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Sentenza 8 dicembre 2025
Sentenza 8 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trieste, sentenza 08/12/2025, n. 209 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trieste |
| Numero : | 209 |
| Data del deposito : | 8 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. 356/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TRIESTE
Sezione lavoro
nella persona del Dott. Giannicola Paladino applicato al Tribunale in epigrafe ex art. 3, comma 9 D.L. 117/2025 convertito con legge n. 148/2025, ha pronunciato, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza del 28.11.2025 in base all'art. 127 ter
c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 356/2024 R.G.
TRA
, rapp. e dif. come in atti dall'avv. Massimo Pasino Parte_1
RICORRENTE
E
- in Controparte_1
persona del Regionale p.t., rapp. e dif. come in atti dall'avv. Sandro Boccucci e CP_2 dall'avv. Antonella Gerin
RESISTENTE
OGGETTO: malattia professionale
1 MOTIVI DELLA DECISIONE
La ricorrente in epigrafe, premesso di essere già beneficiaria dal 22.11.2020 di rendita a causa di una invalidità riconosciuta al 16%, esponeva che, a causa della attività CP_1
lavorativa svolta alle dipendenze dalla società KCS Caregiver Cooperativa Sociale, era affetta da “tendinopatia bilaterale dei sovraspinati”, e che, pertanto, trattandosi di malattia tabellata, inoltrava telematicamente la domanda amministrativa volta al riconoscimento della malattia professionale ex D.P.R. n. 1124 del 1965 alla competente sede , la CP_1
quale rigettava la richiesta.
Ella concludeva, dunque, chiedendo il riconoscimento della malattia professionale e della relativa tutela;
con vittoria di spese con attribuzione. CP_1
L' si costituiva in giudizio e chiedeva il rigetto della domanda in quanto infondata in CP_1
fatto e in diritto;
spese vinte.
.
Il giudizio veniva assegnato allo scrivente per la prima volta per la decisione sulla base dell'art. 3, comma 9 D.L. 117/2025 convertito con legge n. 148/2025 e dei relativi criteri e presupposti che si richiamano integralmente.
All'esito della trattazione scritta sostitutiva dell'udienza in base all'art. 127 ter c.p.c., verificata la rituale comunicazione del decreto per la trattazione scritta a tutte le parti costituite, il Giudicante ha deciso la causa con sentenza.
Il ricorso risulta infondato e va rigettato per i motivi di seguito esposti.
E' opportuno premettere che dal punto di vista del lavoratore danneggiato da infortunio sul lavoro o da malattia professionale, esaminando il Decreto Legislativo n. 38 del 2000, e segnatamente l'articolo 13, la disciplina indennitaria -applicabile alla fattispecie che ci occupa- così delimita il danno biologico coperto dall'assicurazione obbligatoria: le menomazioni permanenti comprese tra il 6% ed il 15%, danno luogo ad un indennizzo in
2 somma capitale, rapportato al grado della menomazione;
le menomazioni pari o superiori al
16%, danno luogo ad una rendita ripartita in due quote: la prima quota è determinata in base al grado della menomazione, cioè al danno biologico subito dall'infortunato, la seconda tiene conto delle conseguenze di natura patrimoniale della lesione.
Per i danni di natura biologica inferiori al 6% o temporanei non vi è copertura assicurativa.
Si è rilevato che la prospettiva dell'art. 13 cit. non è quella di fissare in via generale ed omnicomprensiva gli aspetti risarcitori del danno biologico, ma solo quella di definire i meri aspetti indennitari agli specifici ed unici fini dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali. Infatti, l'erogazione effettuata dall è strutturata in CP_1
termini di mero indennizzo, indennizzo che, a differenza del risarcimento, è svincolato dalla sussistenza di un illecito (contrattuale od aquiliano) e, di conseguenza, può essere disposto anche a prescindere dall'elemento soggettivo di chi ha realizzato la condotta dannosa e da una sua responsabilità, ossia dall'irrilevanza della componente soggettiva, in quanto l'indennizzo viene erogato a prescindere da ogni valutazione di addebitabilità del danno;
l'ambito di tutela da far valere nei confronti dell è caratterizzato dall'automaticità CP_1
delle prestazioni, le quali spettano anche se il datore di lavoro non sia adempiente ai suoi obblighi assicurativi nonché; inoltre, dal punto di vista quantitativo, le prestazioni assicurative, svincolate dalla personalizzazione del danno, sono erogate sulla base di criteri predeterminati stabiliti dalla legge. Si è tenuto presente che, anche riguardo al consolidamento degli effetti patrimoniali in capo all'avente diritto, l'indennizzo si CP_1
struttura in modo diverso da un risarcimento del danno, dal momento che la rendita cessa con la morte del lavoratore (e non passa nell'asse ereditario), mentre il diritto al risarcimento, una volta consolidatosi, entra a far parte del patrimonio dell'avente diritto e si trasferisce agli eredi.
