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Sentenza 26 gennaio 2026
Sentenza 26 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Ferrara, sez. I, sentenza 26/01/2026, n. 12 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Ferrara |
| Numero : | 12 |
| Data del deposito : | 26 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 12/2026
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di FERRARA Sezione 1, riunita in udienza il 12/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
RD GI, Presidente
FEGGI ND, RE
GHEDINI ANNA, Giudice
in data 12/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 145/2025 depositato il 18/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ferrara
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Ferrara - Via Monsignor Maverna N. 4 44122 Ferrara FE
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03920250003334607000 IVA-ALTRO 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1/2026 depositato il 13/01/2026 Richieste delle parti:
Ricorrente insiste per l'accoglimento
Resistente insiste per il rigetto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Sig. Ricorrente_1 impugnava la cartella in epigrafe indicata portante richiesta di pagamento per IVA derivante dal controllo del modello Unico 2020 - periodo di imposta 2019, oltre a sanzioni ed interessi.
Chiedeva che ne fosse dichiarata l'illegittimità, con conseguente riammissione del ricorrente ai piani di pagamento rateale.
Chiedeva anche il conteggio del dovuto a titolo di IVA 2019 derivante dalla originaria dichiarazione regolarmente presentata ed al netto dei pagamenti nel frattempo eseguiti a titolo di ordinario piano rateale di adempimento e con rideterminazione delle sanzioni.
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate per chiedere il rigetto del ricorso, con vittoria di spese tutte di giudizio.
A fondamento delle proprie richieste il contribuente poneva le motivazioni ed argomentazioni di seguito sinteticamente riportate:
- l'illegittimità dell'atto opposto, poiché la decadenza era stata causata da un ritardo nei pagamenti non superiore a cinque giorni e pertanto si realizzava la fattispecie del lieve inadempimento;
- sosteneva l'obiettiva incertezza della normativa;
- il ritardo nei pagamenti era stato causato da una temporanea carenza di liquidità.
Richiamava la circolare n. 1/E/2023 e precisava che le rate non pagate a determinata scadenza, ricalcolate con maggiorazione di sanzioni ed interessi e riversate entro la scadenza successiva, integravano un altro istituto previsto dalla normativa fiscale e cioè il ravvedimento operoso, concettualmente collegato al lieve inadempimento.
Nella fattispecie le rate erano state saldate per intero, con uno sforamento temporale non superiore ai cinque giorni e quindi entro quel termine di sette giorni cui faceva riferimento la prassi richiamata.
Evidenziava che la normativa vigente prevedeva un margine di tolleranza di cinque giorni per ogni scadenza di rata e pertanto il fatto di saldare una rata maggiorata entro il termine di quella successiva significava avvalersi sostanzialmente del c.d. "ravvedimento operoso spontaneo".
Nella fattispecie pertanto era stato applicato il criterio temporale di cui allo articolo 19 del DPR n. 602/1973
Occorreva, infine, tenere conto del fatto le rate oggetto di contestazione nei relativi termini di versamento erano state sempre pagate per intero.
Anche le sanzioni non erano proporzionate in rapporto al comportamento del contribuente.
L'Ufficio precisava che il lieve inadempimento, di cui ai commi 3 e 4 del richiamato art. 15-ter, era estraneo alla materia del contendere.
Infatti, l'istituto in questione, che escludeva la decadenza dal beneficio della rateazione, ricorreva o quando la rata era stata versata in misura ridotta ma comunque entro la soglia del 3% del dovuto e, in ogni caso, entro la soglia di 10.000 euro, ovvero quando il versamento della prima rata fosse avvenuto con un ritardo non superiore a sette giorni, giusto art. 15-ter, comma 3, D.P.R. n. 602/1973.
