Sentenza 31 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Latina, sez. I, sentenza 31/03/2026, n. 318 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Latina |
| Numero : | 318 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00318/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00268/2018 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
sezione staccata di Latina (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 268 del 2018, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Alfredo Zaza D'Aulisio, Jessica Quatrale, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, Questura di Latina, Comando Legione Carabinieri Lazio, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
- dell'avviso orale Cat.II/-OMISSIS-/Mis.Prev, datato 11/01/2018 del Questore di Latina (notificato in data 25/01/2018);
- del verbale di notifica e di sottoposizione ad avviso orale, datato 25/01/2018 della Legione Carabinieri “Lazio”, Compagnia di -OMISSIS-;
- della proposta (priva di data e protocollo, di cui si ignora il contenuto) formulata dalla Legione Carabinieri “Lazio”, Compagnia di -OMISSIS- richiamata nel suddetto avviso orale;
- di ogni altro atto, antecedente o consequenziale, comunque connesso, conosciuto e non.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno e di Questura di Latina e di Comando Legione Carabinieri Lazio;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 27 marzo 2026 il dott. Nicola Durante e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Il ricorrente impugna l’avviso orale emesso dal Questore di Latina con provvedimento prot. Cat.II/-OMISSIS-/Mis.Prev. dell’11.01.2018.
Deduce l’insufficienza degli elementi posti a fondamento della misura a sostenere un giudizio di pericolosità sociale, tenuto conto che, delle denunce indicate a suo carico (del: 13/11/2010; 21/12/2010; 10/08/2011; 12/01/2015; 16/02/2015; 27/10/2015; 25/07/2016; 31/05/2017), quelle del 13/11/2010 e del 21/12/2010 si sono concluse rispettivamente con decreto di archiviazione del G.I.P. del Tribunale di Latina depositato il 10/05/2012 e con sentenza di non luogo a procedere del Tribunale penale di Latina n. -OMISSIS-, depositata il 10/05/2016, mentre le altre, ancora in corso di accertamento giudiziario all’epoca di adozione dell’avviso orale, non sono rivelatrici di una pericolosità sociale.
Egli, inoltre, è impiegato presso il Comune di -OMISSIS- e vive dei proventi del proprio lavoro.
Resiste il Ministero degli interni.
Il ricorso è fondato e va accolto.
Occorre premettere che, ai sensi dell’art. 1, comma 1, lett. c), del d.lgs. n. 159/2011, il presupposto dell’avviso orale consiste nella condotta del destinatario, tale da far ritenere che lo stesso, ove non modifichi il proprio comportamento, possa evidenziare ulteriori e più gravi condotte pericolose, ovvero commettere reati (cfr. Tar Lazio, sentenza n. 1882/2018).
A tal fine, il giudizio sulla pericolosità sociale non richiede la sussistenza di prove compiute sulla commissione di reati, essendo sufficienti anche indizi tali da indurre l’autorità di polizia a ritenere sussistenti le condizioni di pericolosità sociale.
Nondimeno, nella fattispecie, bisogna dare continuità all’indirizzo già assunto da questo Tribunale con le sentenze inter partes n. 504/2025 e n. 659/2018, le quali hanno ritenuto i medesimi elementi insufficienti a fondare un giudizio di pericolosità ai fini del divieto di porto delle armi.
Le spese del giudizio possono essere compensate, stante la sopravvenienza delle predette sentenze rispetto all’adozione del provvedimento impugnato.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio sezione staccata di Latina (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento prot. Cat.II/-OMISSIS-/Mis.Prev. dell’11.01.2018.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente.
Così deciso in Latina nella camera di consiglio del giorno 27 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
Nicola Durante, Presidente, Estensore
Valerio Torano, Consigliere
Rosaria Natalia Fausta Imbesi, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Nicola Durante |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.