Giova, altresì, precisare che si definiscono malattie professionali quelle che colpiscono i lavoratori assicurati esposti in modo protratto al rischio tutelato e per le quali sia certa la derivazione causale dall'attività espletata. L'assicurato deve contrarre la tecnopatia nell'esercizio ed a causa della lavorazione espletata o a causa degli specifici fattori patogeni cui è esposto per assolvimento del proprio lavoro, ma occorre tenere conto anche dell'influenza esercitata dall'ambiente di lavoro, in quanto la legge non pone come presupposto necessario ed esclusivo che il lavoratore esegua una delle lavorazioni indicate,
3 essendo sufficiente che la malattia risulti contratta nell'ambiente di lavoro, purché a causa delle lavorazioni stesse anche se eseguite da soggetto diverso da quello colpito.
Rispetto all'infortunio sul lavoro, la malattia professionale presenta una diversa genesi eziologica. L'infortunio deriva, infatti, da una causa violenta in occasione del lavoro. La malattia professionale, al contrario, è determinata da una causa diluita nel tempo che agisce in modo graduale e continuo. Ne deriva che, in tal caso, la prova dell'eziologia professionale è molto più difficoltosa in quanto la causalità professionale si confonde con quella comune, diventando difficile differenziare quanto dipende dalla lavorazione o dai fattori di rischio inerenti ad essa o all'ambiente di lavoro e quanto, invece, dall'ambiente di vita comune o dalle altre attività extra lavorative.
Per facilitare il compito dell'interprete, il legislatore ha introdotto un elenco chiuso di malattie professionali prevedendo con quale lavorazione sono collegate eziologicamente e anche in che intervallo temporale dalla cessazione della lavorazione deve insorgere la malattia per esser considerata tecnopatia.
Tale sistema cosiddetto tabellato non garantiva, però, adeguatamente il lavoratore, poiché non permetteva di indennizzare tecnopatie non comprese nell'elenco o non collegate a determinate attività o ancora insorte dopo l'intervallo temporale indicato in tabella.
Per questo il sistema è stato oggetto di una pronuncia di incostituzionalità da parte della
Corte Costituzionale. A seguito della sentenza n. 179/1988, si è introdotto il sistema cosiddetto misto, per il quale sono considerate tecnopatie anche le malattie non comprese nell'elenco tassativo o insorte successivamente all'intervallo temporale indicato in tabella, purché il lavoratore ne provi il nesso causale con l'attività lavorativa.
Quanto al regime del riparto degli oneri probatori, per conseguire il diritto ad una rendita da malattia professionale di cui al T.U. n. 1124 del 1965, solo in presenza di una malattia e di una lavorazione, riconducibili entrambe ad una specifica previsione tabellare, il lavoratore assicurato fruisce della presunzione della eziologia professionale mentre resta a carico dell' l'onere di allegare e dimostrare che, nel caso concreto, la malattia ha una CP_1
origine esclusivamente extralavorativa o comunque che le funzioni esercitate dal lavoratore non hanno avuto una idoneità sufficiente, neppure come concausa, a provocarla;
per contro qualora si tratti di malattia non tabellata, l'onere di fornire la prova sia dell'esistenza della malattia, sia delle caratteristiche morbigene della lavorazione svolta, sia infine del rapporto
4 eziologico fra questa e la malattia, spetta al lavoratore. (cfr. Cassazione civile, sez. lav., 10 dicembre 2001, n. 15591; 26 luglio 2004, n.14023).
