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Sentenza 23 settembre 2025
Sentenza 23 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 23/09/2025, n. 2535 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 2535 |
| Data del deposito : | 23 settembre 2025 |
Testo completo
N.R.G. 3397/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO di MILANO
Terza sezione civile
La Corte, composta dai SInori magistrati:
Dott.ssa Adriana Cassano Cicuto Presidente
Dott.ssa Maria Carla Rossi ConSIliere
Dott.ssa Alessandra Del Corvo ConSIliere est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. sopra riportato promossa da:
( ), rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1 CodiceFiscale_1
Giovanna Patafio ( ) presso il cui studio in Voghera, Via Emilia 101, è C.F._2 elettivamente domiciliata;
APPELLANTE
CONTRO
(P. Iva: ), assistita, rappresentata e Controparte_1 P.IVA_1 difesa dall'Avv. Sebastiano Filippo Zaffarana (C.F.: ) del Foro di CodiceFiscale_3
Milano ed elettivamente domiciliata presso lo Studio professionale sito in Milano, Via Marina
n. 6;
APPELLATA
OGGETTO: altri contratti d'opera
CONCLUSIONI DELLE PARTI: Per l'appellante:
“RIFORMARE integralmente la sentenza n. 1495/2024 del 14.11.2024, pubblicata in data 15.11.2024 e resa dal Tribunale di Pavia all'esito del procedimento R.G. n. 4766/2022 ed in accoglimento della presente impugnazione: IN VIA PRELIMINARE: Dichiarare nullo e/o di nessuno effetto giuridico e di conseguenza revocare il decreto ingiuntivo opposto n. 1549 del
15.16/8/2022 del Tribunale di Pavia poichè infondato in fatto ed in diritto e ciò sia perché il credito dallo stesso portato non era eSIibile alla data del deposito del ricorso per ingiunzione né alla data della notifica dello stesso, sia per essere l'importo ingiunto (€ 7.320,00) superiore pagina 1 di 13 a quello pattuito come corrispettivo (€ 6.000,00), sia perché la mancata positiva verifica del possesso di tutti i requisiti tecnici amministrativi dell'immobile di cui è causa ha comportato una riduzione del 50% del corrispettivo (riducendolo ad € 3.000,00) IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO: Accertare e dichiarare l'intervenuto recesso della IG.ra Parte_1 dall'Accordo stipulato in data 7.5.2021 comunicato con e.mail del 19.5.2022 e ribadito con pec del 22.6.2022 e conseguentemente dichiarare risolto l'Accordo sottoscritto dalle parti in data 7.5.2021 e che nulla deve l'attrice opponente alla convenuta opposta in forza del medesimo. IN VIA SUBORDINATA: Nella denegata ipotesi del mancato accoglimento della domanda svolta in via principale, dato atto che con raccomandata ricevuta in data 16.6.2022 la IG.ra riceveva dalla convenuta opposta alcune tavole datate Parte_1
5.10.2021 raffiguranti i prospetti delle unità immobiliari di proprietà delle IG.re Parte_1
, e nonché un modulo LAs ER redatto a
[...] Persona_1 Persona_2 nome della IG.ra , portante la data dell'8.10.2021, accertare e dichiarare che Persona_1 alla convenuta opposta venga corrisposto il terzo del valore economico di tali attività che si indica in € 500,00, o nel maggior o minore valore che emergerà all'esito del giudizio. IN VIA DI ULTERIORE SUBORDINATA: Nella denegata ipotesi del mancato accoglimento delle precedenti domande, dato atto dell'erroneità e della inutilizzabilità della documentazione prodotta in sede di procedimento monitorio, dichiarare che nulla deve la IG.ra Parte_1
a corrispettivo delle dette attività e/o diminuire in via equitativa, riducendolo
[...] opportunamente, l'eventuale credito della convenuta opposta. IN VIA DI ULTERIORE ALTRA SUBORDINATA: Nel caso di mancato accoglimento delle precedenti domande e dato atto che l'importo pattuito ammontava ad € 6.000,00 e non ad € 6.000,00 oltre Iva, determinare in € 6.000,00 l'importo complessivamente spettante alla convenuta opposta. DISPORRE per la RESTITUZIONE della somma di € 12.548,18 versata dall'appellante in esito alla predetta sentenza e nello specifico la restituzione della somma di € 7.908,60 versata all'
[...] e la restituzione della somma di € 4.639,58 versata all'Avv. Sebastiano Controparte_1
Filippo Zaffarana, che si è dichiarato antistatario, Col favore di spese e di compenso professionale dei due gradi di giudizio. IN VIA ISTRUTTORIA: Ammettersi la prova per testi sui seguenti capitoli: 1) “Vero che lei è a conoscenza che l' nel periodo Maggio 2021 / Marzo 2022, Controparte_1 nell'immobile di proprietà di di Torrevecchia PI, Via Cascina Parte_1
Colombara 1, è entrata circa 3 / 4 volte e che in nessuna delle predette occasioni la caldaia era funzionante ?”; 2) “Vero che lei è a conoscenza che gli operai della convenuta opposta, nell'immobile di proprietà hanno rilevato esclusivamente la misura degli infissi e le Parte_1 altezze dei soffitti ?” 3) “Vero che su indicazione del Geom. la IG.ra Controparte_1
nel proprio appartamento ha eretto una parete divisoria in cartongesso Parte_1 (tra l'ingresso e la sala), ha smontato i controsoffitti al piano terra ed ha creato un antibagno?”; Si indicano a teste il IG. , Via Milano, Cologno Monzese, Testimone_1 ed il IG. , Via Milano, Cologno Monzese. 4) “Vero che la caldaia, priva Testimone_2 del relativo libretto di impianto, è stata riparata e ripristinata nell'Autunno del 2021 e che necessita di continui interventi di riparazione e di ripristino perché tende a spegnersi continuamente?”, Si indica il IG. , Via Cascina Colombara 1, Torrevecchia Testimone_3 PI 5) “ Vero che a nome di presso il Comune di Torrevecchia PI Parte_1 dall'1.1.2021 al 18.10.2022 – come da documento che si rammostra sub 14 - non sono state presentate pratiche edilizie (domande di sanatoria di irregolarità urbanistiche / edilizie) relative all'immobile ubicato in Via Cascina Colombara 10 di proprietà della medesima?”; 6)
“ Vero che a nome di presso il Comune di Torrevecchia PI non risultano Parte_1 essere state depositate / inoltrate LAs relative all'immobile ubicato in Via Cascina Colombara 1 di proprietà della medesima?” Si indica a teste il Responsabile del Servizio Tecnico del Comune di Torrevecchia PI, Arch. , c/o Comune di Torrevecchia PI, Via Testimone_4 Roma 1. Si chiede ammettersi Consulenza tecnica d'ufficio atta: a) ad accertare che l'immobile pagina 2 di 13 in questione presenti difformità edili tra le quali una porta finestra al piano terra ed una tettoia di copertura dell'ingresso che impedivano l'ottenimento del beneficio di cui al ER 110%; b) ad attestare l'inutilizzabilità e/o l'erroneità della Relazione di Intervento la quale non indica nemmeno i costi degli interventi in progetto né per quelli trainanti né per i trainati nonchè l'inutilizzabilità e/o l'erroneità della Relazione Tecnica ex Legge 10 la quale è priva degli elementi essenziali quali i riferimenti del Progettista e D.L. impianti termici;
c) a confermare che la figura professionale del geometra sottoscrittore non era abilitata alla progettazione degli impianti termici e che il Geom. , avendo “sottoscritto” l'Ape Parte_2 finale, era incompatibile con le cariche di Progettista e D.L.; d) ad accertare che l'Ape ante intervento e l'Ape post intervento non riportano valori riferibili all'immobile di proprietà di;
e) a confermare, in merito al computo metrico sub. 4, l'errata Parte_1 misurazione degli infissi (alcuni addirittura indicati di tre ante), l'esposizione illecita della tassa per l'occupazione del suolo pubblico, la presenza di opere rientranti nel c.d. Sismabonus per un importo pari ad € 32.000,00 oltre a spese professionali e che tali opere, che avrebbero dovuto essere progettate da un tecnico strutturista, non sono indicate nella documentazione prodotta Si chiede di emettere ordine di esibizione nei confronti del Comune di Torrevecchia
PI della C.E. del 5.10.1989 p.e. 17/89, della C.E. in sanatoria del 21.9.1993 p.e. 47/92 Prot. 310 e della C.E. del 12.4.1995 p.e. 41/94). Si chiede ammettersi a prova contraria su tutti i capitoli di parte avversa i IG.ri , e Testimone_1 Testimone_3 Testimone_2 Pa e sul capitolo n. 27 il Responsabile del Servizio Tecnico del Comune orrevecchia PI, Arch.
”. Testimone_4
Per l'appellato:
“IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO Respingere, per i motivi esposti in narrativa, tutte le domande formulate dalla SI.ra , in quanto inammissibili, inaccoglibili e Parte_1 comunque infondate in fatto ed in diritto per i motivi tutti esposti in narrativa e, per l'effetto, confermare la sentenza n. 1495/2024 (R.G. 4766/2022) emessa dal Tribunale di Pavia, nella persona del Giudice, dott.ssa Raffaella Filoni in data 15/11/2024. Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa del doppio grado di giudizio, spese generali, I.V.A. e C.P.A. inclusi e liquidazione delle stesse secondo i parametri tabellari di cui al D.M. n. 55/2014, tenuto conto della complessità della causa e dell'attività effettivamente svolta dal difensore, il quale si dichiara antistatario e ne chiede la distrazione ai sensi dell'art. 93 c.p.c.”.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. ha impugnato, con atto di citazione regolarmente notificato, la sentenza Parte_1
n. 1495/2024, pubblicata in data 15.11.2024 e non notificata, con la quale il Tribunale di Pavia ha rigettato l'opposizione a decreto ingiuntivo da essa proposta nei confronti dell'
[...] e condannato l'opponente al pagamento delle spese di lite. Controparte_1
Occorre premettere che il decreto ingiuntivo è stato emesso per l'importo di euro 7.320,00 quale compenso dovuto all'impresa convenuta per l'attività svolta in forza di un accordo sottoscritto dalle parti il 7.5.2021; accordo in base al quale l'opposta si era impegnata a svolgere uno studio di fattibilità al fine di accertare che l'immobile di proprietà della avesse i requisiti Parte_1 di legge per poter eseguire gli interventi di efficientamento energetico usufruendo dei benefici fiscali di cui al superbonus 110 di cui all'art 119 del D.L. 34/2020, convertito in Legge 77/2020. Con l'atto di citazione in opposizione la ha dedotto che l'impresa edile, ancor prima Parte_1 di portare a termine l'attività avente ad oggetto lo studio di fattibilità in questione, aveva predisposto unilateralmente il contratto di appalto e il capitolato, con il dettaglio delle opere da eseguirsi, documenti che tuttavia l'opponente si era rifiutata di sottoscrivere perché a suo dire estremamente generici sotto molti aspetti. Ha dedotto altresì che, nonostante il mancato raggiungimento di un accordo con controparte per il perfezionamento del contratto di appalto, pagina 3 di 13 le era stata inviata con nota pro forma in data 27.4.2022 una richiesta di pagamento, che aveva contestato sia in merito all'an, che al quantum: ha lamentato in particolare il mancato adempimento da parte dell'impresa delle attività che quest'ultima avrebbe dovuto svolgere in suo favore in base all'accordo 7 maggio 2021, sostenendo di non aver mai ricevuto lo studio di fattibilità - prodromico alla sottoscrizione del contratto d'appalto e del capitolato delle opere da eseguire - relativo ai lavori di efficientamento energetico, né la documentazione elencata nell'articolo 1 dell'Accordo del 7 maggio 2021, contestando in ogni caso il quantum richiesto (in considerazione del fatto che il corrispettivo indicato in euro 6.000,00 era da intendersi comprensivo di iva, giacché non era stato specificato che tale importo fosse al netto e/o occorresse aggiungervi l'iva). L'opponente ha poi esposto di aver comunicato all'impresa edile il proprio recesso e l'intervenuta risoluzione dell'accordo in questione, a fronte dell'inadempimento della stessa per non aver consegnato la documentazione oggetto dell'accordo del 7 maggio 2021; né esaustiva poteva ritenersi la documentazione prodotta in sede di ricorso per ingiunzione, non corrispondente all'attività da essa commissionata all'opposta. Infine, ha sostenuto che il credito azionato in via monitoria fosse “ineSIibile” mancando la
“positiva verifica del possesso, da parte del Cliente e dell'Edificio oggetto di analisi, di tutti i requisiti tecnico-amministrativi (vale a dire la legittimità dell'immobile circa la regolarità urbanistica - edilizia) richiesti per poter avere accesso all'agevolazione del ER”, non potendosi considerare come “positiva verifica” la compilazione del documento CIS ER che a suo dire nulla attestava in merito alla regolarità urbanistica/edilizia dell'immobile di sua proprietà: per tali ragioni, al più, l'impresa convenuta avrebbe avuto diritto ad un corrispettivo ridotto del 50% ai sensi dell'articolo 4 dell'accordo del 7 maggio 2021.
