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Sentenza 22 gennaio 2026
Sentenza 22 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Viterbo, sez. I, sentenza 22/01/2026, n. 46 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Viterbo |
| Numero : | 46 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 46/2026
Depositata il 22/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di VITERBO Sezione 1, riunita in udienza il 13/01/2026 alle ore 15:00 con la seguente composizione collegiale:
PIERUCCI FERDINANDO, Presidente
AS ND, RE
ROSATI DI MONTEPRANDONE MAURO, Giudice
in data 13/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 219/2025 depositato il 01/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via Giuseppe Grezar 14 00142 Roma RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 12520249002318862000 ALTRI TRIBUTI
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 12520249002318862000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 12520249002318862000 IVA-ALTRO
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 12520249002318862000 DIRITTO ANNUALE CCIAA
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 12520249002318862000 BOLLO a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 9/2026 depositato il 14/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
In data 12 febbraio 2025 venivano notificate all'odierno ricorrente n. due intimazioni di pagamento segnatamente n. 12520249002318862000 per l'importo di € 57.125,91 e n. 125220249005742575000 per l'importo di 61.807,43 e quindi per il complessivo importo di € 118.933,34.
Deduce parte ricorrente che con le predette intimazioni l'Agenzia delle Entrate – Riscossione esigeva presunti crediti, la cui debenza comunque veniva contestata nel merito, scaturenti dalle medesime cartelle di pagamento e riferite ai medesimi atti, con conseguente duplicazione delle pretese tributarie.
Si è costituita in giudizio l'Agenzia delle Entrate - Riscossione, deducendo l'infondatezza del ricorso e chiedendone il rigetto.
All'udienza del 13 gennaio 2026 il ricorso è stato deciso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infndato.
Osserva il Collegio che gli atti impugnati non rappresentano duplicazioni della medesima pretesa impositiva, quanto, piuttosto la notifica di un susseguirsi di atti non solo ai fini interruttivi della prescrizione, ma anche atti nei quali vengono ricalcolati aggio e interessi che discendono dal mancato e reiterato pagamento.
Infatti, successivamente agli atti contestati è stata notificata da parte dell'Agenzia delle Entrate Riscossione un ulteriore atto di intimazione di pagamento (n. 12520259001469919000), avente ad oggetto le stesse pretese impositive ma maggiorate con l'aggio e gli interessi per la somma totale complessiva di € 62.342,83.
Del resto, occorre anche osservare che tutti gli atti sottesi alla pretesa impositiva sono stati regolarmente notificati e non impugnati mentre non appare realizzata alcuna fattispecie di estinzione della pretesa impositiva in considerazione della intervenuta notifica di numerosi atti interruttivi.
Conseguentemente e per i motivi esposti il ricorso è infondato e, pertanto, deve essere respinto.
Le spese processuali seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte respinge il ricorso. Condanna il ricorrente alle spese di lite liquidate in euro 2.500 oltre accessori di legge in favore della costituita ADER, con distrazione in favore dell'antistatario avv. Difensore_2.
Depositata il 22/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di VITERBO Sezione 1, riunita in udienza il 13/01/2026 alle ore 15:00 con la seguente composizione collegiale:
PIERUCCI FERDINANDO, Presidente
AS ND, RE
ROSATI DI MONTEPRANDONE MAURO, Giudice
in data 13/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 219/2025 depositato il 01/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via Giuseppe Grezar 14 00142 Roma RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 12520249002318862000 ALTRI TRIBUTI
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 12520249002318862000 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 12520249002318862000 IVA-ALTRO
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 12520249002318862000 DIRITTO ANNUALE CCIAA
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 12520249002318862000 BOLLO a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 9/2026 depositato il 14/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
In data 12 febbraio 2025 venivano notificate all'odierno ricorrente n. due intimazioni di pagamento segnatamente n. 12520249002318862000 per l'importo di € 57.125,91 e n. 125220249005742575000 per l'importo di 61.807,43 e quindi per il complessivo importo di € 118.933,34.
Deduce parte ricorrente che con le predette intimazioni l'Agenzia delle Entrate – Riscossione esigeva presunti crediti, la cui debenza comunque veniva contestata nel merito, scaturenti dalle medesime cartelle di pagamento e riferite ai medesimi atti, con conseguente duplicazione delle pretese tributarie.
Si è costituita in giudizio l'Agenzia delle Entrate - Riscossione, deducendo l'infondatezza del ricorso e chiedendone il rigetto.
All'udienza del 13 gennaio 2026 il ricorso è stato deciso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infndato.
Osserva il Collegio che gli atti impugnati non rappresentano duplicazioni della medesima pretesa impositiva, quanto, piuttosto la notifica di un susseguirsi di atti non solo ai fini interruttivi della prescrizione, ma anche atti nei quali vengono ricalcolati aggio e interessi che discendono dal mancato e reiterato pagamento.
Infatti, successivamente agli atti contestati è stata notificata da parte dell'Agenzia delle Entrate Riscossione un ulteriore atto di intimazione di pagamento (n. 12520259001469919000), avente ad oggetto le stesse pretese impositive ma maggiorate con l'aggio e gli interessi per la somma totale complessiva di € 62.342,83.
Del resto, occorre anche osservare che tutti gli atti sottesi alla pretesa impositiva sono stati regolarmente notificati e non impugnati mentre non appare realizzata alcuna fattispecie di estinzione della pretesa impositiva in considerazione della intervenuta notifica di numerosi atti interruttivi.
Conseguentemente e per i motivi esposti il ricorso è infondato e, pertanto, deve essere respinto.
Le spese processuali seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte respinge il ricorso. Condanna il ricorrente alle spese di lite liquidate in euro 2.500 oltre accessori di legge in favore della costituita ADER, con distrazione in favore dell'antistatario avv. Difensore_2.