Articolo 2 della Legge 24 ottobre 1977, n. 813
Articolo 1
Versione
24 novembre 1977
Art. 2.
Qualora entro il 30 giugno 1978 non si sia proceduto alla definizione dell'assetto generale del sistema delle ferrovie in concessione secondo i decreti delegati di attuazione della legge 22 luglio 1975, n. 382 , il Governo iniziera' le procedure per il riscatto anticipato della ferrovia Domodossola confine svizzero, a norma dell'articolo 191 del testo unico approvato con regio decreto 9 maggio 1912, n. 1447 .
Il Ministero dei trasporti - Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, e' autorizzato ad assumere, dalla data in cui il riscatto diverra' operativo ai sensi dell'articolo 193 del testo unico sopracitato, la gestione della ferrovia Domodossola confine svizzero ed a provvedervi direttamente a mezzo di un commissario nominato dal Ministro per i trasporti.
Alla determinazione dell'indennita' di riscatto si provvede secondo i criteri indicati dall'articolo 14, comma quarto e seguenti della convenzione stipulata il 27 maggio 1911 per la concessione della costruzione e dell'esercizio della ferrovia, approvata con regio decreto 8 giugno 1911, n. 708 .
Il commissario governativo e' altresi' autorizzato ad esercitare i servizi automobilistici integrativi o sussidiari della ferrovia attualmente svolti dalla societa' concessionaria, ove concessi dalla regione Piemonte.

Entrata in vigore il 24 novembre 1977