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Sentenza 29 ottobre 2025
Sentenza 29 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Civitavecchia, sentenza 29/10/2025, n. 511 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Civitavecchia |
| Numero : | 511 |
| Data del deposito : | 29 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
Sezione Controversie di Lavoro e Previdenza
in composizione monocratica, nella persona del Giudice Onorario, Dott.ssa Maria Pia De
Benedictis, all'udienza del 29.10.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1945 R.G.A.C. dell'anno 2021, vertente
TRA
, anche quale legale rappresentante pro – tempore della società Parte_1 [...]
rappresentati e difesi dall' Avv. Alessandro Cardelli ed elettivamente CP_1
domiciliati nello studio di quest' ultimo in Roma, Via Serranti 75,
giusta procura in calce al ricorso
RICORRENTE
E
già Controparte_2 Controparte_3
in persona del direttore, elett.te dom.to per la carica presso la Direzione in
[...]
Roma Via M. Brighenti, 23 rappresentato e difeso dall'Avv.to F. Monforte giusta procura in calce alla memoria difensiva
RESISTENTE in persona del direttore Controparte_4
RESISTENTE
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 16.12.2021 i ricorrenti in epigrafe indicati hanno proposto opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione n. 2148/2021 della complessiva somma di Euro
36.483,4 per aver impiegato i seguenti 4 lavoratori senza la preventiva comunicazione al
Centro per l'impiego in violazione dell'art. 3 commi 3 e 3 ter , d.l. n. 12/2002 convertito con modificazioni dalla L. 73/2002, come sostituito dall'art. 22 comma 1 D.l.vo 14.9.2015 n. 151:
ZZ , , Pt_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5
In via pregiudiziale chiedevano accertarsi l' intervenuta prescrizione del diritto dell' ente a riscuotere le somme dovute, nel merito dichiararsi nulli, annullabili inefficaci, comunque illegittimi ed inefficaci il verbale di accertamento unico dell' 8-9 agosto 2016 e l' ordinanza ingiunzione 2148 del 2021. Con vittoria di spese da distrarsi.
Premettevano i ricorrenti che la vertenza era stata originata dal verbale redatto dall'
di in data 24.06.2016 nei confronti della Controparte_2 CP_4 Controparte_5
[...
esercente attività di stabilimento balneare, di cui il Sig. era Parte_1
rappresentante legale p.t..
Durante il sopralluogo venivano trovati intenti al lavoro undici lavoratori i cui nominativi venivano riportati sul verbale di primo accesso ispettivo.
Il verbale veniva redatto contestualmente al provvedimento di sospensione dell'attività
imprenditoriale e notificato congiuntamente al Sig. in data 24.6.2016. Parte_1 All'esito dei controlli esperiti dagli Ispettori, in base alla documentazione esaminata e alle dichiarazioni rese in sede di accesso ispettivo dai lavoratori, nonché ai chiarimenti resi dallo stesso unitamente al proprio consulente del lavoro, veniva riscontrata una irregolare Pt_1
occupazione di quattro lavoratori su undici.
Assumeva parte ricorrente che, nonostante fosse sorta la necessità, alla luce delle delucidazioni evidenziate agli Ispettori sulle dichiarazioni rese dai lavoratori, di redigere, un verbale interlocutorio in quanto l'accertamento poteva e doveva essere considerato complesso con evidente necessità di un lasso di tempo più ampio per la sua definizione, gli ispettori in data 04.7.2016 si limitavano a rinviare verbalmente a data da stabilire un secondo incontro/appuntamento presso la sede della DTL di nel corso del quale il CP_4 Pt_1
avrebbe potuto presentare ogni ulteriore ed eventuale documento fornito dai lavoratori,
interessati dall'accesso ispettivo, al termine del quale si sarebbe proceduto alla redazione del verbale interlocutorio.
Contrariamente a ciò, in data 9.8.2016 veniva notificato a mezzo posta, il verbale unico di accertamento e notificazione n. RI00000/2016-947-01 del 08.08.2016 - n. prot 7458 di pari data,
nonostante in precedenza, in data 27.6.2016 la società avesse Controparte_1
provveduto al pagamento della somma unica di Euro 2000,00, come indicato nel provvedimento di sospensione dell'attività imprenditoriale.
Avverso il provvedimento in questione veniva proposta istanza di annullamento in autotutela al competente Comitato regionale per i rapporti di lavoro, rimasta senza esito.
Ritenendo, pertanto, illegittima la predetta ordinanza, la parte ricorrente introduceva il presente giudizio. Co L' di Roma, costituitosi in giudizio, ha contestato quanto dedotto a fondamento della opposizione, della quale ha chiesto il rigetto.
L' ha eccepito in via preliminare la carenza di legittimazione passiva in Controparte_7
favore dell'Amministrazione di Roma, nel merito ha contestato l'opposizione, chiedendo il rigetto.