Invero, in presenza di una patologia a genesi multifattoriale , il nesso di causalità relativo all'origine professionale della malattia non può essere oggetto di semplici presunzioni tratte da ipotesi tecniche teoricamente possibili, ma necessita di una concreta e specifica dimostrazione e, se questa può essere data anche in termini di probabilità sulla base delle particolarità della fattispecie, essendo impossibile nella maggior parte dei casi ottenere la certezza dell'eziologia, è pur sempre necessario che si tratti di “probabilità qualificata”, da verificarsi attraverso ulteriori elementi (come ad esempio i dati epidemiologici) idonei a tradurre la conclusione probabilistica in certezza giudiziale (cfr. Cass. n. 9057 del 2004 e, più recentemente, Cass. n. 10097 del 2015; Cass. Ord. n. 13814 del 2017; Cass. Ord. n.
8773 del 2018).
Sul punto, la Cassazione ha, infatti, di recente ribadito che “in tema di malattia professionale derivante da lavorazione non tabellata o ad eziologia multifattoriale, la prova della causa di lavoro grava sul lavoratore e il nesso causale tra l'attività lavorativa e il danno alla salute dev'essere valutato secondo un criterio di rilevante o ragionevole probabilità scientifica” (Cassazione civile sez. lav., 14/05/2020, n.8947).
Tanto premesso, occorre a questo punto valutare gli esiti dell'attività istruttoria espletata dal
GL titolo del fascicolo in precedenza.
Il primo teste di parte ricorrente escusso ha dichiarato: “Ho lavorato con la Tes_1 Tes_2
ricorrente dal 2000 al 2006 presso la Casa di Riposo di San Daniele, eravamo entrambe assistenti domiciliari, ci occupavamo di assistere gli ospiti e capitava di lavorare nella stessa stanza”. Sul capitolo 8: “La ricorrente effettuava la pulizia del letto del paziente e capitava ogni giorno che un ospite dovesse essere portato in bagno dalla ricorrente, svestito, lavato e poi rivestito. Se c'era collaborazione della persona si faceva in uno, altrimenti si faceva in due. Avevamo una scheda per segnare i posizionamenti. Di giorno si faceva in due, o se il peso non era esagerato si faceva in uno. Si usava il telino di scivolamento. Di notte non so, io non le facevo”. Sul capitolo 9: “Confermo la circostanza.
Con la cintura si lavorava da sole, invece quando il peso era notevole e la persona non collaborativa si operava in due”. Sul capitolo 10: “Confermo la circostanza”. ADR: “Ho
5 visto frequentemente la ricorrente sollevare le braccia al di sopra delle spalle nel cercare di riposizionare i pazienti sulla carrozzina. Posso inoltre dire che le manovelle dei letti erano molto rigide da girare e ci voleva forza per abbassare le sponde dei letti. La ricorrente si occupava della pulizia della biancheria dei pazienti, e nel fare questo doveva movimentare dei cestoni inseriti in carrelli provvisti di ruote. I cestoni erano inseriti nei carrelli dalla ricorrente, e pesavano a mio parere circa cinque chili. Si trattava di ceste di plastica di altezza di circa 50 cm. Nei carrelli dovevano essere inseriti anche dei sacchi ripieni di spazzatura, fra cui i pannoloni usati dai pazienti. In un turno l'operazione in questione veniva ripetuta in media tre volte. Poteva poi capitare che il sollevamento dei sacchi avvenisse all'esito delle operazioni di pulizia mensa. Alla fine i sacchi dovevano essere collocati in delle gabbie che per altezza, imponevano il sollevamento degli stessi al di sopra delle spalle. L'attività di collocare i sacchi nelle gabbie era svolta a turno da una di noi, non c'era una regola fissa, toccava a chi in quel momento era meno occupata.Quanto allo spostamento dei materassi, posso dire che quelli ad acqua erano molto pesanti rispetto a quelli ad aria. Lo spostamento avveniva a fronte di un'esigenza ben precisa, o perché un paziente moriva, o per usura, o per buchi praticati da clienti psichiatrici, o per sanificazione, o per inserire acqua calda dietro richiesta di un ospite. In quest'ultimo caso si spostava il materasso in bagno, lo si svuotava e lo si riempiva di nuovo. Poteva capitare che non si spostasse un materasso per tutta la settimana o che in una settimana se ne spostassero tre o anche più.”