L'opposta, regolarmente costituita in giudizio, ha rilevato che l'opponente, in forza dell'accordo sottoscritto il 7.5.2021, si era assunta l'onere di pagare l'importo di € 6.000,00 (oltre I.V.A), per un totale complessivamente pari ad Euro 7.320,00, al termine dello svolgimento delle attività ivi previste, fatto salvo il diritto della SI.ra – di cui all'art. Parte_1
9 del contratto in questione – di recedere anticipatamente dall'accordo mediante comunicazione all'impresa entro 14 giorni dalla sottoscrizione. L'opposta ha evidenziato di aver prestato tutte le attività oggetto dell'accordo sottoscritto in previsione del successivo svolgimento delle opere di efficientamento energetico presso l'immobile della : ha dedotto in particolare che le verifiche effettuate, in ordine allo Parte_1 stato di fatto dell'immobile, avevano fornito risultanze positive, tali da giustificare la prosecuzione dei relativi interventi edilizi. Ciò nonostante l'opponente aveva omesso di corrispondere il compenso dovuto.
Inoltre, con riguardo alla pretesa riduzione del 50% del corrispettivo, l'opposta ha richiamato l'art. 2 comma 2, dell'accordo, ai sensi del quale “il corrispettivo sarà versato…nella quota del 50% solo in caso di mancata verificazione delle condizioni di cui all'Art. 4 od impossibilità, per qualsiasi ragione, di eseguire gli interventi di efficientamento energetico sull'Edificio mediante il ricorso al ER”; ha rilevato che l'unità immobiliare in uso alla SI.ra si collocava in un quadro residenziale plurifamiliare, un fabbricato suddiviso in Parte_1 ulteriori due unità (non costituenti Condominio in quanto funzionalmente indipendenti), e che, di fatto, era stata contattata non solo dall'opponente, ma anche dalle altre due comproprietarie le quali – congiuntamente – avevano interesse ad un successivo affidamento all'Impresa delle opere di ristrutturazione e coibentazione, finalizzate all'efficienza energetica dell'Edificio nel suo complesso (seppur ciascuna presso la propria singola unità immobiliare). Ha dedotto l'opposta che, per tali motivi, aveva proceduto a redigere tutta la documentazione riguardante il ER, e, con particolare riferimento alla posizione dell'opponente, l'attestazione APE Ante Intervento, l'attestazione APE Post Intervento e la Relazione di pagina 4 di 13 Intervento, documenti tutti prodotti in atti: alla luce delle necessità energetiche dell'immobile, aveva prospettato alle controparti una “ristrutturazione importante di secondo livello”. Ha dedotto l'impresa convenuta che, sebbene lo studio preliminare de quo avesse fornito risultanze positive in ordine alla fattibilità delle opere, nonché all'accesso al ER, a far tempo dal mese di marzo 2022, mentre le altre due proprietarie delle unità immobiliari interessate avevano concluso il contratto di appalto, avente ad oggetto l'affidamento degli interventi de quibus, la SI.ra aveva manifestato atteggiamento contrario alla Parte_1 prosecuzione dei lavori sul proprio immobile avanzando al tempo stesso pretese contrattuali non curanti degli interessi d'impresa convenuta. Infine, nel mese di maggio del 2022, l'opponente aveva comunicato il proprio recesso dal contratto preliminare a suo tempo sottoscritto ed aveva interrotto unilateralmente i rapporti con l'Impresa edile, costringendola così ad agire in via monitoria per ottenere il pagamento del corrispettivo dovuto per le attività svolte in esecuzione dell'accordo del 7.5.2021.
2. Il Tribunale di Pavia, decisa la causa senza espletamento di attività istruttoria, ha innanzitutto richiamato il contratto del 7.5.2021 sottoscritto tra l'impresa edile e la IG. Controparte_1 ra , ovvero “un contratto di adesione preliminare al ER ex art 119 Parte_1 del D.L.119/2020 che aveva introdotto una detrazione pari al 100% delle spese sostenute da parte del cliente per l'esecuzione di interventi di efficientamento energetico su immobili residenziali privati: con riferimento all'immobile sito in Torrevecchia PI via Cascina Colombara”. Ha evidenziato che con tale accordo l'impresa convenuta si era impegnata ad effettuare un apposito studio sull'edificio, finalizzato alla predisposizione di un Attestato di Prestazione Energetica (APE) aggiornato, e a definire gli interventi di efficientamento energetico attuabili sull'Edificio, fra quelli ammessi al ER;
nello stesso accordo era stato previsto che tali attività sarebbero state eseguite dalla convenuta opposta a condizioni particolarmente favorevoli, in cambio del successivo affidamento da parte del cliente degli interventi di efficientamento energetico. Il giudice, richiamando l'art. 1 del citato accordo, ha indicato le attività propedeutiche che l'impresa convenuta si era obbligata a svolgere per lo dietro corresponsione Parte_4 dell'importo di euro 6.000,00. Ha rilevato che “il comma 2 dell'articolo 2 stabiliva, poi, che il corrispettivo sarebbe stato versato al termine dello svolgimento delle attività, nella quota, invece, del 50%, solo in caso di mancata verificazione delle condizioni di cui all'articolo 4, o impossibilità, per qualsiasi ragione, di eseguire gli interventi di efficientamento energetico sull'edificio mediante il ricorso al superbonus. Il comma 3 dell'articolo 2 proseguiva, invece, stabilendo che, in caso di affidamento all'Impresa edile degli interventi di Controparte_1 efficientamento energetico, il corrispettivo delle suddette attività sarebbe stato integralmente compreso nel costo delle opere di efficientamento energetico oggetto di esecuzione”. Quindi il Tribunale, dopo aver analizzato le previsioni contrattuali e il contenuto dei successivi artt. 4 e 5, e rilevato che “oggetto del decreto ingiuntivo qui opposto è il corrispettivo per lo svolgimento dell'attività preliminare per l'accesso al ER, ovverosia lo Studio di fattibilità”, ha così motivato la propria decisione (p. 14 e ss. della sentenza gravata): “… analizzando l'articolo 2 del contratto, in tema di corrispettivo dello Studio di fattibilità (che stabiliva, al comma 2, che il corrispettivo sarebbe stato versato nella misura del 50%, solo in caso di mancata verificazione delle condizioni di cui all'articolo 4, o impossibilità, per qualsiasi ragione, di eseguire gli enti gli interventi di efficientamento energetico sull'edificio mediante ricorso al superbonus); e analizzando l'articolo 4, sulle condizioni per l'esecuzione degli interventi di efficientamento energetico (che stabiliva che tali condizioni consistevano sia nell'ottenimento da parte del cliente di un adeguato finanziamento a copertura del costo degli interventi, sia nella positiva verifica del possesso da parte del cliente e dell'edificio di tutti i requisiti tecnico amministrativi richiesti per poter avere accesso all'agevolazione del pagina 5 di 13 superbonus), l'interpretazione letterale e sistematica di tali previsioni contrattuali indica che il corrispettivo che il cliente doveva versare per lo studio di fattibilità sarebbe stato decurtato nella misura del 50% in caso di mancata verificazione delle condizioni di cui all'articolo 4, o impossibilità, per qualsiasi ragione, di eseguire gli interventi di efficientamento energetico sull'edificio mediante ricorso al superbonus. Le condizioni previste dall'art 4 consistevano sia nell'ottenimento da parte del cliente di un adeguato finanziamento a copertura dei costi degli interventi, sia nella positiva verifica del possesso da parte del cliente e dell'edificio di tutti i requisiti tecnico amministrativi richiesti per poter avere accesso all'agevolazione del superbonus. L'articolo 5, invece, si riferisce all'affidamento degli interventi, ovverosia ad una fase successiva, ed infatti, stabilisce che, a seguito del verificarsi delle condizioni di cui all'articolo 4, il cliente avrebbe potuto decidere, con l'Impresa opposta, quali interventi di efficientamento energetico eseguire sull'edificio, con affidamento all'impresa edile CP_1
in tal caso, in caso di mancato verificarsi di una o più delle condizioni di cui
[...] all'articolo 4, gli interventi di efficientamento energetico non sarebbero stati effettuati, e il cliente sarebbe stato tenuto a versare l'intero corrispettivo di cui all'art 2. L'articolo 5 si riferisce, però, alla individuazione degli interventi di efficientamento energetico, e all'affidamento degli interventi, quindi ad una fase successiva allo Studio di fattibilità, mentre gli artt. 1,2 e 4 si riferiscono allo Studio di fattibilità”. Ciò rilevato, il Tribunale ha ritenuto provato – sulla base della documentazione prodotta - l'esecuzione da parte dell'opposta delle seguenti attività oggetto dello in Parte_4 esecuzione dell'incarico affidatogli con contratto del 07/05/2021: “l'APE Ante Intervento del 01/03/2022: per gli attuali consumi di energia primaria dell'Edificio per i servizi di climatizzazione e la fornitura di acqua calda sanitaria, il grado di isolamento termico dell'Edificio, i consumi di energia elettrica - l'APE Post Intervento del 01/03/2022: per le tipologie di intervento di efficientamento energetico, rientranti fra quelli del ER, che possono essere attuati sull'Edificio, i rispettivi costi e, fra gli interventi indicati, quelli maggiormente efficaci per la riduzione dei consumi di energia - la Relazione di intervento del 27/03/2022; il capitolato delle opere e il preventivo dei costi;
le tavole progettuali del
05/10/2021: per la possibilità di migliorare, mediante gli interventi di efficientamento energetico che possono essere implementati sull'Edificio, la qualificazione energetica di quest'ultimo di almeno due classi, come previsto dall'art. 119 comma 3 del D.L. 34/2020”. Ha evidenziato il primo giudice che i documenti prodotti dall'opposta, con riferimento alle attività ivi indicate, erano riferibili all'immobile dell'opponente, poiché “è incontestato che l'unità immobiliare in uso alla SI.ra si collochi in un quadro residenziale Parte_1 plurifamiliare, ovverosia un fabbricato suddiviso in ulteriori due unità (non costituenti
Condominio in quanto funzionalmente indipendenti), di cui una di proprietà della SI.ra
[...]
ed una della SI.ra e che, l'impresa opposta sia stata contattata dalle Per_1 Persona_2 SI.re , e le quali, congiuntamente, mostravano interesse ad un Parte_1 Per_2 Per_1 successivo affidamento all'Impresa delle opere di ristrutturazione e coibentazione, finalizzate all'efficienza energetica dell' nel suo complesso: seppur ciascuna presso la propria CP_2 singola unità immobiliare”. Secondo il Tribunale la prova del compimento di tali attività incideva anche sull'analisi della comunicazione di recesso inviata dalla all'impresa edile, da riferirsi alla fase Parte_1 successiva dell'eventuale affidamento dell'incarico per l'esecuzione delle opere, non oggetto di questo giudizio nel quale l'opposta aveva agito in via monitoria per ottenere il pagamento di quanto dovuto solo con riguardo allo Studio preliminare di Fattibilità. In proposito il giudice ha richiamato anche il contenuto di due comunicazioni via e-mail intercorse tra le parti, comprovanti lo svolgimento da parte dell'impresa edile delle citate attività preliminari. Quanto, invece, alla verifica del possesso, da parte dell' e del Cliente, dei requisiti CP_2 tecnico amministrativi per poter usufruire del ER, il Tribunale ha richiamato il doc. n.