Il ricorso era trattato in pubblica udienza. Ad esito della discussione la Corte si pronunciava come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte di Giustizia tributaria osserva che il ricorso appare infondato e come tale va respinto. Sostanzialmente il Sig. Ricorrente_1 afferma che nella fattispecie ricorrerebbe un'ipotesi di lieve inadempimento che osterebbe alla decadenza dai piani di rateazione, oltre all'obiettiva incertezza del dato normativo applicabile.
Le argomentazioni poste a fondamento di tale tesi si scontrano tuttavia con il preminente dato letterale della normativa su cui si fonda la dilazione applicata nella fattispecie. Né può essere invocata la documentazione di prassi dell'Agenzia volta a salvaguardare i diritti dei contribuenti che si avvalgano dell'adempimento rateale dei debiti fiscali.
Infatti, dalla documentazione prodotta dall'Ufficio emerge che rispetto al piano di rateazione susseguente alla consegna del codice atto 32696702011, il ricorrente risulta decaduto dal beneficio perché non ha eseguito il pagamento della seconda rata né entro il 31.1.2023, né entro la scadenza della rata successiva.
Con riferimento al piano di rateazione susseguente alla consegna del codice atto 13756462019 il contribuente risulta decaduto per non aver eseguito il pagamento della terza rata né entro il 31.1.2023, né entro la scadenza della rata successiva.
La norma è categorica nel prevedere che le somme a debito comunicate al contribuente ex art. 54-bis del
D.P.R. n. 633/1972 e art. 36-bis del D.P.R. n. 600/1973 possono essere versate in un numero massimo di venti rate trimestrali di pari importo e che il pagamento della prima rata deve essere eseguito entro il termine di sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione.
Inoltre, le rate trimestrali concordate scadono l'ultimo giorno di ciascun trimestre, giusto art.
3-bis, commi 1
e 2, del D.Lgs. n.462/97.
Il mancato pagamento della prima rata entro il termine previsto, ovvero di una delle rate diverse dalla prima entro il termine di pagamento della rata successiva, comporta - per legge - la decadenza dal beneficio della rateazione e l'iscrizione a ruolo dei residui importi dovuti a titolo di imposta, interessi e sanzioni in misura piena , giusto art. 15-ter, comma 1, D.P.R. n. 602/1973.
Di conseguenza vanno applicate le disposizioni in materia di sanzioni e riscossione, come previsto dall'art. 1, comma 156, della L. n. 197/2022.
In conclusione, nella fattispecie non ricorre nessuna delle due scriminanti previste per l'applicazione del beneficio del lieve inadempimento, poiché il contribuente non ha eseguito né un versamento insufficiente, né ha pagato la prima rata con un ritardo contenuto nei sette giorni, bensì ha eseguito un versamento tardivo.
Ha cioè versato in entrambi i casi una rata diversa dalla prima oltre il termine di pagamento della rata successiva, con conseguente applicazione di quanto previsto dall'art. 15- ter, comma 1, D.P.R. n. 602/1973.
Stante la chiarezza del dato letterale, appare infondata anche della tesi dell'incertezza normativa e pertanto non sussistono le condizioni per l'applicazione delle esimenti come indicate dalla ord. n. 9055/2023 della
Corte di Cassazione, espressamente richiamata dall'Ufficio.
Le spese seguono alla soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, secondo le disposizioni di cui al
DM 10.3.2014, n. 55 e DM n. 147 del 13.8.2022, con la riduzione del 20% effettuata ai sensi dell'art. 15, comma 2 – sexies, del D.Lgs n. 546/92, atteso che l'Ufficio è costituito in giudizio tramite propri funzionari, oltre a spese forfettarie al 15% ed accessori di legge se dovuti. Questa Corte tuttavia nella liquidazione delle spese processuali intende tenere conto anche del comportamento complessivo del contribuente, il quale a fronte di un momento di scarsa liquidità ha inteso comunque sanare la propria posizione nel più breve tempo possibile.