Il secondo teste di parte ricorrente escusso ha dichiarato: “Conosco la Testimone_3
ricorrente, abbiamo lavorato assieme dal 2015 circa al 2019 presso l'ITIS Trieste, una casa di riposo”. “Abbiamo spesso lavorato in coppia, anche di notte. La ricorrente spogliava e lavava i pazienti. Nel nostro reparto, “il Ciclamino”, i pazienti autosufficienti erano forse una decina. L'attività veniva fatta in uno o in coppia a seconda del grado di autosufficienza dei pazienti. La mattina, dopo averli lavati e vestiti la ricorrente collocava i pazienti nelle carrozzine o sulle sedie o nel letto. Qualcuno rimaneva per tutto il tempo nel letto e doveva essere girato ogni due ore per tutto il giorno. All'esito di queste attività i pazienti venivano portati in una sala e la ricorrente provvedeva, a seconda della turnazione prevista, o al rifacimento del letto o ad imboccare i clienti per la colazione. Finita questa fase arrivava il carro con tutti i vassoi e provvedevamo a distribuire i pasti. Ognuno aveva una dieta.
Quando finiva il pranzo bisognava rimettere a letto tutti, alcuni lo facevano in autonomia,
6 per altri bisognava ripetere le solite operazioni da soli o in coppia. Una volta rimessi a letto i pazienti dovevamo effettuare un giro per idratare, riposizionare e per cambio pannolino. Poco dopo arrivavano i carri con la biancheria pulita da posizionare negli armadi. Nel pomeriggio bisognava rialzare tutti per la merenda. Dopo la merenda i pazienti non venivano rimessi a letto ma aspettavano la cena in piedi. Il turno era 7-14, 14-
21, e 21-7. Il turno delle 14 finiva dopo aver rimesso i pazienti a letto, ed averli rigirati e posizionati per il turno di pomeriggio”. ADR: “Durante la mattina, dopo aver fatto igiene, tutta la corsia veniva svuotata dalla biancheria sporca e da spazzatura varia come i pannoloni. La biancheria di lenzuola veniva raccolta in un sacco bianco. Si trattava di quattro o cinque sacchi dal peso variabile che poteva raggiungere anche 20 o 25 kg. La biancheria di altro tipo veniva collocata in un sacco di colore giallo, anche questi di peso variabile di 10 o 15 kg. Nel sacco verde mettevano copriletti o coperte anche questi di peso variabile come per la biancheria.
Nel sacco nero andavano i pannoloni. Questi sacchi venivano messi in una gabbia con delle ruote abbastanza alta, che ci imponeva di sollevare i sacchi anche in due quando questa era abbastanza piena”.
Ebbene, all'esito dell'istruttoria non risulta raggiunta la prova del nesso di causalità tra l'esposizione all'attività lavorativa e la patologia dedotta dalla ricorrente. Come eccepito anche dall' nella memoria difensiva, “non è sufficiente che sia presente una CP_1
“tendinite del sovraspinoso”, essendo anche necessario che la lavoratrice sia stata adibita
a compiti lavorativi descritti nella seconda colonna della tabella, al punto 78 a) e precisamente, “Lavorazioni, svolte in modo non occasionale, che comportano a carico della spalla movimenti ripetuti, mantenimento prolungato di posture incongrue”.
Sul punto, i testi escussi hanno dichiarato che la ricorrente svolgeva varie mansioni, occupandosi di gestire i pazienti nelle attività quotidiane, aiutandoli a scendere e a spostarli dal letto, aiutandoli a lavarsi, vestirsi, distribuendo i pasti, imboccandoli, rifacendo i letti, trasportando i sacchi con la biancheria. L'attività veniva effettuata in coppia con le colleghe nel caso in cui il paziente non fosse sufficientemente autosufficiente.
Pertanto, è provato che i compiti di assistenza alla persona fossero estremamente variabili, senza ripetizione ciclica e protratta di identici gesti lavorativi. Ciò ha determinato alternanza della posizione delle braccia e di attivazione di differenti gruppi muscolari degli arti
7 superiori, mancando una sollecitazione continua del muscolo sovraspinato delle spalle in grado di comportare una lesione dello stesso.
Di conseguenza, il ricorso deve essere rigettato.
Le spese di lite possono essere compensate in ragione della complessità delle questioni trattate.
P.Q.M.
Il Giudice unico del Tribunale di Trieste, in funzione di Giudice del lavoro, così provvede:
a) Rigetta il ricorso;
b) Compensa le spese.
