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Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 22/12/2025, n. 12182 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 12182 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
RG. 4557/2024
TRIBUNALE DI NAPOLI
UNDICESIMA SEZIONE CIVILE
NELLA CAUSA ISCRITTA AL R.G. AL N. 4557/2024
Il Giudice, preliminarmente, dichiara che l'udienza precedentemente fissata è stata sostituita dal deposito di note di trattazione scritta, autorizzate ai sensi dell'art 127 ter c.p.c., con precedente decreto;
lette le note depositate da parte ricorrente entro il termine a tal uopo assegnato, ove sono state richiamate le ragioni poste a sostegno delle rassegnate conclusioni;
decide la causa mediante pronuncia della seguente sentenza, resa ai sensi dell'art 281 sexies c.p.c.
Il Giudice
dott.ssa Flora Vollero
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
- UNDICESIMA SEZIONE CIVILE - in composizione monocratica e nella persona del Giudice, dott.ssa Flora Vollero, pronuncia ai sensi dell'art. 281 sexies e terdecies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella controversia civile iscritta al n. 4557 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2025, promossa con ricorso ex art 281 decies c.p.c. da:
Avv. Luca Saltalamacchia, C.F. , difensore di se medesimo con Studio CodiceFiscale_1 in Napoli alla Via dei Greci n. 36 (pec , rapp.to e difeso altresì Email_1 dall'Avv. Mario Saltalamacchia, come da procura in atti
RICORRENTE
CONTRO
Controparte_1
CONVENUTO CONTUMACE
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art 281 decies c.p.c. l'avvocato Luca Saltalamacchia chiedeva a questo
Tribunale di :
“1) accertare che la resistente è tenuta al pagamento dei compensi per l'attività svolta dall'esponente quantificati nelle somme sopra indicate, o di quelle anche maggiori ritenute più giuste;
2) per l'effetto condannare la resistente al pagamento della somma di € 134.571,58, comprensiva di oneri fiscali, o nella diversa somma anche maggiore ritenuta più giusta;
3) condannare la resistente al pagamento delle spese relative alla fase di negoziazione assistita, pari ad € 1.278,95 (fol. 66); 4) condannare la resistente al pagamento delle spese di lite del presente procedimento.
A sostegno di tale domanda esponeva che nell'ambito del procedimento avente n°
48131/08 P.M. e 39266/09 r.g. IP, pendente dinanzi al Tribunale di Napoli, poi integrato con il procedimento avente n° 2349/15 r.g.n.r., erano state sottoposte a sequestro la totalità delle quote sociali e del patrimonio aziendale della ( decreto Controparte_1 CP_1 Pt_ di sequestro disposto dal IP Dr.ssa in data 18/2/14), nonché nominati amministratori giudiziari dei suddetti beni i dott.ri e i quali con Controparte_2 Persona_1 Persona_2 istanza del 25/2/16 chiedevano ed ottenevano l'autorizzazione a conferire incarico ad esso avvocato per il recupero dei crediti vantati da tale società nei confronti delle società indicate in ricorso.
Deduceva, quindi, di aver prestato attività difensiva nell'interesse della
[...]
nei seguenti procedimenti: Controparte_1
1) Contenzioso contro CP_3
Procedura di ricorso per decreto ingiuntivo e successiva fase di opposizione intercorsa con la , definita con sentenza n. 7/2021 del Tribunale di Napoli di accoglimento CP_3 della predetta opposizione.
Lamentava che per l'attività svolta in applicazione dei parametri di cui al D.m. n. 55/2014 avrebbe maturato, per la fase di opposizione, un compenso pari ad euro € 16.739,02 comprensivo di oneri fiscali, ricevendo invece il pagamento dell'inferiore importo di €
5.858,37, come liquidato dal nuovo IP, Dr.ssa residuando pertanto un saldo di Per_3 euro € 10.880,65.
