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Sentenza 12 dicembre 2025
Sentenza 12 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pistoia, sentenza 12/12/2025, n. 522 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pistoia |
| Numero : | 522 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. N. 1671/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PISTOIA
Settore Famiglia e Persone
Il Tribunale di Pistoia, riunito in Camera di Consiglio e composto dai seguenti magistrati:
EF BI Presidente relatore
LE PI CE
Emanuele Venzo CE ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile n. 1671/2025 V.G. avente ad oggetto separazione consensuale, su ricorso depositato in data 19.09.2025, congiuntamente da:
, nata a [...], il [...], codice Parte_1 fiscale: residente in [...]
n. 31/a,
e
, nato a [...], il [...], Parte_2 codice fiscale: residente in [...] di Buriano, n. 3, entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Alessio
EZ (codice fiscale: ), del Foro di Pistoia ed C.F._3 elettivamente domiciliati presso il suo studio sito in Pistoia (PT),
Viale Antonio Pacinotti, n. 65 e 65/a (p.e.c.:
, giuste procure in atti;
Email_1
e
PM in sede;
1 Interventore necessario
RAGIONI di FATTO e di DIRITTO della DECISIONE
1.
Con ricorso congiunto depositato in data 19.09.2025, Parte_1
e esponendo di aver contratto
[...] Parte_2 matrimonio in data 12.09.2000 in Partinico (PA), precisavano che dall'unione era nato a [...] il figlio (in data Per_1
17.04.2010).
Le parti evidenziavano che, a causa del venir meno dell'affectio coniugalis e per effetto di incomprensioni maturate negli anni e via via sempre più acuitesi, veniva meno la comunione d'intenti, tale da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza e da determinare le parti a separarsi consensualmente.
Pertanto, non essendo possibile la riconciliazione, i coniugi domandavano la pronuncia della separazione personale degli stessi alle condizioni da questi concordemente pattuite e la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
In particolare, l'accordo raggiunto prevede quanto segue:
1) i coniugi vivranno separati, con l'obbligo di mutuo rispetto, e potranno fissare la loro residenza ove lo riterranno più opportuno salvaguardando, in ogni caso, la vicinanza con l'altro genitore al fine di consentire una equilibrata crescita del figlio con la partecipazione di entrambe le figure genitoriali;
2) il figlio viene affidato, in forma condivisa, ad Per_1 entrambi i genitori con collocamento prevalente presso la madre a cui viene assegnata la dimora coniugale posta in Agliana (PT), Via
Palaia, n. 31/a;
3) i genitori assumeranno di comune accordo le decisioni di maggiore interesse che riguardano il loro figlio mentre ciascuno eserciterà la potestà separatamente nelle questioni di ordinaria amministrazione quando avrà la prole con sé, mantenendo nei confronti del figlio i medesimi diritti e doveri già esistenti in costanza di matrimonio, con particolare riferimento all'obbligo di mantenerlo, di istruirlo e di educarlo compatibilmente con le proprie
2 sostanze ed i propri impegni lavorativi, nonché con gli impegni scolastici, religiosi, sportivi e ricreativi del minore, tenendo sempre presenti le sue esigenze ed inclinazioni naturali. Ciascun coniuge si impegna, altresì, a facilitare ed armonizzare, rasserenandoli al massimo, i rapporti tra il figlio e l'altro genitore;
4) tutte le decisioni rilevanti riguardanti l'educazione, lo sviluppo e la salute del figlio minore (scuola, sport, tempo libero, preventivi spese mediche, cure di ogni tipo etc.) saranno prese concordemente da entrambi i genitori i quali, pertanto, si impegnano fin da ora a tenere informato l'altro coniuge sullo stato di salute del figlio (comprese visite mediche, esami etc.), sull'andamento e sugli impegni scolastici ed extra-scolastici dello stesso, sugli sport e altre attività praticate, comunicando, inoltre, i rispettivi spostamenti al fine di essere così sempre rintracciabili;
5) il padre potrà vedere liberamente il proprio figlio. In caso di disaccordo, costui avrà diritto a tenere con sé il figlio almeno n. 3 giorni a settimana oltre ad un fine settimana, alternato con l'altro genitore, con le modalità ed i termini che saranno rimessi al futuro accordo tra le parti;