8 prodotto dalla convenuta, ovvero la LA ER depositata al Comune di Torrevecchia pagina 6 di 13 PI (Comunicazione di Inizio lavori Asseverata per gli interventi di cui all'art 119 del D.L 34- 20), ed ha osservato che “tale documento è stato redatto unitariamente per tutte le SInore che inizialmente avevano contattato l'impresa opposta per lo Studio di fattibilità, e ciò riscontra ulteriormente che le verifiche dell' siano state svolte congiuntamente, Controparte_1 anche per la struttura degli edifici”. Sul punto il giudice ha poi ritenuto non condivisibile la deduzione di parte opponente secondo la quale “la compilazione del documento CI ER … non costituisce attestazione della regolarità urbanistica – edilizia dell'immobile in questione … regolarità in ogni caso assente alla data riportata nella LA (8.10.2021) dal momento che l'immobile di proprietà dell'attrice opponente non è in regola sotto il profilo urbanistico a causa di una porta finestra e della porta di ingresso.”. Infatti, l'opposta aveva condivisibilmente rilevato e replicato che “proprio grazie allo svolgimento degli adempimenti di cui allo studio di fattibilità commissionato dalle SI.re
, e , emergeva che presso tutte e tre le unità immobiliari erano Parte_1 Per_2 Per_1 presenti difformità sotto il profilo della regolarità edilizia e urbanistica;
- a fronte di tali risultanze, l' evidenziava la necessità di procedere al ripristino dello Controparte_1 stato di legalità dei locali attraverso sanatoria (a riprova che tali irregolarità non risultavano ostative potendo essere sanate), posto che in assenza non si sarebbero realizzati i presupposti per poter fruire del c.d. superbonus;
- tutte e tre le clienti, ivi compresa la SI.ra , Parte_1 pertanto, procedevano alla sanatoria delle irregolarità rilevate: le SI.re e Per_1 Per_2 attraverso la regolare presentazione della necessaria documentazione all'Autorità Comunale competente mentre la SI.ra , pur senza procedere alle formalità necessarie, affidava Parte_1 il ripristino dei locali ad un proprio conoscente”. Alla luce di ciò ha osservato il Tribunale, in senso contrario a quanto prospettato dalla
, che le irregolarità presenti dell'unità immobiliare di proprietà della predetta erano Parte_1 sanabili, e che doveva imputarsi alla sola opponente la mancata presentazione della necessaria documentazione all'Autorità Comunale, avendo l'opposta specificato che le irregolarità in questione non risultavano ostative ma che, in assenza di sanatoria, non si sarebbero realizzati i presupposti per poter fruire del c.d. superbonus.
Ha concluso il Tribunale (p. 19) rilevando che “se di fatto risulta incontestato che siano state rilevate nello Studio di fattibilità delle irregolarità urbanistiche nell'immobile della IG.ra
, è parimenti incontestato che tali irregolarità fossero sanabili, e come tali non Parte_1 preclusive dell'accesso al ER, fatta salva la procedura di sanatoria: nello specifico, nella nota pro- forma del 27.4.2022 l'impresa indica tra gli atti, in particolare, CP_1 redatti, la Redazione di Tavole progettuali dello stato di fatto con segnalazioni di sanatorie. Pertanto, tali irregolarità urbanistiche, se non sanate, non avrebbero consentito l'accesso al ER per l'esecuzione degli interventi di efficientamento energetico, ma deve osservarsi che tali irregolarità sono emerse proprio nello studio di fattibilità che aveva lo scopo di compiere le verifiche preliminari per l'accesso al ER, tra cui la verifica dell'edificio anche sotto l'aspetto urbanistico. Quindi, il rilievo delle citate irregolarità urbanistiche apparteneva all'esecuzione dello , mentre la mancata sanatoria escludeva, Parte_4 poi, l'accesso al ER. In conclusione, avuto riguardo solo allo Studio di fattibilità il credito di cui al decreto ingiuntivo opposto è provato, anche con riferimento all'IVA, che deve intendersi richiamata nei corrispettivi per attività di impresa, e per l'effetto l'opposizione non può essere accolta, e il decreto ingiuntivo opposto deve essere confermato”.
3. Con il primo motivo di impugnazione deduce “Errata valutazione delle Parte_1 prove ed emergenze istruttorie, con conseguente violazione del disposto di cui agli Artt. 115 cpc, 116 cpc, 2237 c.c. e 2697 c.c.”. Sostiene che, contrariamente a quanto ritenuto dal primo giudice, la convenuta opposta non abbia provato di aver svolto le attività oggetto dello
[...]
, sia perché i relativi documenti le sarebbero stati trasmessi successivamente alla Parte_4
pagina 7 di 13 comunicazione di recesso, sia perché a suo dire si trattava di relazioni e di documentazione non sottoscritta e non riferibile alla sua proprietà ma a quella della SI.ra . Per_1 Con il secondo motivo deduce “violazione degli Artt. 132 cpc, 118 disp. att. cpc e 1325 c.c.”: lamenta che il Tribunale non abbia trascritto in sentenza le proprie istanze istruttorie formulate in sede di conclusioni e che abbia erroneamente ritenuto compreso nel corrispettivo dovuto all'opposta anche l'importo dell'IVA.
4. L'opposta si è regolarmente costituita in giudizio e ha chiesto il rigetto in quanto infondato dell'appello proposto da controparte. All'udienza del 16.9.2025, il ConSIliere istruttore ha rimesso la causa al Collegio per la decisione.
5. L'appello va rigettato. Il primo motivo di doglianza, con cui in sostanza l'appellante lamenta erronea valutazione delle risultanze istruttorie da parte del Tribunale, va disatteso. Il giudice di primo grado ha infatti fondato la propria decisione su una puntuale e corretta analisi della documentazione versata in atti dalle parti. Sono in particolare pacifici e documentali i seguenti dati fattuali:
- Il titolo su cui la convenuta ha fondato il credito azionato in via monitoria è rappresentato (doc. n. 1 fascicolo monitorio) dal “contratto di adesione preliminare al cd. superbonus” stipulato e sottoscritto dalle parti in data 7.5.2021, volto all'ottenimento della detrazione fiscale pari al 110% dei costi sostenuti per l'esecuzione di opere dirette ad ottimizzare l'efficienza energetica presso unità abitative ad uso residenziale tra cui quella della IG.ra . Nello specifico, l'impresa edile convenuta si era Parte_1 impegnata a svolgere per conto dell'opponente alcune attività preliminari e propedeutiche, consistenti nell'esecuzione “di un'analisi dell'Edificio finalizzata alla verifica” di determinati aspetti strutturali dell'immobile di proprietà dell'opponente e nella redazione “di un Attestato di Prestazione Energetica (“APE””);
- L'art. 2 del citato contratto stabiliva che il corrispettivo a carico della per tali Parte_1 attività preliminari era pari all'importo di € 6.000,00 (oltre I.V.A), per un totale complessivo di euro 7.320,00, da versarsi al termine dello svolgimento delle suddette attività, fatto salvo il diritto dell'opponente – previsto dall'art. 9 – di recedere anticipatamente mediante comunicazione all'Impresa “entro 14 giorni dalla sottoscrizione del presente contratto”;
- Il comma 2 dell'articolo 2 stabiliva, poi, che il corrispettivo sarebbe stato versato al termine dello svolgimento delle attività, nella quota, invece, del 50%, solo in caso di mancata verificazione delle condizioni di cui all'articolo 4, o di impossibilità, per qualsiasi ragione, di eseguire gli interventi di efficientamento energetico sull'edificio mediante il ricorso al superbonus;
- Il comma 3 dell'articolo 2 stabiliva invece che in caso di affidamento all'Impresa edile degli interventi di efficientamento energetico, il corrispettivo delle Controparte_1 suddette attività sarebbe stato integralmente compreso nel costo delle opere di efficientamento energetico oggetto di esecuzione.
- L'articolo 4 stabiliva che la realizzazione, da parte dell'Impresa edile Controparte_1 degli interventi di efficientamento energetico proposti avrebbe avuto inizio, solo, in seguito al verificarsi delle seguenti condizioni: l'ottenimento da parte del cliente, mediante ricorso alla cessione del credito, di un adeguato finanziamento a copertura del costo degli interventi, ovvero, in alternativa, attraverso la disciplina dello sconto in fattura;
la positiva verifica del possesso da parte del cliente, e dell'edificio oggetto di analisi, di tutti i requisiti tecnico amministrativi richiesti per poter avere l'accesso all'agevolazione del superbonus. pagina 8 di 13 - Infine, il successivo articolo 5, sull'affidamento degli interventi descritti al comma 2, stabiliva che, in caso di mancato verificarsi di una o più delle condizioni di cui all'articolo 4, comma uno lettere a e b, gli interventi di efficientamento energetico non sarebbero stati effettuati, salvo diversa intesa, e il cliente sarebbe stato tenuto a versare il corrispettivo per intero, come previsto dall'articolo 2, senza alcun altro obbligo nei confronti dell'Impresa edile Controparte_1
Altrettanto pacifica e incontestata è la circostanza per la quale oggetto del decreto ingiuntivo opposto dalla è soltanto il corrispettivo (euro 6.000,00 oltre IVA) dovuto all'impresa Parte_1 per lo svolgimento delle attività preliminari per l'accesso al ER, ovvero il cd.
[...]
”. Parte_4 L'affidamento all'impresa edile dei lavori di efficientamento energetico Controparte_1 costituiva invece oggetto di un successivo accordo, collegato al primo, ma solo eventuale e disciplinato dal successivo art. 5 rubricato, appunto, “Affidamento degli interventi”.
Ora, l'appellante – che con il primo motivo di doglianza si limita a riproporre le stesse argomentazioni spese in primo grado – sostiene che nulla sarebbe dovuto all'appellata adducendo non meglio precisate condotte inadempienti della stessa, affermando di aver esercitato il recesso dall'accordo in questione, e in subordine sostenendo che sarebbe dovuto un corrispettivo decurtato del 50% o senza comprendere nell'importo azionato in via monitoria quanto dovuto a titolo di IVA.
Nessuna delle argomentazioni spese dalla sono però fondate e accoglibili. Parte_1
Innanzitutto perché le due comunicazioni inviate tramite e-mail dall'opponente in data 19.5.2022 e 22.6.2022 (doc. nn. 5 e 6 del fascicolo primo grado opposta), con cui la stessa ha inteso recedere o comunque intimare la “risoluzione” a controparte degli accordi conclusi, recano data ampiamente successiva rispetto al termine di 14 giorni dalla conclusione del contratto entro il quale era consentito alla committente – ex art. 9 – di recedere unilateralmente.
Si tratta peraltro di comunicazioni che, oltre ad essere inefficaci quanto all'intimato recesso, sono anche immotivate e, anzi, indirettamente confermano l'esatto adempimento da parte dell'impresa alle obbligazioni assunte con l'accordo di adesione preliminare al cd. CP_1
ER.