Procedura di appello avverso la predetta sentenza iscritta al numero di r.g. 2874/21 chiamata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 17.09.2024, rispetto alla quale aveva rinunciato al mandato in data 10.01.2024. Reclamava per l'attività svolta in tale procedimento, in applicazione delle tariffe vigenti, il pagamento di un compenso pari ad
€ 10.127,76, non corrisposto;
2) Contenzioso
contro
CO.GE
Procedura di ricorso per decreto ingiuntivo e successive fasi di opposizione nei confronti di CO.GE definiti con sentenza n 4301/2021 del 6/5/21, di rigetto dell'opposizione e condanna della CO.GE. al pagamento delle spese processuali.
Procedura esecutiva intrapresa nelle more iscritta al n. rg 10239/2018, definita con sentenza
5336/23.
Reclamava per tale ultima attività il pagamento di euro 17.576,56, in applicazione delle vigenti tariffe;
3) Contenzioso nei confronti dei soci
Giudizio svoltosi innanzi al Tribunale di Napoli Nord iscritto al n. r.g. 871/2021 e definito con sentenza n. 3629/2021 del 22.12.2021. In relazione a tale attività riferiva di aver maturato, in applicazione dei vigenti parametri, il diritto al pagamento di un compenso pari ad € 25.099,19 comprensivo di oneri fiscali. Procedura arbitrale, successivamente introdotta, definita con lodo del 25.09.2023. In relazione a tale procedura deduceva di aver richiesto all'amministratore giudiziario infruttuosamente il pagamento del compenso, che in questa sede reclamava per euro €
70.887,42, comprensivo di oneri fiscali, in applicazione delle tariffe vigenti opportunamente maggiorate.
In ricorso, l'attore esponeva di aver proposto istanze all'amministratore giudiziario per il pagamento dei predetti compensi, nonché di averne più volte sollecitato il pagamento senza ricevere riscontro da parte dell' ciò nemmeno dopo il deposito delle relazioni sulle attività CP_4 svolte.
Con le note di trattazione scritta, depositate in sostituzione dell'udienza del 23.01.2025, il ricorrente dava atto che, successivamente al deposito del ricorso, il IP delegato alla procedura, con appositi decreti, aveva liquidato le seguenti spettanze:
- In relazione al giudizio arbitrale nei confronti dei soci con provvedimento del
15/05/2024 il IP riconosceva un importo di € 27.970,00 ( oltre oneri fiscali, per complessivi € 40.811,59);
- con mail della medesima data l'Ufficio Gip comunicava anche il provvedimento di liquidazione per l'attività svolta in relazione al giudizio di opposizione a precetto proposto dalla COGE. Con riguardo a tale procedimento l'importo riconosciuto dal
IP era pari ad € 6.023,00, oltre oneri fiscali, per complessivi € 8.788,28:
Evidenziava poi che, con provvedimento del 5.09.2024, il IP, in merito alla rinuncia al mandato relativa al contenzioso ancora pendente dinanzi alla Corte di Appello di Napoli nei confronti della , aveva invitato esso esponente a proseguire la difesa della CP_3 CP_1
Deduceva che quindi in relazione a tale giudizio il compenso andava integrato ammontando ad euro ad € 20.776,40 comprensivi di oneri fiscali.
Pertanto, precisava la domanda in questa sede, chiedendo a Tribunale di :
1) accertare che la resistente è tenuta al pagamento dei compensi per l'attività svolta dall'esponente quantificati nelle somme sopra indicate, o di quelle anche maggiori ritenute più corrette;
2) per l'effetto condannare la resistente al pagamento della somma di € 95.620,35, comprensiva di oneri fiscali, o nella diversa somma anche maggiore ritenuta più corretta, oltre interessi moratori dalle date di maturazione dei compensi;
3) condannare la resistente al pagamento delle spese relative alla fase di negoziazione assistita, pari ad € 1.278,95 (fol. 66);
4) condannare la resistente al pagamento delle spese di lite del presente procedimento Con ordinanza del 30.06.2025 questo giudice invitava le parti a prendere posizione ed in ordine alla ammissibilità della domanda proposta alle sezioni civili del Tribunale. A seguito di successivo rinvio la causa veniva, quindi ,decisa in data odierna con la presente sentenza resa ai sensi dell'art 281 sexies c.p.c.
