CASS
Sentenza 5 marzo 2025
Sentenza 5 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 05/03/2025, n. 9147 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9147 |
| Data del deposito : | 5 marzo 2025 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: EN ND, nata a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 15/04/2024 del Tribunale di Bologna visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Antonella Di Stasi;
letta la requisitoria scritta del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Marilia di Nardo, che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso. Penale Sent. Sez. 3 Num. 9147 Anno 2025 Presidente: ANDREAZZA GASTONE Relatore: DI STASI ANTONELLA Data Udienza: 14/01/2025 RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 15/04/2024, il Tribunale di Bologna rigettava l'appello cautelare proposto, nell'interesse di EN ND, terzo interessato, avverso l'ordinanza emessa in data 04/03/2024 dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bologna, con la quale era stata rigettata l'istanza di revoca o riduzione del sequestro preventivo finalizzato alla confisca diretta e per equivalente, disposto dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bologna con decreto del 10/07/2023 in relazione al reato di cui all'art. 11 d.lgs 74/2000 (ed avente ad oggetto le quote sociali e l'intero compendio aziendale della società TOP SERVICE s.r.I.) 2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione EN ND, a mezzo del difensore di fiducia, articolando due motivi di seguito enunciati. Con il primo motivo deduce violazione di legge in relazione agli artt. 12-bis d.lgs 74/2000, 321 e 125 cod.proc.pen. Argomenta che la motivazione espressa dal Tribunale in ordine alla disponibilità della società Top Service s.r.l. in capo all'indagato IL Domenico era carente e contraddittoria in ordine alla circostanza che sarebbe stato il predetto ad aver fornito l'originaria provvista per la costituzione e capitalizzazione della predetta società; carente ed irragionevole era anche l'argomentazione che i figli fj dell'indagato, titolari delle quote societarie, avrebbeceduto a titolo gratuito la loro quota di partecipazione societaria alla seconda moglie dell'indagato, in quanto il mancato pagamento del prezzo pattuito poteva essere stato determinato da ritardo nel pagamento o da difficoltà economiche e l'assenza di un'attività di recupero crediti poteva essere giustificata dallo stretto rapporto familiare e di convivenza. Erano errate in diritto, poi, le affermazioni che il terzo interessato non poteva contestare il fumus del reato tributario e la proporzionalità della misura cautelare. Con il secondo motivo di ricorso deduce assenza di motivazione in ordine al tema dei mancati accertamenti sulla capacità reddituale dell'indagato IL Domenico. Argomenta che la difesa della ricorrente si era doluta che l'affermazione che sarebbe stato l'indagato a fornire l'originaria provvista per la costituzione e capitalizzazione della predetta società, non era stata suffragata da accertamenti reddituali in capo al predetto che giustificassero tale affermazione;
sul punto la difesa aveva prodotto in sede di udienza camerale l'estratto conto storico 2 previdenziale dell'indagato dal quale si ricavava che lo stesso non aveva le risorse economiche necessarie, ma l'ordinanza era rimasta silente sul tema proposto, involgente anche la questione dell'onere probatorio a carico della Pubblica Accusa in ordine alle condizioni che dimostrino il carattere meramente formale dell'intestazione del bene e la disponibilità in fatto del giudicabile. Chiede, pertanto, l'annullamento dell'ordinanza impugnata. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Va ricordato che il ricorso per cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo è ammesso solo per violazione di legge, in tale nozione dovendosi comprendere sia gli errores in iudicando o in procedendo, sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e, quindi, inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice (Sez. U, n. 25932 del 29/05/2008, Ivanov, Rv. 239692 Sez. 5, n. 43068 del 13.10.2009, Rv. 245093; sez. 6, n. 6589 del 10.1.2013, Rv. 254893). 