P.Q.M.
rigetta il ricorso. Compensa le spese di lite per la metà e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali, per la restante metà, che liquida in euro 695,00 per compensi oltre spese generali come per legge.
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di FERRARA Sezione 1, riunita in udienza il 12/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
RD GI, Presidente
FEGGI ND, RE
GHEDINI ANNA, Giudice
in data 12/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 145/2025 depositato il 18/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ferrara
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Ferrara - Via Monsignor Maverna N. 4 44122 Ferrara FE
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03920250003334607000 IVA-ALTRO 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1/2026 depositato il 13/01/2026 Richieste delle parti:
Ricorrente insiste per l'accoglimento
Resistente insiste per il rigetto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Sig. Ricorrente_1 impugnava la cartella in epigrafe indicata portante richiesta di pagamento per IVA derivante dal controllo del modello Unico 2020 - periodo di imposta 2019, oltre a sanzioni ed interessi.
Chiedeva che ne fosse dichiarata l'illegittimità, con conseguente riammissione del ricorrente ai piani di pagamento rateale.
Chiedeva anche il conteggio del dovuto a titolo di IVA 2019 derivante dalla originaria dichiarazione regolarmente presentata ed al netto dei pagamenti nel frattempo eseguiti a titolo di ordinario piano rateale di adempimento e con rideterminazione delle sanzioni.
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate per chiedere il rigetto del ricorso, con vittoria di spese tutte di giudizio.
A fondamento delle proprie richieste il contribuente poneva le motivazioni ed argomentazioni di seguito sinteticamente riportate:
- l'illegittimità dell'atto opposto, poiché la decadenza era stata causata da un ritardo nei pagamenti non superiore a cinque giorni e pertanto si realizzava la fattispecie del lieve inadempimento;
- sosteneva l'obiettiva incertezza della normativa;
- il ritardo nei pagamenti era stato causato da una temporanea carenza di liquidità.
Richiamava la circolare n. 1/E/2023 e precisava che le rate non pagate a determinata scadenza, ricalcolate con maggiorazione di sanzioni ed interessi e riversate entro la scadenza successiva, integravano un altro istituto previsto dalla normativa fiscale e cioè il ravvedimento operoso, concettualmente collegato al lieve inadempimento.
Nella fattispecie le rate erano state saldate per intero, con uno sforamento temporale non superiore ai cinque giorni e quindi entro quel termine di sette giorni cui faceva riferimento la prassi richiamata.
Evidenziava che la normativa vigente prevedeva un margine di tolleranza di cinque giorni per ogni scadenza di rata e pertanto il fatto di saldare una rata maggiorata entro il termine di quella successiva significava avvalersi sostanzialmente del c.d. "ravvedimento operoso spontaneo".
Nella fattispecie pertanto era stato applicato il criterio temporale di cui allo articolo 19 del DPR n. 602/1973
Occorreva, infine, tenere conto del fatto le rate oggetto di contestazione nei relativi termini di versamento erano state sempre pagate per intero.
Anche le sanzioni non erano proporzionate in rapporto al comportamento del contribuente.
L'Ufficio precisava che il lieve inadempimento, di cui ai commi 3 e 4 del richiamato art. 15-ter, era estraneo alla materia del contendere.
Infatti, l'istituto in questione, che escludeva la decadenza dal beneficio della rateazione, ricorreva o quando la rata era stata versata in misura ridotta ma comunque entro la soglia del 3% del dovuto e, in ogni caso, entro la soglia di 10.000 euro, ovvero quando il versamento della prima rata fosse avvenuto con un ritardo non superiore a sette giorni, giusto art. 15-ter, comma 3, D.P.R. n. 602/1973.
Il ricorso era trattato in pubblica udienza. Ad esito della discussione la Corte si pronunciava come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte di Giustizia tributaria osserva che il ricorso appare infondato e come tale va respinto. Sostanzialmente il Sig. Ricorrente_1 afferma che nella fattispecie ricorrerebbe un'ipotesi di lieve inadempimento che osterebbe alla decadenza dai piani di rateazione, oltre all'obiettiva incertezza del dato normativo applicabile.