Trieste, 8.12.2025
Il Giudice del Lavoro
Dott. Giannicola Paladino
8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TRIESTE
Sezione lavoro
nella persona del Dott. Giannicola Paladino applicato al Tribunale in epigrafe ex art. 3, comma 9 D.L. 117/2025 convertito con legge n. 148/2025, ha pronunciato, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza del 28.11.2025 in base all'art. 127 ter
c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 356/2024 R.G.
TRA
, rapp. e dif. come in atti dall'avv. Massimo Pasino Parte_1
RICORRENTE
E
- in Controparte_1
persona del Regionale p.t., rapp. e dif. come in atti dall'avv. Sandro Boccucci e CP_2 dall'avv. Antonella Gerin
RESISTENTE
OGGETTO: malattia professionale
1 MOTIVI DELLA DECISIONE
La ricorrente in epigrafe, premesso di essere già beneficiaria dal 22.11.2020 di rendita a causa di una invalidità riconosciuta al 16%, esponeva che, a causa della attività CP_1
lavorativa svolta alle dipendenze dalla società KCS Caregiver Cooperativa Sociale, era affetta da “tendinopatia bilaterale dei sovraspinati”, e che, pertanto, trattandosi di malattia tabellata, inoltrava telematicamente la domanda amministrativa volta al riconoscimento della malattia professionale ex D.P.R. n. 1124 del 1965 alla competente sede , la CP_1
quale rigettava la richiesta.
Ella concludeva, dunque, chiedendo il riconoscimento della malattia professionale e della relativa tutela;
con vittoria di spese con attribuzione. CP_1
L' si costituiva in giudizio e chiedeva il rigetto della domanda in quanto infondata in CP_1
fatto e in diritto;
spese vinte.
.
Il giudizio veniva assegnato allo scrivente per la prima volta per la decisione sulla base dell'art. 3, comma 9 D.L. 117/2025 convertito con legge n. 148/2025 e dei relativi criteri e presupposti che si richiamano integralmente.
All'esito della trattazione scritta sostitutiva dell'udienza in base all'art. 127 ter c.p.c., verificata la rituale comunicazione del decreto per la trattazione scritta a tutte le parti costituite, il Giudicante ha deciso la causa con sentenza.
Il ricorso risulta infondato e va rigettato per i motivi di seguito esposti.
E' opportuno premettere che dal punto di vista del lavoratore danneggiato da infortunio sul lavoro o da malattia professionale, esaminando il Decreto Legislativo n. 38 del 2000, e segnatamente l'articolo 13, la disciplina indennitaria -applicabile alla fattispecie che ci occupa- così delimita il danno biologico coperto dall'assicurazione obbligatoria: le menomazioni permanenti comprese tra il 6% ed il 15%, danno luogo ad un indennizzo in
2 somma capitale, rapportato al grado della menomazione;
le menomazioni pari o superiori al
16%, danno luogo ad una rendita ripartita in due quote: la prima quota è determinata in base al grado della menomazione, cioè al danno biologico subito dall'infortunato, la seconda tiene conto delle conseguenze di natura patrimoniale della lesione.
Per i danni di natura biologica inferiori al 6% o temporanei non vi è copertura assicurativa.
Si è rilevato che la prospettiva dell'art. 13 cit. non è quella di fissare in via generale ed omnicomprensiva gli aspetti risarcitori del danno biologico, ma solo quella di definire i meri aspetti indennitari agli specifici ed unici fini dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali. Infatti, l'erogazione effettuata dall è strutturata in CP_1
termini di mero indennizzo, indennizzo che, a differenza del risarcimento, è svincolato dalla sussistenza di un illecito (contrattuale od aquiliano) e, di conseguenza, può essere disposto anche a prescindere dall'elemento soggettivo di chi ha realizzato la condotta dannosa e da una sua responsabilità, ossia dall'irrilevanza della componente soggettiva, in quanto l'indennizzo viene erogato a prescindere da ogni valutazione di addebitabilità del danno;
l'ambito di tutela da far valere nei confronti dell è caratterizzato dall'automaticità CP_1
delle prestazioni, le quali spettano anche se il datore di lavoro non sia adempiente ai suoi obblighi assicurativi nonché; inoltre, dal punto di vista quantitativo, le prestazioni assicurative, svincolate dalla personalizzazione del danno, sono erogate sulla base di criteri predeterminati stabiliti dalla legge. Si è tenuto presente che, anche riguardo al consolidamento degli effetti patrimoniali in capo all'avente diritto, l'indennizzo si CP_1
struttura in modo diverso da un risarcimento del danno, dal momento che la rendita cessa con la morte del lavoratore (e non passa nell'asse ereditario), mentre il diritto al risarcimento, una volta consolidatosi, entra a far parte del patrimonio dell'avente diritto e si trasferisce agli eredi.