2. Nella specie, la ricorrente articola doglianze che si sostanziano in censure di merito afferenti la motivazione esposta dal Tribunale a fondamento del provvedimento di rigetto dell'appello cautelare. Il Collegio cautelare nell'ordinanza impugnata, nel disattendere le censure difensive qui riproposte, ha ampiamente argomentato in relazione alla disponibilità da parte dell'indagato delle quote sociali e del compendio aziendale della società Top Service s.r.l. Le censure mosse in questa sede dalla ricorrente sono, pertanto, inammissibili, risolvendosi essenzialmente nella formulazione di rilievi in fatto concernenti la motivazione del provvedimento impugnato che, alla luce dei principi di diritto suesposti, non è consentito proporre in questa sede. 3. Manifestamente infondata, poi, è la doglianza con la quale si deduce l'erroneità in diritto della valutazione di inammissibilità operata dal Tribunale in ordine alle contestazioni mosse dalla ricorrente in ordine al presupposto del fumus boni iuris ed al profilo della proporzionalità della misura cautelare reale. Secondo il condivisibile orientamento di questa Corte, in tema di sequestro preventivo, il terzo che affermi di avere diritto alla restituzione della cosa sequestrata non può contestare l'esistenza dei presupposti della misura cautelare, potendo unicamente dedurre la propria effettiva titolarità o disponibilità del bene sequestrato e l'inesistenza di relazioni di collegamento concorsuale con l'indagato (Sez.3, n. 3034 del 14/11/2023, dep.24/01/2024,Rv.285746 - 01; Sez.3, n. 3 36347 del 11/07/2019, Rv.276700 - 01; Sez. 6, n. 42037 del 14/09/2016, Rv. 268070, nonchè Sez. 6 del 13 agosto 2008 n. 16974, non rnassimata;
Sez. 6 del 5 agosto 2016 n. 34704, e Sez. 6 del 12 maggio 2016 n. 21966, entrambe non massimate;
Sez. 3, n 15139 del 20/02/2019 non massimata;
da ultimo, Sez.6, n.826 del 2023, non massimata). Tale principio trova applicazione nella fattispecie in esame, in quanto la ricorrente, quale terzo interessato, estraneo al reato oggetto della provvisoria imputazione formulata in sede cautelare, ha proposto appello cautelare avverso l'istanza di revoca del sequestro preventivo finalizzato alla confisca diretta e per equivalente, contestando anche l'esistenza dei presupposti e la proporzionalità della misura cautelare reale. Il terzo interessato, dunque, come correttamente argomentato dal Tribunale, non poteva avanzare in sede di appello cautelare profili di critica relativi alla concreta configurabilità del reato ed ai presupposti applicativi della misura cautelare reale, in quanto l'ambito del suo legittimo intervento, come sopra delineato e perimetrato, restava, invece, confinato alla affermazione della effettiva titolarità o disponibilità del bene sequestrato e alla dimostrazione della inesistenza di rapporti di collegamento con l'indagato. 4. Consegue, pertanto, la declaratoria di inammissibilità del ricorso. 5. Essendo il ricorso inammissibile e, in base al disposto dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 14/01/2025
udita la relazione svolta dal consigliere Antonella Di Stasi;
letta la requisitoria scritta del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Marilia di Nardo, che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso. Penale Sent. Sez. 3 Num. 9147 Anno 2025 Presidente: ANDREAZZA GASTONE Relatore: DI STASI ANTONELLA Data Udienza: 14/01/2025 RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 15/04/2024, il Tribunale di Bologna rigettava l'appello cautelare proposto, nell'interesse di EN ND, terzo interessato, avverso l'ordinanza emessa in data 04/03/2024 dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bologna, con la quale era stata rigettata l'istanza di revoca o riduzione del sequestro preventivo finalizzato alla confisca diretta e per equivalente, disposto dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bologna con decreto del 10/07/2023 in relazione al reato di cui all'art. 11 d.lgs 74/2000 (ed avente ad oggetto le quote sociali e l'intero compendio aziendale della società TOP SERVICE s.r.I.) 2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione EN ND, a mezzo del difensore di fiducia, articolando due motivi di seguito enunciati. Con il primo motivo deduce violazione di legge in relazione agli artt. 12-bis d.lgs 74/2000, 321 e 125 cod.proc.pen. Argomenta che la motivazione espressa dal Tribunale in ordine alla disponibilità della società Top Service s.r.l. in capo all'indagato IL Domenico era carente e contraddittoria in ordine alla circostanza che sarebbe stato il predetto ad aver fornito l'originaria provvista per la costituzione e capitalizzazione della predetta società; carente ed irragionevole era anche l'argomentazione che i figli fj dell'indagato, titolari delle quote societarie, avrebbeceduto a titolo gratuito la loro quota di partecipazione societaria alla seconda moglie dell'indagato, in quanto il mancato pagamento del prezzo pattuito poteva essere stato determinato da ritardo nel pagamento o da difficoltà economiche e l'assenza di un'attività di recupero crediti poteva essere giustificata dallo stretto rapporto familiare e di convivenza. Erano errate in diritto, poi, le affermazioni che il terzo interessato non poteva contestare il fumus del reato tributario e la proporzionalità della misura cautelare. Con il secondo motivo di ricorso deduce assenza di motivazione in ordine al tema dei mancati accertamenti sulla capacità reddituale dell'indagato IL Domenico. Argomenta che la difesa della ricorrente si era doluta che l'affermazione che sarebbe stato l'indagato a fornire l'originaria provvista per la costituzione e capitalizzazione della predetta società, non era stata suffragata da accertamenti reddituali in capo al predetto che giustificassero tale affermazione;