6) per quanto riguarda i tempi di frequentazione e di permanenza del figlio presso il padre durante i periodi di vacanza estiva, pasquale, natalizia e, più in generale, durante ogni festività, gli stessi saranno rimessi al futuro accordo tra le parti privilegiando, sempre, il primario e superiore interesse del figlio . Solo per il caso di disaccordo tra le parti, Per_1 si conviene quanto segue: a) nel periodo estivo il padre potrà tenere con sé il figlio per un periodo, anche non consecutivo, di due settimane, da concordare entro il 30 maggio di ogni anno ovvero da comunicare con congruo preavviso all'altro genitore;
b) durante le festività di fine anno per sei giorni, anche non consecutivi, comprendenti, ad anni alterni, il Natale o il Capodanno;
c) durante quelle Pasquali per quattro giorni, anche non consecutivi, sempre alternando, di anno in anno, il giorno di Pasqua con il Lunedì dell'Angelo. Allo stesso modo verrà rispettato il criterio dell'alternanza in concomitanza delle altre festività. Sono comunque
3 sempre fatti salvi diversi accordi tra i genitori tesi a favorire un significativo rapporto del figlio con ciascuno di loro;
7) entrambi i genitori s'impegnano a favorire il rapporto del figlio con le rispettive famiglie d'origine ed in genere con le persone con le quali la prole ha già rapporti significativi privilegiando, sempre, il primario e superiore interesse dello stesso e preservando, in ogni caso, la funzione genitoriale dell'altro coniuge sì da garantire un equilibrato sviluppo psico-fisico del figlio ed un adeguato inserimento nei rapporti sociali;
8) il Sig. verserà alla Sig.ra , a titolo Parte_2 Parte_1 di mantenimento ordinario del figlio , la somma Per_1 mensile di € 300 (euro trecento/00), oltre rivalutazione
Istat. Tale contributo verrà corrisposto entro il giorno 25 di ogni mese, a decorrere dal mese successivo rispetto a quello di sottoscrizione del presente atto, a mezzo bonifico bancario al seguente Iban: IT 87 X 0306 23421 0000 000 832 916.
9) le spese straordinarie sostenute nell'esclusivo interesse del figlio, saranno a carico dei genitori nella misura del 50% ciascuno: pertanto l'un genitore dovrà rimborsare all'altro, che ha sostenuto direttamente la spesa, dietro esibizione della ricevuta di pagamento, la metà della somma anticipata entro e non oltre 30 giorni dall'esibizione delle relative ricevute;
10) fatti salvi diversi accordi, ai fini del riparto delle spese rientranti nell'assegno di mantenimento e delle spese straordinarie le parti concordemente si riportano integralmente al Protocollo d'intesa sottoscritto dal
Tribunale di Pistoia e Consiglio dell'Ordine degli avvocati di
Pistoia in data 01-10-2018, per cui, a mero titolo esemplificativo, si considerano comprese nell'assegno di mantenimento il vitto (quindi anche la mensa scolastica in quanto sostitutiva del pasto), l'abbigliamento ordinario inclusi i cambi di stagione, il contributo alle spese abitative, le tasse scolastiche
(escluse universitarie) e materiale scolastico di cancelleria, le visite pediatriche di routine e i medicinali da banco non prescritti dal medico, le spese di trasporto urbano (tessera autobus, carburante),
4 la ricarica cellulare, le gite organizzate dalla scuola in ambito giornaliero, il ricorso a baby sitter se già esistente nella organizzazione familiare, la iscrizione e retta a scuola privata, prescuola, doposcuola se già presenti nell'organizzazione familiare,
i trattamenti estetici (parrucchiere, estetista) e le attività ricreative abituali (cinema, feste e attività conviviali) mentre rientrano nelle spese extra assegno che non richiedono il preventivo accordo, sempre a titolo esemplificativo: a) sanitarie di necessità ed urgenza;
esami e visite specialistiche prescritte dal pediatra o dal medico di base, effettuate nell'ambito S.S.N., compresi i relativi tickets sanitari e spese farmaceutiche consequenziali (ad es. spese per impianti di ausilio sanitario, ortodontiche, oculistiche, compresi gli occhiali da vista e lenti a contatto, ortopediche ed oculistiche);
b) scolastiche: iscrizione e retta dell'asilo infantile;
tasse universitarie;
libri di testo della scuola dell'obbligo fino al diploma e universitari;
tablet e p.c. per uso scolastico;
c) extrascolastiche: spese per attività sportive (compreso abbigliamento); spese di manutenzione (ordinaria e straordinaria per meccanica e/o carrozzeria) relativa ai mezzi di locomozione: bicicletta e bici elettrica, ciclomotore, motociclo, mini - car, auto) acquistati d'accordo dai genitori nonché le relative spese connesse (bollo e assicurazione, corso per il conseguimento della patente di guida).
