TRIB
Sentenza 15 maggio 2025
Sentenza 15 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 15/05/2025, n. 919 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 919 |
| Data del deposito : | 15 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI MESSINA Seconda sezione civile
VERBALE di UDIENZA
(art. 281 sexies c.p.c.)
Il giorno 15 del mese di maggio dell'anno 2025, all'udienza tenuta dal dott. Valerio Brecciaroli in funzione di Giudice monocratico, viene chiamata la causa civile iscritta al n. 1928/2021 R.G.
E' comparso, per parte attrice, l'avv. Ketty Terranova, per delega dell'avv. Costanza Impalà, la quale, in via preliminare, insiste per l'ammissione della consulenza tecnica come chiesta in atti, e, in ogni caso, precisa le conclusioni, riportandosi a quanto dedotto in atti e verbali di causa e, in particolare, alle note conclusionali depositate.
E' comparso, per parte convenuta, l'avv. Pierfranco De Luca Manaò, per delega dell'avv. Santo
Spagnolo, il quale si oppone all'ammissione della c.t.u., precisa le conclusioni, riportandosi a quanto dedotto in atti e verbali di causa e, in particolare, alle note conclusionali depositate.
Il Giudice
Dispone procedersi con la discussione orale della causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
Le parti discutono oralmente la causa.
Il Giudice
Esaurita la discussione orale, pronuncia sentenza dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MESSINA
Seconda Sezione civile
Il Tribunale di Messina, seconda sezione civile, in persona del Giudice monocratico dott. Valerio
Brecciaroli ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 1928/2021 R.G., promossa da
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'avv. Costanza Parte_1 C.F._1
Impalà; attore contro
(p.iva ), in persona del Sindaco pro tempore, Controparte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Santo Spagnolo;
TRIBUNALE DI MESSINA Seconda sezione civile
convenuta
CONCLUSIONI DELLE PARTI
I procuratori delle parti hanno concluso come in atti e verbali di causa
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 16 aprile 2021, ha convenuto in Parte_1 giudizio la chiedendone la condanna al pagamento di € Controparte_1
39.284,00, in forza del contratto di assicurazione polizza extraprofessionale stipulata dalla
Raffineria di Milazzo s.p.a. in favore dei propri dipendenti, per i danni subiti in occasione del sinistro verificatosi in data 6 settembre 2019.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 29 luglio 2021, si è costituita in giudizio chiedendo il rigetto delle domande avversarie. Controparte_1
Concessi i termini di cui all'art. 183, c. 6, c.p.c. e in assenza di ulteriore attività istruttoria, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni e per discussione orale ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., all'esito della quale il Giudice ha emesso la seguente sentenza.
La domanda attrice deve essere rigettata.
In tema di onere probatorio nei rapporti tra danneggiato e la compagnia assicurativa, trova applicazione il principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità in tema di responsabilità contrattuale, per il quale colui che agisce per l'adempimento (ovvero per la risoluzione o per il risarcimento del danno) deve dare la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto (potendo anche solamente allegare la circostanza dell'inadempimento della controparte), mentre è onere del debitore convenuto fornire la prova del fatto estintivo, costituito dall'avvenuto adempimento, ovvero del fatto impeditivo o modificativo (cfr. Cassazione civ., Sez Un., 30 ottobre 2001, n.
13533). In particolare, la giurisprudenza di legittimità ha avuto modo di rilevare che nella materia dell'assicurazione contro i danni, laddove il fatto costitutivo del diritto dell'assicurato all'indennizzo consiste in un danno verificatosi in dipendenza di un rischio assicurato e nell'ambito spaziale e temporale in cui la garanzia opera, incombe sul danneggiato ai sensi dell'art. 2697
c.c. l'onere di provare la verificazione dell'evento coperto dalla garanzia assicurativa ed il nesso di causalità tra il medesimo e il danno di cui viene chiesto il ristoro (cfr. ex pluris Cassazione civile, sez. III, 21 dicembre 2017, n. 30656, la quale richiama l'orientamento già espresso da Cassazione civ., 17 maggio 1997, n. 4426), specificando che tale onere probatorio resta immutato anche qualora l'assicuratore eccepisca l'esclusione della garanzia secondo i criteri normativi di interpretazione del TRIBUNALE DI MESSINA Seconda sezione civile
contratto (cfr. Cassazione civile sez. III, 02/04/2021, n. 9205, per la quale “in tema di assicurazione, qualora l'assicuratore, convenuto per l'adempimento del contratto, alleghi
l'esclusione della garanzia, come delimitata alla luce dei criteri normativi di interpretazione del contratto, risolvendosi detta allegazione non nella proposizione di un'eccezione in senso proprio, ma nella mera contestazione della mancanza di prova del fatto costitutivo della domanda, egli non assume riguardo all'oggetto della copertura assicurativa alcun onere probatorio, che resta, perciò, immutato a carico dell'attore, costituendo essa una eccezione in senso lato”).