sul punto la difesa aveva prodotto in sede di udienza camerale l'estratto conto storico 2 previdenziale dell'indagato dal quale si ricavava che lo stesso non aveva le risorse economiche necessarie, ma l'ordinanza era rimasta silente sul tema proposto, involgente anche la questione dell'onere probatorio a carico della Pubblica Accusa in ordine alle condizioni che dimostrino il carattere meramente formale dell'intestazione del bene e la disponibilità in fatto del giudicabile. Chiede, pertanto, l'annullamento dell'ordinanza impugnata. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Va ricordato che il ricorso per cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo è ammesso solo per violazione di legge, in tale nozione dovendosi comprendere sia gli errores in iudicando o in procedendo, sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e, quindi, inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice (Sez. U, n. 25932 del 29/05/2008, Ivanov, Rv. 239692 Sez. 5, n. 43068 del 13.10.2009, Rv. 245093; sez. 6, n. 6589 del 10.1.2013, Rv. 254893). 2. Nella specie, la ricorrente articola doglianze che si sostanziano in censure di merito afferenti la motivazione esposta dal Tribunale a fondamento del provvedimento di rigetto dell'appello cautelare. Il Collegio cautelare nell'ordinanza impugnata, nel disattendere le censure difensive qui riproposte, ha ampiamente argomentato in relazione alla disponibilità da parte dell'indagato delle quote sociali e del compendio aziendale della società Top Service s.r.l. Le censure mosse in questa sede dalla ricorrente sono, pertanto, inammissibili, risolvendosi essenzialmente nella formulazione di rilievi in fatto concernenti la motivazione del provvedimento impugnato che, alla luce dei principi di diritto suesposti, non è consentito proporre in questa sede. 3. Manifestamente infondata, poi, è la doglianza con la quale si deduce l'erroneità in diritto della valutazione di inammissibilità operata dal Tribunale in ordine alle contestazioni mosse dalla ricorrente in ordine al presupposto del fumus boni iuris ed al profilo della proporzionalità della misura cautelare reale. Secondo il condivisibile orientamento di questa Corte, in tema di sequestro preventivo, il terzo che affermi di avere diritto alla restituzione della cosa sequestrata non può contestare l'esistenza dei presupposti della misura cautelare, potendo unicamente dedurre la propria effettiva titolarità o disponibilità del bene sequestrato e l'inesistenza di relazioni di collegamento concorsuale con l'indagato (Sez.3, n. 3034 del 14/11/2023, dep.24/01/2024,Rv.285746 - 01; Sez.3, n. 3 36347 del 11/07/2019, Rv.276700 - 01; Sez. 6, n. 42037 del 14/09/2016, Rv. 268070, nonchè Sez. 6 del 13 agosto 2008 n. 16974, non rnassimata;
Sez. 6 del 5 agosto 2016 n. 34704, e Sez. 6 del 12 maggio 2016 n. 21966, entrambe non massimate;
Sez. 3, n 15139 del 20/02/2019 non massimata;
da ultimo, Sez.6, n.826 del 2023, non massimata). Tale principio trova applicazione nella fattispecie in esame, in quanto la ricorrente, quale terzo interessato, estraneo al reato oggetto della provvisoria imputazione formulata in sede cautelare, ha proposto appello cautelare avverso l'istanza di revoca del sequestro preventivo finalizzato alla confisca diretta e per equivalente, contestando anche l'esistenza dei presupposti e la proporzionalità della misura cautelare reale. Il terzo interessato, dunque, come correttamente argomentato dal Tribunale, non poteva avanzare in sede di appello cautelare profili di critica relativi alla concreta configurabilità del reato ed ai presupposti applicativi della misura cautelare reale, in quanto l'ambito del suo legittimo intervento, come sopra delineato e perimetrato, restava, invece, confinato alla affermazione della effettiva titolarità o disponibilità del bene sequestrato e alla dimostrazione della inesistenza di rapporti di collegamento con l'indagato. 4. Consegue, pertanto, la declaratoria di inammissibilità del ricorso. 5. Essendo il ricorso inammissibile e, in base al disposto dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 14/01/2025