Giova, altresì, precisare che si definiscono malattie professionali quelle che colpiscono i lavoratori assicurati esposti in modo protratto al rischio tutelato e per le quali sia certa la derivazione causale dall'attività espletata. L'assicurato deve contrarre la tecnopatia nell'esercizio ed a causa della lavorazione espletata o a causa degli specifici fattori patogeni cui è esposto per assolvimento del proprio lavoro, ma occorre tenere conto anche dell'influenza esercitata dall'ambiente di lavoro, in quanto la legge non pone come presupposto necessario ed esclusivo che il lavoratore esegua una delle lavorazioni indicate,
3 essendo sufficiente che la malattia risulti contratta nell'ambiente di lavoro, purché a causa delle lavorazioni stesse anche se eseguite da soggetto diverso da quello colpito.
Rispetto all'infortunio sul lavoro, la malattia professionale presenta una diversa genesi eziologica. L'infortunio deriva, infatti, da una causa violenta in occasione del lavoro. La malattia professionale, al contrario, è determinata da una causa diluita nel tempo che agisce in modo graduale e continuo. Ne deriva che, in tal caso, la prova dell'eziologia professionale è molto più difficoltosa in quanto la causalità professionale si confonde con quella comune, diventando difficile differenziare quanto dipende dalla lavorazione o dai fattori di rischio inerenti ad essa o all'ambiente di lavoro e quanto, invece, dall'ambiente di vita comune o dalle altre attività extra lavorative.
Per facilitare il compito dell'interprete, il legislatore ha introdotto un elenco chiuso di malattie professionali prevedendo con quale lavorazione sono collegate eziologicamente e anche in che intervallo temporale dalla cessazione della lavorazione deve insorgere la malattia per esser considerata tecnopatia.
Tale sistema cosiddetto tabellato non garantiva, però, adeguatamente il lavoratore, poiché non permetteva di indennizzare tecnopatie non comprese nell'elenco o non collegate a determinate attività o ancora insorte dopo l'intervallo temporale indicato in tabella.
Per questo il sistema è stato oggetto di una pronuncia di incostituzionalità da parte della
Corte Costituzionale. A seguito della sentenza n. 179/1988, si è introdotto il sistema cosiddetto misto, per il quale sono considerate tecnopatie anche le malattie non comprese nell'elenco tassativo o insorte successivamente all'intervallo temporale indicato in tabella, purché il lavoratore ne provi il nesso causale con l'attività lavorativa.
Quanto al regime del riparto degli oneri probatori, per conseguire il diritto ad una rendita da malattia professionale di cui al T.U. n. 1124 del 1965, solo in presenza di una malattia e di una lavorazione, riconducibili entrambe ad una specifica previsione tabellare, il lavoratore assicurato fruisce della presunzione della eziologia professionale mentre resta a carico dell' l'onere di allegare e dimostrare che, nel caso concreto, la malattia ha una CP_1
origine esclusivamente extralavorativa o comunque che le funzioni esercitate dal lavoratore non hanno avuto una idoneità sufficiente, neppure come concausa, a provocarla;
per contro qualora si tratti di malattia non tabellata, l'onere di fornire la prova sia dell'esistenza della malattia, sia delle caratteristiche morbigene della lavorazione svolta, sia infine del rapporto
4 eziologico fra questa e la malattia, spetta al lavoratore. (cfr. Cassazione civile, sez. lav., 10 dicembre 2001, n. 15591; 26 luglio 2004, n.14023).