Alla luce della richiama giurisprudenza, la domanda attrice deve essere rigettata.
Va, infatti, rilevato che non ha adeguatamente provato l'esistenza Parte_1 dell'evento in forza del quale ha richiesto a il pagamento Controparte_1 dell'indennizzo assicurativo.
L'attore, in particolare, ha allegato di aver subito un infortunio in data 6 settembre 2019, allorquando, mentre passeggiava a Isnello, ha avuto un accenno di crisi lipotimica in seguito a una crisi ipoglicemica, per il quale veniva “fatto sedere su una sedia in un locale del luogo ma ad un tratto perdeva conoscenza e cadeva violentemente a terra con il bacino, riportando trauma indiretto alla colonna dorso lombare”.
Ebbene, l'attore, nonostante la specifica contestazione svolta da parte della compagnia assicurativa convenuta (v. pag. 4 della comparsa di costituzione: “ ha citato in Parte_1 giudizio l'odierna comparente, sostenendo di avere diritto ad un indennizzo per i postumi asseritamente riportati a seguito di una caduta accidentale conseguente a probabile crisi ipoglicemica, essendo beneficiario di una polizza infortuni stipulata dalla con la Parte_2
Ex art. 2697, parte attrice dovrà provare non solo la Controparte_1 verificazione dell'evento ma anche e soprattutto che i fatti per cui causa rientrino nella copertura assicurativa. Di tali circostanze l'avversa difesa dovrà dare piena e rigorosa prova, trattandosi di fatti meramente allegati e sguarniti di qualsivoglia riscontro oggettivo”), non ha fornito prova dell'evento dannoso, avendo genericamente dedotto che il medesimo risulterebbe provato documentalmente, ma senza specifica indicazione dei documenti prodotti e dai quali emergerebbe la prova del sinistro del 6 settembre 2019 e dei danni che sarebbero causalmente dal medesimo originati, e non avendo chiesto l'assunzione di prove testimoniali rivolte ad accertare la veridicità dei fatti allegati, la quale non può trarsi dalla mera circostanza che la compagnia assicurativa ha versato all'attore in data anteriore all'instaurazione dell'odierno procedimento l'importo di € TRIBUNALE DI MESSINA Seconda sezione civile
39.060,00, considerato che, secondo condivisibile orientamento giurisprudenziale, “l'offerta di indennizzo formulata ante causam dalla compagnia assicurativa non costituisce né una confessione né un riconoscimento del debito” con la conseguenza che “il danneggiato che agisca in giudizio, ritenendo non congruo l'importo corrisposto in sede stragiudiziale, ha l'onere di assolvere agli oneri di allegazione e prova in relazione alla maggior somma pretesa” (Cassazione civile sez. III,
30/04/2024, n. 11568, che richiama l'orientamento già affermato in tema di responsabilità da circolazione stradale da Cassazione civile sez. III, 27/11/2015, n. 24205; conf. Cassazione civile sez. VI, 29/10/2019, n. 27732; v. nella giurisprudenza di merito Tribunale Santa Maria Capua
Vetere, 14/12/2024, n. 4651; Tribunale Alessandria sez. I, 12/07/2024, n. 611; Corte Appello Roma,
14/10/2022, n. 6082; Tribunale Roma 10/05/2022, n. 7188).
Alla luce di quanto dedotto deve rigettarsi la domanda di parte attrice.
Le spese di lite, come liquidate in dispositivo secondo i parametri tra i minimi e i medi di cui al
D.M. n. 55 del 2014, considerate le questioni trattate, seguono la soccombenza, con la conseguenza che parte attrice deve essere condannata al pagamento delle medesime nei confronti della convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale, in funzione di giudice monocratico, sentiti i procuratori delle parti, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nella causa promossa da contro nel procedimento n. 1928/2021 R.G., Parte_1 Controparte_1
così dispone:
1. Rigetta le domande di parte attrice;
2. Condanna a pagare le spese di lite a favore di Parte_1 [...]
che liquida in € 5.500,00 per compensi, oltre accessori di legge. Controparte_1
Manda la cancelleria per quanto di competenza.