Ed infatti con la prima delle due missive, inviata alla convenuta il 19.5.2022, la ha Parte_1 formulato una serie di osservazioni e contestazioni aventi ad oggetto la bozza del contratto di appalto che l'impresa edile aveva predisposto in vista del successivo affidamento dei lavori di efficientamento energetico. Si legge in particolare “le osservazioni e contestazioni sono state disattese, dall'impresa tua assistita che ha ritenuto, pro domo sua, di mantenere tutte le clausole nel contratto di appalto dalla stessa redatto in totale spregio dei diritti e degli interessi della IG.ra , la quale, visionando altresì il capitolato relativo alle opere da Parte_1 effettuarsi, ha anche rilevato incongruità ed esposizioni di spese non dovute quali, ad esempio, quella relativa all'occupazione di suolo pubblico … all'indicazione del numero di serramenti
.. ed altre incongruità … la IG.ra ritiene non dover sottoscrivere un contratto di Parte_1 appalto che mentre, da una parte, si presta a future e facili contestazioni da parte dell'Agenzia delle Entrate, dall'altra, contrariamente alle assicurazioni fornite dall'impresa circa il valore economico delle opere che dovevano essere a costo “0” per la committenza, vengono esposte, ancor prima del loro inizio, in ben 13.345 euro”. Dalla missiva esaminata, proveniente dall'opponente, si evince quindi la volontà della stessa di sottrarsi alla conclusione del contratto di appalto, avente ad oggetto la fase successiva di realizzazione delle opere di manutenzione straordinaria (efficientamento energetico) da parte della creditrice opposta, ciò che comprova l'avvenuto adempimento e il positivo completamento delle attività ad essa preliminari per le quali è stato richiesto il compenso in via monitoria.
pagina 9 di 13 Infatti, solo la positiva conclusione dello Studio di Fattibilità commissionato alla convenuta con il compimento di tutte le relative attività propedeutiche poteva logicamente consentire il passaggio alla successiva fase della stipula del contratto di appalto con la stessa impresa edile
. CP_1 Va aggiunto, a conferma dell'infondatezza delle argomentazioni dell'appellante, che come evidenziato dal Tribunale l'opposta ha prodotto tutta la documentazione attestante l'espletamento delle attività preliminari oggetto dell'incarico affidatole con il contratto del 7.5.2021 e quindi il puntuale adempimento alle obbligazioni su di essa gravanti (v. doc. nn. 8,
9, 10 e 11 fascicolo di primo grado), precisamente:
- l'APE Ante Intervento del 01/03/2022, per gli attuali consumi di energia primaria dell'edificio per i servizi di climatizzazione e la fornitura di acqua calda sanitaria, il grado di isolamento termico dell'Edificio, i consumi di energia elettrica;
- l'APE Post Intervento del 01/03/2022: per le tipologie di intervento di efficientamento energetico, rientranti fra quelli del ER, che potevano essere attuati sull'Edificio, i rispettivi costi e, fra gli interventi indicati, quelli maggiormente efficaci per la riduzione dei consumi di energia;
- la Relazione di intervento del 27/03/2022; il capitolato delle opere e il preventivo dei costi;
le tavole progettuali del 05/10/2021 per la possibilità di migliorare, mediante gli interventi di efficientamento energetico, la qualificazione energetica dell'edificio di almeno due classi, come previsto dall'art. 119 comma 3 del D.L. 34/2020. La convenuta ha provato di aver prestato l'attività oggetto del contratto preliminare in epoca antecedente rispetto al preteso recesso della , recesso comunque inefficace e invalido, Parte_1 ed appaiono del tutto pretestuose le affermazioni circa la non riferibilità dell'indicata documentazione all'immobile dell'opponente. I documenti citati, infatti, con riferimento alle attività ivi descritte sono pacificamente riferibili all'immobile della IG.ra , Parte_1 poiché, come rilevato dal Tribunale con argomentazioni che l'appellante non censura nello specifico, “è incontestato che l'unità immobiliare in uso alla SI.ra si collochi in un Parte_1 quadro residenziale plurifamiliare, ovverosia un fabbricato suddiviso in ulteriori due unità
(non costituenti Condominio in quanto funzionalmente indipendenti), di cui una di proprietà della SI.ra ed una della SI.ra e che, l'impresa opposta sia Persona_1 Persona_2 stata contattata dalle SI.re , e le quali, congiuntamente, mostravano Parte_1 Per_2 Per_1 interesse ad un successivo affidamento all'Impresa delle opere di ristrutturazione e coibentazione, finalizzate all'efficienza energetica dell'Edificio nel suo complesso: seppur ciascuna presso la propria singola unità immobiliare”. Altrettanto pretestuose nonché inammissibili sono poi le doglianze, sollevate per la prima volta con l'appello in esame, con cui l'opponente assume la falsità/non genuinità dei documenti in parola. Assume poi valore ulteriormente dirimente l'ulteriore e-mail parimenti analizzata dal Tribunale e inviata all'opposta in data 7.4.2022 (doc. n. 7 fascicolo appellata di primo grado), nella quale risulta indicato che “… La mia Cliente, IG.ra , è intenzionata ad affidare Parte_1
l'esecuzione dei lavori di efficientamento della propria abitazione all la quale Controparte_1 ha predisposto una bozza del relativo contratto di appalto che, cortesemente, ha anche inoltrato al mio studio…e contestualmente A mio avviso tale contratto, oltremodo preciso e minuzioso sotto alcuni aspetti, si presenta poco chiaro sotto altri, come ad esempio in merito ai lavori oggetto dello stesso (solo superbonus 110%, o anche Sismabonus e/o Bonus Edilizia?) ed in merito ad alcuni pagamenti non regolati con lo sconto fattura ecc. ecc. e fa riferimento a documentazione non in possesso della mia Cliente”. Ancora una volta emerge che l'opponente era intenzionata a concludere con l'impresa edile anche il successivo contratto di appalto, alla cui stipula si è poi sottratta per le ragioni indicate nella citata missiva e in quella successiva del 19.5.2022 già esaminata, ragioni che non attengono all'espletamento delle attività preliminari oggetto dello ma che Parte_4
pagina 10 di 13 anzi, come sottolineato, ne presuppongono la positiva conclusione ed esecuzione da parte della creditrice opposta. Non può pertanto che ribadirsi quanto argomentato dal Tribunale, ovvero che “la prova del compimento delle predette attività si riverbera sulla analisi della comunicazione recesso dell'opponente che, anche in ragione della analisi del contenuto delle missive in atti, si collocano con riferimento alla fase dell'affidamento dell'incarico, mentre oggetto del presente processo, e del correlativo decreto ingiuntivo, è il corrispettivo per lo Studio preliminare di fattibilità” (p. 16 e 17 della sentenza impugnata).
Nemmeno può accogliersi la doglianza formulata in via subordinata, con cui l'opponente insiste nel sostenere che sarebbe al più dovuto un compenso decurtato del 50%.
Ed infatti la convenuta opposta ha provato di aver proceduto a verificare il possesso, da parte della e dell'edificio di sua proprietà, dei requisiti tecnico amministrativi per poter Parte_1 usufruire del ER, depositando in giudizio la CI ER inoltrata all'ente comunale (doc. n. 15 fascicolo di primo grado), ovvero una Comunicazione di Inizio lavori Asseverata per gli interventi di cui all'art 119 del D.L 34-20. Come osservato dal Tribunale con argomentazioni che si condividono “tale documento è stato redatto unitariamente per tutte le SInore che inizialmente avevano contatto l'impresa opposta per lo Studio di fattibilità, e ciò riscontra ulteriormente che le verifiche dell'Impresa Edile Tedesco siano state svolte congiuntamente, anche per la struttura degli edifici”. Peraltro il documento in questione riporta espressamente il nominativo e l'indirizzo di abitazione dell'odierna appellante, ciò che rende ancor più infondate le doglianze mosse con l'appello in esame. L'opponente in primo grado ha dedotto che il proprio immobile non era in realtà in regola sotto il profilo urbanistico “a causa di una porta finestra e della porta di ingresso” e che tale circostanza aveva impedito l'accesso alle agevolazioni del ER, ma, di contro, l'odierna appellata ha dimostrato non solo che tali irregolarità erano emerse proprio grazie allo svolgimento degli adempimenti di cui allo studio di fattibilità commissionato dalle SI.re
, e , ma anche che le stesse non risultavano ostative potendo essere Parte_1 Per_2 Per_1 sanate anche alla luce della normativa di cui alle agevolazioni in parola, ampiamente richiamata dal Tribunale nella parte motiva della sentenza impugnata. E' altresì pacifico in quanto non contestato che, mentre le altre clienti avevano proceduto a sanare le irregolarità rilevate, la abbia invece omesso di presentare la necessaria Parte_1 documentazione all'Autorità Comunale, non essendo evidentemente più interessata alla stipula del contratto di appalto. E' stata quindi la condotta ostativa ed omissiva della stessa appellante ad impedire l'esecuzione sull'immobile di sua proprietà delle previste (e ammissibili) opere di efficientamento energetico. Correttamente pertanto il primo giudice ha osservato che “In conclusione, se di fatto risulta incontestato che siano state rilevate nello Studio di fattibilità delle irregolarità urbanistiche nell'immobile della IGra , è parimenti incontestato che tali irregolarità fossero Parte_1 sanabili, e come tali non preclusive dell'accesso al ER, fatta salva la procedura di sanatoria: nello specifico, nella nota pro- forma del 27.4.2022 l'impresa indica CP_1 tra gli atti, in particolare, redatti, la Redazione di Tavole progettuali dello stato di fatto con segnalazioni di sanatorie. Pertanto, tali irregolarità urbanistiche, se non sanate, non avrebbero consentito l'accesso al ER per l'esecuzione degli interventi di efficientamento energetico, ma deve osservarsi che tali irregolarità sono emerse proprio nello studio di fattibilità che aveva lo scopo di compiere le verifiche preliminari per l'accesso al ER, tra cui la verifica dell'edificio anche sotto l'aspetto urbanistico. Quindi, il rilievo delle citate irregolarità urbanistiche apparteneva all'esecuzione dello , mentre la Parte_4
pagina 11 di 13 mancata sanatoria escludeva, poi, l'accesso al ER” (p. 19 e 20 della sentenza impugnata). In definitiva, contrariamente all'assunto dell'appellante, non si sono verificati nel caso di specie i presupposti, di cui all'art. 4 del contratto, legittimanti la corresponsione all'impresa convenuta di un corrispettivo decurtato del 50%, non solo perché quest'ultima ha tempestivamente svolto tutte le attività preliminari a lei commissionate, ma anche in quanto la mancata successiva esecuzione degli interventi di efficientamento energetico sull'immobile della (sola) Parte_1 è addebitale solo a quest'ultima ed alla scelta di non procedere alla sanatoria delle lievi irregolarità urbanistiche riscontrate.
E' infondato anche il secondo motivo di appello. Ed infatti per giurisprudenza di legittimità pacifica “la mancata o incompleta trascrizione nella sentenza delle conclusioni delle parti costituisce, di norma, una mera irregolarità formale, irrilevante ai fini della sua validità, salvo che abbia in concreto inciso sull'attività del giudice, traducendosi in tal caso in vizio con effetti invalidanti della sentenza stessa, per omessa pronuncia sulle domande o eccezioni delle parti, oppure per difetto di motivazione in ordine ai punti decisivi prospettati dalle parti” (di recente v. Cass., ord. n. 2033/2025). Nel caso di specie il Tribunale ha riportato integralmente in sentenza le conclusioni di merito assunte dall'opponente, tralasciando la trascrizione delle sole istanze istruttorie, ciò che all'evidenza comporta una mera irregolarità formale senza alcun effetto invalidante sulla sentenza stessa. Tanto più alla luce dell'ampia motivazione resa dal Tribunale su ogni questione, domanda ed eccezione sollevate dalle parti. Parimenti infondata è la doglianza circa una pretesa nullità del contratto per mancanza dell'oggetto in relazione alla mancata indicazione dell'IVA sul corrispettivo pattuito. L'oggetto del contratto preliminare sottoscritto dalle parti è infatti compiutamente indicato e descritto, sia avuto riguardo all'attività che doveva svolgere l'impresa sia con riferimento al corrispettivo previsto a carico della (art. 2, euro 6.000,00), dovendo l'IVA intendersi Parte_1 implicitamente sempre richiamata nei corrispettivi per attività di impresa. Ne deriva che l'importo oggetto di ingiunzione è integramente dovuto dall'odierna appellante e l'impugnazione in esame va conseguentemente rigettata.
6. L'appellante va condannata alla refusione delle spese del grado in applicazione del principio di soccombenza, liquidate come in dispositivo in base ai parametri del D.M. n. 147/2022, letta la nota spese dell'appellata, tenuto conto del valore della causa – da euro 5.201,00 ad euro 26.000,00 – e con l'applicazione dei valori medi per le fasi di studio, introduttiva e decisoria, e dei valori minimi per la fase di trattazione in assenza di attività istruttoria.
Ricorrono le condizioni per dare atto, ai sensi dell'art.13, co.
1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002 (inserito dall'art.1, co.17, L. n. 228 del 2012), della sussistenza dell'obbligo di versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza del Tribunale di Pavia n. 1495/2024, pubblicata Parte_1 in data 15.11.2024, così provvede:
1) RIGETTA l'appello;
2) CONDANNA l'appellante al rimborso delle spese processuali del grado, in favore di parte appellata, liquidate in complessivi euro 4.888,00, di cui € 1.134,00 per la fase di studio, € 921,00 per la fase introduttiva, € 922,00 per la fase di trattazione, ed € 1.911,00 pagina 12 di 13 per la fase decisionale, oltre rimborso spese forfetario al 15%, iva e c.p.a., con distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore, Avv. Zaffarana Sebastiano Filippo, dichiaratosi antistatario;
3) Dà atto che sussistono i presupposti di legge per il versamento a carico dell'appellante dell'ulteriore importo pari al contributo unificato versato ex D.P.R. n. 115/2002, art. 13 c. 1 quater, comma inserito dall'art. 1 c. 17 L. n. 228/2012.