Preliminarmente il giudice dà atto che il precesso si è svolto nella contumacia della convenuta, ritualmente evocata in giudizio e non costituita.
Ancora in via preliminare, il Giudice rileva che il ricorrente, a seguito dei decreti di liquidazione indicati in atti e degli accadimenti descritti, ha ulteriormente precisato la domanda chiedendo la condanna di controparte al pagamento di € 74.843,95 (compresi gli oneri accessori: spese generali, C.P.A. ed I.V.A.), come da prospetto riportato nelle note difensive autorizzate depositate in data 19.06.2025, che di seguito si trascrive:
n. controparte contenzioso provvedimento dovuto corrisposto differenza liquidazione IP Con
opposizione provvedimento
16.739,02 € 5.858,37 € 10.880,65 € CP_3 a d.i. IP Per_3
17/5/21 (fol.
16) opposizione provvedimento
17.576,56 € 8.788,28 € 8.788,28 € CP_6 a precetto IP Per_3 23/3/24 (fol. D) C-1 Soci Tribunale di no 25.099,19 € 0 25.099,19 € Napoli Nord C-2 Soci Arbitrato provvedimento 70.887,42 € 40.811,59 € 30.075,83 € IP Per_3 23/3/24 (fol. B) 74.843,95 €
Emerge, quindi, che l'avv.to Saltalamacchia richieda il pagamento di compensi che ritiene dovuti quali differenza non riconosciuta dal IP di Napoli nei decreti di liquidazione in atti, mentre abbandona la richiesta di pagamento formulata relativamente al giudizio attualmente pendente in fase di appello, a seguito della ripresa dell'attività difensiva.
Ciò posto, osserva il Tribunale che la domanda è inammissibile.
Come dedotto dallo stesso ricorrente, questi ha espletato gli incarichi difensivi nell'interesse dell'amministrazione giudiziaria dei beni della di cui alle procedure in alto CP_1 indicate, previa autorizzazione del IP di Napoli rilasciata agli amministratori: A. G. che ha poi provveduto alla liquidazione dei compensi a lui spettanti, con apposito decreto. La liquidazione ha quindi avuto luogo in ambito endoprocedimentale e ogni contestazione avrebbe dovuto essere promossa in quella sede con apposita opposizione, al fine di non rendere definitiva la portata del titolo così ottenuto.
Non vale qui sostenere, come dedotto dal ricorrente, che Egli avrebbe diritto di agire in sede ordinaria, con autonoma azione, sulla base del rapporto di opera professionale sorto con l'incarico conferito dall'amministratore della procedura.
Tanto non è, perché la procedura non è cliente dell'avvocato il quale è autorizzato dal giudice delegato ad operare quale coadiutore della stessa, circostanza questa che sola giustifica d'altronde la possibilità per il professionista incaricato di proporre istanza in via diretta all'autorità giudiziaria procedente per l'ottenimento di un decreto di liquidazione.
Invero, il diritto al pagamento del compenso, in tal caso, seppur sulla base di presupposti di legge, sorge solo con l'emissione del decreto di liquidazione da parte del Giudice delegato alla procedura, che ne ha autorizzato l'incarico e che deve procedere alla disamina dell'attività svolta: solo all'esito di tale verifica e liquidazione il professionista avrà allora diritto all'accesso al fondo della procedura, su cui poter far valer le proprie competenze.
Rimane, quindi, preclusa all'avvocato la possibilità di agire con autonoma azione in ambito civile per ottenere la liquidazione di compensi ulteriori, che giammai potrebbero essere imputati alla procedura al di fuori di quanto già oggetto di autorizzazione da parte del giudice delegato alla stessa.
Ragionare diversamente, d'altronde, implicherebbe una ingiustificata duplicazione delle liquidazioni e un aggiramento delle cautele e controlli imposti alla amministrazione giudiziaria.
Per vero, il professionista avrebbe dovuto opporre, nei tempi di legge e forme di legge, la liquidazione resa dal Gip, ove ritenuta non conforme a quanto di sua spettanza secondo i parametri tariffari.