Così deciso in Messina, lì 15 maggio 2025.
Il Giudice
Dott. Valerio Brecciaroli
VERBALE di UDIENZA
(art. 281 sexies c.p.c.)
Il giorno 15 del mese di maggio dell'anno 2025, all'udienza tenuta dal dott. Valerio Brecciaroli in funzione di Giudice monocratico, viene chiamata la causa civile iscritta al n. 1928/2021 R.G.
E' comparso, per parte attrice, l'avv. Ketty Terranova, per delega dell'avv. Costanza Impalà, la quale, in via preliminare, insiste per l'ammissione della consulenza tecnica come chiesta in atti, e, in ogni caso, precisa le conclusioni, riportandosi a quanto dedotto in atti e verbali di causa e, in particolare, alle note conclusionali depositate.
E' comparso, per parte convenuta, l'avv. Pierfranco De Luca Manaò, per delega dell'avv. Santo
Spagnolo, il quale si oppone all'ammissione della c.t.u., precisa le conclusioni, riportandosi a quanto dedotto in atti e verbali di causa e, in particolare, alle note conclusionali depositate.
Il Giudice
Dispone procedersi con la discussione orale della causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
Le parti discutono oralmente la causa.
Il Giudice
Esaurita la discussione orale, pronuncia sentenza dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MESSINA
Seconda Sezione civile
Il Tribunale di Messina, seconda sezione civile, in persona del Giudice monocratico dott. Valerio
Brecciaroli ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 1928/2021 R.G., promossa da
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'avv. Costanza Parte_1 C.F._1
Impalà; attore contro
(p.iva ), in persona del Sindaco pro tempore, Controparte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Santo Spagnolo;
TRIBUNALE DI MESSINA Seconda sezione civile
convenuta
CONCLUSIONI DELLE PARTI
I procuratori delle parti hanno concluso come in atti e verbali di causa
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 16 aprile 2021, ha convenuto in Parte_1 giudizio la chiedendone la condanna al pagamento di € Controparte_1
39.284,00, in forza del contratto di assicurazione polizza extraprofessionale stipulata dalla
Raffineria di Milazzo s.p.a. in favore dei propri dipendenti, per i danni subiti in occasione del sinistro verificatosi in data 6 settembre 2019.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 29 luglio 2021, si è costituita in giudizio chiedendo il rigetto delle domande avversarie. Controparte_1
Concessi i termini di cui all'art. 183, c. 6, c.p.c. e in assenza di ulteriore attività istruttoria, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni e per discussione orale ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., all'esito della quale il Giudice ha emesso la seguente sentenza.
La domanda attrice deve essere rigettata.
In tema di onere probatorio nei rapporti tra danneggiato e la compagnia assicurativa, trova applicazione il principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità in tema di responsabilità contrattuale, per il quale colui che agisce per l'adempimento (ovvero per la risoluzione o per il risarcimento del danno) deve dare la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto (potendo anche solamente allegare la circostanza dell'inadempimento della controparte), mentre è onere del debitore convenuto fornire la prova del fatto estintivo, costituito dall'avvenuto adempimento, ovvero del fatto impeditivo o modificativo (cfr. Cassazione civ., Sez Un., 30 ottobre 2001, n.
13533). In particolare, la giurisprudenza di legittimità ha avuto modo di rilevare che nella materia dell'assicurazione contro i danni, laddove il fatto costitutivo del diritto dell'assicurato all'indennizzo consiste in un danno verificatosi in dipendenza di un rischio assicurato e nell'ambito spaziale e temporale in cui la garanzia opera, incombe sul danneggiato ai sensi dell'art. 2697
c.c. l'onere di provare la verificazione dell'evento coperto dalla garanzia assicurativa ed il nesso di causalità tra il medesimo e il danno di cui viene chiesto il ristoro (cfr. ex pluris Cassazione civile, sez. III, 21 dicembre 2017, n. 30656, la quale richiama l'orientamento già espresso da Cassazione civ., 17 maggio 1997, n. 4426), specificando che tale onere probatorio resta immutato anche qualora l'assicuratore eccepisca l'esclusione della garanzia secondo i criteri normativi di interpretazione del TRIBUNALE DI MESSINA Seconda sezione civile
contratto (cfr. Cassazione civile sez. III, 02/04/2021, n. 9205, per la quale “in tema di assicurazione, qualora l'assicuratore, convenuto per l'adempimento del contratto, alleghi
l'esclusione della garanzia, come delimitata alla luce dei criteri normativi di interpretazione del contratto, risolvendosi detta allegazione non nella proposizione di un'eccezione in senso proprio, ma nella mera contestazione della mancanza di prova del fatto costitutivo della domanda, egli non assume riguardo all'oggetto della copertura assicurativa alcun onere probatorio, che resta, perciò, immutato a carico dell'attore, costituendo essa una eccezione in senso lato”).