Invero, in presenza di una patologia a genesi multifattoriale , il nesso di causalità relativo all'origine professionale della malattia non può essere oggetto di semplici presunzioni tratte da ipotesi tecniche teoricamente possibili, ma necessita di una concreta e specifica dimostrazione e, se questa può essere data anche in termini di probabilità sulla base delle particolarità della fattispecie, essendo impossibile nella maggior parte dei casi ottenere la certezza dell'eziologia, è pur sempre necessario che si tratti di “probabilità qualificata”, da verificarsi attraverso ulteriori elementi (come ad esempio i dati epidemiologici) idonei a tradurre la conclusione probabilistica in certezza giudiziale (cfr. Cass. n. 9057 del 2004 e, più recentemente, Cass. n. 10097 del 2015; Cass. Ord. n. 13814 del 2017; Cass. Ord. n.
8773 del 2018).
Sul punto, la Cassazione ha, infatti, di recente ribadito che “in tema di malattia professionale derivante da lavorazione non tabellata o ad eziologia multifattoriale, la prova della causa di lavoro grava sul lavoratore e il nesso causale tra l'attività lavorativa e il danno alla salute dev'essere valutato secondo un criterio di rilevante o ragionevole probabilità scientifica” (Cassazione civile sez. lav., 14/05/2020, n.8947).
Tanto premesso, occorre a questo punto valutare gli esiti dell'attività istruttoria espletata dal
GL titolo del fascicolo in precedenza.
Il primo teste di parte ricorrente escusso ha dichiarato: “Ho lavorato con la Tes_1 Tes_2
ricorrente dal 2000 al 2006 presso la Casa di Riposo di San Daniele, eravamo entrambe assistenti domiciliari, ci occupavamo di assistere gli ospiti e capitava di lavorare nella stessa stanza”. Sul capitolo 8: “La ricorrente effettuava la pulizia del letto del paziente e capitava ogni giorno che un ospite dovesse essere portato in bagno dalla ricorrente, svestito, lavato e poi rivestito. Se c'era collaborazione della persona si faceva in uno, altrimenti si faceva in due. Avevamo una scheda per segnare i posizionamenti. Di giorno si faceva in due, o se il peso non era esagerato si faceva in uno. Si usava il telino di scivolamento. Di notte non so, io non le facevo”. Sul capitolo 9: “Confermo la circostanza.
Con la cintura si lavorava da sole, invece quando il peso era notevole e la persona non collaborativa si operava in due”. Sul capitolo 10: “Confermo la circostanza”. ADR: “Ho
5 visto frequentemente la ricorrente sollevare le braccia al di sopra delle spalle nel cercare di riposizionare i pazienti sulla carrozzina. Posso inoltre dire che le manovelle dei letti erano molto rigide da girare e ci voleva forza per abbassare le sponde dei letti. La ricorrente si occupava della pulizia della biancheria dei pazienti, e nel fare questo doveva movimentare dei cestoni inseriti in carrelli provvisti di ruote. I cestoni erano inseriti nei carrelli dalla ricorrente, e pesavano a mio parere circa cinque chili. Si trattava di ceste di plastica di altezza di circa 50 cm. Nei carrelli dovevano essere inseriti anche dei sacchi ripieni di spazzatura, fra cui i pannoloni usati dai pazienti. In un turno l'operazione in questione veniva ripetuta in media tre volte. Poteva poi capitare che il sollevamento dei sacchi avvenisse all'esito delle operazioni di pulizia mensa. Alla fine i sacchi dovevano essere collocati in delle gabbie che per altezza, imponevano il sollevamento degli stessi al di sopra delle spalle. L'attività di collocare i sacchi nelle gabbie era svolta a turno da una di noi, non c'era una regola fissa, toccava a chi in quel momento era meno occupata.Quanto allo spostamento dei materassi, posso dire che quelli ad acqua erano molto pesanti rispetto a quelli ad aria. Lo spostamento avveniva a fronte di un'esigenza ben precisa, o perché un paziente moriva, o per usura, o per buchi praticati da clienti psichiatrici, o per sanificazione, o per inserire acqua calda dietro richiesta di un ospite. In quest'ultimo caso si spostava il materasso in bagno, lo si svuotava e lo si riempiva di nuovo. Poteva capitare che non si spostasse un materasso per tutta la settimana o che in una settimana se ne spostassero tre o anche più.”