Infine, sempre nelle spese extra assegno, ma che richiedono il consenso espresso o tacito di entrambi i genitori, rientrano: a) sanitarie: visite mediche;
esami diagnostici ed analisi cliniche;
spese per interventi chirurgici;
spese odontoiatriche, oculistiche e prestazioni sanitarie erogate da strutture private non urgenti e non accompagnate da prescrizione medica;
apparecchi sanitari e ortopedici;
cicli di psicoterapia e logopedia;
b) scolastiche: ripetizioni, gite scolastiche con pernottamento;
iscrizioni e rette di scuole private;
lezioni private;
stages; corsi di lingua;
corsi di musica ed acquisto dello strumento musicale;
corsi di preparazione e selezione per l'ingresso nelle facoltà universitarie, per la formazione o specializzazione universitaria o per l'avvio nel mondo del lavoro;
spese per università all'estero e alloggio fuori sede
5 inerente alla frequenza universitaria e relative utenze domestiche;
corsi di formazione post-universitari (specializzazioni o master); viaggi di studio all'estero; scuole e università private;
c) extrascolastiche: viaggi e vacanze trascorsi autonomamente dal figlio;
attività sportiva agonistica, comprensiva dell'attrezzatura e di quanto necessario per la partecipazione a gare e tornei (comprese spese di trasporto e stages); attività ludico-ricreative (centri estivi); acquisto cellulare;
spese per acquisto di mezzi di locomozione (bicicletta, bici elettrica, ciclomotore, motociclo, mini- car, auto) e del casco;
corso per conseguimento della patente;
attività artistiche culturali e ricreative (acquisto strumenti musicali, corso di informatica, ecc.); spese per festeggiamenti dedicati ai figli;
11) che, sempre in conformità a quanto statuito nel Protocollo cit., in relazione alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a seguito di formale richiesta scritta avanzata dall'atro (a mezzo sms,
e-mail, fax, p.e.c., ecc.) dovrà manifestare un motivato dissenso scritto, entro venti giorni dalla data di ricevimento della richiesta: in difetto di risposta, il silenzio sarà inteso come consenso alla spese.
Resta fermo il rimborso pro quota al genitore che ha anticipato tali spese e che ha esibito e consegnato idonea documentazione, sempre entro il termine di cui al punto n. 11;
12) i coniugi dichiarano entrambi di avere risolto ogni altra pendenza economica e per l'effetto di non avere null'altro da pretendere l'uno dall'altro dando atto che non vi sono beni comuni o denaro da dividere, precisando che ogni deposito sul conto corrente, libretto e/o prodotto, investimento e/o qualsivoglia prodotto bancario/assicurativo intestato personalmente ad ogni coniuge rimarrà di proprietà dell'intestatario;
13) gli stessi si dichiarano economicamente autosufficienti e rinunciano alla richiesta dell'assegno di mantenimento l'uno verso l'altro;
14) i coniugi si rilasciano reciproco consenso al rinnovo e/o rilascio del passaporto o di altro documento valido per l'espatrio e autorizzano l'iscrizione dei figli minore su ciascun passaporto;
6 15) spese legali di procedura interamente compensate.