Alla luce della richiama giurisprudenza, la domanda attrice deve essere rigettata.
Va, infatti, rilevato che non ha adeguatamente provato l'esistenza Parte_1 dell'evento in forza del quale ha richiesto a il pagamento Controparte_1 dell'indennizzo assicurativo.
L'attore, in particolare, ha allegato di aver subito un infortunio in data 6 settembre 2019, allorquando, mentre passeggiava a Isnello, ha avuto un accenno di crisi lipotimica in seguito a una crisi ipoglicemica, per il quale veniva “fatto sedere su una sedia in un locale del luogo ma ad un tratto perdeva conoscenza e cadeva violentemente a terra con il bacino, riportando trauma indiretto alla colonna dorso lombare”.
Ebbene, l'attore, nonostante la specifica contestazione svolta da parte della compagnia assicurativa convenuta (v. pag. 4 della comparsa di costituzione: “ ha citato in Parte_1 giudizio l'odierna comparente, sostenendo di avere diritto ad un indennizzo per i postumi asseritamente riportati a seguito di una caduta accidentale conseguente a probabile crisi ipoglicemica, essendo beneficiario di una polizza infortuni stipulata dalla con la Parte_2
Ex art. 2697, parte attrice dovrà provare non solo la Controparte_1 verificazione dell'evento ma anche e soprattutto che i fatti per cui causa rientrino nella copertura assicurativa. Di tali circostanze l'avversa difesa dovrà dare piena e rigorosa prova, trattandosi di fatti meramente allegati e sguarniti di qualsivoglia riscontro oggettivo”), non ha fornito prova dell'evento dannoso, avendo genericamente dedotto che il medesimo risulterebbe provato documentalmente, ma senza specifica indicazione dei documenti prodotti e dai quali emergerebbe la prova del sinistro del 6 settembre 2019 e dei danni che sarebbero causalmente dal medesimo originati, e non avendo chiesto l'assunzione di prove testimoniali rivolte ad accertare la veridicità dei fatti allegati, la quale non può trarsi dalla mera circostanza che la compagnia assicurativa ha versato all'attore in data anteriore all'instaurazione dell'odierno procedimento l'importo di € TRIBUNALE DI MESSINA Seconda sezione civile
39.060,00, considerato che, secondo condivisibile orientamento giurisprudenziale, “l'offerta di indennizzo formulata ante causam dalla compagnia assicurativa non costituisce né una confessione né un riconoscimento del debito” con la conseguenza che “il danneggiato che agisca in giudizio, ritenendo non congruo l'importo corrisposto in sede stragiudiziale, ha l'onere di assolvere agli oneri di allegazione e prova in relazione alla maggior somma pretesa” (Cassazione civile sez. III,
30/04/2024, n. 11568, che richiama l'orientamento già affermato in tema di responsabilità da circolazione stradale da Cassazione civile sez. III, 27/11/2015, n. 24205; conf. Cassazione civile sez. VI, 29/10/2019, n. 27732; v. nella giurisprudenza di merito Tribunale Santa Maria Capua
Vetere, 14/12/2024, n. 4651; Tribunale Alessandria sez. I, 12/07/2024, n. 611; Corte Appello Roma,
14/10/2022, n. 6082; Tribunale Roma 10/05/2022, n. 7188).
Alla luce di quanto dedotto deve rigettarsi la domanda di parte attrice.
Le spese di lite, come liquidate in dispositivo secondo i parametri tra i minimi e i medi di cui al
D.M. n. 55 del 2014, considerate le questioni trattate, seguono la soccombenza, con la conseguenza che parte attrice deve essere condannata al pagamento delle medesime nei confronti della convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale, in funzione di giudice monocratico, sentiti i procuratori delle parti, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nella causa promossa da contro nel procedimento n. 1928/2021 R.G., Parte_1 Controparte_1
così dispone:
1. Rigetta le domande di parte attrice;
2. Condanna a pagare le spese di lite a favore di Parte_1 [...]
che liquida in € 5.500,00 per compensi, oltre accessori di legge. Controparte_1
Manda la cancelleria per quanto di competenza.
Così deciso in Messina, lì 15 maggio 2025.
Il Giudice
Dott. Valerio Brecciaroli