Preclusa è invece la possibilità di agire in sede civile, con autonoma azione.
Non vale, poi, sostenere che il titolo, scaturente dal giudizio, verrebbe acquisito nei confronti della società, posto che è pacifico che le azioni giudiziarie sono state intraprese per mezzo della procedura di amministrazione dei beni.
Ad ogni modo, e ferme le superiori considerazioni, non appare in ogni caso fondata nel merito la pretesa dell'avvocato Saltalamacchia al pagamento di compensi superiori rispetto a quanto già oggetto di liquidazione da parte del IP di Napoli. Infatti, pur volendo seguire la prospettazione dell'attore con riguardo alla possibilità di proporre autonoma azione in sede civile per la liquidazione dei compensi, dovrebbe allora rilevarsi che:
- con riguardo al giudizio di opposizione a DI definito con sentenza n.7/2021 la liquidazione di compensi per euro 4.015,00, operata dal IP ( v. provv del 17.05.2021, all. 16 parte ricorrente) appare conforme ai parametri minimi di cui al D.m. 55/2014 avuto riguardo allo scaglione cui fare riferimento ( cause di valore da euro 52.001,00 ad euro 260.000,00, posto l'importo del DI opposto di euro 241.403,00). L'applicazione dei parametri minimi è ritenuta congrua anche da questo Giudice, tenuto conto dell'attività processuale documentata, da cui non emerge l'espletamento di alcuna attività istruttoria né la trattazione di questioni particolarmente complesse, nonché tenuto conto degli esiti negativi del giudizio ( conclusosi a sfavore della procedura);
- con riguardo al procedimento di opposizione a precetto Co.Ge definito con sentenza n.
5336/2023 del Tribunale di Napoli, l'importo di euro 7402,99 già riconosciuto con provvedimento del IP di Napoli del 23.03.2024 ( v. all D, note del 20.01.2025) appare congruo, avuto riguardo ai parametri applicabili al valore della causa, alla semplicità delle questioni affrontate in un processo di opposizione precetto e all'attività processuale espletata;
anche in tal caso non si ravvedono errori che inducano a rivedere le determinazioni del IP di Napoli.
- con riguardo al giudizio arbitrale poi, la liquidazione operata dal IP di euro 27.970,00 appare certamente in linea con i parametri di cui al D.M. n. 147/2022, siccome applicabile alle cause di oltre 2.000.000,00 di euro, laddove la pretesa dell'avv.to ricorrente al riconoscimento dei parametri superiori non appare giustificata da difese complesse e studio di particolari questione, essendosi risolta effettivamente la controversia sulla base di valutazioni tecniche demandate all'elaborato peritale. Anche in tal caso non si ravvedono allora errori che giustificherebbero una rideterminazione dei compensi da riconoscersi al ricorrente, dovendosi chiarire che nemmeno appare dovuta l'applicazione degli aumenti per la difesa in giudizio di più parti, posto che tali aumenti sono discrezionali e non giustificati, nella specie, dall'esplicazione di differenti difese dovute a differente posizione della parte assistita. Ad ogni modo, nulla è stato dedotto al riguardo.
Infine, con riguardo al Giudizio svoltosi contro i soci, innanzi al Tribunale di Napoli Nord, si rileva che ogni valutazione nel merito della questione rimarrebbe in ogni caso preclusa in sede civile a questo Giudice, che dovrebbe rilevare il difetto di competenza funzionale, inderogabile e rilevabile in ogni stato e grado del giudizio, del Tribunale di Napoli ai sensi dell'art 14 del d.lgs n. 150/2011, in favore di quella del Tribunale di Napoli Nord, vertendosi in materia di giudizio instaurato per la liquidazione di competenze, maturate nell'ambito di un giudizio civile svoltosi innanzi a tale ultimo Tribunale
Ne discende, che il ricorso in esame va respinto.
Nulla sulle spese stante la contumacia del convenuto
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, undicesima sezione civile, definitivamente pronunciando nella controversia, di cui in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede
1) dichiara inammissibile il ricorso;
2) nulla sulle spese;
Napoli, 22 dicembre 2025.