Così deciso in Milano, nella camera di conSIlio del 17.9.2025
Il ConSIliere estensore Il Presidente
Dott.ssa Alessandra Del Corvo Dott.ssa Adriana Cassano Cicuto
pagina 13 di 13
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO di MILANO
Terza sezione civile
La Corte, composta dai SInori magistrati:
Dott.ssa Adriana Cassano Cicuto Presidente
Dott.ssa Maria Carla Rossi ConSIliere
Dott.ssa Alessandra Del Corvo ConSIliere est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. sopra riportato promossa da:
( ), rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1 CodiceFiscale_1
Giovanna Patafio ( ) presso il cui studio in Voghera, Via Emilia 101, è C.F._2 elettivamente domiciliata;
APPELLANTE
CONTRO
(P. Iva: ), assistita, rappresentata e Controparte_1 P.IVA_1 difesa dall'Avv. Sebastiano Filippo Zaffarana (C.F.: ) del Foro di CodiceFiscale_3
Milano ed elettivamente domiciliata presso lo Studio professionale sito in Milano, Via Marina
n. 6;
APPELLATA
OGGETTO: altri contratti d'opera
CONCLUSIONI DELLE PARTI: Per l'appellante:
“RIFORMARE integralmente la sentenza n. 1495/2024 del 14.11.2024, pubblicata in data 15.11.2024 e resa dal Tribunale di Pavia all'esito del procedimento R.G. n. 4766/2022 ed in accoglimento della presente impugnazione: IN VIA PRELIMINARE: Dichiarare nullo e/o di nessuno effetto giuridico e di conseguenza revocare il decreto ingiuntivo opposto n. 1549 del
15.16/8/2022 del Tribunale di Pavia poichè infondato in fatto ed in diritto e ciò sia perché il credito dallo stesso portato non era eSIibile alla data del deposito del ricorso per ingiunzione né alla data della notifica dello stesso, sia per essere l'importo ingiunto (€ 7.320,00) superiore pagina 1 di 13 a quello pattuito come corrispettivo (€ 6.000,00), sia perché la mancata positiva verifica del possesso di tutti i requisiti tecnici amministrativi dell'immobile di cui è causa ha comportato una riduzione del 50% del corrispettivo (riducendolo ad € 3.000,00) IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO: Accertare e dichiarare l'intervenuto recesso della IG.ra Parte_1 dall'Accordo stipulato in data 7.5.2021 comunicato con e.mail del 19.5.2022 e ribadito con pec del 22.6.2022 e conseguentemente dichiarare risolto l'Accordo sottoscritto dalle parti in data 7.5.2021 e che nulla deve l'attrice opponente alla convenuta opposta in forza del medesimo. IN VIA SUBORDINATA: Nella denegata ipotesi del mancato accoglimento della domanda svolta in via principale, dato atto che con raccomandata ricevuta in data 16.6.2022 la IG.ra riceveva dalla convenuta opposta alcune tavole datate Parte_1
5.10.2021 raffiguranti i prospetti delle unità immobiliari di proprietà delle IG.re Parte_1
, e nonché un modulo LAs ER redatto a
[...] Persona_1 Persona_2 nome della IG.ra , portante la data dell'8.10.2021, accertare e dichiarare che Persona_1 alla convenuta opposta venga corrisposto il terzo del valore economico di tali attività che si indica in € 500,00, o nel maggior o minore valore che emergerà all'esito del giudizio. IN VIA DI ULTERIORE SUBORDINATA: Nella denegata ipotesi del mancato accoglimento delle precedenti domande, dato atto dell'erroneità e della inutilizzabilità della documentazione prodotta in sede di procedimento monitorio, dichiarare che nulla deve la IG.ra Parte_1
a corrispettivo delle dette attività e/o diminuire in via equitativa, riducendolo
[...] opportunamente, l'eventuale credito della convenuta opposta. IN VIA DI ULTERIORE ALTRA SUBORDINATA: Nel caso di mancato accoglimento delle precedenti domande e dato atto che l'importo pattuito ammontava ad € 6.000,00 e non ad € 6.000,00 oltre Iva, determinare in € 6.000,00 l'importo complessivamente spettante alla convenuta opposta. DISPORRE per la RESTITUZIONE della somma di € 12.548,18 versata dall'appellante in esito alla predetta sentenza e nello specifico la restituzione della somma di € 7.908,60 versata all'
[...] e la restituzione della somma di € 4.639,58 versata all'Avv. Sebastiano Controparte_1
Filippo Zaffarana, che si è dichiarato antistatario, Col favore di spese e di compenso professionale dei due gradi di giudizio. IN VIA ISTRUTTORIA: Ammettersi la prova per testi sui seguenti capitoli: 1) “Vero che lei è a conoscenza che l' nel periodo Maggio 2021 / Marzo 2022, Controparte_1 nell'immobile di proprietà di di Torrevecchia PI, Via Cascina Parte_1
Colombara 1, è entrata circa 3 / 4 volte e che in nessuna delle predette occasioni la caldaia era funzionante ?”; 2) “Vero che lei è a conoscenza che gli operai della convenuta opposta, nell'immobile di proprietà hanno rilevato esclusivamente la misura degli infissi e le Parte_1 altezze dei soffitti ?” 3) “Vero che su indicazione del Geom. la IG.ra Controparte_1
nel proprio appartamento ha eretto una parete divisoria in cartongesso Parte_1 (tra l'ingresso e la sala), ha smontato i controsoffitti al piano terra ed ha creato un antibagno?”; Si indicano a teste il IG. , Via Milano, Cologno Monzese, Testimone_1 ed il IG. , Via Milano, Cologno Monzese. 4) “Vero che la caldaia, priva Testimone_2 del relativo libretto di impianto, è stata riparata e ripristinata nell'Autunno del 2021 e che necessita di continui interventi di riparazione e di ripristino perché tende a spegnersi continuamente?”, Si indica il IG. , Via Cascina Colombara 1, Torrevecchia Testimone_3 PI 5) “ Vero che a nome di presso il Comune di Torrevecchia PI Parte_1 dall'1.1.2021 al 18.10.2022 – come da documento che si rammostra sub 14 - non sono state presentate pratiche edilizie (domande di sanatoria di irregolarità urbanistiche / edilizie) relative all'immobile ubicato in Via Cascina Colombara 10 di proprietà della medesima?”; 6)
“ Vero che a nome di presso il Comune di Torrevecchia PI non risultano Parte_1 essere state depositate / inoltrate LAs relative all'immobile ubicato in Via Cascina Colombara 1 di proprietà della medesima?” Si indica a teste il Responsabile del Servizio Tecnico del Comune di Torrevecchia PI, Arch. , c/o Comune di Torrevecchia PI, Via Testimone_4 Roma 1. Si chiede ammettersi Consulenza tecnica d'ufficio atta: a) ad accertare che l'immobile pagina 2 di 13 in questione presenti difformità edili tra le quali una porta finestra al piano terra ed una tettoia di copertura dell'ingresso che impedivano l'ottenimento del beneficio di cui al ER 110%; b) ad attestare l'inutilizzabilità e/o l'erroneità della Relazione di Intervento la quale non indica nemmeno i costi degli interventi in progetto né per quelli trainanti né per i trainati nonchè l'inutilizzabilità e/o l'erroneità della Relazione Tecnica ex Legge 10 la quale è priva degli elementi essenziali quali i riferimenti del Progettista e D.L. impianti termici;
c) a confermare che la figura professionale del geometra sottoscrittore non era abilitata alla progettazione degli impianti termici e che il Geom. , avendo “sottoscritto” l'Ape Parte_2 finale, era incompatibile con le cariche di Progettista e D.L.; d) ad accertare che l'Ape ante intervento e l'Ape post intervento non riportano valori riferibili all'immobile di proprietà di;
e) a confermare, in merito al computo metrico sub. 4, l'errata Parte_1 misurazione degli infissi (alcuni addirittura indicati di tre ante), l'esposizione illecita della tassa per l'occupazione del suolo pubblico, la presenza di opere rientranti nel c.d. Sismabonus per un importo pari ad € 32.000,00 oltre a spese professionali e che tali opere, che avrebbero dovuto essere progettate da un tecnico strutturista, non sono indicate nella documentazione prodotta Si chiede di emettere ordine di esibizione nei confronti del Comune di Torrevecchia
PI della C.E. del 5.10.1989 p.e. 17/89, della C.E. in sanatoria del 21.9.1993 p.e. 47/92 Prot. 310 e della C.E. del 12.4.1995 p.e. 41/94). Si chiede ammettersi a prova contraria su tutti i capitoli di parte avversa i IG.ri , e Testimone_1 Testimone_3 Testimone_2 Pa e sul capitolo n. 27 il Responsabile del Servizio Tecnico del Comune orrevecchia PI, Arch.
”. Testimone_4
Per l'appellato:
“IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO Respingere, per i motivi esposti in narrativa, tutte le domande formulate dalla SI.ra , in quanto inammissibili, inaccoglibili e Parte_1 comunque infondate in fatto ed in diritto per i motivi tutti esposti in narrativa e, per l'effetto, confermare la sentenza n. 1495/2024 (R.G. 4766/2022) emessa dal Tribunale di Pavia, nella persona del Giudice, dott.ssa Raffaella Filoni in data 15/11/2024. Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa del doppio grado di giudizio, spese generali, I.V.A. e C.P.A. inclusi e liquidazione delle stesse secondo i parametri tabellari di cui al D.M. n. 55/2014, tenuto conto della complessità della causa e dell'attività effettivamente svolta dal difensore, il quale si dichiara antistatario e ne chiede la distrazione ai sensi dell'art. 93 c.p.c.”.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. ha impugnato, con atto di citazione regolarmente notificato, la sentenza Parte_1
n. 1495/2024, pubblicata in data 15.11.2024 e non notificata, con la quale il Tribunale di Pavia ha rigettato l'opposizione a decreto ingiuntivo da essa proposta nei confronti dell'
[...] e condannato l'opponente al pagamento delle spese di lite. Controparte_1
Occorre premettere che il decreto ingiuntivo è stato emesso per l'importo di euro 7.320,00 quale compenso dovuto all'impresa convenuta per l'attività svolta in forza di un accordo sottoscritto dalle parti il 7.5.2021; accordo in base al quale l'opposta si era impegnata a svolgere uno studio di fattibilità al fine di accertare che l'immobile di proprietà della avesse i requisiti Parte_1 di legge per poter eseguire gli interventi di efficientamento energetico usufruendo dei benefici fiscali di cui al superbonus 110 di cui all'art 119 del D.L. 34/2020, convertito in Legge 77/2020. Con l'atto di citazione in opposizione la ha dedotto che l'impresa edile, ancor prima Parte_1 di portare a termine l'attività avente ad oggetto lo studio di fattibilità in questione, aveva predisposto unilateralmente il contratto di appalto e il capitolato, con il dettaglio delle opere da eseguirsi, documenti che tuttavia l'opponente si era rifiutata di sottoscrivere perché a suo dire estremamente generici sotto molti aspetti. Ha dedotto altresì che, nonostante il mancato raggiungimento di un accordo con controparte per il perfezionamento del contratto di appalto, pagina 3 di 13 le era stata inviata con nota pro forma in data 27.4.2022 una richiesta di pagamento, che aveva contestato sia in merito all'an, che al quantum: ha lamentato in particolare il mancato adempimento da parte dell'impresa delle attività che quest'ultima avrebbe dovuto svolgere in suo favore in base all'accordo 7 maggio 2021, sostenendo di non aver mai ricevuto lo studio di fattibilità - prodromico alla sottoscrizione del contratto d'appalto e del capitolato delle opere da eseguire - relativo ai lavori di efficientamento energetico, né la documentazione elencata nell'articolo 1 dell'Accordo del 7 maggio 2021, contestando in ogni caso il quantum richiesto (in considerazione del fatto che il corrispettivo indicato in euro 6.000,00 era da intendersi comprensivo di iva, giacché non era stato specificato che tale importo fosse al netto e/o occorresse aggiungervi l'iva). L'opponente ha poi esposto di aver comunicato all'impresa edile il proprio recesso e l'intervenuta risoluzione dell'accordo in questione, a fronte dell'inadempimento della stessa per non aver consegnato la documentazione oggetto dell'accordo del 7 maggio 2021; né esaustiva poteva ritenersi la documentazione prodotta in sede di ricorso per ingiunzione, non corrispondente all'attività da essa commissionata all'opposta. Infine, ha sostenuto che il credito azionato in via monitoria fosse “ineSIibile” mancando la
“positiva verifica del possesso, da parte del Cliente e dell'Edificio oggetto di analisi, di tutti i requisiti tecnico-amministrativi (vale a dire la legittimità dell'immobile circa la regolarità urbanistica - edilizia) richiesti per poter avere accesso all'agevolazione del ER”, non potendosi considerare come “positiva verifica” la compilazione del documento CIS ER che a suo dire nulla attestava in merito alla regolarità urbanistica/edilizia dell'immobile di sua proprietà: per tali ragioni, al più, l'impresa convenuta avrebbe avuto diritto ad un corrispettivo ridotto del 50% ai sensi dell'articolo 4 dell'accordo del 7 maggio 2021.