Lette le note scritte in sostituzione dell'udienza depositate dalle parti in data 01.10.2025 e preso atto del parere favorevole espresso dal
Pubblico Ministero, la causa veniva riservata al Collegio per la decisione.
2.
Preliminarmente, deve essere accolta la domanda di separazione personale.
Emerge pacificamente dagli atti l'esistenza di una situazione di contrasto insanabile tra i coniugi, la quale ha reso la loro convivenza intollerabile, così ricorrendo le condizioni per pronunziare la richiesta separazione.
In particolare, le allegazioni delle parti e l'indifferenza ad una riconciliazione attestano che tra i coniugi sia cessato ogni interesse alla prosecuzione della vita insieme, con il conseguente venire meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
Pertanto, va emessa sentenza di separazione dei coniugi.
3.
Il Tribunale, ritenuto equo l'accordo raggiunto, dispone che i rapporti tra le parti siano regolamentati in tal senso.
4.
Nulla sulle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pistoia, Settore Famiglia e Persone, pronunciando definitivamente, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- pronuncia la separazione personale dei coniugi e Parte_1
che hanno contratto matrimonio in data Parte_2
12.09.2000 in Partinico (PA), alle condizioni da essi concordate;
- dispone, come da separata ordinanza, la rimessione sul ruolo per la fissazione dell'udienza per la comparizione delle parti in data successiva al decorso dei termini per la procedibilità della domanda di divorzio e comunque dopo il passaggio in giudicato della presente sentenza di separazione;
7 - ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della
Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Partinico (PA), per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) (Atto n. 99, P.
II, Serie A, Ufficio 1, anno 2000);
- nulla sulle spese.
Pistoia, così deciso nella camera di consiglio del 12.12.2025.
Il Presidente relatore
EF BI
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PISTOIA
Settore Famiglia e Persone
Il Tribunale di Pistoia, riunito in Camera di Consiglio e composto dai seguenti magistrati:
EF BI Presidente relatore
LE PI CE
Emanuele Venzo CE ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile n. 1671/2025 V.G. avente ad oggetto separazione consensuale, su ricorso depositato in data 19.09.2025, congiuntamente da:
, nata a [...], il [...], codice Parte_1 fiscale: residente in [...]
n. 31/a,
e
, nato a [...], il [...], Parte_2 codice fiscale: residente in [...] di Buriano, n. 3, entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Alessio
EZ (codice fiscale: ), del Foro di Pistoia ed C.F._3 elettivamente domiciliati presso il suo studio sito in Pistoia (PT),
Viale Antonio Pacinotti, n. 65 e 65/a (p.e.c.:
, giuste procure in atti;
Email_1
e
PM in sede;
1 Interventore necessario
RAGIONI di FATTO e di DIRITTO della DECISIONE
1.
Con ricorso congiunto depositato in data 19.09.2025, Parte_1
e esponendo di aver contratto
[...] Parte_2 matrimonio in data 12.09.2000 in Partinico (PA), precisavano che dall'unione era nato a [...] il figlio (in data Per_1
17.04.2010).
Le parti evidenziavano che, a causa del venir meno dell'affectio coniugalis e per effetto di incomprensioni maturate negli anni e via via sempre più acuitesi, veniva meno la comunione d'intenti, tale da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza e da determinare le parti a separarsi consensualmente.