Il Giudice
(dott.ssa Flora Vollero)
TRIBUNALE DI NAPOLI
UNDICESIMA SEZIONE CIVILE
NELLA CAUSA ISCRITTA AL R.G. AL N. 4557/2024
Il Giudice, preliminarmente, dichiara che l'udienza precedentemente fissata è stata sostituita dal deposito di note di trattazione scritta, autorizzate ai sensi dell'art 127 ter c.p.c., con precedente decreto;
lette le note depositate da parte ricorrente entro il termine a tal uopo assegnato, ove sono state richiamate le ragioni poste a sostegno delle rassegnate conclusioni;
decide la causa mediante pronuncia della seguente sentenza, resa ai sensi dell'art 281 sexies c.p.c.
Il Giudice
dott.ssa Flora Vollero
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
- UNDICESIMA SEZIONE CIVILE - in composizione monocratica e nella persona del Giudice, dott.ssa Flora Vollero, pronuncia ai sensi dell'art. 281 sexies e terdecies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella controversia civile iscritta al n. 4557 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2025, promossa con ricorso ex art 281 decies c.p.c. da:
Avv. Luca Saltalamacchia, C.F. , difensore di se medesimo con Studio CodiceFiscale_1 in Napoli alla Via dei Greci n. 36 (pec , rapp.to e difeso altresì Email_1 dall'Avv. Mario Saltalamacchia, come da procura in atti
RICORRENTE
CONTRO
Controparte_1
CONVENUTO CONTUMACE
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art 281 decies c.p.c. l'avvocato Luca Saltalamacchia chiedeva a questo
Tribunale di :
“1) accertare che la resistente è tenuta al pagamento dei compensi per l'attività svolta dall'esponente quantificati nelle somme sopra indicate, o di quelle anche maggiori ritenute più giuste;
2) per l'effetto condannare la resistente al pagamento della somma di € 134.571,58, comprensiva di oneri fiscali, o nella diversa somma anche maggiore ritenuta più giusta;
3) condannare la resistente al pagamento delle spese relative alla fase di negoziazione assistita, pari ad € 1.278,95 (fol. 66); 4) condannare la resistente al pagamento delle spese di lite del presente procedimento.
A sostegno di tale domanda esponeva che nell'ambito del procedimento avente n°
48131/08 P.M. e 39266/09 r.g. IP, pendente dinanzi al Tribunale di Napoli, poi integrato con il procedimento avente n° 2349/15 r.g.n.r., erano state sottoposte a sequestro la totalità delle quote sociali e del patrimonio aziendale della ( decreto Controparte_1 CP_1 Pt_ di sequestro disposto dal IP Dr.ssa in data 18/2/14), nonché nominati amministratori giudiziari dei suddetti beni i dott.ri e i quali con Controparte_2 Persona_1 Persona_2 istanza del 25/2/16 chiedevano ed ottenevano l'autorizzazione a conferire incarico ad esso avvocato per il recupero dei crediti vantati da tale società nei confronti delle società indicate in ricorso.
Deduceva, quindi, di aver prestato attività difensiva nell'interesse della
[...]
nei seguenti procedimenti: Controparte_1
1) Contenzioso contro CP_3
Procedura di ricorso per decreto ingiuntivo e successiva fase di opposizione intercorsa con la , definita con sentenza n. 7/2021 del Tribunale di Napoli di accoglimento CP_3 della predetta opposizione.
Lamentava che per l'attività svolta in applicazione dei parametri di cui al D.m. n. 55/2014 avrebbe maturato, per la fase di opposizione, un compenso pari ad euro € 16.739,02 comprensivo di oneri fiscali, ricevendo invece il pagamento dell'inferiore importo di €
5.858,37, come liquidato dal nuovo IP, Dr.ssa residuando pertanto un saldo di Per_3 euro € 10.880,65.
