto della qualità di erede, la quale permane, non solo qualora l'accettante intenda revocare l'atto di accettazione in precedenza posto in essere, ma anche nell'ipotesi in cui questi compia un successivo atto di rinuncia all'eredità. La regola della retroattività della rinuncia deve, infatti, essere riferita alla sola ipotesi in cui nelle more tra l'apertura della successione e la data della rinuncia il chiamato non abbia ancora posto in essere atti idonei ad accettare l'eredità, e non anche al diverso caso in cui nelle more sia intervenuta l'accettazione dell'eredità» (Cass., Sez. 6, n. 15663 del
23.07.2020).
§ 4. Le spese di giudizio, in applicazione del principio della soccombenza, vanno poste a carico degli attori e si liquidano secondo i parametri di cui al D.M. 55/2014 così come modificato dal D.M. n. 147/2022 e in vigore dal 23 ottobre 2022, per lo scaglione da euro 52.000,01 a euro 260.000,00, applicando i valori minimi ed esclusa la fase istruttoria, tenuto conto dell'attività in concreto spiegata dalle parti convenute.
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P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa promossa da Pt_1
e nei confronti di
[...] Parte_2 Controparte_1 CP_2
e ogni diversa e ulteriore istanza, eccezione e deduzione
[...] Parte_3
disattesa, così provvede:
1. rigetta l'opposizione proposta da e avverso le Parte_1 Parte_2
cartelle di pagamento nn. 094 2023 00384052 78 002 e 094 2023 00384052
78 005;
2. condanna e , in solido tra loro, al pagamento delle Parte_1 Parte_2
spese del giudizio in favore di Controparte_1 CP_2
e che si liquidano in euro 4.216,50 ciascuno,
[...] Parte_3
oltre rimborso spese generali al 15% sul compenso, Iva e C.p.a. come per legge.
Così deciso in OC il 14 ottobre 2025.
Il Giudice
Dott.ssa VA AN
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