Pertanto, non essendo possibile la riconciliazione, i coniugi domandavano la pronuncia della separazione personale degli stessi alle condizioni da questi concordemente pattuite e la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
In particolare, l'accordo raggiunto prevede quanto segue:
1) i coniugi vivranno separati, con l'obbligo di mutuo rispetto, e potranno fissare la loro residenza ove lo riterranno più opportuno salvaguardando, in ogni caso, la vicinanza con l'altro genitore al fine di consentire una equilibrata crescita del figlio con la partecipazione di entrambe le figure genitoriali;
2) il figlio viene affidato, in forma condivisa, ad Per_1 entrambi i genitori con collocamento prevalente presso la madre a cui viene assegnata la dimora coniugale posta in Agliana (PT), Via
Palaia, n. 31/a;
3) i genitori assumeranno di comune accordo le decisioni di maggiore interesse che riguardano il loro figlio mentre ciascuno eserciterà la potestà separatamente nelle questioni di ordinaria amministrazione quando avrà la prole con sé, mantenendo nei confronti del figlio i medesimi diritti e doveri già esistenti in costanza di matrimonio, con particolare riferimento all'obbligo di mantenerlo, di istruirlo e di educarlo compatibilmente con le proprie
2 sostanze ed i propri impegni lavorativi, nonché con gli impegni scolastici, religiosi, sportivi e ricreativi del minore, tenendo sempre presenti le sue esigenze ed inclinazioni naturali. Ciascun coniuge si impegna, altresì, a facilitare ed armonizzare, rasserenandoli al massimo, i rapporti tra il figlio e l'altro genitore;
4) tutte le decisioni rilevanti riguardanti l'educazione, lo sviluppo e la salute del figlio minore (scuola, sport, tempo libero, preventivi spese mediche, cure di ogni tipo etc.) saranno prese concordemente da entrambi i genitori i quali, pertanto, si impegnano fin da ora a tenere informato l'altro coniuge sullo stato di salute del figlio (comprese visite mediche, esami etc.), sull'andamento e sugli impegni scolastici ed extra-scolastici dello stesso, sugli sport e altre attività praticate, comunicando, inoltre, i rispettivi spostamenti al fine di essere così sempre rintracciabili;
5) il padre potrà vedere liberamente il proprio figlio. In caso di disaccordo, costui avrà diritto a tenere con sé il figlio almeno n. 3 giorni a settimana oltre ad un fine settimana, alternato con l'altro genitore, con le modalità ed i termini che saranno rimessi al futuro accordo tra le parti;
6) per quanto riguarda i tempi di frequentazione e di permanenza del figlio presso il padre durante i periodi di vacanza estiva, pasquale, natalizia e, più in generale, durante ogni festività, gli stessi saranno rimessi al futuro accordo tra le parti privilegiando, sempre, il primario e superiore interesse del figlio . Solo per il caso di disaccordo tra le parti, Per_1 si conviene quanto segue: a) nel periodo estivo il padre potrà tenere con sé il figlio per un periodo, anche non consecutivo, di due settimane, da concordare entro il 30 maggio di ogni anno ovvero da comunicare con congruo preavviso all'altro genitore;
b) durante le festività di fine anno per sei giorni, anche non consecutivi, comprendenti, ad anni alterni, il Natale o il Capodanno;
c) durante quelle Pasquali per quattro giorni, anche non consecutivi, sempre alternando, di anno in anno, il giorno di Pasqua con il Lunedì dell'Angelo. Allo stesso modo verrà rispettato il criterio dell'alternanza in concomitanza delle altre festività. Sono comunque
3 sempre fatti salvi diversi accordi tra i genitori tesi a favorire un significativo rapporto del figlio con ciascuno di loro;
7) entrambi i genitori s'impegnano a favorire il rapporto del figlio con le rispettive famiglie d'origine ed in genere con le persone con le quali la prole ha già rapporti significativi privilegiando, sempre, il primario e superiore interesse dello stesso e preservando, in ogni caso, la funzione genitoriale dell'altro coniuge sì da garantire un equilibrato sviluppo psico-fisico del figlio ed un adeguato inserimento nei rapporti sociali;
8) il Sig. verserà alla Sig.ra , a titolo Parte_2 Parte_1 di mantenimento ordinario del figlio , la somma Per_1 mensile di € 300 (euro trecento/00), oltre rivalutazione
Istat. Tale contributo verrà corrisposto entro il giorno 25 di ogni mese, a decorrere dal mese successivo rispetto a quello di sottoscrizione del presente atto, a mezzo bonifico bancario al seguente Iban: IT 87 X 0306 23421 0000 000 832 916.