All'odierna udienza, acquisiti i documenti prodotti, escussi i testi, lette le note di trattazione scritta, il giudice ha deciso depositando telematicamente contestuale motivazione.
Preliminarmente deve ritenersi fondata l'eccezione di carenza di legittimazione passiva in capo all' Controparte_8
Nel caso di specie, poiché la violazione è stata commessa a il rapporto ex art. 17 della CP_1
legge 689/1981 è stato trasmesso all' di Roma che ha poi Controparte_2
emanato l'ordinanza ingiunzione oggetto di impugnazione.
Per tale motivo è l'unico soggetto legittimato a stare in giudizio.
Sempre in via preliminare deve ritenersi, invece, priva di pregio l'eccezione di prescrizione per il decorso del termine quinquennale sancito dall'art. 28 L. 689/81 tra la data della rilevazione dell' illecito (24.6 2016) e la notifica dell' ordinanza ingiunzione.
Lo stesso art. 28 della legge 689/81 al secondo comma prevede che "l'interruzione della prescrizione è regolata dalle norme del codice civile".
Ciò sta a significare che è sufficiente un atto di messa in mora per interrompere la prescrizione come la notifica del prodromico verbale di illecito amministrativo emesso ai sensi dell'art. 14 legge 689/81. Da tale notifica decorre, poi, un nuovo termine prescrizionale di 5 anni, nel corso del quale è stata notificata l'ordinanza ingiunzione opposta. Nel caso in esame il verbale unico di accertamento e notificazione è stato notificato al ricorrente Sig. in data 11.08.2016 mentre alla società in data 10.10.2016, Parte_1
termine dal quale è decorsa la prescrizione quinquennale, successivamente sospeso in applicazione della normativa per l'emergenza Covid 19.
L'art. 103 comma 6-bis D.L. del 17/03/2020 n. 18 convertito con modifiche dalla Legge n. 27
del 24/04/2020 ha previsto infatti che : “Il termine di prescrizione di cui all'articolo 28 della
legge 24 novembre 1981, n. 689, relativo ai provvedimenti ingiuntivi emessi in materia di lavoro e
legislazione sociale e' sospeso dal 23 febbraio 2020 al 31 maggio 2020 e riprende a decorrere dalla fine
del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio
stesso e' differito alla fine del periodo. Per il medesimo periodo e' sospeso il termine di cui
all'articolo 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689”.
E' evidente nel caso di specie che, a fronte della conclusione degli accertamenti avvenuti in data 24.6.2016 e la notifica del verbale di accertamento avvenuta in data 11.08.2016/
10.10.2016, la prescrizione quinquennale ex art. 28 L. 689/81 ha avuto un periodo di sospensione di 97 giorni.
Conseguentemente, l'ordinanza ingiunzione opposta è stata regolarmente notificata in data
20.11.2021 nei confronti del Sig. ed in data 04.11.2021 alla società Balneare Parte_1
, successivamente a tale periodo di sospensione e nel rispetto del termine CP_1
quinquennale di prescrizione.
Nel merito il ricorso è parzialmente fondato.
Come noto, nel giudizio di opposizione a sanzione amministrativa, l'onere di allegazione è a carico dell'opponente, mentre quello probatorio soggiace alla regola ordinaria di cui all'art. colui che si afferma titolare del diritto stesso ed intende farlo valere, ancorché sia convenuto in giudizio di accertamento negativo (Cass. 12108/2010; conformi, successivamente, Cass.
22862/2010 e Cass. 7747/2011; vedi anche Cass. 19354/2010).
Nel caso in esame, la parte convenuta basa la propria pretesa semplicemente sulle dichiarazioni dei lavoratori che sono state in parte smentite nel corso dell'istruttoria.
A tal proposito, è opportuno ricordare che la medesima Corte di Cassazione ha anche affermato che, per quanto concerne la verità delle dichiarazioni rese da terzi al pubblico ufficiale, la legge non attribuisce al verbale ispettivo alcun valore probatorio precostituito,
neppure di presunzione semplice, ma il materiale raccolto dal verbalizzante deve essere liberamente apprezzato dal giudice.
Infatti, le dichiarazioni rese da terzi al di fuori del processo possono assumere valore di meri indizi comunque utilizzabili dal giudice di merito, ma le prove devono di norma raccogliersi nel processo nel contraddittorio delle parti.
Nel caso in esame parte ricorrente ha contestato il contenuto delle dichiarazioni rese dai lavoratori, allegando dichiarazioni integrative per atto notorio, successivamente confermate in udienza, che hanno confermato l'impianto difensivo attoreo.
Nello specifico, quanto a è emerso che la stessa ha instaurato un Persona_1
rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato a far data dal
08.04.2016 (come da doc. 4 N. 00691713 del 07.04.2016) con mansione di Parte_6
cameriera e non dal 27.3.2016.