Procedura di appello avverso la predetta sentenza iscritta al numero di r.g. 2874/21 chiamata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 17.09.2024, rispetto alla quale aveva rinunciato al mandato in data 10.01.2024. Reclamava per l'attività svolta in tale procedimento, in applicazione delle tariffe vigenti, il pagamento di un compenso pari ad
€ 10.127,76, non corrisposto;
2) Contenzioso
contro
CO.GE
Procedura di ricorso per decreto ingiuntivo e successive fasi di opposizione nei confronti di CO.GE definiti con sentenza n 4301/2021 del 6/5/21, di rigetto dell'opposizione e condanna della CO.GE. al pagamento delle spese processuali.
Procedura esecutiva intrapresa nelle more iscritta al n. rg 10239/2018, definita con sentenza
5336/23.
Reclamava per tale ultima attività il pagamento di euro 17.576,56, in applicazione delle vigenti tariffe;
3) Contenzioso nei confronti dei soci
Giudizio svoltosi innanzi al Tribunale di Napoli Nord iscritto al n. r.g. 871/2021 e definito con sentenza n. 3629/2021 del 22.12.2021. In relazione a tale attività riferiva di aver maturato, in applicazione dei vigenti parametri, il diritto al pagamento di un compenso pari ad € 25.099,19 comprensivo di oneri fiscali. Procedura arbitrale, successivamente introdotta, definita con lodo del 25.09.2023. In relazione a tale procedura deduceva di aver richiesto all'amministratore giudiziario infruttuosamente il pagamento del compenso, che in questa sede reclamava per euro €
70.887,42, comprensivo di oneri fiscali, in applicazione delle tariffe vigenti opportunamente maggiorate.
In ricorso, l'attore esponeva di aver proposto istanze all'amministratore giudiziario per il pagamento dei predetti compensi, nonché di averne più volte sollecitato il pagamento senza ricevere riscontro da parte dell' ciò nemmeno dopo il deposito delle relazioni sulle attività CP_4 svolte.
Con le note di trattazione scritta, depositate in sostituzione dell'udienza del 23.01.2025, il ricorrente dava atto che, successivamente al deposito del ricorso, il IP delegato alla procedura, con appositi decreti, aveva liquidato le seguenti spettanze:
- In relazione al giudizio arbitrale nei confronti dei soci con provvedimento del
15/05/2024 il IP riconosceva un importo di € 27.970,00 ( oltre oneri fiscali, per complessivi € 40.811,59);
- con mail della medesima data l'Ufficio Gip comunicava anche il provvedimento di liquidazione per l'attività svolta in relazione al giudizio di opposizione a precetto proposto dalla COGE. Con riguardo a tale procedimento l'importo riconosciuto dal
IP era pari ad € 6.023,00, oltre oneri fiscali, per complessivi € 8.788,28:
Evidenziava poi che, con provvedimento del 5.09.2024, il IP, in merito alla rinuncia al mandato relativa al contenzioso ancora pendente dinanzi alla Corte di Appello di Napoli nei confronti della , aveva invitato esso esponente a proseguire la difesa della CP_3 CP_1
Deduceva che quindi in relazione a tale giudizio il compenso andava integrato ammontando ad euro ad € 20.776,40 comprensivi di oneri fiscali.
Pertanto, precisava la domanda in questa sede, chiedendo a Tribunale di :
1) accertare che la resistente è tenuta al pagamento dei compensi per l'attività svolta dall'esponente quantificati nelle somme sopra indicate, o di quelle anche maggiori ritenute più corrette;
2) per l'effetto condannare la resistente al pagamento della somma di € 95.620,35, comprensiva di oneri fiscali, o nella diversa somma anche maggiore ritenuta più corretta, oltre interessi moratori dalle date di maturazione dei compensi;
3) condannare la resistente al pagamento delle spese relative alla fase di negoziazione assistita, pari ad € 1.278,95 (fol. 66);
4) condannare la resistente al pagamento delle spese di lite del presente procedimento Con ordinanza del 30.06.2025 questo giudice invitava le parti a prendere posizione ed in ordine alla ammissibilità della domanda proposta alle sezioni civili del Tribunale. A seguito di successivo rinvio la causa veniva, quindi ,decisa in data odierna con la presente sentenza resa ai sensi dell'art 281 sexies c.p.c.