L'opposta, regolarmente costituita in giudizio, ha rilevato che l'opponente, in forza dell'accordo sottoscritto il 7.5.2021, si era assunta l'onere di pagare l'importo di € 6.000,00 (oltre I.V.A), per un totale complessivamente pari ad Euro 7.320,00, al termine dello svolgimento delle attività ivi previste, fatto salvo il diritto della SI.ra – di cui all'art. Parte_1
9 del contratto in questione – di recedere anticipatamente dall'accordo mediante comunicazione all'impresa entro 14 giorni dalla sottoscrizione. L'opposta ha evidenziato di aver prestato tutte le attività oggetto dell'accordo sottoscritto in previsione del successivo svolgimento delle opere di efficientamento energetico presso l'immobile della : ha dedotto in particolare che le verifiche effettuate, in ordine allo Parte_1 stato di fatto dell'immobile, avevano fornito risultanze positive, tali da giustificare la prosecuzione dei relativi interventi edilizi. Ciò nonostante l'opponente aveva omesso di corrispondere il compenso dovuto.
Inoltre, con riguardo alla pretesa riduzione del 50% del corrispettivo, l'opposta ha richiamato l'art. 2 comma 2, dell'accordo, ai sensi del quale “il corrispettivo sarà versato…nella quota del 50% solo in caso di mancata verificazione delle condizioni di cui all'Art. 4 od impossibilità, per qualsiasi ragione, di eseguire gli interventi di efficientamento energetico sull'Edificio mediante il ricorso al ER”; ha rilevato che l'unità immobiliare in uso alla SI.ra si collocava in un quadro residenziale plurifamiliare, un fabbricato suddiviso in Parte_1 ulteriori due unità (non costituenti Condominio in quanto funzionalmente indipendenti), e che, di fatto, era stata contattata non solo dall'opponente, ma anche dalle altre due comproprietarie le quali – congiuntamente – avevano interesse ad un successivo affidamento all'Impresa delle opere di ristrutturazione e coibentazione, finalizzate all'efficienza energetica dell'Edificio nel suo complesso (seppur ciascuna presso la propria singola unità immobiliare). Ha dedotto l'opposta che, per tali motivi, aveva proceduto a redigere tutta la documentazione riguardante il ER, e, con particolare riferimento alla posizione dell'opponente, l'attestazione APE Ante Intervento, l'attestazione APE Post Intervento e la Relazione di pagina 4 di 13 Intervento, documenti tutti prodotti in atti: alla luce delle necessità energetiche dell'immobile, aveva prospettato alle controparti una “ristrutturazione importante di secondo livello”. Ha dedotto l'impresa convenuta che, sebbene lo studio preliminare de quo avesse fornito risultanze positive in ordine alla fattibilità delle opere, nonché all'accesso al ER, a far tempo dal mese di marzo 2022, mentre le altre due proprietarie delle unità immobiliari interessate avevano concluso il contratto di appalto, avente ad oggetto l'affidamento degli interventi de quibus, la SI.ra aveva manifestato atteggiamento contrario alla Parte_1 prosecuzione dei lavori sul proprio immobile avanzando al tempo stesso pretese contrattuali non curanti degli interessi d'impresa convenuta. Infine, nel mese di maggio del 2022, l'opponente aveva comunicato il proprio recesso dal contratto preliminare a suo tempo sottoscritto ed aveva interrotto unilateralmente i rapporti con l'Impresa edile, costringendola così ad agire in via monitoria per ottenere il pagamento del corrispettivo dovuto per le attività svolte in esecuzione dell'accordo del 7.5.2021.
2. Il Tribunale di Pavia, decisa la causa senza espletamento di attività istruttoria, ha innanzitutto richiamato il contratto del 7.5.2021 sottoscritto tra l'impresa edile e la IG. Controparte_1 ra , ovvero “un contratto di adesione preliminare al ER ex art 119 Parte_1 del D.L.119/2020 che aveva introdotto una detrazione pari al 100% delle spese sostenute da parte del cliente per l'esecuzione di interventi di efficientamento energetico su immobili residenziali privati: con riferimento all'immobile sito in Torrevecchia PI via Cascina Colombara”. Ha evidenziato che con tale accordo l'impresa convenuta si era impegnata ad effettuare un apposito studio sull'edificio, finalizzato alla predisposizione di un Attestato di Prestazione Energetica (APE) aggiornato, e a definire gli interventi di efficientamento energetico attuabili sull'Edificio, fra quelli ammessi al ER;
nello stesso accordo era stato previsto che tali attività sarebbero state eseguite dalla convenuta opposta a condizioni particolarmente favorevoli, in cambio del successivo affidamento da parte del cliente degli interventi di efficientamento energetico. Il giudice, richiamando l'art. 1 del citato accordo, ha indicato le attività propedeutiche che l'impresa convenuta si era obbligata a svolgere per lo dietro corresponsione Parte_4 dell'importo di euro 6.000,00. Ha rilevato che “il comma 2 dell'articolo 2 stabiliva, poi, che il corrispettivo sarebbe stato versato al termine dello svolgimento delle attività, nella quota, invece, del 50%, solo in caso di mancata verificazione delle condizioni di cui all'articolo 4, o impossibilità, per qualsiasi ragione, di eseguire gli interventi di efficientamento energetico sull'edificio mediante il ricorso al superbonus. Il comma 3 dell'articolo 2 proseguiva, invece, stabilendo che, in caso di affidamento all'Impresa edile degli interventi di Controparte_1 efficientamento energetico, il corrispettivo delle suddette attività sarebbe stato integralmente compreso nel costo delle opere di efficientamento energetico oggetto di esecuzione”. Quindi il Tribunale, dopo aver analizzato le previsioni contrattuali e il contenuto dei successivi artt. 4 e 5, e rilevato che “oggetto del decreto ingiuntivo qui opposto è il corrispettivo per lo svolgimento dell'attività preliminare per l'accesso al ER, ovverosia lo Studio di fattibilità”, ha così motivato la propria decisione (p. 14 e ss. della sentenza gravata): “… analizzando l'articolo 2 del contratto, in tema di corrispettivo dello Studio di fattibilità (che stabiliva, al comma 2, che il corrispettivo sarebbe stato versato nella misura del 50%, solo in caso di mancata verificazione delle condizioni di cui all'articolo 4, o impossibilità, per qualsiasi ragione, di eseguire gli enti gli interventi di efficientamento energetico sull'edificio mediante ricorso al superbonus); e analizzando l'articolo 4, sulle condizioni per l'esecuzione degli interventi di efficientamento energetico (che stabiliva che tali condizioni consistevano sia nell'ottenimento da parte del cliente di un adeguato finanziamento a copertura del costo degli interventi, sia nella positiva verifica del possesso da parte del cliente e dell'edificio di tutti i requisiti tecnico amministrativi richiesti per poter avere accesso all'agevolazione del pagina 5 di 13 superbonus), l'interpretazione letterale e sistematica di tali previsioni contrattuali indica che il corrispettivo che il cliente doveva versare per lo studio di fattibilità sarebbe stato decurtato nella misura del 50% in caso di mancata verificazione delle condizioni di cui all'articolo 4, o impossibilità, per qualsiasi ragione, di eseguire gli interventi di efficientamento energetico sull'edificio mediante ricorso al superbonus. Le condizioni previste dall'art 4 consistevano sia nell'ottenimento da parte del cliente di un adeguato finanziamento a copertura dei costi degli interventi, sia nella positiva verifica del possesso da parte del cliente e dell'edificio di tutti i requisiti tecnico amministrativi richiesti per poter avere accesso all'agevolazione del superbonus. L'articolo 5, invece, si riferisce all'affidamento degli interventi, ovverosia ad una fase successiva, ed infatti, stabilisce che, a seguito del verificarsi delle condizioni di cui all'articolo 4, il cliente avrebbe potuto decidere, con l'Impresa opposta, quali interventi di efficientamento energetico eseguire sull'edificio, con affidamento all'impresa edile CP_1
in tal caso, in caso di mancato verificarsi di una o più delle condizioni di cui
[...] all'articolo 4, gli interventi di efficientamento energetico non sarebbero stati effettuati, e il cliente sarebbe stato tenuto a versare l'intero corrispettivo di cui all'art 2. L'articolo 5 si riferisce, però, alla individuazione degli interventi di efficientamento energetico, e all'affidamento degli interventi, quindi ad una fase successiva allo Studio di fattibilità, mentre gli artt. 1,2 e 4 si riferiscono allo Studio di fattibilità”. Ciò rilevato, il Tribunale ha ritenuto provato – sulla base della documentazione prodotta - l'esecuzione da parte dell'opposta delle seguenti attività oggetto dello in Parte_4 esecuzione dell'incarico affidatogli con contratto del 07/05/2021: “l'APE Ante Intervento del 01/03/2022: per gli attuali consumi di energia primaria dell'Edificio per i servizi di climatizzazione e la fornitura di acqua calda sanitaria, il grado di isolamento termico dell'Edificio, i consumi di energia elettrica - l'APE Post Intervento del 01/03/2022: per le tipologie di intervento di efficientamento energetico, rientranti fra quelli del ER, che possono essere attuati sull'Edificio, i rispettivi costi e, fra gli interventi indicati, quelli maggiormente efficaci per la riduzione dei consumi di energia - la Relazione di intervento del 27/03/2022; il capitolato delle opere e il preventivo dei costi;
le tavole progettuali del
05/10/2021: per la possibilità di migliorare, mediante gli interventi di efficientamento energetico che possono essere implementati sull'Edificio, la qualificazione energetica di quest'ultimo di almeno due classi, come previsto dall'art. 119 comma 3 del D.L. 34/2020”. Ha evidenziato il primo giudice che i documenti prodotti dall'opposta, con riferimento alle attività ivi indicate, erano riferibili all'immobile dell'opponente, poiché “è incontestato che l'unità immobiliare in uso alla SI.ra si collochi in un quadro residenziale Parte_1 plurifamiliare, ovverosia un fabbricato suddiviso in ulteriori due unità (non costituenti
Condominio in quanto funzionalmente indipendenti), di cui una di proprietà della SI.ra
[...]
ed una della SI.ra e che, l'impresa opposta sia stata contattata dalle Per_1 Persona_2 SI.re , e le quali, congiuntamente, mostravano interesse ad un Parte_1 Per_2 Per_1 successivo affidamento all'Impresa delle opere di ristrutturazione e coibentazione, finalizzate all'efficienza energetica dell' nel suo complesso: seppur ciascuna presso la propria CP_2 singola unità immobiliare”. Secondo il Tribunale la prova del compimento di tali attività incideva anche sull'analisi della comunicazione di recesso inviata dalla all'impresa edile, da riferirsi alla fase Parte_1 successiva dell'eventuale affidamento dell'incarico per l'esecuzione delle opere, non oggetto di questo giudizio nel quale l'opposta aveva agito in via monitoria per ottenere il pagamento di quanto dovuto solo con riguardo allo Studio preliminare di Fattibilità. In proposito il giudice ha richiamato anche il contenuto di due comunicazioni via e-mail intercorse tra le parti, comprovanti lo svolgimento da parte dell'impresa edile delle citate attività preliminari. Quanto, invece, alla verifica del possesso, da parte dell' e del Cliente, dei requisiti CP_2 tecnico amministrativi per poter usufruire del ER, il Tribunale ha richiamato il doc. n.
