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Sentenza 13 ottobre 2025
Sentenza 13 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 13/10/2025, n. 1389 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 1389 |
| Data del deposito : | 13 ottobre 2025 |
Testo completo
N. V.G. 19321 /2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BRESCIA
- SEZIONE TERZA CIVILE - riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati
GUSTAVO NANNI Presidente relatore
CLAUDIA GHERI Giudice
ANDREA MARCHESI Giudice nella causa civile iscritta al n. v.g. 19321/2024 promossa congiuntamente da:
(c.f. , con l'avv. Patrizia Di Nunno Parte_1 C.F._1
e c.f. ), con l'avv. Patrizia Di Nunno Controparte_1 C.F._2
RICORRENTI
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Oggetto: divorzio a conclusioni congiunte.
Conclusioni: i ricorrenti si riportano alle condizioni di seguito trascritte, da intendersi parte integrante della presente sentenza.
“Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra di loro contratto in data il 04/05/2002 trascritto nei Registri dello stato ordinare al Comune di Castellammare del Golfo (TP) di annotare
l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio, alle seguenti condizioni;
1. Il figlio minore sarà affidato in forma condivisa ad entrambi i genitori con residenza Per_1 prevalente presso l'abitazione della madre e starà con il padre tutti i fine settimana oltre ad un giorno settimanale da stabilirsi in funzione dei turni di lavoro dal sig. CP_1
2. La casa familiare sita a Lonato (BS) Via Giuseppe Garibaldi n.85 rimarrà in uso al Signor
CP_1
3. Il sig. verserà in favore della sig.ra , a titolo di contributo al mantenimento CP_1 Pt_1 di assegno mensile pari ad euro 250,00, somma da versarsi entro il giorno 20 di ogni mese Per_1 e sarà annualmente rivalutata in base agli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie relative ai figli secondo il Protocollo del Tribunale di Brescia che si intende qui richiamato;
4. L'assegno unico verrà richiesto e percepito nella misura del 100% dalla sig.ra . Parte_1 dichiarare compensate le spese legali”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I ricorrenti -che in data 04/05/2002 contraevano matrimonio, trascritto presso il registro dello stato civile del comune di Castellamare del Golfo (atto n. 4, parte II, serie A) - hanno chiesto la pronuncia di separazione e, indi, di divorzio alle condizioni sopraindicate.
Con sentenza n. 360 del 2025 questo Tribunale ha omologato la separazione ed il procedimento è proseguito per il divorzio.
È decorso il termine di cui all'art.3, n.2, lett. b), l. n. 898/70. La comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Il Tribunale prende atto dell'accordo delle parti, conforme alla legge ed all'interesse della prole, che, dunque, può essere recepito.
Si dà atto che le parti rinunciano all'impugnazione della sentenza.
Nulla per le spese (le spese della/e parte/i ammessa/e al gratuito patrocinio restano a carico dello
Stato).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, visto l'art. 473 bis.51 c.p.c.,
-pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra le parti in conformità alle condizioni menzionate in epigrafe;
-ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Brescia, 09/10/2025.
Il presidente est.
VO NN
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BRESCIA
- SEZIONE TERZA CIVILE - riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati
GUSTAVO NANNI Presidente relatore
CLAUDIA GHERI Giudice
ANDREA MARCHESI Giudice nella causa civile iscritta al n. v.g. 19321/2024 promossa congiuntamente da:
(c.f. , con l'avv. Patrizia Di Nunno Parte_1 C.F._1
e c.f. ), con l'avv. Patrizia Di Nunno Controparte_1 C.F._2
RICORRENTI
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Oggetto: divorzio a conclusioni congiunte.
Conclusioni: i ricorrenti si riportano alle condizioni di seguito trascritte, da intendersi parte integrante della presente sentenza.
“Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra di loro contratto in data il 04/05/2002 trascritto nei Registri dello stato ordinare al Comune di Castellammare del Golfo (TP) di annotare
l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio, alle seguenti condizioni;
1. Il figlio minore sarà affidato in forma condivisa ad entrambi i genitori con residenza Per_1 prevalente presso l'abitazione della madre e starà con il padre tutti i fine settimana oltre ad un giorno settimanale da stabilirsi in funzione dei turni di lavoro dal sig. CP_1
2. La casa familiare sita a Lonato (BS) Via Giuseppe Garibaldi n.85 rimarrà in uso al Signor
CP_1
3. Il sig. verserà in favore della sig.ra , a titolo di contributo al mantenimento CP_1 Pt_1 di assegno mensile pari ad euro 250,00, somma da versarsi entro il giorno 20 di ogni mese Per_1 e sarà annualmente rivalutata in base agli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie relative ai figli secondo il Protocollo del Tribunale di Brescia che si intende qui richiamato;
4. L'assegno unico verrà richiesto e percepito nella misura del 100% dalla sig.ra . Parte_1 dichiarare compensate le spese legali”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I ricorrenti -che in data 04/05/2002 contraevano matrimonio, trascritto presso il registro dello stato civile del comune di Castellamare del Golfo (atto n. 4, parte II, serie A) - hanno chiesto la pronuncia di separazione e, indi, di divorzio alle condizioni sopraindicate.
Con sentenza n. 360 del 2025 questo Tribunale ha omologato la separazione ed il procedimento è proseguito per il divorzio.
È decorso il termine di cui all'art.3, n.2, lett. b), l. n. 898/70. La comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Il Tribunale prende atto dell'accordo delle parti, conforme alla legge ed all'interesse della prole, che, dunque, può essere recepito.
Si dà atto che le parti rinunciano all'impugnazione della sentenza.
Nulla per le spese (le spese della/e parte/i ammessa/e al gratuito patrocinio restano a carico dello
Stato).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, visto l'art. 473 bis.51 c.p.c.,
-pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra le parti in conformità alle condizioni menzionate in epigrafe;
-ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Brescia, 09/10/2025.
Il presidente est.
VO NN