Il secondo teste di parte ricorrente escusso ha dichiarato: “Conosco la Testimone_3
ricorrente, abbiamo lavorato assieme dal 2015 circa al 2019 presso l'ITIS Trieste, una casa di riposo”. “Abbiamo spesso lavorato in coppia, anche di notte. La ricorrente spogliava e lavava i pazienti. Nel nostro reparto, “il Ciclamino”, i pazienti autosufficienti erano forse una decina. L'attività veniva fatta in uno o in coppia a seconda del grado di autosufficienza dei pazienti. La mattina, dopo averli lavati e vestiti la ricorrente collocava i pazienti nelle carrozzine o sulle sedie o nel letto. Qualcuno rimaneva per tutto il tempo nel letto e doveva essere girato ogni due ore per tutto il giorno. All'esito di queste attività i pazienti venivano portati in una sala e la ricorrente provvedeva, a seconda della turnazione prevista, o al rifacimento del letto o ad imboccare i clienti per la colazione. Finita questa fase arrivava il carro con tutti i vassoi e provvedevamo a distribuire i pasti. Ognuno aveva una dieta.
Quando finiva il pranzo bisognava rimettere a letto tutti, alcuni lo facevano in autonomia,
6 per altri bisognava ripetere le solite operazioni da soli o in coppia. Una volta rimessi a letto i pazienti dovevamo effettuare un giro per idratare, riposizionare e per cambio pannolino. Poco dopo arrivavano i carri con la biancheria pulita da posizionare negli armadi. Nel pomeriggio bisognava rialzare tutti per la merenda. Dopo la merenda i pazienti non venivano rimessi a letto ma aspettavano la cena in piedi. Il turno era 7-14, 14-
21, e 21-7. Il turno delle 14 finiva dopo aver rimesso i pazienti a letto, ed averli rigirati e posizionati per il turno di pomeriggio”. ADR: “Durante la mattina, dopo aver fatto igiene, tutta la corsia veniva svuotata dalla biancheria sporca e da spazzatura varia come i pannoloni. La biancheria di lenzuola veniva raccolta in un sacco bianco. Si trattava di quattro o cinque sacchi dal peso variabile che poteva raggiungere anche 20 o 25 kg. La biancheria di altro tipo veniva collocata in un sacco di colore giallo, anche questi di peso variabile di 10 o 15 kg. Nel sacco verde mettevano copriletti o coperte anche questi di peso variabile come per la biancheria.
Nel sacco nero andavano i pannoloni. Questi sacchi venivano messi in una gabbia con delle ruote abbastanza alta, che ci imponeva di sollevare i sacchi anche in due quando questa era abbastanza piena”.
Ebbene, all'esito dell'istruttoria non risulta raggiunta la prova del nesso di causalità tra l'esposizione all'attività lavorativa e la patologia dedotta dalla ricorrente. Come eccepito anche dall' nella memoria difensiva, “non è sufficiente che sia presente una CP_1
“tendinite del sovraspinoso”, essendo anche necessario che la lavoratrice sia stata adibita
a compiti lavorativi descritti nella seconda colonna della tabella, al punto 78 a) e precisamente, “Lavorazioni, svolte in modo non occasionale, che comportano a carico della spalla movimenti ripetuti, mantenimento prolungato di posture incongrue”.
Sul punto, i testi escussi hanno dichiarato che la ricorrente svolgeva varie mansioni, occupandosi di gestire i pazienti nelle attività quotidiane, aiutandoli a scendere e a spostarli dal letto, aiutandoli a lavarsi, vestirsi, distribuendo i pasti, imboccandoli, rifacendo i letti, trasportando i sacchi con la biancheria. L'attività veniva effettuata in coppia con le colleghe nel caso in cui il paziente non fosse sufficientemente autosufficiente.
Pertanto, è provato che i compiti di assistenza alla persona fossero estremamente variabili, senza ripetizione ciclica e protratta di identici gesti lavorativi. Ciò ha determinato alternanza della posizione delle braccia e di attivazione di differenti gruppi muscolari degli arti
7 superiori, mancando una sollecitazione continua del muscolo sovraspinato delle spalle in grado di comportare una lesione dello stesso.
Di conseguenza, il ricorso deve essere rigettato.
Le spese di lite possono essere compensate in ragione della complessità delle questioni trattate.
P.Q.M.
Il Giudice unico del Tribunale di Trieste, in funzione di Giudice del lavoro, così provvede:
a) Rigetta il ricorso;
b) Compensa le spese.
Trieste, 8.12.2025
Il Giudice del Lavoro
Dott. Giannicola Paladino
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