Le argomentazioni poste a fondamento di tale tesi si scontrano tuttavia con il preminente dato letterale della normativa su cui si fonda la dilazione applicata nella fattispecie. Né può essere invocata la documentazione di prassi dell'Agenzia volta a salvaguardare i diritti dei contribuenti che si avvalgano dell'adempimento rateale dei debiti fiscali.
Infatti, dalla documentazione prodotta dall'Ufficio emerge che rispetto al piano di rateazione susseguente alla consegna del codice atto 32696702011, il ricorrente risulta decaduto dal beneficio perché non ha eseguito il pagamento della seconda rata né entro il 31.1.2023, né entro la scadenza della rata successiva.
Con riferimento al piano di rateazione susseguente alla consegna del codice atto 13756462019 il contribuente risulta decaduto per non aver eseguito il pagamento della terza rata né entro il 31.1.2023, né entro la scadenza della rata successiva.
La norma è categorica nel prevedere che le somme a debito comunicate al contribuente ex art. 54-bis del
D.P.R. n. 633/1972 e art. 36-bis del D.P.R. n. 600/1973 possono essere versate in un numero massimo di venti rate trimestrali di pari importo e che il pagamento della prima rata deve essere eseguito entro il termine di sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione.
Inoltre, le rate trimestrali concordate scadono l'ultimo giorno di ciascun trimestre, giusto art.
3-bis, commi 1
e 2, del D.Lgs. n.462/97.
Il mancato pagamento della prima rata entro il termine previsto, ovvero di una delle rate diverse dalla prima entro il termine di pagamento della rata successiva, comporta - per legge - la decadenza dal beneficio della rateazione e l'iscrizione a ruolo dei residui importi dovuti a titolo di imposta, interessi e sanzioni in misura piena , giusto art. 15-ter, comma 1, D.P.R. n. 602/1973.
Di conseguenza vanno applicate le disposizioni in materia di sanzioni e riscossione, come previsto dall'art. 1, comma 156, della L. n. 197/2022.
In conclusione, nella fattispecie non ricorre nessuna delle due scriminanti previste per l'applicazione del beneficio del lieve inadempimento, poiché il contribuente non ha eseguito né un versamento insufficiente, né ha pagato la prima rata con un ritardo contenuto nei sette giorni, bensì ha eseguito un versamento tardivo.
Ha cioè versato in entrambi i casi una rata diversa dalla prima oltre il termine di pagamento della rata successiva, con conseguente applicazione di quanto previsto dall'art. 15- ter, comma 1, D.P.R. n. 602/1973.
Stante la chiarezza del dato letterale, appare infondata anche della tesi dell'incertezza normativa e pertanto non sussistono le condizioni per l'applicazione delle esimenti come indicate dalla ord. n. 9055/2023 della
Corte di Cassazione, espressamente richiamata dall'Ufficio.
Le spese seguono alla soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, secondo le disposizioni di cui al
DM 10.3.2014, n. 55 e DM n. 147 del 13.8.2022, con la riduzione del 20% effettuata ai sensi dell'art. 15, comma 2 – sexies, del D.Lgs n. 546/92, atteso che l'Ufficio è costituito in giudizio tramite propri funzionari, oltre a spese forfettarie al 15% ed accessori di legge se dovuti. Questa Corte tuttavia nella liquidazione delle spese processuali intende tenere conto anche del comportamento complessivo del contribuente, il quale a fronte di un momento di scarsa liquidità ha inteso comunque sanare la propria posizione nel più breve tempo possibile.
P.Q.M.
rigetta il ricorso. Compensa le spese di lite per la metà e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali, per la restante metà, che liquida in euro 695,00 per compensi oltre spese generali come per legge.