8 prodotto dalla convenuta, ovvero la LA ER depositata al Comune di Torrevecchia pagina 6 di 13 PI (Comunicazione di Inizio lavori Asseverata per gli interventi di cui all'art 119 del D.L 34- 20), ed ha osservato che “tale documento è stato redatto unitariamente per tutte le SInore che inizialmente avevano contattato l'impresa opposta per lo Studio di fattibilità, e ciò riscontra ulteriormente che le verifiche dell' siano state svolte congiuntamente, Controparte_1 anche per la struttura degli edifici”. Sul punto il giudice ha poi ritenuto non condivisibile la deduzione di parte opponente secondo la quale “la compilazione del documento CI ER … non costituisce attestazione della regolarità urbanistica – edilizia dell'immobile in questione … regolarità in ogni caso assente alla data riportata nella LA (8.10.2021) dal momento che l'immobile di proprietà dell'attrice opponente non è in regola sotto il profilo urbanistico a causa di una porta finestra e della porta di ingresso.”. Infatti, l'opposta aveva condivisibilmente rilevato e replicato che “proprio grazie allo svolgimento degli adempimenti di cui allo studio di fattibilità commissionato dalle SI.re
, e , emergeva che presso tutte e tre le unità immobiliari erano Parte_1 Per_2 Per_1 presenti difformità sotto il profilo della regolarità edilizia e urbanistica;
- a fronte di tali risultanze, l' evidenziava la necessità di procedere al ripristino dello Controparte_1 stato di legalità dei locali attraverso sanatoria (a riprova che tali irregolarità non risultavano ostative potendo essere sanate), posto che in assenza non si sarebbero realizzati i presupposti per poter fruire del c.d. superbonus;
- tutte e tre le clienti, ivi compresa la SI.ra , Parte_1 pertanto, procedevano alla sanatoria delle irregolarità rilevate: le SI.re e Per_1 Per_2 attraverso la regolare presentazione della necessaria documentazione all'Autorità Comunale competente mentre la SI.ra , pur senza procedere alle formalità necessarie, affidava Parte_1 il ripristino dei locali ad un proprio conoscente”. Alla luce di ciò ha osservato il Tribunale, in senso contrario a quanto prospettato dalla
, che le irregolarità presenti dell'unità immobiliare di proprietà della predetta erano Parte_1 sanabili, e che doveva imputarsi alla sola opponente la mancata presentazione della necessaria documentazione all'Autorità Comunale, avendo l'opposta specificato che le irregolarità in questione non risultavano ostative ma che, in assenza di sanatoria, non si sarebbero realizzati i presupposti per poter fruire del c.d. superbonus.
Ha concluso il Tribunale (p. 19) rilevando che “se di fatto risulta incontestato che siano state rilevate nello Studio di fattibilità delle irregolarità urbanistiche nell'immobile della IG.ra
, è parimenti incontestato che tali irregolarità fossero sanabili, e come tali non Parte_1 preclusive dell'accesso al ER, fatta salva la procedura di sanatoria: nello specifico, nella nota pro- forma del 27.4.2022 l'impresa indica tra gli atti, in particolare, CP_1 redatti, la Redazione di Tavole progettuali dello stato di fatto con segnalazioni di sanatorie. Pertanto, tali irregolarità urbanistiche, se non sanate, non avrebbero consentito l'accesso al ER per l'esecuzione degli interventi di efficientamento energetico, ma deve osservarsi che tali irregolarità sono emerse proprio nello studio di fattibilità che aveva lo scopo di compiere le verifiche preliminari per l'accesso al ER, tra cui la verifica dell'edificio anche sotto l'aspetto urbanistico. Quindi, il rilievo delle citate irregolarità urbanistiche apparteneva all'esecuzione dello , mentre la mancata sanatoria escludeva, Parte_4 poi, l'accesso al ER. In conclusione, avuto riguardo solo allo Studio di fattibilità il credito di cui al decreto ingiuntivo opposto è provato, anche con riferimento all'IVA, che deve intendersi richiamata nei corrispettivi per attività di impresa, e per l'effetto l'opposizione non può essere accolta, e il decreto ingiuntivo opposto deve essere confermato”.
3. Con il primo motivo di impugnazione deduce “Errata valutazione delle Parte_1 prove ed emergenze istruttorie, con conseguente violazione del disposto di cui agli Artt. 115 cpc, 116 cpc, 2237 c.c. e 2697 c.c.”. Sostiene che, contrariamente a quanto ritenuto dal primo giudice, la convenuta opposta non abbia provato di aver svolto le attività oggetto dello
[...]
, sia perché i relativi documenti le sarebbero stati trasmessi successivamente alla Parte_4
pagina 7 di 13 comunicazione di recesso, sia perché a suo dire si trattava di relazioni e di documentazione non sottoscritta e non riferibile alla sua proprietà ma a quella della SI.ra . Per_1 Con il secondo motivo deduce “violazione degli Artt. 132 cpc, 118 disp. att. cpc e 1325 c.c.”: lamenta che il Tribunale non abbia trascritto in sentenza le proprie istanze istruttorie formulate in sede di conclusioni e che abbia erroneamente ritenuto compreso nel corrispettivo dovuto all'opposta anche l'importo dell'IVA.
4. L'opposta si è regolarmente costituita in giudizio e ha chiesto il rigetto in quanto infondato dell'appello proposto da controparte. All'udienza del 16.9.2025, il ConSIliere istruttore ha rimesso la causa al Collegio per la decisione.
5. L'appello va rigettato. Il primo motivo di doglianza, con cui in sostanza l'appellante lamenta erronea valutazione delle risultanze istruttorie da parte del Tribunale, va disatteso. Il giudice di primo grado ha infatti fondato la propria decisione su una puntuale e corretta analisi della documentazione versata in atti dalle parti. Sono in particolare pacifici e documentali i seguenti dati fattuali:
- Il titolo su cui la convenuta ha fondato il credito azionato in via monitoria è rappresentato (doc. n. 1 fascicolo monitorio) dal “contratto di adesione preliminare al cd. superbonus” stipulato e sottoscritto dalle parti in data 7.5.2021, volto all'ottenimento della detrazione fiscale pari al 110% dei costi sostenuti per l'esecuzione di opere dirette ad ottimizzare l'efficienza energetica presso unità abitative ad uso residenziale tra cui quella della IG.ra . Nello specifico, l'impresa edile convenuta si era Parte_1 impegnata a svolgere per conto dell'opponente alcune attività preliminari e propedeutiche, consistenti nell'esecuzione “di un'analisi dell'Edificio finalizzata alla verifica” di determinati aspetti strutturali dell'immobile di proprietà dell'opponente e nella redazione “di un Attestato di Prestazione Energetica (“APE””);
- L'art. 2 del citato contratto stabiliva che il corrispettivo a carico della per tali Parte_1 attività preliminari era pari all'importo di € 6.000,00 (oltre I.V.A), per un totale complessivo di euro 7.320,00, da versarsi al termine dello svolgimento delle suddette attività, fatto salvo il diritto dell'opponente – previsto dall'art. 9 – di recedere anticipatamente mediante comunicazione all'Impresa “entro 14 giorni dalla sottoscrizione del presente contratto”;
- Il comma 2 dell'articolo 2 stabiliva, poi, che il corrispettivo sarebbe stato versato al termine dello svolgimento delle attività, nella quota, invece, del 50%, solo in caso di mancata verificazione delle condizioni di cui all'articolo 4, o di impossibilità, per qualsiasi ragione, di eseguire gli interventi di efficientamento energetico sull'edificio mediante il ricorso al superbonus;
- Il comma 3 dell'articolo 2 stabiliva invece che in caso di affidamento all'Impresa edile degli interventi di efficientamento energetico, il corrispettivo delle Controparte_1 suddette attività sarebbe stato integralmente compreso nel costo delle opere di efficientamento energetico oggetto di esecuzione.
- L'articolo 4 stabiliva che la realizzazione, da parte dell'Impresa edile Controparte_1 degli interventi di efficientamento energetico proposti avrebbe avuto inizio, solo, in seguito al verificarsi delle seguenti condizioni: l'ottenimento da parte del cliente, mediante ricorso alla cessione del credito, di un adeguato finanziamento a copertura del costo degli interventi, ovvero, in alternativa, attraverso la disciplina dello sconto in fattura;
la positiva verifica del possesso da parte del cliente, e dell'edificio oggetto di analisi, di tutti i requisiti tecnico amministrativi richiesti per poter avere l'accesso all'agevolazione del superbonus. pagina 8 di 13 - Infine, il successivo articolo 5, sull'affidamento degli interventi descritti al comma 2, stabiliva che, in caso di mancato verificarsi di una o più delle condizioni di cui all'articolo 4, comma uno lettere a e b, gli interventi di efficientamento energetico non sarebbero stati effettuati, salvo diversa intesa, e il cliente sarebbe stato tenuto a versare il corrispettivo per intero, come previsto dall'articolo 2, senza alcun altro obbligo nei confronti dell'Impresa edile Controparte_1
Altrettanto pacifica e incontestata è la circostanza per la quale oggetto del decreto ingiuntivo opposto dalla è soltanto il corrispettivo (euro 6.000,00 oltre IVA) dovuto all'impresa Parte_1 per lo svolgimento delle attività preliminari per l'accesso al ER, ovvero il cd.
[...]
”. Parte_4 L'affidamento all'impresa edile dei lavori di efficientamento energetico Controparte_1 costituiva invece oggetto di un successivo accordo, collegato al primo, ma solo eventuale e disciplinato dal successivo art. 5 rubricato, appunto, “Affidamento degli interventi”.
Ora, l'appellante – che con il primo motivo di doglianza si limita a riproporre le stesse argomentazioni spese in primo grado – sostiene che nulla sarebbe dovuto all'appellata adducendo non meglio precisate condotte inadempienti della stessa, affermando di aver esercitato il recesso dall'accordo in questione, e in subordine sostenendo che sarebbe dovuto un corrispettivo decurtato del 50% o senza comprendere nell'importo azionato in via monitoria quanto dovuto a titolo di IVA.
Nessuna delle argomentazioni spese dalla sono però fondate e accoglibili. Parte_1
Innanzitutto perché le due comunicazioni inviate tramite e-mail dall'opponente in data 19.5.2022 e 22.6.2022 (doc. nn. 5 e 6 del fascicolo primo grado opposta), con cui la stessa ha inteso recedere o comunque intimare la “risoluzione” a controparte degli accordi conclusi, recano data ampiamente successiva rispetto al termine di 14 giorni dalla conclusione del contratto entro il quale era consentito alla committente – ex art. 9 – di recedere unilateralmente.
Si tratta peraltro di comunicazioni che, oltre ad essere inefficaci quanto all'intimato recesso, sono anche immotivate e, anzi, indirettamente confermano l'esatto adempimento da parte dell'impresa alle obbligazioni assunte con l'accordo di adesione preliminare al cd. CP_1
ER.
Ed infatti con la prima delle due missive, inviata alla convenuta il 19.5.2022, la ha Parte_1 formulato una serie di osservazioni e contestazioni aventi ad oggetto la bozza del contratto di appalto che l'impresa edile aveva predisposto in vista del successivo affidamento dei lavori di efficientamento energetico. Si legge in particolare “le osservazioni e contestazioni sono state disattese, dall'impresa tua assistita che ha ritenuto, pro domo sua, di mantenere tutte le clausole nel contratto di appalto dalla stessa redatto in totale spregio dei diritti e degli interessi della IG.ra , la quale, visionando altresì il capitolato relativo alle opere da Parte_1 effettuarsi, ha anche rilevato incongruità ed esposizioni di spese non dovute quali, ad esempio, quella relativa all'occupazione di suolo pubblico … all'indicazione del numero di serramenti
.. ed altre incongruità … la IG.ra ritiene non dover sottoscrivere un contratto di Parte_1 appalto che mentre, da una parte, si presta a future e facili contestazioni da parte dell'Agenzia delle Entrate, dall'altra, contrariamente alle assicurazioni fornite dall'impresa circa il valore economico delle opere che dovevano essere a costo “0” per la committenza, vengono esposte, ancor prima del loro inizio, in ben 13.345 euro”. Dalla missiva esaminata, proveniente dall'opponente, si evince quindi la volontà della stessa di sottrarsi alla conclusione del contratto di appalto, avente ad oggetto la fase successiva di realizzazione delle opere di manutenzione straordinaria (efficientamento energetico) da parte della creditrice opposta, ciò che comprova l'avvenuto adempimento e il positivo completamento delle attività ad essa preliminari per le quali è stato richiesto il compenso in via monitoria.