Preliminarmente il giudice dà atto che il precesso si è svolto nella contumacia della convenuta, ritualmente evocata in giudizio e non costituita.
Ancora in via preliminare, il Giudice rileva che il ricorrente, a seguito dei decreti di liquidazione indicati in atti e degli accadimenti descritti, ha ulteriormente precisato la domanda chiedendo la condanna di controparte al pagamento di € 74.843,95 (compresi gli oneri accessori: spese generali, C.P.A. ed I.V.A.), come da prospetto riportato nelle note difensive autorizzate depositate in data 19.06.2025, che di seguito si trascrive:
n. controparte contenzioso provvedimento dovuto corrisposto differenza liquidazione IP Con
opposizione provvedimento
16.739,02 € 5.858,37 € 10.880,65 € CP_3 a d.i. IP Per_3
17/5/21 (fol.
16) opposizione provvedimento
17.576,56 € 8.788,28 € 8.788,28 € CP_6 a precetto IP Per_3 23/3/24 (fol. D) C-1 Soci Tribunale di no 25.099,19 € 0 25.099,19 € Napoli Nord C-2 Soci Arbitrato provvedimento 70.887,42 € 40.811,59 € 30.075,83 € IP Per_3 23/3/24 (fol. B) 74.843,95 €
Emerge, quindi, che l'avv.to Saltalamacchia richieda il pagamento di compensi che ritiene dovuti quali differenza non riconosciuta dal IP di Napoli nei decreti di liquidazione in atti, mentre abbandona la richiesta di pagamento formulata relativamente al giudizio attualmente pendente in fase di appello, a seguito della ripresa dell'attività difensiva.
Ciò posto, osserva il Tribunale che la domanda è inammissibile.
Come dedotto dallo stesso ricorrente, questi ha espletato gli incarichi difensivi nell'interesse dell'amministrazione giudiziaria dei beni della di cui alle procedure in alto CP_1 indicate, previa autorizzazione del IP di Napoli rilasciata agli amministratori: A. G. che ha poi provveduto alla liquidazione dei compensi a lui spettanti, con apposito decreto. La liquidazione ha quindi avuto luogo in ambito endoprocedimentale e ogni contestazione avrebbe dovuto essere promossa in quella sede con apposita opposizione, al fine di non rendere definitiva la portata del titolo così ottenuto.
Non vale qui sostenere, come dedotto dal ricorrente, che Egli avrebbe diritto di agire in sede ordinaria, con autonoma azione, sulla base del rapporto di opera professionale sorto con l'incarico conferito dall'amministratore della procedura.
Tanto non è, perché la procedura non è cliente dell'avvocato il quale è autorizzato dal giudice delegato ad operare quale coadiutore della stessa, circostanza questa che sola giustifica d'altronde la possibilità per il professionista incaricato di proporre istanza in via diretta all'autorità giudiziaria procedente per l'ottenimento di un decreto di liquidazione.
Invero, il diritto al pagamento del compenso, in tal caso, seppur sulla base di presupposti di legge, sorge solo con l'emissione del decreto di liquidazione da parte del Giudice delegato alla procedura, che ne ha autorizzato l'incarico e che deve procedere alla disamina dell'attività svolta: solo all'esito di tale verifica e liquidazione il professionista avrà allora diritto all'accesso al fondo della procedura, su cui poter far valer le proprie competenze.
Rimane, quindi, preclusa all'avvocato la possibilità di agire con autonoma azione in ambito civile per ottenere la liquidazione di compensi ulteriori, che giammai potrebbero essere imputati alla procedura al di fuori di quanto già oggetto di autorizzazione da parte del giudice delegato alla stessa.
Ragionare diversamente, d'altronde, implicherebbe una ingiustificata duplicazione delle liquidazioni e un aggiramento delle cautele e controlli imposti alla amministrazione giudiziaria.
Per vero, il professionista avrebbe dovuto opporre, nei tempi di legge e forme di legge, la liquidazione resa dal Gip, ove ritenuta non conforme a quanto di sua spettanza secondo i parametri tariffari.
Preclusa è invece la possibilità di agire in sede civile, con autonoma azione.