9) le spese straordinarie sostenute nell'esclusivo interesse del figlio, saranno a carico dei genitori nella misura del 50% ciascuno: pertanto l'un genitore dovrà rimborsare all'altro, che ha sostenuto direttamente la spesa, dietro esibizione della ricevuta di pagamento, la metà della somma anticipata entro e non oltre 30 giorni dall'esibizione delle relative ricevute;
10) fatti salvi diversi accordi, ai fini del riparto delle spese rientranti nell'assegno di mantenimento e delle spese straordinarie le parti concordemente si riportano integralmente al Protocollo d'intesa sottoscritto dal
Tribunale di Pistoia e Consiglio dell'Ordine degli avvocati di
Pistoia in data 01-10-2018, per cui, a mero titolo esemplificativo, si considerano comprese nell'assegno di mantenimento il vitto (quindi anche la mensa scolastica in quanto sostitutiva del pasto), l'abbigliamento ordinario inclusi i cambi di stagione, il contributo alle spese abitative, le tasse scolastiche
(escluse universitarie) e materiale scolastico di cancelleria, le visite pediatriche di routine e i medicinali da banco non prescritti dal medico, le spese di trasporto urbano (tessera autobus, carburante),
4 la ricarica cellulare, le gite organizzate dalla scuola in ambito giornaliero, il ricorso a baby sitter se già esistente nella organizzazione familiare, la iscrizione e retta a scuola privata, prescuola, doposcuola se già presenti nell'organizzazione familiare,
i trattamenti estetici (parrucchiere, estetista) e le attività ricreative abituali (cinema, feste e attività conviviali) mentre rientrano nelle spese extra assegno che non richiedono il preventivo accordo, sempre a titolo esemplificativo: a) sanitarie di necessità ed urgenza;
esami e visite specialistiche prescritte dal pediatra o dal medico di base, effettuate nell'ambito S.S.N., compresi i relativi tickets sanitari e spese farmaceutiche consequenziali (ad es. spese per impianti di ausilio sanitario, ortodontiche, oculistiche, compresi gli occhiali da vista e lenti a contatto, ortopediche ed oculistiche);
b) scolastiche: iscrizione e retta dell'asilo infantile;
tasse universitarie;
libri di testo della scuola dell'obbligo fino al diploma e universitari;
tablet e p.c. per uso scolastico;
c) extrascolastiche: spese per attività sportive (compreso abbigliamento); spese di manutenzione (ordinaria e straordinaria per meccanica e/o carrozzeria) relativa ai mezzi di locomozione: bicicletta e bici elettrica, ciclomotore, motociclo, mini - car, auto) acquistati d'accordo dai genitori nonché le relative spese connesse (bollo e assicurazione, corso per il conseguimento della patente di guida).