All'udienza del 29.11.2023 la teste ha dichiarato: Ho lavorato come cameriera presso lo
Stabilimento balneare Fregene srl non dal 27.3.2016 ma nei giorni del 2 e del 3 aprile 2016 e successivamente dall'8.4.2016 fino al 24.6.2016 ma non continuativamente. Ho lavorato per sei ore
settimanali il sabato e la domenica fino ai primi di maggio 2016, successivamente le ore sono aumentate
e anche i giorni. Confermo per il resto quanto già dichiarato con atto notorio dell'8.7.2016 che mi viene
mostrato.
Preciso di essermi sbagliata sulla data di inizio rapporto di lavoro che non è stato il 27 marzo 2016 ma
come già detto dapprima il 2 e 3 aprile 2016 e poi l'8 aprile 2016.
Ha infine dichiarato di non aver mai visto lavorare presso lo stabilimento il Sig. Parte_5
Quanto al occorre rilevare che lo stesso ha dichiarato anche dinanzi agli ispettori Parte_5
di non svolgere attività lavorativa di lavapiatti presso lo stabilimento di essere CP_1
venuto nel locale solo per trovare un amico e di essere un bracciante agricolo, circostanze confermate successivamente, anche in udienza dal teste.
Con riferimento al Sig. , la società ha provveduto a regolarizzare la sua posizione Tes_1
personale inoltrando telematicamente il modello UNILAV con indicazione del giorno 15.6.
2016, come data di inizio rapporto di lavoro, il medesimo indicato dal lavoratore sia dinanzi agli ispettori che in sede di udienza,
con l'inserimento dell'annotazione “ regolarizzazione a seguito accesso ispettivo”
( Prot. 01249773 doc.4.9) - mansione cuoco-pizzaiolo. (doc.9 versamento sanzione). Pt_6
Tale regolarizzazione ha quindi sanato l'illecito.
Tes_ Anche il teste ha infine dichiarato di non aver mai visto lavorare presso lo stabilimento il Sig. Parte_5 A diverse conclusioni deve invece giungersi con riferimento alla posizione di
[...]
a cui è stato contestato un periodo di lavoro dal 17.6.2016 al 24.6.2016 per n. Parte_4
8 giornate lavorative.
Parte ricorrente sostiene che il predetto lavoratore era in possesso del modello UNILAV
PROT N. 01242988 (doc. 4.1) del 24.6.2016 da cui si poteva rilevare il rapporto di lavoro dichiarato alla P.A. Il aveva poi concordato con il predetto lavoratore, a prescindere Pt_1
dal fatto di esser stato interessato da accesso ispettivo, che nella mattina del 27.6.2016 avrebbe inoltrato modello UNILAV di rettifica indicando come data di decorrenza del rapporto di lavoro subordinato il giorno 17.6.2016.
Ebbene tale ricostruzione fattuale non può condividersi. L'accesso ispettivo, avvenuto in data
24.06.2016 ha riscontrato che il sig. fosse irregolarmente occupato dal 17.06.2016 e Pt_4
l'invio dell' alla data del 24.06.2016 non può andare a sanare l'irregolarità in Pt_6
mancanza di una comunicazione di rettifica che avrebbe dovuto essere stata trasmessa in ogni caso prima dell'accesso ispettivo.
Alla data del 24.06.2016, infatti, il lavoratore è risultato sconosciuto alla pubblica amministrazione per il periodo di lavoro dichiarato dal medesimo e non contestato da parte ricorrente.
Alla luce delle descritte emergenze istruttorie, appare chiaro come l' Controparte_2
di Roma abbia solo parzialmente assolto all'onere – su di esso incombente
[...]
secondo i principi di diritto sopra enunciati – di dimostrare – in maniera sufficientemente chiara, precisa ed univoca – i fatti costitutivi della pretesa creditoria oggetto dell'ordinanza ingiunzione in questa sede opposta, che deve, conseguentemente, essere annullata limitatamente alla posizione dei tre lavoratori , e Tes_1 Parte_3
Parte_5
Ricorrono gravi motivi – ravvisabili nell'accoglimento solo parziale della domanda e nell'accoglimento dell'eccezione di inammissibilità formulata da parte resistente– per disporre la compensazione integrale delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
-dichiara l'inammissibilità della domanda per la carenza di legittimazione passiva dell' Controparte_4
-annulla parzialmente l'ordinanza ingiunzione n. 2148 del 2021 emessa dall'
[...]
di Roma per i motivi di cui in premessa limitatamente alla Controparte_2
posizione dei tre lavoratori , e Tes_1 Parte_3 Parte_5
-compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Civitavecchia, 29.10.2025
Il Giudice
Dott.ssa Maria Pia De Benedictis
1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
2697 c.c., in virtù del quale l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto grava sempre su