pagina 9 di 13 Infatti, solo la positiva conclusione dello Studio di Fattibilità commissionato alla convenuta con il compimento di tutte le relative attività propedeutiche poteva logicamente consentire il passaggio alla successiva fase della stipula del contratto di appalto con la stessa impresa edile
. CP_1 Va aggiunto, a conferma dell'infondatezza delle argomentazioni dell'appellante, che come evidenziato dal Tribunale l'opposta ha prodotto tutta la documentazione attestante l'espletamento delle attività preliminari oggetto dell'incarico affidatole con il contratto del 7.5.2021 e quindi il puntuale adempimento alle obbligazioni su di essa gravanti (v. doc. nn. 8,
9, 10 e 11 fascicolo di primo grado), precisamente:
- l'APE Ante Intervento del 01/03/2022, per gli attuali consumi di energia primaria dell'edificio per i servizi di climatizzazione e la fornitura di acqua calda sanitaria, il grado di isolamento termico dell'Edificio, i consumi di energia elettrica;
- l'APE Post Intervento del 01/03/2022: per le tipologie di intervento di efficientamento energetico, rientranti fra quelli del ER, che potevano essere attuati sull'Edificio, i rispettivi costi e, fra gli interventi indicati, quelli maggiormente efficaci per la riduzione dei consumi di energia;
- la Relazione di intervento del 27/03/2022; il capitolato delle opere e il preventivo dei costi;
le tavole progettuali del 05/10/2021 per la possibilità di migliorare, mediante gli interventi di efficientamento energetico, la qualificazione energetica dell'edificio di almeno due classi, come previsto dall'art. 119 comma 3 del D.L. 34/2020. La convenuta ha provato di aver prestato l'attività oggetto del contratto preliminare in epoca antecedente rispetto al preteso recesso della , recesso comunque inefficace e invalido, Parte_1 ed appaiono del tutto pretestuose le affermazioni circa la non riferibilità dell'indicata documentazione all'immobile dell'opponente. I documenti citati, infatti, con riferimento alle attività ivi descritte sono pacificamente riferibili all'immobile della IG.ra , Parte_1 poiché, come rilevato dal Tribunale con argomentazioni che l'appellante non censura nello specifico, “è incontestato che l'unità immobiliare in uso alla SI.ra si collochi in un Parte_1 quadro residenziale plurifamiliare, ovverosia un fabbricato suddiviso in ulteriori due unità
(non costituenti Condominio in quanto funzionalmente indipendenti), di cui una di proprietà della SI.ra ed una della SI.ra e che, l'impresa opposta sia Persona_1 Persona_2 stata contattata dalle SI.re , e le quali, congiuntamente, mostravano Parte_1 Per_2 Per_1 interesse ad un successivo affidamento all'Impresa delle opere di ristrutturazione e coibentazione, finalizzate all'efficienza energetica dell'Edificio nel suo complesso: seppur ciascuna presso la propria singola unità immobiliare”. Altrettanto pretestuose nonché inammissibili sono poi le doglianze, sollevate per la prima volta con l'appello in esame, con cui l'opponente assume la falsità/non genuinità dei documenti in parola. Assume poi valore ulteriormente dirimente l'ulteriore e-mail parimenti analizzata dal Tribunale e inviata all'opposta in data 7.4.2022 (doc. n. 7 fascicolo appellata di primo grado), nella quale risulta indicato che “… La mia Cliente, IG.ra , è intenzionata ad affidare Parte_1
l'esecuzione dei lavori di efficientamento della propria abitazione all la quale Controparte_1 ha predisposto una bozza del relativo contratto di appalto che, cortesemente, ha anche inoltrato al mio studio…e contestualmente A mio avviso tale contratto, oltremodo preciso e minuzioso sotto alcuni aspetti, si presenta poco chiaro sotto altri, come ad esempio in merito ai lavori oggetto dello stesso (solo superbonus 110%, o anche Sismabonus e/o Bonus Edilizia?) ed in merito ad alcuni pagamenti non regolati con lo sconto fattura ecc. ecc. e fa riferimento a documentazione non in possesso della mia Cliente”. Ancora una volta emerge che l'opponente era intenzionata a concludere con l'impresa edile anche il successivo contratto di appalto, alla cui stipula si è poi sottratta per le ragioni indicate nella citata missiva e in quella successiva del 19.5.2022 già esaminata, ragioni che non attengono all'espletamento delle attività preliminari oggetto dello ma che Parte_4
pagina 10 di 13 anzi, come sottolineato, ne presuppongono la positiva conclusione ed esecuzione da parte della creditrice opposta. Non può pertanto che ribadirsi quanto argomentato dal Tribunale, ovvero che “la prova del compimento delle predette attività si riverbera sulla analisi della comunicazione recesso dell'opponente che, anche in ragione della analisi del contenuto delle missive in atti, si collocano con riferimento alla fase dell'affidamento dell'incarico, mentre oggetto del presente processo, e del correlativo decreto ingiuntivo, è il corrispettivo per lo Studio preliminare di fattibilità” (p. 16 e 17 della sentenza impugnata).
Nemmeno può accogliersi la doglianza formulata in via subordinata, con cui l'opponente insiste nel sostenere che sarebbe al più dovuto un compenso decurtato del 50%.
Ed infatti la convenuta opposta ha provato di aver proceduto a verificare il possesso, da parte della e dell'edificio di sua proprietà, dei requisiti tecnico amministrativi per poter Parte_1 usufruire del ER, depositando in giudizio la CI ER inoltrata all'ente comunale (doc. n. 15 fascicolo di primo grado), ovvero una Comunicazione di Inizio lavori Asseverata per gli interventi di cui all'art 119 del D.L 34-20. Come osservato dal Tribunale con argomentazioni che si condividono “tale documento è stato redatto unitariamente per tutte le SInore che inizialmente avevano contatto l'impresa opposta per lo Studio di fattibilità, e ciò riscontra ulteriormente che le verifiche dell'Impresa Edile Tedesco siano state svolte congiuntamente, anche per la struttura degli edifici”. Peraltro il documento in questione riporta espressamente il nominativo e l'indirizzo di abitazione dell'odierna appellante, ciò che rende ancor più infondate le doglianze mosse con l'appello in esame. L'opponente in primo grado ha dedotto che il proprio immobile non era in realtà in regola sotto il profilo urbanistico “a causa di una porta finestra e della porta di ingresso” e che tale circostanza aveva impedito l'accesso alle agevolazioni del ER, ma, di contro, l'odierna appellata ha dimostrato non solo che tali irregolarità erano emerse proprio grazie allo svolgimento degli adempimenti di cui allo studio di fattibilità commissionato dalle SI.re
, e , ma anche che le stesse non risultavano ostative potendo essere Parte_1 Per_2 Per_1 sanate anche alla luce della normativa di cui alle agevolazioni in parola, ampiamente richiamata dal Tribunale nella parte motiva della sentenza impugnata. E' altresì pacifico in quanto non contestato che, mentre le altre clienti avevano proceduto a sanare le irregolarità rilevate, la abbia invece omesso di presentare la necessaria Parte_1 documentazione all'Autorità Comunale, non essendo evidentemente più interessata alla stipula del contratto di appalto. E' stata quindi la condotta ostativa ed omissiva della stessa appellante ad impedire l'esecuzione sull'immobile di sua proprietà delle previste (e ammissibili) opere di efficientamento energetico. Correttamente pertanto il primo giudice ha osservato che “In conclusione, se di fatto risulta incontestato che siano state rilevate nello Studio di fattibilità delle irregolarità urbanistiche nell'immobile della IGra , è parimenti incontestato che tali irregolarità fossero Parte_1 sanabili, e come tali non preclusive dell'accesso al ER, fatta salva la procedura di sanatoria: nello specifico, nella nota pro- forma del 27.4.2022 l'impresa indica CP_1 tra gli atti, in particolare, redatti, la Redazione di Tavole progettuali dello stato di fatto con segnalazioni di sanatorie. Pertanto, tali irregolarità urbanistiche, se non sanate, non avrebbero consentito l'accesso al ER per l'esecuzione degli interventi di efficientamento energetico, ma deve osservarsi che tali irregolarità sono emerse proprio nello studio di fattibilità che aveva lo scopo di compiere le verifiche preliminari per l'accesso al ER, tra cui la verifica dell'edificio anche sotto l'aspetto urbanistico. Quindi, il rilievo delle citate irregolarità urbanistiche apparteneva all'esecuzione dello , mentre la Parte_4
pagina 11 di 13 mancata sanatoria escludeva, poi, l'accesso al ER” (p. 19 e 20 della sentenza impugnata). In definitiva, contrariamente all'assunto dell'appellante, non si sono verificati nel caso di specie i presupposti, di cui all'art. 4 del contratto, legittimanti la corresponsione all'impresa convenuta di un corrispettivo decurtato del 50%, non solo perché quest'ultima ha tempestivamente svolto tutte le attività preliminari a lei commissionate, ma anche in quanto la mancata successiva esecuzione degli interventi di efficientamento energetico sull'immobile della (sola) Parte_1 è addebitale solo a quest'ultima ed alla scelta di non procedere alla sanatoria delle lievi irregolarità urbanistiche riscontrate.
E' infondato anche il secondo motivo di appello. Ed infatti per giurisprudenza di legittimità pacifica “la mancata o incompleta trascrizione nella sentenza delle conclusioni delle parti costituisce, di norma, una mera irregolarità formale, irrilevante ai fini della sua validità, salvo che abbia in concreto inciso sull'attività del giudice, traducendosi in tal caso in vizio con effetti invalidanti della sentenza stessa, per omessa pronuncia sulle domande o eccezioni delle parti, oppure per difetto di motivazione in ordine ai punti decisivi prospettati dalle parti” (di recente v. Cass., ord. n. 2033/2025). Nel caso di specie il Tribunale ha riportato integralmente in sentenza le conclusioni di merito assunte dall'opponente, tralasciando la trascrizione delle sole istanze istruttorie, ciò che all'evidenza comporta una mera irregolarità formale senza alcun effetto invalidante sulla sentenza stessa. Tanto più alla luce dell'ampia motivazione resa dal Tribunale su ogni questione, domanda ed eccezione sollevate dalle parti. Parimenti infondata è la doglianza circa una pretesa nullità del contratto per mancanza dell'oggetto in relazione alla mancata indicazione dell'IVA sul corrispettivo pattuito. L'oggetto del contratto preliminare sottoscritto dalle parti è infatti compiutamente indicato e descritto, sia avuto riguardo all'attività che doveva svolgere l'impresa sia con riferimento al corrispettivo previsto a carico della (art. 2, euro 6.000,00), dovendo l'IVA intendersi Parte_1 implicitamente sempre richiamata nei corrispettivi per attività di impresa. Ne deriva che l'importo oggetto di ingiunzione è integramente dovuto dall'odierna appellante e l'impugnazione in esame va conseguentemente rigettata.
6. L'appellante va condannata alla refusione delle spese del grado in applicazione del principio di soccombenza, liquidate come in dispositivo in base ai parametri del D.M. n. 147/2022, letta la nota spese dell'appellata, tenuto conto del valore della causa – da euro 5.201,00 ad euro 26.000,00 – e con l'applicazione dei valori medi per le fasi di studio, introduttiva e decisoria, e dei valori minimi per la fase di trattazione in assenza di attività istruttoria.
Ricorrono le condizioni per dare atto, ai sensi dell'art.13, co.
1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002 (inserito dall'art.1, co.17, L. n. 228 del 2012), della sussistenza dell'obbligo di versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza del Tribunale di Pavia n. 1495/2024, pubblicata Parte_1 in data 15.11.2024, così provvede:
1) RIGETTA l'appello;
2) CONDANNA l'appellante al rimborso delle spese processuali del grado, in favore di parte appellata, liquidate in complessivi euro 4.888,00, di cui € 1.134,00 per la fase di studio, € 921,00 per la fase introduttiva, € 922,00 per la fase di trattazione, ed € 1.911,00 pagina 12 di 13 per la fase decisionale, oltre rimborso spese forfetario al 15%, iva e c.p.a., con distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore, Avv. Zaffarana Sebastiano Filippo, dichiaratosi antistatario;
3) Dà atto che sussistono i presupposti di legge per il versamento a carico dell'appellante dell'ulteriore importo pari al contributo unificato versato ex D.P.R. n. 115/2002, art. 13 c. 1 quater, comma inserito dall'art. 1 c. 17 L. n. 228/2012.
Così deciso in Milano, nella camera di conSIlio del 17.9.2025
Il ConSIliere estensore Il Presidente
Dott.ssa Alessandra Del Corvo Dott.ssa Adriana Cassano Cicuto
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