Infine, sempre nelle spese extra assegno, ma che richiedono il consenso espresso o tacito di entrambi i genitori, rientrano: a) sanitarie: visite mediche;
esami diagnostici ed analisi cliniche;
spese per interventi chirurgici;
spese odontoiatriche, oculistiche e prestazioni sanitarie erogate da strutture private non urgenti e non accompagnate da prescrizione medica;
apparecchi sanitari e ortopedici;
cicli di psicoterapia e logopedia;
b) scolastiche: ripetizioni, gite scolastiche con pernottamento;
iscrizioni e rette di scuole private;
lezioni private;
stages; corsi di lingua;
corsi di musica ed acquisto dello strumento musicale;
corsi di preparazione e selezione per l'ingresso nelle facoltà universitarie, per la formazione o specializzazione universitaria o per l'avvio nel mondo del lavoro;
spese per università all'estero e alloggio fuori sede
5 inerente alla frequenza universitaria e relative utenze domestiche;
corsi di formazione post-universitari (specializzazioni o master); viaggi di studio all'estero; scuole e università private;
c) extrascolastiche: viaggi e vacanze trascorsi autonomamente dal figlio;
attività sportiva agonistica, comprensiva dell'attrezzatura e di quanto necessario per la partecipazione a gare e tornei (comprese spese di trasporto e stages); attività ludico-ricreative (centri estivi); acquisto cellulare;
spese per acquisto di mezzi di locomozione (bicicletta, bici elettrica, ciclomotore, motociclo, mini- car, auto) e del casco;
corso per conseguimento della patente;
attività artistiche culturali e ricreative (acquisto strumenti musicali, corso di informatica, ecc.); spese per festeggiamenti dedicati ai figli;
11) che, sempre in conformità a quanto statuito nel Protocollo cit., in relazione alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a seguito di formale richiesta scritta avanzata dall'atro (a mezzo sms,
e-mail, fax, p.e.c., ecc.) dovrà manifestare un motivato dissenso scritto, entro venti giorni dalla data di ricevimento della richiesta: in difetto di risposta, il silenzio sarà inteso come consenso alla spese.
Resta fermo il rimborso pro quota al genitore che ha anticipato tali spese e che ha esibito e consegnato idonea documentazione, sempre entro il termine di cui al punto n. 11;
12) i coniugi dichiarano entrambi di avere risolto ogni altra pendenza economica e per l'effetto di non avere null'altro da pretendere l'uno dall'altro dando atto che non vi sono beni comuni o denaro da dividere, precisando che ogni deposito sul conto corrente, libretto e/o prodotto, investimento e/o qualsivoglia prodotto bancario/assicurativo intestato personalmente ad ogni coniuge rimarrà di proprietà dell'intestatario;
13) gli stessi si dichiarano economicamente autosufficienti e rinunciano alla richiesta dell'assegno di mantenimento l'uno verso l'altro;
14) i coniugi si rilasciano reciproco consenso al rinnovo e/o rilascio del passaporto o di altro documento valido per l'espatrio e autorizzano l'iscrizione dei figli minore su ciascun passaporto;
6 15) spese legali di procedura interamente compensate.
Lette le note scritte in sostituzione dell'udienza depositate dalle parti in data 01.10.2025 e preso atto del parere favorevole espresso dal
Pubblico Ministero, la causa veniva riservata al Collegio per la decisione.
2.
Preliminarmente, deve essere accolta la domanda di separazione personale.
Emerge pacificamente dagli atti l'esistenza di una situazione di contrasto insanabile tra i coniugi, la quale ha reso la loro convivenza intollerabile, così ricorrendo le condizioni per pronunziare la richiesta separazione.
In particolare, le allegazioni delle parti e l'indifferenza ad una riconciliazione attestano che tra i coniugi sia cessato ogni interesse alla prosecuzione della vita insieme, con il conseguente venire meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
Pertanto, va emessa sentenza di separazione dei coniugi.
3.
Il Tribunale, ritenuto equo l'accordo raggiunto, dispone che i rapporti tra le parti siano regolamentati in tal senso.
4.
Nulla sulle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pistoia, Settore Famiglia e Persone, pronunciando definitivamente, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- pronuncia la separazione personale dei coniugi e Parte_1
che hanno contratto matrimonio in data Parte_2
12.09.2000 in Partinico (PA), alle condizioni da essi concordate;
- dispone, come da separata ordinanza, la rimessione sul ruolo per la fissazione dell'udienza per la comparizione delle parti in data successiva al decorso dei termini per la procedibilità della domanda di divorzio e comunque dopo il passaggio in giudicato della presente sentenza di separazione;
7 - ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della
Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Partinico (PA), per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) (Atto n. 99, P.
II, Serie A, Ufficio 1, anno 2000);
- nulla sulle spese.
Pistoia, così deciso nella camera di consiglio del 12.12.2025.
Il Presidente relatore
EF BI
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