Non vale, poi, sostenere che il titolo, scaturente dal giudizio, verrebbe acquisito nei confronti della società, posto che è pacifico che le azioni giudiziarie sono state intraprese per mezzo della procedura di amministrazione dei beni.
Ad ogni modo, e ferme le superiori considerazioni, non appare in ogni caso fondata nel merito la pretesa dell'avvocato Saltalamacchia al pagamento di compensi superiori rispetto a quanto già oggetto di liquidazione da parte del IP di Napoli. Infatti, pur volendo seguire la prospettazione dell'attore con riguardo alla possibilità di proporre autonoma azione in sede civile per la liquidazione dei compensi, dovrebbe allora rilevarsi che:
- con riguardo al giudizio di opposizione a DI definito con sentenza n.7/2021 la liquidazione di compensi per euro 4.015,00, operata dal IP ( v. provv del 17.05.2021, all. 16 parte ricorrente) appare conforme ai parametri minimi di cui al D.m. 55/2014 avuto riguardo allo scaglione cui fare riferimento ( cause di valore da euro 52.001,00 ad euro 260.000,00, posto l'importo del DI opposto di euro 241.403,00). L'applicazione dei parametri minimi è ritenuta congrua anche da questo Giudice, tenuto conto dell'attività processuale documentata, da cui non emerge l'espletamento di alcuna attività istruttoria né la trattazione di questioni particolarmente complesse, nonché tenuto conto degli esiti negativi del giudizio ( conclusosi a sfavore della procedura);
- con riguardo al procedimento di opposizione a precetto Co.Ge definito con sentenza n.
5336/2023 del Tribunale di Napoli, l'importo di euro 7402,99 già riconosciuto con provvedimento del IP di Napoli del 23.03.2024 ( v. all D, note del 20.01.2025) appare congruo, avuto riguardo ai parametri applicabili al valore della causa, alla semplicità delle questioni affrontate in un processo di opposizione precetto e all'attività processuale espletata;
anche in tal caso non si ravvedono errori che inducano a rivedere le determinazioni del IP di Napoli.
- con riguardo al giudizio arbitrale poi, la liquidazione operata dal IP di euro 27.970,00 appare certamente in linea con i parametri di cui al D.M. n. 147/2022, siccome applicabile alle cause di oltre 2.000.000,00 di euro, laddove la pretesa dell'avv.to ricorrente al riconoscimento dei parametri superiori non appare giustificata da difese complesse e studio di particolari questione, essendosi risolta effettivamente la controversia sulla base di valutazioni tecniche demandate all'elaborato peritale. Anche in tal caso non si ravvedono allora errori che giustificherebbero una rideterminazione dei compensi da riconoscersi al ricorrente, dovendosi chiarire che nemmeno appare dovuta l'applicazione degli aumenti per la difesa in giudizio di più parti, posto che tali aumenti sono discrezionali e non giustificati, nella specie, dall'esplicazione di differenti difese dovute a differente posizione della parte assistita. Ad ogni modo, nulla è stato dedotto al riguardo.
Infine, con riguardo al Giudizio svoltosi contro i soci, innanzi al Tribunale di Napoli Nord, si rileva che ogni valutazione nel merito della questione rimarrebbe in ogni caso preclusa in sede civile a questo Giudice, che dovrebbe rilevare il difetto di competenza funzionale, inderogabile e rilevabile in ogni stato e grado del giudizio, del Tribunale di Napoli ai sensi dell'art 14 del d.lgs n. 150/2011, in favore di quella del Tribunale di Napoli Nord, vertendosi in materia di giudizio instaurato per la liquidazione di competenze, maturate nell'ambito di un giudizio civile svoltosi innanzi a tale ultimo Tribunale
Ne discende, che il ricorso in esame va respinto.
Nulla sulle spese stante la contumacia del convenuto
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, undicesima sezione civile, definitivamente pronunciando nella controversia, di cui in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede
1) dichiara inammissibile il ricorso;
2) nulla sulle spese;
Napoli, 22 dicembre 2025.
Il Giudice
(dott.ssa Flora Vollero)